Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39236 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39236 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2024 del Tribunale del riesame di Messina udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del difensore, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Messina, adito ex art. 309 cod. proc. pen., che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari in ordine ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309 1990, ricompresi nei capi 1, 21 (in esso assorbito il capo 22) e 26 dell’incolpazione provvisoria.
1.1. Ad NOME COGNOME viene provvisoriamente contestato di essere partecipe di un’associazione dedita al narcotraffico facente capo alla “RAGIONE_SOCIALE” in qualità di stabile fornitore di sostanza stupefacente del tipo cocaina nel periodo ricompreso tra giugno e agosto 2021.
1.2. Il Tribunale ha ritenuto di confermare la valutazione operata dal Giudice delle indagini preliminari in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del COGNOME, che avrebbe svolto un ruolo di stabile rifornitore del gruppo, anche in ragione dello stretto e pregresso rapporto con NOME COGNOME: il Collegio del gravame cautelare ha valorizzato le reiterate cessioni di sostanza stupefacente in favore del sodale, dato corroborato dai solidi rapporti di fiducia ed affari tra i sodali coinvolgenti anche le rispettive mogli ed ha, in definitiva rile come tali condotte costituissero riscontro alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME che, nel riferire gli assetti criminali collegati stupefacenti nella provincia di Messina, aveva indicato il COGNOME quale acquirente e distributore di grossi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per mezzo della quale gestiva “la piazza di spaccio” con i fratelli COGNOME.
Le modalità operative, i precedenti penali, seppure non specifici, e l’arresto operato per possesso di varia tipologia di sostanza stupefacente e di plurime armi clandestine confermavano la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura cautelare in carcere.
2. La difesa di NOME COGNOME formula due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta partecipazione all’associazione di cui all’art. 74, d.P.R. n. 30 del 1990 di cui al capo 1.
Il Tribunale – si assume – ha desunto la partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico del COGNOME unicamente dalla valenza assegnata agli episodi di approvvigionamento di sostanza stupefacente, senza invece apprezzare: il dato che vedeva il ricorrente avere contatti per le forniture esclusivamente con NOME COGNOME senza essere a conoscenza dell’esistenza di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; l’assenza di esclusività nei rapporti di fornitu che venivano assicurati da altri canali; il limitato periodo di tempo che ha interessato il ricorrente tra aprile e luglio 2021, nonostante l’associazione, sull base della contestazione provvisoria, risultasse operativa dal novembre 2020, a fronte di forniture che si collocano nell’arco di tempo di appena venti giorni, tra 10 luglio ed il 2 agosto 2021.
Il Tribunale ha omesso – osserva la difesa – di fornire risposta alle deduzioni che confutavano la necessaria presenza del carattere dell’essenzialità del contributo fornito dal ricorrente, la stabilità e la protrazione del rapporto, elemen che avrebbero dovuto supportare il mero reciproco affidamento sinallagnnatico. Proprio il fatto che il COGNOME non avesse più risposto ai messaggi ed alle chiamate del COGNOME e l’assenza di battute di arresto nell’azione dell’associazione dedita
al narcotraffico, denotano la mancanza del requisito dell’essenzialità del contributo.
2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alle ritenute esigenze cautelari ex art. 274, lett. c), in relazione all’art. 275, comma 3 e 3-bis, e 275-bis cod. proc. pen., quanto ad adeguatezza della misura intramuraria invece dell’invocata misura domiciliare in un luogo distante da quello in cui si sarebbero svolti i fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in quanto contenente doglianze generiche, manifestamente infondate o diverse da quelle consentite dalla legge, deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto al primo motivo si precisa che il ricorrente rivolge censure unicamente alla parte della decisione che ha confermato la gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. cit. e non anche in merito ai reati-fine vengono evocati per confutare la valorizzazione che ne ha operato il Tribunale del riesame.
2.1. Ciò precisato, deve ribadirsi l’ormai pacifico principio di diritto espress da questa Corte secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460); deve qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti, poiché costituisce una censura afferente al merito della decisione in quanto implicitamente teso a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di COGNOME, Rv. 269884).
2.2. Secondo ormai solida giurisprudenza di questa Corte, integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, a condizione che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Rv. 279249 – 01). È stato precisato che non costituisce ostacolo per la costituzione del vincolo associativo e la realizzazione del fine comune, la diversità degli scopi personali e degli interessi economici perseguiti dai singoli partecipi, sempre che emerga che le condotte siano poste in essere con la consapevolezza dell’esistenza di risorse dell’organizzazione su cui contare e con la coscienza e volontà di far parte del sodalizio e di contribuire, con la propria azione, al suo mantenimento (Sez. 2, n. 10468 del 10/02/2016, Ancora, Rv. 266405).
Risulta però necessario, per ritenere che sia intervenuto un mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione di una delle parti al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che esse rivestono per il sodalizio criminale (Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, COGNOME, Rv. 259881; in merito alla valutazione del rapporto tra acquirente e sodalizio, cfr. anche Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719). La durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, inoltre, che può essere anche breve, può essere significativa quando dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 278440 – 02).
2.3. I principi di diritto sopra espressi in termini generali risulta correttamente applicati da parte del Tribunale del riesame che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non si è limitato ed evocare taluni episodi che avevano visto con una certa continuità un ruolo attivo del ricorrente, unitamente alla moglie, nei traffici illeciti con COGNOME NOME, ma ne ha apprezzato il carattere stabile e niente affatto occasionale, a nulla rilevando che le captazioni avessero riguardato un periodo limitato di tempo.
A prescindere da tale aspetto cronologico che ha interessato la valorizzata condotta illecita del COGNOME, il contenuto delle captazioni ha messo in risalto l stabilità del vincolo esistente tra il nucleo familiare del medesimo e quello del COGNOME, andando a corroborare il contenuto delle dichiarazioni, neppure prese
in esame e confutate dalla difesa, del collaboratore di giustizia NOME COGNOME che, in ordine al ruolo del ricorrente, ha espressamente affermato che costui “acquista e distribuisce grossi quantitativi di cocaina, so che ha una bella piazza di spaccio con i fratelli COGNOME“.
Generico, pertanto, si presenta il ricorso laddove, tentando di analizzare i singoli aspetti emersi nel corso delle captazioni e che avevano visto il ricorrente rifornire di stupefacenti NOME COGNOME, omette di prendere in esame proprio la parte determinante dell’ordinanza che aveva espressamente rilevato come proprio il contenuto delle conversazioni e la ricostruzione dei singoli episodi di cessione costituissero riscontro alle dichiarazioni del collaboratore in ordine al ruolo svol dal ricorrente nell’ambito del sodalizio. In tal senso, è utile ribadire il principi diritto, costituente ius receptum, secondo cui l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945).
In ordine al secondo motivo, attraverso il quale si rivolgono censure alla parte della decisione che ha ritenuto adeguata la misura cautelare in carcere non sostituita con la meno severa misura degli arresti domiciliari, vi è sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’intervenuto provvedimento in data 11 luglio 2024 del Giudice delle indagini preliminari di Messina che ha sostituito la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2024.