Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34246 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5   Num. 34246  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/02/2025 del Tribunale del Riesame di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Palermo ha annullato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Palermo aveva disposto la misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere a carico del COGNOME per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen., quale partecipe del l’associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE (e, segnatamente , per aver fatto parte, secondo il capo 2 dell’imputazione provvisoria, della famiglia mafiosa di COGNOME ed aver partecipato, tra l’altro, a riunioni aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e la programmazione delle attività criminali, pianificato, coordinato ed attuato la diffusione di sistemi informatici e telematici per l’esercizio del gioco d’azzardo illegale, controllato e pianificato la commissione dei reati contro il patrimonio, esercitato pressioni e
organizzato pestaggi per regolamentare questioni economiche e non tra i privati, eseguito  gli  ordini  e  le  direttive  ricevute  e  le  rispettive  incombenze,  a  partire almeno dal mese di marzo dell’anno 2022).
 Avverso  tale  provvedimento  ha  proposto  ricorso  per cassazione  il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) ,  cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
A fondamento dell’articolata censura è stato posto in rilievo che l’ordinanza impugnata, nell’assumere che la condotta del COGNOME sarebbe rimasta nell’alveo della contiguità alla consorteria mafiosa, avrebbe omesso di considerare una serie di elementi, come la caratura criminale dei soggetti con i quali aveva interagito nel corso di incontri strategici per l’organizzazione dell’attività di scommesse clandestine, incontri nei quali si era parlato di argomenti riservati concernenti anche altri personaggi mafiosi e di ulteriori attività illecite.
In concreto, dunque, secondo il ricorrente, il contributo fornito alla consorteria dall’indagato si sarebbe sostanziato , quanto meno, nella preparazione della ‘joint venture’ tra i COGNOME e le famiglie di Carini e COGNOME per la diffusione commerciale dei siti illegali attraverso e nell’interesse delle relative articolazioni territoriali di RAGIONE_SOCIALE.
In  particolare,  la  decisione  del  Tribunale  del  Riesame  avrebbe  errato  nel ritenere che il silenzio dell’indagato alle riunioni fosse espressione dell’assenza di un suo contributo concreto, essendo in realtà correlato al ruolo gregario rispetto ai ‘capi’ (ossia il COGNOME e il COGNOME) che avevano partecipato alle stesse.
Inoltre, sarebbe stato assolutamente irragionevole assumere la partecipazione di un extraneus a ben quattro incontri decisivi per lo sviluppo delle attività dell’associazione, con la partecipazione di capi famiglia come il COGNOME e il COGNOME.
Né, peraltro, stante la piena consapevolezza, come attestato nelle conversazioni captate tra il COGNOME e il COGNOME, dell’articolazione della famiglia di COGNOME, e la fiducia di questa costituita nel consentire al COGNOME di partecipare a riunioni  tanto  riservate,  si  potrebbe  assumere  la  non  stabilità  del  vincolo associativo per il solo fatto che gli indizi riguardavano un periodo di solo un mese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere che, effettivamente, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera “contiguità compiacente”, così come la “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all’organizzazione, ove non sia dimostrato che l’asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/6/2016, COGNOME, Rv. 268325; Sez. 1, n. 25799 del 8/1/2015, COGNOME, Rv. 263935).
Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite nella fondamentale sentenza ‘Mannino’ ( Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670), la dimensione della condotta partecipativa mafiosa deve essere declinata in chiave dinamicofunzionale e non come statica forma di appartenenza, di talché la rilevanza penale di una determinata condotta si evidenzia solo quando l’autore “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Rimangono fuori, quindi, dall’alveo della norma incriminatrice atteggiamenti di mera fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione nei confronti di suoi partecipi e capi, sia pur quando essi si siano concretizzati in rapporti intrattenuti con uno o più esponenti mafiosi e tuttavia tali rapporti non si risolvano in una vera e propria estrinsecazione della messa a disposizione per il sodalizio.
 La  decisione  impugnata,  nell’assumere  l’insussistenza  di  gravi  indizi  di colpevolezza in capo al COGNOME per il delitto contestato al capo 2) della rubrica, si è posta solo apparentemente nel solco dei superiori principi, non valutando una serie di elementi concreti, specificamente dedotti dal ricorrente.
In particolare, non sono state chiarite le ragioni per le quali l’indagato avrebbe dovuto partecipare a ben quattro riunioni con soggetti di elevata caratura mafiosa se non per mettersi a disposizione degli stessi rispetto, almeno, alla programmata attività  di  organizzazione  dei  punti  di  scommesse  illecite,  con  riferimento  alla quale, del resto, ha direttamente interloquito non solo con il COGNOME, ma anche con il COGNOME, su aspetti concreti, come la tipologia dei locali da reperire.
D’altra parte, l’ordinanza del Tribunale del  Riesame  ha  trascurato  di considerare che, nell’ambito degli incontri ai quali ha partecipato l’indagato, si è parlato di questioni riservate dell’associazione RAGIONE_SOCIALE, relative non solo al territorio di provenienza di COGNOME ma anche a quello di Carini e alle attività dei COGNOME, cui, peraltro, egli è stato presentato dal COGNOME quale soggetto di fiducia.
In  tale  contesto,  dunque,  se  è  vero,  quanto  alla  stabilità  del  vincolo associativo, che le intercettazioni che riguardano gli incontri cui ha partecipato
l’indagato riguardano un periodo di un solo mese, tuttavia il livello degli stessi avrebbe potuto far ritenere, circostanza sulla quale l’ordinanza impugnata omette qualsivoglia  considerazione,  che  la  partecipazione  alla  cosca  RAGIONE_SOCIALE  COGNOME  fosse  più risalente, essendo inverosimile, in un contesto mafioso, la partecipazione di un extraneus o di un soggetto di recente affiliazione agli incontri con i vertici.
Ha così trascurato di considerare che, come affermato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione mafiosa, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122).
Né, d’altra parte, considerato il tipo di apporto che l’indagato, imprenditore, ha fornito al sodalizio, il Tribunale di Riesame ha vagliato di riqualificare, semmai, le  relative  imputazioni provvisorie in quelle di concorso esterno alla compagine associativa.
4.Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale del Riesame di Palermo.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale del Riesame di Palermo.
Così è deciso, 29/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME