Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39107 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Modugno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/3/2024 del Tribunale di Bari
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; uditi gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, difensori del ricorrente, c hanno chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 marzo 2024 il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME
COGNOME avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 7 febbraio 2024, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., contestata al capo 11), confermando per il resto il gravato titolo cautelare.
Al ricorrente è stata contestata provvisoriamente la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE facente capo a NOME COGNOME, dedito alla commissione di reati, tra cui delitti in materia di armi, traffico e spaccio di sostanze stupefacent minacce, turbativa d’asta immobiliare, alterazione delle competizioni sportive, ostacolo al libero esercizio del voto, procurando voti a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali, acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o, comunque, del controllo di attività economiche per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, condizionamento e inquinamento delle aziende di servizi pubblici locali.
Oltre alla partecipazione all’anzidetto RAGIONE_SOCIALE, sono stati contestati al ricorrente i reati di trasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento e truffa assicurativa.
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
3.1. Con il primo motivo ha lamentato violazione di legge nonché mancanza e illogicità della motivazione, per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i gra indizi di colpevolezza in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori senza argomentare sui rilievi formulati nella memoria depositata e, in particolare, sul fatto che il ricorrente non solo era il dominus effettivo, colui che concentrava nelle sue mani l’intera gestione societaria con esclusione di qualsiasi forma di divergenza di fatto tra titolarità del bene ed amministrazione, ma, soprattutto, era colui che aveva investito i mezzi indispensabili per l’acquisto delle quote, considerato che la somma di € 3.000, corrisposta attraverso bonifico bancario, come accertato dagli investigatori a foglio 755 della r.m.c., era di sua proprietà e non vi sarebbe traccia di introduzioni di denaro sospetto sul conto corrente. Le condotte illecite (vendita di RAGIONE_SOCIALE e bevande), contestate al ricorrente, sarebbero antecedenti alla data di acquisizione della RAGIONE_SOCIALE . ed egli, inoltre, non avrebbe agito con il dolo specifico richiesto dall’art. 512 bis cod. pen.; sarebbero assenti, poi, contestazioni di condotte illecite ex art. 648 bis o ter cod. pen., nonostante il Tribunale avesse ipotizzato l’impiego di denaro contante, evidentemente frutto delle attività legate agli affari del clan, oppure i reimpiego nelle attività delle elevate disponibilità di denaro di NOME COGNOME, provento delle attività illecite.
Anche riguardo al reato di partecipazione al clan RAGIONE_SOCIALE la motivazione sarebbe carente. Il Tribunale avrebbe trascurato che il ricorrente è incensurato e che non risultano integrati gli indicatori sintomatici di una sicura militanz organica all’interno del RAGIONE_SOCIALE, come indicati dalla Corte di legittimità. NOME aveva intrattenuto rapporti solo con NOME COGNOME e NOME COGNOME nello specifico settore economico della commercializzazione del RAGIONE_SOCIALE, del tutto estraneo ai fini e agli scopi dell’associazione. NOME COGNOME e NOME COGNOME nel commercio del RAGIONE_SOCIALE operavano uti singuli e non in qualità di membri e rappresentanti dell’associazione, interessati esclusivamente a perseguire un progetto personale e non del gruppo. Inoltre, dalle conversazioni richiamate emergerebbe che la ragione del coinvolgimento del ricorrente nel settore è lecita e certamente non finalizzata a consentire all’associazione mafiosa di mantenersi in vita. Di contro, il Tribunale avrebbe considerato illecite l transazioni commerciali solo perché in esse comparivano i nomi di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Nessuno dei rifornitori e degli esercenti, citati nei colloqui, avrebbe mai riferito di imposizioni, minacce anche velate, volte a destabilizzarne la volontà.
3.2. Con il secondo motivo ha dedotto mancanza di motivazione e di autonoma valutazione da parte del Giudicante in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete. Il Tribunale non si sarebbe confrontato con una serie di dati oggettivi, idonei a neutralizzare le presunzioni relative di cu all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. La difesa aveva evidenziato che le risultanze probatorie relative alla condotta associativa si arrestano al 2020; il reato fine era circoscritto al marzo 2020; il ricorrente è soggetto sconosciuto al collaboratore di giustizia COGNOME, è incensurato e non ha carichi pendenti. Peraltro, anche dalla nota investigativa dell’Ufficio di Procura, datata 2 febbraio 2024, non emergerebbero elementi sintomatici dell’attualità delle esigenze cautelari.
4. Il 2 settembre 2024 è pervenuta memoria nell’interesse del ricorrente, con cui sono state dedotte l’erronea applicazione della legge nonché la carenza e la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, che non solo avrebbe disapplicato i recenti insegnamenti della Corte di cassazione in ordine all’individuazione di un contributo rilevante ai fini della partecipazione de soggetto agente a un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma avrebbe anche omesso di considerare una serie di elementi di prova e di circostanze fattuali, comprovanti l’assoluta inconsistenza dell’accusa di intraneità associativa del ricorrente e dell’unica condotta materiale che tale intraneità fonderebbe, vale a dire l’ipotizzata intestazione fittizia da parte del ricorrente delle quote della RAGIONE_SOCIALE .
sRAGIONE_SOCIALE In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato che il capitale, peraltr di entità assolutamente modesta, appena 3.000 euro, utilizzato per l’acquisto delle anzidette quote nel marzo del 2020, proveniva dal ricorrente stesso, che operava già da diversi anni nel settore della commercializzazione dei vini e del RAGIONE_SOCIALE e che, per far fronte all’investimento, aveva fatto ricorso a un mutuo da parte di una nota società finanziaria, che lo stesso aveva provveduto a restituire nel corso dei mesi successivi con riserve proprie. Il Tribunale non avrebbe nemmeno accertato se il pagamento delle rate di restituzione del mutuo fosse avvenuto con risorse in qualche modo riferibili all’associazione o solo a NOME COGNOME e NOME COGNOME; né avrebbe considerato l’assenza di qualsivoglia elemento dimostrativo della condivisione degli utili della società RAGIONE_SOCIALE con la consorteria o con i soggetti con i quali l’imputato aveva rapporti di conoscenza da diversi anni addietro. Utili, peraltro, scarsissimi, tanto che la società era stat posta in liquidazione poco più di un anno dopo rispetto al momento in cui il ricorrente aveva rilevato le quote dalla precedente proprietaria. Peraltro, il Tribunale avrebbe valorizzato i contatti del ricorrente con NOME COGNOME e NOME COGNOME, risalenti però al RAGIONE_SOCIALE, ossia a due anni prima della condotta contestata, trascurando anche di considerare che il ricorrente non aveva rapporti con i numerosi partecipi del RAGIONE_SOCIALE, fatta eccezione per i predetti COGNOME e COGNOME. Inoltre, pur volendo accedere alla ricostruzione della decisione impugnata, la condotta dell’indagato al più denoterebbe una generica disponibilità nei confronti di singoli appartenenti della consorteria e non dell’intero RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente ha contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di cui al capo 7), avendo affermato che il Tribunale aveva trascurato di considerare che egli, sfruttando l’esperienza già maturata con la società RAGIONE_SOCIALE, aveva agito come reale dominus della RAGIONE_SOCIALE e acquistato le quote con risorse economiche proprie. La commercializzazione del RAGIONE_SOCIALE, inoltre, era un’attività estranea alle attività del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con riguardo alla partecipazione al RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 24), il ricorrente ha dedotto che egli non risultava ritualmente affiliato e aveva intrattenuto rapporti soltanto con NOME COGNOME e NOME COGNOME in settori economici estranei all’attività del RAGIONE_SOCIALE, trattando con loro non in qualità di affili
membri dell’associazione, ma uti singuli, e instaurando rapporti relativi ad attività lecite imprenditoriali.
Tali doglianze erano già state sollevate dinanzi al Tribunale di Bari che, tuttavia, non vi ha dato risposta esente da vizi rilevabili in questa sede, pur considerando che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione dell’ordinanza del Collegio del riesame consente alla Corte di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni, addotte dal giudice di merito, ai canoni della logica e ai principi di diritto, che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, ma non il controllo di quelle doglianze che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 31553 de117/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178 – 01).
Nel caso in esame, il Tribunale del riesame, al pari del Giudice per le indagini preliminari, quanto al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. ha innanzitutto, ricordato che, secondo la prospettazione accusatoria, NOME COGNOME, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure d prevenzione patrimoniale, aveva attribuito fittiziamente, dapprima, a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, poi, a NOME COGNOME e, infine, a NOME COGNOME la titolarità della RAGIONE_SOCIALE, agevolando, in tal modo, il clan RAGIONE_SOCIALE COGNOME di Bari.
Le principali vicende relative all’anzidetta società sono state così scandite:
il 23 ottobre RAGIONE_SOCIALE era stata costituita la società “RAGIONE_SOCIALE” con capitale sociale di euro 3000; somma ripartita in quote di pari valore tra i soci NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-il 17 novembre RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME era stato arrestato ed era stato rimesso in libertà il 3 giugno 2019;
il 15 novembre 2019 l’intero capitale sociale era stato rilevato da NOME al prezzo di 3.000 euro, pagato in contanti prima della stesura dell’atto notarile;
il 3 marzo 2020 NOME aveva ceduto allo stesso prezzo la totalità delle quote a NOME COGNOME e, nel medesimo giorno, con atto separato era stata deliberata la variazione della denominazione della società in RAGIONE_SOCIALE, oltre al trasferimento della sede legale in Altamura all’inserimento delle attività di commercializzazione di prodotti alimentari e simil nell’oggetto sociale.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva valorizzato due conversazioni: il primo dialogo, captato il 12 ottobre RAGIONE_SOCIALE, tra il ricorrente e NOME COGNOME era «particolarmente sígnificativo, poiché dal suo tenore emergeva che il reale fondatore della società fosse il COGNOME in termini non solo “intellettuali” ma anche di risorse investite. COGNOME ascoltava i consigli del COGNOME sulla convenienza fiscale della costituzione di una sRAGIONE_SOCIALErRAGIONE_SOCIALE rispetto alla ditta individuale (forma impresa precedentemente utilizzata dal duo), agevolmente significando che si trattava di un investimento che COGNOME aveva intenzione di effettuare e rispetto al quale avrebbe impiegato le sue risorse economiche. La preoccupazione dei costi fiscali, necessariamente successivi alla costituzione, che COGNOME avrebbe risparmiato, avvalora ulteriormente l’ipotesi investigativa. In altri termini, se capitale investito e l’incasso dei guadagni non fossero stati riconducibili a COGNOME, non si comprenderebbe per quale ragione COGNOME forniva i consigli su esposti, finanche riferendo che sarebbe stata utile una passeggiata da Pinuccio, ossia NOME COGNOME, il commercialista che insieme con NOME COGNOME e NOME COGNOME figurerà nella compagine societaria».
Dalla seconda conversazione, avvenuta il 20 novembre RAGIONE_SOCIALE tra il ricorrente e NOME COGNOME, secondo il Giudice per le indagini preliminari emergeva che quest’ultimo era al corrente degli investimenti di NOME COGNOME nel settore del RAGIONE_SOCIALE, al punto che, nel momento in cui ipotizzava la cifra investita, la stessa coincideva esattamente al capitale versato per la costituzione della società dai tre professionisti, ossia euro 3.000.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva aggiunto che da tale contesto si desumeva che era stato NOME COGNOME a investire il capitale per la costituzione della RAGIONE_SOCIALE e «tale circostanza consentiva di ritenere che tutte le successive operazioni di mutamento della compagine societaria fossero, al pari della costituzione, meramente fittizie, considerando che le diverse operazioni vedevano la coincidenza tra punto di partenza e punto di arrivo, ossia il COGNOME da ditta individuale al RAGIONE_SOCIALE che rileva l’intera sRAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE».
In linea con queste argomentazioni il Tribunale ha rimarcato che, a distanza di poco tempo dalla cessazione dell’attività della società RAGIONE_SOCIALE, intestata al ricorrente e in cui vi erano cointeressenze di NOME COGNOME, e a pochi giorni dalla telefonata in cui il ricorrente aveva suggerito a NOME COGNOME di optare per la costituzione di una società a responsabilità limitata e di rívolgersi al suo commercialista di fiducia, tale professionista aveva costituito una società, i cui soci formali erano, oltre lui, NOME COGNOME e NOME COGNOME, «apparentemente estranea alle attività di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, avente come oggetto sociale l’acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di qualsiasi tipo d immobile, la gestione e l’amministrazione degli stessi».
Questa società era rimasta inattiva e le quote di essa erano state cedute, dapprima, alla moglie di NOME COGNOME e, successivamente, al ricorrente.
Secondo il Tribunale, il passaggio societario alla moglie di NOME COGNOME si poteva spiegare con l’intento ievidentemente programmato sin di mascherare la costituzione di una società in favore di NOME COGNOME e di mascherare il passaggio diretto a COGNOME, alter ego del COGNOME.
3.1. Siffatta motivazione del provvedimento impugnato si appalesa carente.
Se, per un verso, infatti, sia nell’ordinanza del Collegio del riesame che in quella genetica, risulta adeguatamente argomentato che la società RAGIONE_SOCIALE era riconducibile a NOME COGNOME, atteso che quest’ultimo come ben posto in luce dal Giudice per le indagini preliminari – non sarebbe stato interessato a ricevere i consigli del ricorrente sulla forma della società da costituire, se i soldi da investire e i guadagni da realizzare non fossero stati suoi, per altro verso, resta affidata a una mera congettura, non ancorata a dati concreti, l’affermazione del Tribunale secondo cui l’intento di NOME COGNOME, evidentemente programmato sin dall’origine, era stato quello di intestare la società al ricorrente e di mascherare il passaggio diretto a quest’ultimo attraverso ulteriori passaggi societari.
Non risultano spiegate, infatti, le ragioni per cui si deve ritenere che sin dall’origine il ricorrente fosse stato coinvolto nel progetto di NOME COGNOME, funzionale ad eludere le disposizioni di legge richiamate dall’art. 512-bis cod. pen., creando uno schermo societario per coprire e mascherare la reale proprietà dei suoi beni.
In particolare, riguardo al momento della costituzione della RAGIONE_SOCIALE ciò che è stato valorizzato dal Tribunale si riduce, in sostanza, a meri n consigli elargiti dal ricorrente a NOME COGNOME, con cui aveva avuto in precedenza rapporti di natura economica.
Quanto all’acquisto delle quote della RAGIONE_SOCIALE da parte del ricorrente, che ha ridenominato la società, variandone anche l’oggetto sociale, il Tribunale non solo non ha fatto alcun riferimento al fatto che erano decorsi due anni dalla telefonata intercorsa tra il ricorrente e NOME COGNOME e dalla costituzione della menzionata società RAGIONE_SOCIALE, ma neppure ha dato risposta ai rilievi del ricorrente, pur se specifici e rilevanti, quali l’avve stipulazione di un mutuo, funzionale all’anzidetto acquisto e il pagamento delle relative rate con soldi prelevati dal proprio conto corrente e leciti.
Deve aggiungersi che le lacune della motivazione del provvedimento impugnato non possono ritenersi colmate neanche attraverso il rinvio all’ordinanza genetica, che ha fatto discendere dalla natura fittizia della titolari della RAGIONE_SOCIALE la fittizietà delle successive vicende societarie.
Ciò in quanto è evidente che non vi è una stretta conseguenzialità logica tra la fittizietà della prima operazione societaria e le successive.
Le anzidette rilevate criticità della trama argomentativa dell’ordinanza impugnata riverberano effetti anche sulla disamina relativa alla motivazione con cui il Collegio del merito ha affermato la sussistenza della gravità indiziaria per i delitto di cui al capo 24), concernente la partecipazione del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE Bari.
Tale partecipazione, infatti, è stata fondata anche sulla ritenuta intestazione fittizia della società RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che i vizi innanzi esposti appaiono idonei a disarticolare anche l’ordito motivazionale del provvedimento impugnato relativo al delitto associativo.
Per il resto, sempre con riguardo a quest’ultimo delitto, il Tribunale ha valorizzato i rapporti economici intercorsi tra il ricorrente e NOME COGNOME, oltre alla conoscenza del ricorrente con NOME COGNOME, da cui aveva ricevuto appoggio in occasione del rimprovero ricevuto da un altro esponente apicale del clan, per avere tentato di fargli concorrenza nel medesimo settore della vendita del RAGIONE_SOCIALE.
Non risultano, però, adeguatamente illustrate le ragioni per cui le condotte del ricorrente fossero state rivolte al perseguimento degli obiettivi dell’associazione e non dei singoli suoi appartenenti. Tale carenza appare ancora più evidente, se si considera che il ricorrente aveva esposto di avere avuto rapporti con NOME COGNOME e NOME COGNOME uti singuli e non come esponenti del clan RAGIONE_SOCIALE, che, per di più, non era dedito ad attività connesse al settore del RAGIONE_SOCIALE.
In proposito, giova ricordare che già in passato questa Corte ha avuto modo di chiarire condivisibilmente che, in tema di associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE, la mera “contiguità compiacente”, così come la “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del RAGIONE_SOCIALE, non costituiscono comportamenti sufficienti a integrare la condotta di partecipazione all’organizzazione, ove non sia dimostrato che l’asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini dell conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, COGNOME, Rv. 286120 – 01; Sez. 6, n. 40746 del 24/6/2016, COGNOME, Rv. 268325 – 01; Sez. 1, n. 25799 del 8/1/2015, COGNOME, Rv. 263935 – 01).
Tale affermazione corrisponde pienamente, infatti, alle indicazioni nomofilattiche impresse dalle Sezioni Unite nella storica sentenza n. 33748 del 12/7/2005 (Mannino, Rv. 231670 – 01) e nella successiva pronuncia
4/
36958 del 27 maggio 2021 (Modaffari, Rv. 281889 – 01), che hanno declinato la dimensione della condotta partecipativa mafiosa in chiave dinamico-funzionale e non come statica forma di appartenenza, di talché la rilevanza penale di una determinata condotta si evidenzia solo quando l’autore “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Rimangono fuori, quindi, dall’alveo della norma incriminatrice atteggiamenti di mera fascinazione verso un determinato apparato RAGIONE_SOCIALE o di ammirazione nei confronti di suoi partecipi e capi, sia pur quando essi si siano concretizzati in rapporti intrattenuti con uno o più esponenti mafiosi e, tuttavia, tali rapporti non si risolvano in una vera e propria estrinsecazione della messa a disposizione per il RAGIONE_SOCIALE.
In definitiva, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari, che provvederà ad eliminare le criticità rilevate. Il pronunciato annullamento assorbe il secondo motivo del ricorso.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 settembre 2024.