Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2685 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2685 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata , il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato quella del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, in quanto gravemente indiziato, con ruolo direttivo e organizzativo, di associazione per delinquere di stampo mafioso e dei delitti- fine di estorsione e usura aggravati ai sensi de ll’art. 416 -bis .1 cod. pen. (capi 1- 8-910-11-12).
1.1.In particolare, il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo di cui al capo 1; ha, invece,
ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione ai delitti di cui ai capi da 8 a 12, escludendo la aggravante mafiosa per i capi 8 e 9, circostanza che ha, invece, ravvisato, sub specie del metodo mafioso, per gli altri reati-fine (capi 10,11,12); ha negato il titolo cautelare per insussistenza delle esigenze cautelari rispetto a tali reatifine per carenza del requisito dell’attualità, stante il tempo trascorso dai fatti (2015) all ‘ adozione della misura cautelare ( 2025), non rilevando ulteriori ‘precedenti pendenti’.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, che svolge tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione della regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale distrettuale ha escluso i gravi indizi di colpevolezza sul rilievo che le intercettazioni relative a conversazioni tra terzi, contenenti accuse a carico dell’COGNOME peraltro già condannato in via definitiva quale referente del RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE operante su Catanzaro – fossero prive di riscontro, in spregio alla regola di valutazione della prova che non richiede riscontri per le dichiarazioni etero accusatorie oggetto di captazione ambientale.
2.2. Violazione di legge penale e processuale e correlati vizi della motivazione sono denunciati con il secondo motivo, con il quale ci si duole che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare altri elementi investigativi valorizzati sia nella richiesta cautelare che nel provvedimento del G.I.P.
Ci si riferisce alle conversazioni tra COGNOME e NOME COGNOME, in cui il primo descriveva il suo rapporto (quarantennale) con la famiglia COGNOME di Isola Capo Rizzuto, riferendo di avere presentato agli COGNOME lo storico capoRAGIONE_SOCIALE di COGNOME (NOME COGNOMECOGNOME detenuto in espiazione della pena de ll’ergastolo); elemento da valutare unitamente alla circostanza che, storicamente, la città di Catanzaro e il RAGIONE_SOCIALE di COGNOME sono risultate sotto l’influenza della cos ca COGNOME.
Altro elemento obliterato dal T ribunale distrettuale è quello dell’attività posta in essere da NOME COGNOME, elemento di vertice del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, già raggiunto da duplice condanna per delitto associativo ex art. 416bis cod. pen., per il mantenimento di NOME durante la sua detenzione; elemento, questo, particolarmente significativo, secondo costante orientamento giurisprudenziale, della appartenenza al sodalizio.
Ancora, si segnala la presenza quotidiana del ricorrente presso la ‘ RAGIONE_SOCIALE del Popolo ‘ , così come riferito da NOME durante il suo interrogatorio, circostanza indicativa quantomeno della affectio societatis , considerato che in quel luogo si riunivano gli affiliati.
2.3. Con il terzo motivo, sono denunciati vizi della motivazione quanto allo scrutinio delle esigenze cautelari. Si fa rilevare, a confutazione delle ragioni con cui il T ribunale del riesame ne ha escluso l’attualità, come il ricorrente sia imputato anche dei capi 49 e 50, aventi a oggetto gravi minace poste in essere nel 2020 e nel 2023; in particolare, la minaccia di cui al capo 50 è stata fatta pervenire all’esterno del carcere, durante la sua detenzione, e veicolata per il tramite di altro pregiudicato e già co-detenuto con COGNOME presso il carcere di Siracusa, NOME COGNOME. Da qui, la attuale sussistenza del pericolo di recidiva, in ragione della attuale e radicata forte pericolosità dell’COGNOME che, ancora detenuto, riusciva a delinquere.
Ha presentato memoria il difensore dell’indagato, avvocato NOME COGNOME, che conclude per la inammissibilità del ricorso, per genericità dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro.
E’ preliminare ricordare che, in tema di prove, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell’indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica, e, qualora tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell’art. 192, comma secondo cod.proc.pen. ( Sez. 3 n. 10683 del 07/11/2023 (dep. 2024) Rv. 28615004).
2.1. L’ordinanza impugnata si presta alle censure del ricorrente, non avendo fatto buon governo dei richiamati principi di diritto, con riferimento ad alcune intercettazioni relative a conversazioni tra terzi:
quella in cui uno degli interlocutori, NOME COGNOME, nel fare riferimento al ruolo avuto da COGNOME in occasione degli attriti tra esponenti del RAGIONE_SOCIALE COGNOME e un referente del RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME su Catanzaro, NOME COGNOME, ha anche ricordato un episodio, di cui lo stesso propalante era stato protagonista, insieme ad COGNOME, con il quale si era recato alla ricerca di COGNOME nei cui confronti l’NOME era intenzionato a compiere un’azione a mano armata ;
quella in cui COGNOME rende dichiarazioni auto accusatorie in relazione al suo peso in seno al RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, per come riconosciutogli da COGNOME.
2.1.1. Erra, infatti, il Tribunale del riesame di Catanzaro nell’affermare, in relazione a tali vicende – come detto emerse dalle conversazioni intercettate che non siano stati acquisiti elementi di riscontro, invero, come si è ricordato, non necessari, ben potendo le captazioni costituire fonte diretta di prova.
2.2 . L’ordinanza impugnata, d’altronde, ha mal governato anche la regula iuris affermata -fin dall’arresto delle Sezioni Unite Mannino ( Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231670), -in tema di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, secondo cui la condotta di partecipazione – che è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno ” status ” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi – può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi -tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi ” facta concludentia ” -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione ( Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017 Rv. 271205; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266064). In tal senso, si è ritenuto che la prova dell’appartenenza al sodalizio possa essere desunta dall’accertamento dell’assistenza legale fornita a un partecipe e all’aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell’intera consorteria e non solo della persona assistita, giacchè, al fine del consolidamento dell’associazione criminale, assume una importanza vit ale la circostanza che l’associato abbia consapevolezza di poter contare, in caso di arresto, sulla continuità del vincolo associativo e sul rapporto di solidarietà tra gli associati ( Sez. 3 n. 12705 del 15/02/2019,Rv. 275478). In sostanza, si dice, non è necessario catalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poichè il sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale e all’evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, sicchè le forme di “partecipazione” possono essere le più diverse e
addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa ( Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015 (dep. 2016 ) Rv. 266064).
2.2. Il ricorrente ha enucleato, nella fattispecie in esame, quali specifici indicatori fattuali rilevanti per la valutazione della affiliazione del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, plurimi elementi:
-i rapporti quarantennali intrattenuti con la famiglia COGNOME di isola Capo Rizzuto, per quanto riferito dallo stesso COGNOME a COGNOME nel corso di una conversazione intercettata, in cui dice anche di essere stato lui a presentare lo storico esponente del RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, NOME COGNOME, agli COGNOME;
-il mantenimento assicurato all’COGNOME, durante la detenzione, da altro esponente del RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, NOME COGNOME;
-la frequentazione quotidiana della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, ovvero del luogo nel quale gli esponenti del sodalizio si incontravano regolarmente, e dove regolavano i conti, anche commettendo reati, circostanza che trova eco nelle parole del coimputato NOME COGNOME, autista dello stesso COGNOME.
2.3. Occorre, allora, adeguatamente contestualizzare l’accertata, abituale, risalente, frequentazione del ricorrente con esponenti apicali del RAGIONE_SOCIALE di COGNOME (tra cui COGNOME, che incontrava quotidianamente presso la RAGIONE_SOCIALE del Popolo), i rapporti con esponenti del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, che da sempre esercita la sua influenza sul territorio di Catanzaro, la frequentazione quotidiana alle riunioni in cui si pianificava l’attività criminosa del RAGIONE_SOCIALE e si distribuivano i proventi delle illecite attività portate avanti dal RAGIONE_SOCIALE sul territorio.
2.3.1. Infatti, una corretta, sinergica lettura del contesto indiziario rende illogica la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui ritiene neutri dati fattuali come la lunga frequentazione con esponenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la costante partecipazione agli incontri con gli altri sodali, anche apicali, senza spiegare come dette circostanze possano escludere l’affectio societatis , o laddove ignora altro elemento significativo della partecipazione, costituito dal sostentamento assicuratogli dai sodali durante la detenzione, trattandosi, piuttosto, di circostanze che, unitariamente valutate, rendono irrazionali le conclusioni del Tribunale del riesame.
2.4. Procedendo a una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, il Tribunale distrettuale, nel rinnovato giudizio di merito, dovrà spiegare sulla base di quali elementi possa ritenersi che un soggetto – già condannato per il delitto di
cui all’art. 416 -bis cod. pen, e, qui, riconosciuto gravemente indiziato della commissione di plurimi specifici reati-fine – che godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata “mafiosità”, che si vedeva assicurato il sostentamento di esponenti apicali della consorteria mafiosa e che frequentava il “luogo di appuntamenti” dei sodali, possa ritenersi estraneo alle dinamiche associative, alla luce dei richiamati e consolidati orientamenti giurisprudenziali. Tanto perché le intercettazioni segnalate nel ricorso danno conto di contatti, relazioni e frequentazione, da parte del ricorrente, ma anche della commissione di specifici reati-fine e della privilegiata possibilità di interloquire con esponenti mafiosi, elementi sostanzialmente svalutati dal Tribunale del riesame, che ignora anche altro elemento significativo della partecipazione associativa, ovvero la costante frequentazione, da parte dell’COGNOME, del “luogo di appuntamenti” dei sodali, con i quali intratteneva anche movimentazioni di denaro, atteso che, in occasione di quelle riunioni presso la ‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE‘ , si discuteva della distribuzione dei proventi delle attività illecite.
4. Per quanto osservato, l ‘ ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame del tema della partecipazione dell’indagato alla associazione mafiosa di cui al capo 1, che dovrà essere rivalutato alla luce delle richiamate coordinate giurisprudenziali, con le conseguenti ricadute sulla configurabilità della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa, in relazione ai delitti -fine, e delle stesse esigenze cautelari, confrontandosi -ai fini del giudizio sul pericolo di recidivanza con la circostanza che l’COGNOME è imputato anche dei capi 49 e 50, aventi a oggetto gravi minace poste in essere nel 2020 e nel 2023, e che quella di cui al capo 50 è stata da lui veicolata dal carcere in cui era detenuto, per il tramite di altro pregiudicato, condotta dimostrativa della attuale e radicata forte pericolosità criminale dell’COGNOME.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro.
Così deciso in Roma, 07 ottobre 2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME