Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2537 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Brindisi in data DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce in data 11/08/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, riportandosi alla memoria depositata; udito, per l’indagato, l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 11 agosto 2023, il Tribunale di Lecce, in funzione di riesame, ha rigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso la ordinanza emessa in data 5 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, con la quale gli era stata applicata la custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990.
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al delitto previsto dall’art. 74, d.P.R. n. 3 del 1990 e il vizio di travisamento della prova con riferimento alla ipotizzata «partecipazione» di COGNOME all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia di qualificazione in termini di condotta di partecipazione dell’acquisto dello stupefacente dal sodalizio criminale, si evidenzia come il Giudice del riesame abbia errato nel ritenere esistente un vincolo durevole tra NOME COGNOME e l’ipotizzata organizzazione criminosa. Ciò sia perché la durata dell’accordo criminoso sarebbe temporalmente limitata a un periodo compreso tra il 3 gennaio 2021 e il 21 aprile 2021 (essendo frutto di travisamento la perimetrazione ovvero poco meno di quattro mesi e sarebbero quindi perimetrati dal più ampio periodo di ipotizzata tra il mese di agosto 2020 e il 31 luglio 2022), sia perché NOME non avrebbe affatto assunto «un ruolo decisivo per la esistenza stessa del sodalizio e per la realizzazione del relativo programma criminoso» (cfr. pag. 11), atteso che dopo la definitiva cessazione di ogni condotta di acquisto da parte di NOME non si sarebbe verificata alcuna compromissione, paralisi o stasi, nella attività del sodalizio criminoso.
Inoltre, diversamente da quanto ritenuto a pag. 11, dalle indagini non sarebbe emerso alcun dato obiettivo del fatto che COGNOME abbia avuto contatti anche con soggetti diversi da NOME COGNOME, fatta eccezione per tale NOME, che in una circostanza si trovava, del tutto casualmente, in compagnia di COGNOME, come si legge a pag. 5 dell’impugnata ordinanza.
Quanto, poi, all’affermazione, sempre a pag. 11, secondo cui i sodali del gruppo criminale venivano in più occasioni inviati da COGNOME a consegnare a COGNOME lo stupefacente e che era COGNOME a chiedere a COGNOME di effettuare attraverso i suoi uomini le consegne della sostanza a casa sua, l’ordinanza non indicherebbe le «conversazioni» da cui emergere che COGNOME si serviva di terze persone per recapitare a COGNOME la sostanza acquistata.
Quanto, infine, alle dichiarazioni di NOME COGNOME, che avrebbe riferito in ordine alla esistenza di stabili rapporti tra COGNOME e COGNOME, aventi ad oggetto transazioni illecite di sostanze stupefacenti, il collaboratore, nel suo interrogatorio
in data 10 marzo 2021, egli non avrebbe mai riferito della esistenza di «stabili» rapporti.
Da ultimo, non sarebbe stato evidenziato alcun dato obiettivo da cui si possa evincere la volontà di COGNOME di aderire al programma criminoso del sodalizio RAGIONE_SOCIALE. Su questo punto l’ordinanza è totalmente “muta”, per cui ricorre il vizio della assoluta mancanza di motivazione.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 416-bis.1, cod. pen. contestato al capo B) nei seguenti termini: «Con l’aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso, comunemente nota come RAGIONE_SOCIALE, atteso che i proventi del traffico di stupefacenti confluivano nelle casse dell’associazione mafiosa di cui al capo A)».
Le Sezioni Unite hanno affermato – con la sentenza n. 8545 del 19/12/2019 che «l’aggravante agevolativa dell’attività mafiosa prevista dall’art. 416-bis.1 c.p. ha natura soggettiva ed è caratterizzata dal dolo intenzionale». Nel caso in esame, non esisterebbe alcun dato obiettivo da cui potere evincere in termini di certezza che sia stata posta in essere una qualche condotta – da parte di COGNOME – avente come “obiettivo diretto” quello di favorire la struttura associativa di tipo mafioso di cui al capo B), non essendo sufficiente, secondo il Giudice di legittimità, il semplice scopo di favorire un esponente di vertice di un sodalizio mafioso. Venendo meno l’ipotesi di reato di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen., comportano necessariamente una rivalutazione dei criteri di scelta della misura cautelare, nonché una rivalutazione anche della natura e del grado delle esigenze cautelari con specifico riferimento alla tipologia di misura che possa adeguatamente tutelarle, considerando altresì che si tratta di fatti-reato risalenti ad oltre due anni prima della data di emission del relativo provvedimento cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione a una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ai sensi dell’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, 309, non è sufficiente che ricorra un semplice accordo delle volontà tra i compartecipi, ma è necessario un quid pluris consistente nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso consistente nella realizzazione di un numero indeterminato di delitti in materia di stupefacenti, in ciò individuandosi l’elemento differenzial tra l’ipotesi associativa e quella del semplice concorso ai sensi degli artt. 110 cod.
pen. e 73 del citato d.P.R. (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396 – 01). Quando, poi, si sia al cospetto di condotte di acquisto dello stupefacente dal sodalizio, perché sia integrata la condotta di partecipazione all’associazione è necessario che l’approvvigionamento delle sia costante e continuo, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all’acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso (condotta si sostanzi Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 – 01).
2.1. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata si è uniformata ai suddetti principi, indicando in maniera puntuale gli elementi di fatto corrispondenti ai requisiti strutturali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per ritene configurabile la condotta di partecipazione da parte del compratore abituale dell’associazione e, in particolare, come detto, la stabilità del rapporto.
Non contestata l’esistenza di una struttura associativa, le censure difensive incentrate sulla configurabilità di una condotta partecipativa dell’indagato si infrangono contro la precisa individuazione degli elementi indiziari che, con una lettura del tutto logica e coerente con il chiaro tenore dei dialoghi scrutinati, sono stati ritenuti significativi di una stabile relazione di cointeressenza, attestata anche dalla durata delle operazioni commerciali, che andava oltre le singole transazioni, per sostanziarsi in un contributo alle strategie dell’impresa criminale. Inoltre, sono stati specificamente sottolineati gli indicatori della piena consapevolezza, da parte di COGNOME, del fatto che, dietro il suo consueto interlocutore (individuato in NOME COGNOME), vi fosse in realtà un gruppo organizzato, stabilmente dedito al commercio di stupefacenti. E ciò in considerazione della presenza di altri sodali come NOME COGNOME, il quale, come ricordato nello stesso ricorso, aveva accompagnato COGNOME in occasione di uno degli incontri e del riferimento, compiuto dallo stesso COGNOME, al ragazzo che, per conto del capo del sodalizio, avrebbe dovuto portargli lo stupefacente a casa (v. la conversazione n. 354, sessione n. 15 RIT 353/21 allegato n. 1001, delle ore 19:41:08 in data 20 aprile 2021: COGNOME NOME: «che tu la cosa me la dovevi far portare dal ragazzo a casa»; intercettazione specificamente indicata nel provvedimento impugnato, a smentire l’opposta affermazione contenuta in ricorso).
Ne consegue, dunque, l’infondatezza delle censure difensive sviluppate con il primo motivo di ricorso.
Quanto, poi, al secondo motivo, con cui la difesa lamenta l’erroneo riconoscimento dell’aggravante mafiosa (sub specie agevolazione del sodalizio denominato RAGIONE_SOCIALE), se per un verso deve riconoscersi che l’ordinanza è assai laconica rispetto alla questione posta, limitandosi il Tribunale del riesame,
ul–
in un breve inciso, a escludere che a COGNOME fosse contestato il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., deve per altro verso darsi atto che, dalla lettura del provvedimento impugnato, non emerge che la questione fosse stata posta in sede di riesame, né il ricorso, dal canto suo, afferma che la stessa fosse stata formulata nel gravame articolato in sede di merito.
Pertanto, deve ritenersi Che la censura sia «nuova», ovvero mai posta nel corso del precedente giudizio, donde la sua inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla dedotta violazione di legge. Quanto, poi, alla individuazione degli elementi indiziari che sosterrebbero la condotta di agevolazione del sodalizio mafioso è evidente che, implicando lo scrutinio di specifici profili in fatto, essa non possa parimenti essere formulata, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp. att. cod. proc. pen.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 27 novembre 2023
GLYPH Il ‘
Il Consigliere estensore