Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7015 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7015 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
nei confronti di COGNOME NOME, nato a Sellia Marina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 25/05/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato rigettato; sentito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 25 maggio 2023 (motivazione depositata il successivo 22 giugno) ha respinto la richiesta di riesame presentata COGNOME NOME nei confronti dell’ordinanza genetica emessa dal Gip il 3 aprile 2023 con la quale è stata applicata al predetto la custodia cautelare in carcere in relazione all’addebito provvisorio Ci cui all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 e per due di reati di cui all’art. 73 d.P.R. cit. .
In riferimento alla contestazione associativa, al COGNOME si addebita “il ruolo di partecipe, acquistava, deteneva, tagliava’ confezionava e cedeva a terzi lo stupefacente acquistato da COGNOME NOME e dal COGNOME NOME, nonché coltivava in proprio e per conto di questi ultimi sostanza stupefacente del tipo marijuana che smerciava nell’area ricompresa nel comune di Sellia Marina – fatti “commessi in periodi antecedenti al 2018 e fino all’attualità”.
Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce quattro motivi.
3.1. I primi tre sono relativi alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi colpevolezza in ordine al reato associativo e ai due episodi di cui all’art. 73 TU Stup. Quanto alla fattispecie associativa si evidenzia che, in realtà, COGNOME è assuntore di sostanze stupefacenti (come attestato da pertinente documentazione del Ser.D.), di tal che le sue condotte debbono essere lette alla luce della sua condizione: pertanto, nessuna partecipazione al sodalizio criminoso è rinvenibile ma acquisti di modiche quantità di cocaina per uso personale; inoltre i due debiti del COGNOME nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME trovano la propria causale il primo in un debito per l’acquisto di droga non pagato e il secondo in un prestito contratto con il COGNOME per poter estinguere un debito usurario contratto con altri soggetti (evidenziandosi che per tale fatto COGNOME risulta persona offesa in un procedimento penale a carico di tali COGNOME NOME e COGNOME NOME). Anche le conversazioni intercettate, nelle quali l’indagato cerca di rassicurare COGNOME e COGNOME con il riferimento alla coltivazione della marijuana, vanno lette alla luce della situazione debitoria del COGNOME che cercava di “tranquillizzare” i creditori circa la possibilità di tempestivamente adempiere. Nessun altro elemento è emerso, di tal che difettano i presupposti per ritenere l’indagato un intraneo all’associazione criminosa.
3.2. Anche in riferimento ai due episodi di cui all’art. 73 TU Stup. deduce il ricorrente l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, considerato che COGNOME
non svolgeva alcun ruolo di “canale di smercio” per conto degli altri indagati semmai, cercava di procurarsi la cocaina per uso personale mentre i riferimen alla possibilità di vendere la marijuana da lui coltivata si spiegano proprio nell’ottica di rassicurare i creditori, come sopra indicato.
3.3. Con il quarto motivo viene censurata l’ordinanza impugnata in punto d esigenze cautelari e scelta della misura. In particolare, si evidenzia che Ta dal 30 maggio 2020 si trova ininterrottamente sottoposto a misura custodial (dapprima carceraria e quindi domiciliare) nell’ambito di diversi procedimenti tal che del tutto ipotetico è il rischio di recidivanza dell’indagato; va considerato il tempus commissi delicti (e le condotte contestate all’indagato si fermano all’aprile del 2019) per cui l’ordinanza impugnata avrebbe dovut prendere in considerazione il tema del “tempo silente”, invece completamente obliterato. In ogni caso, conclude il ricorrente, le esigenze cautelari evide potevano essere soddisfatte attraverso il ricorso a misura meno afflittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
NOME viene definito dal Tribunale del riesame c:ome uno “stabil acquirente” della cocaina nonché come un coltivatore e fornitore di marijuana con la quale compensava i debiti verso il COGNOME per gli acquisti di cocaina. S base di detti acquisti e della “stabile fornitura” di marijuana che veniva coltivata dal NOME – l’ordinanza impugnata ha ritenuto configurabile a suo car l’addebito di partecipazione all’associazione ed art. 74 TU Stup.
2.1. Il Tribunale cautelare valorizza (pag. 6) la circostanza che da conversazione intercettata il 30 marzo 2019 risulta che NOME insieme ad a soggetti si era recato all’interno di una delle serre intento a ripulire la pia di marijuana per accelerarne la crescita e in unaiconversazione intercettat l’indagato fa espresso riferimento alla vendita, avvenuta qualche tempo prima, 20 kg di stupefacente di quel tipo a tale NOME e della prossima disponibilit altro stupefacente per 1,5/2 Kg. Viene altresì dato atto che da un’ intercettazione – del 15 febbraio 2019 – emerge che l’indagato ha inviat COGNOME NOME “una serie di foto ritraenti numerose piante di manjuana, delle quali alcune in fase di maturazione, altre invece già estirpate e mes essiccare, quasi pronte per l’immissione in commercio al massimo entro pochi giorni”.
2.2. Sulla base di detti elementi indiziari – che dimostrano in modo evide la sussistenza dei due episodi di cessione di stupefacenti, di tal che il moti punto risulta infondato – l’ordinanza impugnata ha ritenuto dimostrata anc
l’intraneità del COGNOME all’associazione, ritenendo NOME– a tal fine irrilevante circostanza che lo stesso fosse anche debitore nei confronti dei due capi dell’associazione per l’acquisto di cocaina che doveva ancora pagare.
Trattasi di motivazione non sufficiente a ritenere sussistente la gravità indiziaria in relazione alla contestazione ex art. 74 TU Stup.
Come rilevato anche nell’ordinanza impugnata, in merito alla figura dell’acquirente dello stupefacente, questa Corte ha ritenuto che «Integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all’acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della prova dell’inserimento organico dell’indagato nell’associazione, aveva valorizzato la sua condotta di costante approvvigionamento di droga dal gruppo, anche al di fuori dei delitti scopo contestati, il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso)» (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 01). Mentre, in ordine al “fornitore dello stupefacente”, si è precisato che «integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga» (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1. Dal momento che la contestazione partecipativa a carico del COGNOME si basa proprio – ed esclusivamente – sulla duplice qualità di “stabile acquirente e fornitore”, sarebbe stato necessario dimostrare, a livello della gravità indiziaria richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen., che tra l’indagato e gli altri componenti dell’associazione si fosse instaurato uno stabile e durevole vincolo – eccedente i singoli rapporti sinallagmatici – nell’ambito del quale COGNOME avesse assunto il compito, funzionale al perseguimento degli illeciti scopi sociali, di stabilmente acquistare e cedere stupefacente essendo altresì partecipe del comune fine associativo illecito. La motivazione dell’ordinanza impugnata non risulta però idonea a chiarire se in effetti sussistesse tale necessario elemento di “stabilità”
ovvero se, come dedotto dal ricorrente, si è trattato di episodi isolati nei quali la cessione della droga “leggera” coltivata dal COGNOME fosse il “corrispettivo”, totale o parziale, per l’acquisto da parte del predetto della cocaina.
Ulteriore aspetto meritevole di approfondimento motivazionale concerne il profilo dell’affectio sociatatís evincibile nei confronti delle figure sopra delineate solo quando emerga “la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga”. Profilo, questo, che non risulta adeguatamente esaminato dal Tribunale della cautela. A tal fine, infatti, non risulta decisiva l’indicazione, contenuta a pag. 4, secondo cui “L’indagato, infatti, agiva in costante collaborazione e contatto con COGNOME NOME, cl. 86, con COGNOME NOME e altri sodali; era pienamente inserito nelle dinamiche illecite e informato degli avvenimenti interni della associazione”. Infatti, subito prima, l’ordinanza dà atto che “Il COGNOME figurava – nei confronti del sodalizio in parola – sia come stabile acquirente di cocaina, sia come coltivatore e fornitore di sostanza di tipo marijuana, modalità con la quale compensava i debiti per forniture di droga maturati verso il COGNOME” (il che, come detto, induce dubbi anche sotto il profilo oggettivo della partecipazione).
Si impone dunque, GLYPH limitatamente alla contestazione associativa, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro che, all’esito del nuovo giudizio sul punto, valuterà anche il profilo relativo alla permanenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura in atto, profilo che, allo stato, risulta assorbito nella presente statuizione d annullamento per i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestazione ex art. 74 TU Stup.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M..
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al capo 54) e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Rigetta il ricorso nel resto.