Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45135 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45135 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostitul:o Procuratore NOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di ROMA in difesa di NOME. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento. Si dà atto della presenza del dott. COGNOME NOME, coa di Roma, NUMERO_DOCUMENTO NUMERO_DOCUMENTO.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 31/03/2022 dal Tribunale di Roma – in esito a giudizio abbreviato – con la quale NOME COGNOME era stata condannata alla pena di anni tre di reclusione ed C 20.000,00 di multa, in relazione al reato previsto dagli artt. 81, cpv. e 110 cod.pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9/10/1990, n.309 (commesso in concorso con NOME COGNOME), così determinata previa esclusione della contestata recidiva e applicata la diminuente per la scelta del rito.
La Corte territoriale ha riassunto i fatti esposti nella sentenza di primo grado rilevando come, sulla base delle circostanze rappresentate nei verbali di arresto in flagranza e di sequestro, fosse risultato che la COGNOME detenesse presso il proprio esercizio commerciale la sostanza stupefacente indicata nel capo di imputazione (da cui erano ricavabili 948 dosi di hashish e 81 dosi di cocaina) e destinata allo spaccio, sottoposta a sequestro unitamente a materiale destinato al confezionamento; rilevando altresì come le imputate avessero ammesso gli addebiti e che, in particolare, la COGNOME aveva dichiarato di avere organizzato l’attività di spaccio con l’aiuto della COGNOME, alla quale corrispondeva un compenso in denaro; ritenendo altresì, in ragione del possesso di diversi tipi di sostanza, del quantitativo di droga e della percentuale di purezza della cocaina, non ravvisabile la fattispecie prevista dall’art.73, comma 5, T.U. stup..
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 420-bis e 420-ter cod.proc.pen., nonché degli artt. 23 e 23 -bis del dl. 28/10/2020, n.137 (convertito nella I. 18/12/2020, n.176) e dell’art.146-bis, disp.att., cod.proc.pen..
Ha dedotto che la Corte d’appello avrebbe erroneamente dichiarato l’assenza dell’imputata, indicata come rinunciante a comparire, pur avendo la stessa manifestato personalmente e tempestivamente l’intenzione di essere presente in udienza, argomentando come – in relazione all’art.23-bis del d.l. n.137/2020 – la Corte avrebbe dovuto comunque assicurare la partecipazione a distanza, in conseguenza dell’espressa istanza di partecipazione.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con l’unitario motivo di impugnazione, la ricorrente ha dedotto la violazione delle disposizioni contenute nell’art.23-bils del dl. 28 ottobre 2020, n.137 (convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n.176), il quale prevedeva – durante il periodo ennergenziale e con efficacia successivamente prorogata – la trattazione dei giudizi di appello secondo modalità cartolari «salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire» (comma 1) e che «La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza» (comma 4).
Tale ultima disposizione, relativa alla richiesta di partecipazione dell’imputato va – a propria volta – letta in combinato con quella contenuta nell’art.23, comma 4, dello stesso testo normativo, ai sensi della quale «La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di Cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
Va quindi premesso che, in tema di impugnazioni e allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte d i cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando lsulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; conforme, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 n. 3346, dep. 2018, F., Rv. 273525).
Nel caso di specie, risulta che il procedimento in questione è stato trattato in forma partecipata a seguito della richiesta presentata dal difensore e che,
all’udienza del 1/07/2022, la Corte ha preso atto dell’impedimento a comparire dell’odierna ricorrente – la quale, con istanza sottoscritta personalmente e presentata il 04/06/2022, aveva chiesto di partecipare all’udienza – in quanto in stato di isolamento a causa del virus COVID-19, disponendo il rinvio all’udienza del 16/9/2022 e il “videocollegamento e traduzione dell’imputata”; la stessa imputata, all’esito della notificazione del verbale di udienza, aveva altresì ulteriormente manifestato – presso l’istituto di detenzione – a propria volontà di comparire in presenza alla suddetta udienza del 16/09/2022.
Con successiva istanza presentata il 6/09/2022 presso lo stesso istituto di detenzione, l’imputata aveva dichiarato di rinunciare’ alla videoconferenza, chiedendo contestualmente di essere tradotta personalmente per la predetta data del 16/09/2022.
Con provvedimento emesso “d’ordine del Presidente” e trasmesso il 15/09/2022 all’ufficio matricola dell’istituto penitenziario, era stato confermato il collegamento in videoconferenza “non essendo prevista la traduzione in aula nel periodo di emergenza Covid-19”.
Alla successiva udienza del 16/09/2022, l’odierna ricorrente era stata indicata quale “rinunciante a comparire” e, in presenza del difensore – il quale nulla aveva eccepito sul punto – il procedimento è stato quindi trattato.
Dall’esame degli atti, emerge pertanto che l’imputata aveva espresso la propria volontà di comparire personalmente all’udienza e che la Corte – dopo averne ordinato la comparizione tramite videoconferenza, in relazione al tenore letterale delle citate disposizioni emergenziali – ha peraltro omesso di disporne la comparizione medesima indicando l’imputata come rinunciante a comparire.
In riferimento specifico alla normativa emergenziale dettata dal citato d.l. n.137/2020, va peraltro fatto richiamo alla giurisprudenza che ha ritenuto che l’omessa traduzione dell’imputato detenuto che ne abbia fatto richiesta determina una nullità assoluta e insanabile del giudizio e della relativa sentenza.
Sul punto, va richiamato l’apparato argomentativo di Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021, dep.2022, B., Rv. 282888; la quale – in una concreta fattispecie processuale in cui l’udienza svolta in assenza dell’imputato che aveva fatto richiesta di presenziare era stata celebrata in presenza del difensore – ha fatto specifico riferimento al precedente espresso da Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836, secondo il quale la manc:ata traduzione all’udienza camerale d’appello, perché non disposta o non eseguita, dell’imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la
nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza (in senso conforme, Sez. 4, n. 51517 del 21/06/2013, R. 257876 – 01).
In puntuale riferimento alla disciplina del giudizio di appello conseguente alla citata normativa ennergenziale, la suddetta pronuncia ha rilevato che l’eccezionalità della situazione pandemica ha reso “ordinaria” la forma camerale non partecipata dell’appello trasformando in eccezione la “trattazione in presenza” che deve essere chiesta da una delle parti nei modi tipici previsti dal quarto comma dell’art. 23-bis, d.l. n. 137, cit., conseguendone che il diritto di ottenere trattazione in presenza è solo subordinato al rispetto dei tempi e delle forme previste (ovvero la richiesta scritta, la tempestività e la trasmissione per via telematica).
Venendosi pertanto a determinare una situazione ben diversa da quella dell’imputato legittimamente impedito, perché detenuto per altra causa, che chiede di presenziare all’udienza; in quest’ultimo caso la forma della trattazione del processo (camerale, partecipato o non partecipato, o pubblica) è impermeabile alle vicende relative allo status libertatis dell’imputato e non dipende dalla richiesta di prendervi parte, né da chi la formuli, rilevando l’impedimento solo ai fini del rinvio del processo stesso ove la richiesta sia effettuata personalmente dall’imputato; mentre, nella fattispecie disciplinata dalla normativa emergenziale, la trattazione in presenza costituisce la conseguenza obbligata della richiesta (anche) dell’imputato, a propria volta espressione di un diritto potestativo posto a tutela del contraddittorio garantito dall’art. 111, Cost., e dall’art. 6, 5 Convenzione E.D.U..
Pertanto, sulla base del suddetto apparato argomemtativo, la citazione dell’imputato in appello, nei casi previsti dall’art. 23-bis, d.l. n. 137, cit., real un’unica fattispecie complessa, costituita dall’avviso dell’udienza camerale nella forma non partecipata, dalla successiva dichiarazione di volontà dell’interessato detenuto di comparire e dalla sua successiva traduzione (o dalla autorizzazione a recarsi in udienza libero e senza scorta), atti tutti da guardarsi, per il rapporto di stretta consequenzialità che li caratterizza, in una visione unitaria in funzione dello scopo loro proprio, ovvero la vocatio in iudicium per la valida instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che, in mancanza, rimane integrata la nullità generale di tipo assoluto e insanabile di cui agli artt. 178, lett. c) e 179, cod. proc. pen..
D’altra parte, in quanto pertinente al caso di specie, va altresì richiamato il precedente espresso da Sez. 6, Sentenza n. 15139 del 11/1.1/2021, dep.2022, Zitouni, Rv. 283143, la quale – in riferimento alla disposizione dettata dall’art.23bis, comma 4, d.l. n.137/2020, in base alla quale la richiesta di partecipazione
all’udienza da parte dell’imputato e presentata «a mezzo del difensore» – ha rilevato che una richiesta presenta solo personalmente dall’imputato concretizza una «difformità non sanzionata dalla legge con l’inammissibilità ovvero con l’irricevibilità o con la preclusione del suo esame da parte del Giudice»; ciò in quanto «Ritenere nel caso in esame, anche in assenza di una previsione espressa, la richiesta inammissibile o preclusa, rischia di limitare le condizioni che consentono alle parti di accedere alla risposta giurisdizionale, riducendole arbitrariamente, e, soprattutto rischia di limitare il diritto di difesa cioè, come ne caso di specie, il diritto dell’imputato di partecipare al “suo” processo. In assenza di una norma che imponga all’imputato, nel compimento della richiesta di voler partecipare all’udienza, l’osservanza di specifiche forme previste a pena d’inammissibilità, non può farsi discendere la sanzione dalla mera difformità rispetto al modello legale».
Conseguendone che doveva ritenersi pienamente idonea, al fine di concretizzare l’esercizio del predetto diritto potestativo, la richiesta (tempestivamente e originariamente presentata, rispetto al termine di quindici giorni previsto dall’art.23-bis, comma 2, del d.l. n.137/2020) proposta personalmente dall’imputata alla data del 04/06/2022.
6. Applicando i predetti principi al caso di specie, va quindi rilevato che, all’esito del differimento dell’udienza, svoltasi con la partecipazione delle parti a seguito di richiesta del difensore, alla data del 16/9/2022 – differimento determinato dalla presa d’atto del legittimo impedimento dell’imputata quest’ultima aveva espresso, ulteriormente e personalmente, la richiesta di essere presente, a seguito della notifica del relativo verbale e con dichiarazione ricevuta presso l’istituto di detenzione.
Deve quindi ritenersi che tale richiesta, facente seguito a quella originaria del 4/06/2022, sia stata immotivatamente disattesa dalla Corte territoriale; che, pure avendo disposto il giorno precedente all’udienza la comparizione dell’imputata in videoconferenza in relazione all’art.23, comma 4, d.l. n.137/2020, ha omesso – in incoerenza con il predetto provvedimento – di dare luogo al relativo collegamento e ha indicato la stessa come rinunciante a comparire.
Né, d’altra parte, può ritenersi concretiz:zata alcuna rinuncia alla comparizione in relazione al tenore testuale della dichiarazione presentata il 6/09/2022 presso l’istituto di detenzione; nella quale l’imputata aveva espresso la volontà di “rinunciare” alla videoconferenza, ma manifestando contestualmente la propria richiesta di essere tradotta in presenza.
Conseguendone che la Corte, pur non dovendo disporre la traduzione in udienza dell’imputata, avrebbe comunque dovuto assicurarne la presenza in
videoconferenza sulla base del combinato de.Wart.23, comma 4, d.l. n.137/2020 e disp.att., cod.proc.pen., iv richiamato e solo dopo aver raccolto la dichiarazione di volontà di questa di non voler partecipare a dista ‘edichiarane l’assenza.
Ne deriva la conseguente nullità dell’udienza e della sentenza, che, dunqu deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di app di Roma per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti a Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso il 19 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre ie te