Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26111 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26111 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi: il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo C e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo A; l’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse delle imputate, si è riportato ai motivi del ricorso e ha insistito per l’accoglimento dell’ impugnazione;
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31 maggio 2023 la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza resa in data 10 dicembre 2019 dal Tribunale di Potenza: Dia dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME e NOME in ordine al reato di furto i abitazione a loro ascritto al capo B. della rubrica, in quanto estinto per intervenuta prescrizio ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la prima pronuncia con la quale le ricorrenti sono state ritenute responsabili, in concorso, dei delitti aggrava furto in abitazione (artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 5, 61, comma 1, n. 7, cod. pen. – capo A e di furto (artt. 624, 625, comma 1, n. 4, 61, comma 1, n. 7, cod. pen. – capo C.).
Avverso la sentenza di appello i difensori delle imputate hanno proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att proc. pen )
2.1. Nell’interesse di NOME sono stati articolati due motivi.
2.1.1. Con il primo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza di secondo grado poiché la Corte di merito avrebbe erroneamente dichiarato assente l’imputata, in violazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen., nonostante la stessa – detenuta – abbia tempestivamente manifestato, tramite il proprio difensore, la volontà di partecipare al processo ai sensi dell 23, comma 4, decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 (in particolare, il Presidente del Collegio avrebbe revocato il provvedimento che ne aveva disposto la partecipazione a distanza in quanto la richiesta non era stata formulata «personalmente e direttamente» dall’interessata).
2.1.2. Con il secondo motivo è stato dedotta la carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della documentazione presentata dalla difesa (acquisita e non valutata), da cui si trarrebbe che la ricorrente è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal 5 mag 2010 fino al 13 dicembre 2010 (periodo nel quale sono collocati i reati contestati).
2.2. Nell’interesse di NOME sono stati formulati due motivi
2.2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio della motivazione posta alla base dell dichiarazione di responsabilità della ricorrente per il reato di cui al capo A): la Corte di m non avrebbe correttamente motivato sull’attendibilità della persona offesa e sul conseguente valore probatorio del riconoscimento fotografico dal lei compiuto (segnatamente, il soggetto identificato in NOME risulterebbe difforme da quello descritto in sede di querela ancora, si sono censurate la modalità secondo le quali ha avuto luogo il riconoscimento fotografico (in quanto la persona offesa non avrebbe sottoscritto la fotografia che ritraev soggetto che avrebbe riconosciuto).
2.2.2. Con il secondo motivo è stata assunta Da violazione della legge penale in ragione della mancata declaratoria di improcedibilità, per difetto di querela, in ordine al reato di c capo C. (atteso che, la persona offesa, NOME COGNOME avrebbe sporto denuncia).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato, nei termini di seguito esposti; e, ricorrendo una nullità assoluta, essa va rilevata anche in relazione a NOME COGNOME. È poi fondato il secondo motivo del ricorso presentato da NOME COGNOME, che pure giova a
NOME in ragione della fondatezza della sua impugnazione (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Restano assorbite le rimanenti censure.
1. Con riguardo al primo motivo di ricorso di NOME, si osserva che, ai sensi dell’art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (introdotto in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed ancora vigente: cfr. art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non occorrendo, in questa sede dilungarsi sulla modifiche ad esso apportate), che ha posto la medesima regolamentazione già dettata dall’art. 23 dl. 9 n. 149 del 2020, richiamato dal ricorso, «fuori dai casi di rinnova dell’istruzione dibattimentale», la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di pr grado ha luogo, in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensor salvo che – per quel che qui importa – l’imputato manifesti la volontà di comparire, per iscri e con atto da trasmettersi (nel termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza mezzo del difensore» (art. 23-bis, comma 4, cit.). Ed in effetti questa Corte ha già condivisibilmente rilevato come l’imputato non possa che esercitare il diritto potestativo discorso (per l’appunto chiedendo di comparire) per il tramite della difesa tecnica (Sez. 5, 49654 del 13/07/2023, Osasere, Rv. 285489 – 01: «nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l’imputato detenuto che voglia partecipare all’udienza deve richiederlo a mezzo del proprio difensore, non essendo consentito né previsto che possa provvedervi personalmente»), «non essendo consentito, né previsto, che possa provvedervi personalmente» (cfr. Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021 – dep. 2022, D., Rv. 282888 – 01; dr. pure Sez. 5, n. 19886 del 10/02/2023, Dinita, n.m.; Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021 – dep. 2022, D., Rv. 282531 – 01; non rileva qui in presenza – come si vedrà – di una richiesta avanzata tramite il difensore la diversa opzion ermeneutica, che pure è stata espressa, secondo cui è legittima la richiesta di partecipazione all’udienza formulata personalmente dall’imputato detenuto e non a mezzo del difensore: cfr. Sez. 2, n. 7340 del 20/12/2023 – dep. 2024, COGNOME, Rv. 285932 – 01; Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021 – dep. 2022, COGNOME, Rv. 283143 – 01). Ancora, la giurisprudenza ha chiarito che l’omessa traduzione dell’imputato detenuto, che – in ossequio alla disciplina sopra richiamata – abbia richiesto di comparire all’udienza pe tramite del difensore, determina una nullità assoluta ed insanabile del giudizio e della relat sentenza (cfr. Sez. 3, n. 3958/2021, cit.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1. Dall’esame degli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del viz denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 – 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266613 – 01) si trae che:
il difensore di entrambe le ricorrenti, con atto pervenuto il 14 ottobre 2022 e, dunqu tempestivamente rispetto all’udienza fissata per il 2 novembre 2022, oltre a chiedere la trattazione orale del processo, ha avanzato la richiesta di comparire delle medesime imputate, detenute per altra causa;
tuttavia, non ne è stata disposta la traduzione e il Presidente del Collegio distrettua con provvedimento del 31 gennaio 2022, ha revocato il provvedimento che ne aveva disposto la
partecipazione a distanza, ritenendo la necessità che la richiesta pervenisse «personalmente e direttamente» dalle imputate;
il giudizio (dopo il rinvio delle udienze del 2 novembre 2022 e del 19 aprile 2023) è stato celebrato all’udienza del 31 maggio 2023, in presenza del pubblico ministero e dei difensori di fiducia, ma senza la partecipazione di NOME COGNOME e NOME all’epoca ancora detenute per altra causa (come emerge dalla rispettiva posizione giuridica RAGIONE_SOCIALE, oltre che dal verbale di tale ultima udienza).
È, parimenti, fondato il secondo motivo di ricorso di NOME, relativo al delit di cui al capo C.
Invero:
alle imputate è stato ascritto in concorso il delitto di furto, aggravato ex artt. 625, comma 1, n. 4, 61, comma 1, n. 7, cod. pen., in pregiudizio di NOME COGNOME;
deve tenersi conto del regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazion mutato in forza dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, che ha novellato l’art comma 3, cod. pen., a mente del quale oggi il delitto di furto «è punibile a querela della person offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermi ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fat commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»);
e deve rilevarsi il difetto della querela, dato che- NOME COGNOME ha sporto denuncia non manifestando la volontà di punizione (cfr. verbale di denuncia del 2 ottobre 2010).
Con la conseguenza che, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi il difetto di condizione di procedibilità per il reato in discor
In conclusione, alla luce di quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere:
annullata senza rinvio, limitatamente al delitto di cui al capo C), poiché per esso l’azio penale non può essere proseguita;
annullata, limitatamente al delitto di cui al capo A), con rinvio per nuovo esame all Corte d’appello di Salerno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo C) per essere il reato non più procedibile per mancanza di querela.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A) e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Salerno.
Così deciso il 05/03/2024.