Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2705 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2705 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Gela il 03/02/1979
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 04/04/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale d Caltanissetta, adito in sede di riesame, ha confermato l’oi dinanza pronuncia
data 1 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta confronti di NOME COGNOME con la quale è stata applicata all’indagato la m della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad un’associ dedita al narcotraffico descritta al capo 8), e per i reati scopo di cui ai 26), di detenzione a fini di cessione e di coltivazione di sostanze stupeface tipo marijuana; ha annullato invece il titolo genetico limitatamente contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Il ricorso avverso tale provvedimento, proposto dall’indagato con atto suo difensore, Avv. NOME COGNOME è affidato a quattro motivi, di seg sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 d cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza od erronea applicazione di legge, in relazione agli art. 273, cod. proc. pen., 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; travisamento “degl di indagine”; contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Il Tribunale, pur avendo escluso la circostanza aggravante di cui all’art. bis.1 cod. pen., ha contraddittoriamente ritenuto integrata la condott partecipazione del ricorrente alla associazione dedita al narcotraffico di cui 8) della provvisoria incolpazione.
Di tale condotta difettano gli elementi costitutivi tipici, stante a brevissimo lasso temporale in cui si sono succedute le conversazioni intercet che fondano la ritenuta gravità indiziaria. Si tratta di tre sole conversaz ricorrente con il nipote NOME COGNOME tutte avvenute nella giornata de aprile 2019, cui si aggiunge un contatto con NOME COGNOME in cui il rico rimane silente: le une e l’altro sono specificamente relativi ai fatti di c 25) e 26) e, a tutto concedere, dimostrativi del concorso del ricorrente perpetrazione dei relativi delitti.
Dalla commissione dei reati scopo non è dato evincere che COGNOME abbia offerto un contributo causale significativo all’operatività del sodalizio realizzazione di un programma indeterminato e, più a monte, non vi sono element da cui inferire che egli abbia avuto consapevolezza della esistenza e della str del gruppo organizzato dedito al narcotraffico e che abbia inteso aderirvi.
Il riferimento alla cassa comune di cui alla conversazione del 13 maggio 201 è frutto di travisamento, in quanto il fatto che NOME si sia ferma COGNOME a prelevare la somma di mille euro non dimostra che tale importo si stato attinto dalle risorse del sodalizio e che di tali risorse COGNOME a custodia.
2.2. Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine valutazione di attendibilità del collaboratore di giustizia NOME COGNOME
narrato risulta privo di coerenza intrinseca (specie quanto ai contatti che il ricorrente avrebbe avuto con le ‘ndrine calabresi per la vendita dello stupefacente di cui curava la coltivazione) e non suffragato da riscontri esterni individualizzanti.
Al ricorrente, indicato come “l’amico di NOMEstampella” egli attribuisce caratteri fisionomici non corrispondenti al reale (descrivendolo come un uomo di cinquanta anni, dalla corporatura robusta, sottopostosi a trapianto di capelli) e comunque non individua alcun ruolo attivo svolto dallo stesso nell’ambito della consorteria.
2.3. Carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla condotta associativa; mancata considerazione dei rilievi difensivi e travisamento di emergenze investigative.
Dalla conversazione n. 303 del 26 settembre 2019, indebitamene trascurata dal Tribunale, avrebbe dovuto desumersi la divergenza di interessi tra il ricorrente ed il sodalizio, che è dato incompatibile con l’affectio societatis, atteso che:
COGNOME afferma che avrebbe fatto guadagnare COGNOME e che non guadagnerà nulla per sé;
COGNOME propone di conservare la sostanza “in un posto buono”, proposta alla quale NOME replica che loro invece devono custodirla in campagna, evocando la contrada INDIRIZZO.
Lo stesso collaboratore. COGNOME, nell’interrogatorio del 30 luglio 2021, avrebbe rappresentato che: a) NOME perseguiva finalità diametralmente opposte rispetto a COGNOME, al punto che avrebbe voluto sottrargli lo stupefacente per scopi personali; b) COGNOME era l’esclusivo titolare e gestore della piantagione; c) era NOME “stampella” a gestire sia la coltivazione e la produzione della sostanza, che la sua vendita, cosicchè il ruolo di COGNOME era sostanzialmente svuotato di contenuto.
2.4. Violazione di legge con riferimento alla presunzione di esistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della custodia cautelare in carcere; illogicità della motivazione.
La pericolosità di COGNOME risulta affievolita dalla ritenuta insussistenza, da parte del Tribunale, della aggravante speciale di cui all’art. art. 416-bis.1.
Il tempo silente è stimabile in cinque anni, sicché il pericolo di condotte reiterative è privo di concretezza ed attualità, avuto riguardo alle modalità della condotta criminosa e alla vita anteatta del ricorrente, che è immune da pregiudizi. Peraltro, le esigenze sono tutte rapportate al delitto associativo e non ai reati scopo.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve premettersi, ai fini di un corretto inquadramento dei temi proposti, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178 – 01).
Alla luce di tali direttrici ermeneutiche, il primo motivo è infondato, ai limiti della inammissibilità.
Le deduzioni difensive sono generiche nella parte in cui non si confrontano con un compendio indiziario robusto e lineare, che il Tribunale ha ricostruito rimandando anche ai contenuti dell’ordinanza genetica, con tecnica del tutto legittima (su cui si vedano Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 21666401 e, più di recente, Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, COGNOME, Rv. 274252 – 01), evidenziando correttamente come l’assenza di censure specifiche devolute in sede di riesame avesse significativamente ridimensionato l’obbligo motivazionale.
Deve invero considerarsi, come già affermato da questa Corte regolatrice proprio in tema di riesame di una misura cautelare personale, che la natura interamente devolutiva di tale mezzo di impugnazione e la facoltatività dell’indicazione dei motivi non comportano l’automatica rilevanza di doglianze di carattere generico, sicché, in assenza della formulazione di specifiche questioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice del riesame, pur tenuto a verificare anche tale presupposto, può, in presenza di un provvedimento motivato, limitarsi a richiamare il contenuto del titolo genetico, a condizione che mostri di averlo comunque valutato (Sez. 6, n. 56968 del 11/09/2017, COGNOME, Rv. 272202 – 01).
Non essendo stata posta in discussione l’esistenza ed operatività della consorteria dedita al narcotraffico – consorteria, gestita dai vertici della cosca gelese diretta da NOME COGNOME e NOME COGNOME, che era dotata di una struttura organizzativa non certo rudimentale, forte di un numero cospicuo di sodali e capace di gestire un flusso considerevole e continuativo di sostanze stupefacenti attraverso una pluralità di canali di rifornimento – l’ordinanza ha
operato la necessaria valutazione del materiale investigativo, esponendo, in una efficace sintesi, i presupposti della ritenuta condotta di partecipazione di COGNOME.
Soffermandosi sulle ampie dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia NOME COGNOME e sui riscontri esterni, costituiti dalle dichiarazio degli altri collaboratori e dagli esiti dell’attività tecnica, nonché dai servi nnonitoraggio svolti dalla polizia giudiziaria, congruamente i Giudici di merito hanno argomentato che la partecipazione del ricorrente si è estrinsecata nella cogestione, con l’apicale NOME “stampella”), delle serre riconducibili al sodalizio in cui veniva coltivata la marijuana, e nella conduzione, come alter ego del detto, di alcune trattative per la successiva commercializzazione dello stupefacente autoprodotto, che veniva utilizzato da altri accoliti come merce di scambio per l’acquisto di cocaina. Sono descritti tre episodi di cessione ai gruppi criminali catanesi di imponenti quantitativi di droga (nell’ordine di diverse decine di chilogrammi per volta), avvenuti in un arco temporale non breve, che va dal 2018 al 2019.
Il ricorso è generico nella parte in cui non si confronta con le conversazioni captate, richiamate nell’ordinanza con rinvio al titolo genetico, in cui il ricorrent discorreva con NOME di tali attività, peraltro in termini espliciti.
Ad integrare tale ampio corredo indiziario, sono stati valorizzati elementi dimostrativi della commissione degli ulteriori reati in addebito, in applicazione del consolidato principio di diritto per il quale la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell’associazione può integrare indizi gravi, precis concordanti in ordine alla partecipazione ad essa, posto che, attraverso tali reati, si manifesta in concreto l’operatività della compagine criminale; e deve considerarsi che, stante la natura permanente del reato associativo, non rileva la limitata durata dei rapporti tra i correi o il breve periodo di protrazione dell condotte allorché dagli elementi acquisiti emerga un rapporto di collaborazione collaudato, destinato a produrre effetti oltre i singoli episodi delittuosi realizz (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021; COGNOME, Rv. 282122; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, COGNOME, Rv.279505).
Alla luce dei rapporti ricostruiti con il sodalizio – con NOME e NOME in particolare – vengono in rilievo condotte idonee ad arrecare un contributo causale ai fini della esistenza ed al rafforzamento dell’associazione, mentre appare netto il discrimine con l’ipotesi del mero concorso di persone nei reati scopo, ravvisato dalla difesa nelle sue deduzioni. Difatti, se nel concorso l’accordo criminoso è occasionale e limitato, perché diretto alla commissione di uno o più reati determinati, nel reato associativo la stabilità del vincolo e l’indeterminatezza del programma criminoso connotano il susseguirsi delle condotte illecite tra soggetti stabilmente collegati, così da rendere i reati-fine un epifenomeno della compagine
criminale, che non la esaurisce, permanendo questa in essere anche dopo la lo consumazione.
Sotto altro profilo, non vi è alcuna contraddittorietà logica tra la ri gravità indiziaria della condotta di partecipazione al sodalizio dedito al narcotr e la esclusione della aggravante della agevolazione mafiosa. Le due associazio sono invero tipologicamente distinte e l’elemento qualificante che caratteri l’associazione di tipo mafioso rispetto all’associazione dedita al narcotraf costituito dal profilo programmatico dell’utilizzo del metodo che, nell’associaz di cui all’art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell’imposizione di una dominio sul territorio, con un’operatività non limitata al traffico di so stupefacenti, ma estesa a svariati settori( in cui si inseriscono l’acquisizio gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e se pubblici, l’impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di vo occasione delle consultazioni elettorali) sicché è ben ipotizzabile anche il con tra i due delitti, ad esempio quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio i un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraff (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, COGNOME, Rv. 276469 – 01).
Nel caso di specie, la alterità non è dunque esclusa dall’essere il p sodalizio guidato da esponenti di cosa nostra gelese.
4. Il secondo motivo è inammissibile.
Le prospettate questioni relative alle dichiarazioni del collaboratore COGNOME sono declinate essenzialmente in fatto e sono dirette a sollecitare una diffe ricostruzione degli accadimenti.
Il ricorrente si limita a dedurre, a riprova della inattendibilità intrins propalante, incongruenze o profili di contraddittorietà del suo narrato con il reale, quanto alla descrizione della fisionomia di COGNOME ed alla appartenenza collaboratore al gruppo criminale di Strano all’epoca della cessione, puramen asserite o implicanti questioni di stretto merito.
A proposito della dedotta insufficienza dei riscontri estrinseci, occ considerare che, ai fini della valutazione della chiamata di correo, il “ris individualizzante” non può essere inteso come necessariamente concernente le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo riguardare ogni altro profi idoneo a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare; fatto che, in relazione al reato di associazione mafiosa, è cost non dal singolo comportamento dell’accusato, bensì dalla sua appartenenza a sodalizio (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 273572 – 01). Sicch un elemento di riscontro esterno idoneo a conferire alla chiamata valore di pro in tema di reati associativi, è costituito dalla partecipazione del singolo chi
alla consumazione dei delitti fine dell’associazione, atteso che è attraverso tale condotta che si manifesta il ruolo effettivo e dinamico del singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua adesione ad esso (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017 COGNOME, Rv. 269658 – 01).
5. Il terzo motivo è inammissibile perché aspecifico e proposto per ragioni non consentite.
Con riguardo ai colloqui intercettati, la difesa si limita a prospettare una alternativa lettura del loro contenuto, basata su una valutazione non globale, ma artificiosamente parcellizzata.
Viene enucleato, in termini asseritamente escludenti la gravità indiziaria, il contenuto della conversazione n. 303 del 2019, sul beneficiario dei profitti e sul luogo ove lo stupefacente avrebbe dovuto essere stoccato in relazione ad una specifica trattativa, che in tesi dimostrerebbe un antagonismo radicale tra i due sodali.
A parte che non ne è chiarita la decisiva rilevanza a fronte di un così ampio corredo dimostrativo, è stato già ripetutamene precisato da questa Corte regolatrice che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la .valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01) ed anche l’interpretazione del linguaggio adoperato dagli interlocutori nei dialoghi intercettati, quand’anche criptico, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito che, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.263715).
6. Il quarto motivo è aspecifico.
In tema di esigenze cautelari, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’ar 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma tale valutazione non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022,
•
COGNOME, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767).
Peraltro, proprio in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, arresti più recenti hanno evidenziato che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza. Essa postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281293).
Nel caso che occupa, il Tribunale non si è limitato a richiamare la doppia presunzione di pericolosità derivante dal reato associativo, declinata dal legislatore in senso relativo per l’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e la mancanza di elementi positivi atti a vincere tale presunzione, ma ha espressamente motivato in ordine ad elementi concreti che denotano l’attuale pericolosità sociale del ricorrente: ne ha sottolineato il protagonismo nella gestione del narcotraffico, il suo relazionarsi stabilmente ad un numero elevato di sodali, la capacità di gestire e portare personalmente a termine affari anche di rilevante importo, di curare la coltivazione e detenzione di quantitativi elevati di droga per conto del sodalizio.
A fronte di tali rilievi, la distanza temporale dai fatti è stata valutata senso recessivo con motivazione, che, in quanto esente da errori di diritto e vizi logici, resiste ai rilievi censori del ricorrente.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12/09/2024