Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47571 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47571 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Cosenza il 19/12/1983
avverso l’ordinanza del 06/06/2024 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore di COGNOME COGNOME, avvocato NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all’art. 7 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione all’art. 292 cod. proc. pen., in quanto nell’ordinanza genetica manca una autonoma valutazione del materiale indiziario.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazioni di legge e di difetto di motivazione in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 273, 274 e 275 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha desunto la sussistenza di gravi indizi di partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico dal narrato di tre collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, prive di riscontri. I tre collaboratori parlano di singoli episodi, slegati tra loro e risalenti nel tempo, che al più, sono indicativi della vicinanza di NOME COGNOME e NOME COGNOME tra i quali intercorre anche un rapporto di parentela, ma non di affectio societatis.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione all’art. 74, comma 4, d.P.R. 309 del 1990 e agli artt. 416-bis.1 cod. pen. e 273, 274 e 275 cod. proc. pen.
Nella prospettazione difensiva non sussistono né l’aggravante di cui all’art. 74 comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, mancando la consapevolezza in capo al ricorrente della disponibilità di armi da parte dell’associazione, né l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, di cui all’art 416-bis.1 cod. pen. per difetto del dolo specifico richiesto dalla norma.
2.4 Con il quarto motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
L’ordinanza, che tratta cumulativamente il tema delle esigenze cautelari, è priva motivazione in relazione alla posizione specifica del ricorrente, che, diversamente dagli altri presunti correi, risponde solo del reato associativo e ha un unico precedente risalente al 2014.
Inoltre, la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all’articolo 275 comma 3, cod. proc. pen. è superata dal tempo trascorso dai fatti e dalla circostanza che il ricorrente si è trasferito in Emilia Romagna fin dal 2017. Né l’attualità delle esigenze cautelari può essere desunta dalla conversazione intercettata tra NOME COGNOME e il ricorrente, da cui risulta che taluni sogget volevano incontrare quest’ultimo il quale, invece, ha rifiutato l’incontro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico ed aspecifico.
Il difensore non ha evidenziato quali deficit motivazionali dell’ordinanza genetica avrebbero impedito di formulare apprezzamenti di segno contrario o di giungere a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496-01; Sez.1, n. 333 del 28/11/2018, COGNOME, Rv 274760). In ogni caso, la censura non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, con proprie argomentazioni, ha respinto il relativo motivo di ricorso, ritenendolo generico e, comunque, infondato in quanto l’ordinanza genetica consente di cogliere i passaggi fattuali e il percorso valutativo, ad essi coerente, operato dal Giudice per le indagini preliminari, che, in alcuni casi, è giunto a conclusioni difformi rispetto a quelle prospettate dall’accusa.
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza del quadro indiziario in ordine alla condotta di partecipazione all’associazione, è fondato e va accolto, con assorbimento del terzo motivo, relativo alla configurabilità delle circostanze aggravanti.
Il Tribunale ha collocato le condotte contestate ad NOME COGNOME nel più ampio contesto di una associazione definita “RAGIONE_SOCIALE“, facente capo a NOME COGNOME, volta alla gestione di una parte del mercato di stupefacenti a Cosenza e controllata dalla criminalità mafiosa locale.
Il compendio indiziario è costituito essenzialmente da intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME Luca) che hanno rivelato il funzionamento complessivo della struttura criminale e delle sue sottoarticolazioni. Con specifico riferimento al ricorrente, hanno riferito che trafficava prevalentemente cocaina per conto di NOME COGNOME ma anche di NOME COGNOME (dichiarazioni -trascritte alle pagine 25 e ss. dell’ordinanza impugnatadi NOME COGNOME il quale riporta anche un episodio risalente al 2017, in cui COGNOME, mentre NOME COGNOME era in carcere, ricevette dalla moglie di costui, NOME COGNOME il denaro necessario per un acquisto di cocaina realizzato per esclusivo conto di Porcaro, e, quindi, al di fuori del sistema associativo), che era persona di fiducia di COGNOME (dichiarazioni di NOME COGNOME riassunte a pag. 32 dell’ordinanza impugnata), che gestiva lo spaccio di droga unitamente a Porcaro (dichiarazioni di NOME COGNOME, riportate a pagina 32 dell’ordinanza impugnata).
(4)
21. A fronte di tali generiche dichiarazioni, espressive dell’attività di spacciatore del ricorrente con soggetti diversi, in tempi diversi e per lo più indefiniti, e considerazione dell’assenza di reati-fine a lui ascritti, il provvedimento impugnato, nella parte relativa alla sussistenza della gravità indiziaria della condotta associativa, motiva in modo assertivo, senza dare conto delle ragioni per le quali, a fronte di scarni contributi in ordine al contributo concreto e fattuale offerto dal ricorrente, si giunga a ritenerlo soggetto con un «ruolo di primo piano» nella scala gerarchica dell’organigramma associativo.
Deve, al riguardo, essere richiamata la costante linea interpretativa di questa Corte (tra le tante Sez. 6 n. 9927 del 05/02/2014, D’Affronto, Rv. 259114), secondo la quale integra la partecipazione nel delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 la stabile disponibilità alla cessione di sostanze stupefacenti di cui l’illecit sodalizio fa traffico, perché agevolando lo svolgimento dell’attività assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che la condotta dell’agente sia posta in essere avvalendosi delle risorse dell’organizzazione e vi siano la coscienza e la volontà di farne parte e di contribuire al suo mantenimento (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249; Sez. 3, n. 26233 del 12/04/2018, Bocci, Rv. 27 e 3319).
Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per un nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. affinché colmi le lacune della motivazione in ordine agli elementi da cui evincere la condotta partecipativa del ricorrente.
3. Anche il quarto motivo di ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata fonda il pericolo di reiterazione del reato sulla pericolosità del ricorrente, che svolgeva in modo stabile e professionale l’attività di spaccio, sulla quantità di stupefacente trattata, sul contributo offerto nell’attivit di riscossione di denaro per conto di NOME COGNOME.
Sul punto, impregiudicata ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, va precisato che i fatti contestati risalgono al 2017 e che, da quel momento, non constano incontri né contatti significativi con gli altri sodali.
Va sul punto richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., deve essere espressamente considerato dal giudice, alla luce di una esegesi costituzionalmente orientata della citata presunzione, il tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti di u rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra “gli elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2112 del 22/12/2023, Tavella, Rv. 285895).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. Pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. Pen.
Così deciso il 21/11/2024.