Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3092 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3092 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato il 17/07/1991 a Castrovillari avverso la ordinanza del 28/05/2024 del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, con l’ordinanza in epigrafe in parziale riforma del provvedimento emesso il 17 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari, sostituiva la misura della custodia in carcere con quella degli
arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME, indagato (insieme ad altri) in ordine al delitto di partecipazione all’associazione di narcotraffico descritta nel capo 1), collegata a quella ‘ndranghetistica di cui al capo 401), nel ruolo di “pusher” inquadrato nel gruppo facente capo a NOME COGNOME, uomo di fiducia di COGNOME, operante nella zona di Acri e Bisignano, in precedenza affidata a NOME COGNOME arrestato il 17 febbraio 2021, nonché in ordine ai reati fine di spaccio di stupefacenti di cui al capo 131).
Il Tribunale, disattese le eccezioni in rito della difesa del ricorrente, all’esit di una diffusa narrazione delle più generali vicende concernenti l’esistenza e l’operatività della struttura unitaria dell’associazione dedita al narcotraffico, secondo il cd. “Sistema Cosenza”, esaminava – infine (solo a partire da p. 58) la consistenza probatoria delle specifiche accuse riguardanti l’inserimento di COGNOME nel gruppo coordinato da COGNOME e i reati fine di spaccio di droga. La prova cautelare del ruolo dell’indagato emergeva dagli esiti investigativi delle captazioni sulle utenze telefoniche di Illuminato e dei servizi di osservazione e videosorveglianza presso l’abitazione di questi. Cardamone, a bordo di un veicolo, incontrava Illuminato (nei giorni 23 febbraio-2, 3 e 13 marzo 2021) che, a bordo di altro veicolo, lo riforniva direttamente dello stupefacente, nello stesso luogo e previo sms indicante l’orario dell’appuntamento. Verso la metà di aprile 2021 il rapporto iniziò a incrinarsi perché COGNOME risultava inadempiente ai pagamenti dello stupefacente consegnatagli da COGNOME (accumulando un debito di 21.350 euro) e rinviava gli appuntamenti, fino al tentativo non riuscito da parte di COGNOME e dei suoi sodali di rintracciare il debitore e portarlo al suo cospetto.
La frequenza e la stabilità delle transazioni, il dato ponderale della droga oggetto di cessione e il diretto e abituale rapporto fiduciario con il capo del gruppo comprovavano la consapevole adesione di COGNOME nel ruolo di spacciatore allo schema criminoso associativo, favorendo la realizzazione del fine comune della struttura organizzativa di trarre profitto dal commercio di droga.
Circa le esigenze cautelari, il Tribunale, considerati il breve lasso temporale del ruolo svolto all’interno del gruppo e l’assenza di carichi pendenti, riteneva adeguata e sufficiente la meno grave misura cautelare degli arresti donniciliari.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, chiedendo l’annullamento del provvedimento, di cui si denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione per i seguenti profili:
2.1. per l’assenza di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del Giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del P.M. di misura coercitiva e per la inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite nei confronti d Illuminato in mancanza di decreti di proroga delle indagini nel diverso
procedimento a suo carico, come già denunziato nella memoria difensiva depositata in sede di riesame, con la conseguente inefficacia dell’ordinanza coercitiva;
2.2. per la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria rispetto tanto al delitto associativo che ai reati fine di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capo 131) di cui non è dato conoscere la qualità e il dato ponderale, oltre quanto emerso per l’unico episodio di sequestro di 13 grammi di cocaina, rispetto al quale, peraltro, COGNOME sarebbe stato già irrevocabilmente giudicato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cosenza con sentenza assolutoria ex art. 131-bis cod. pen. (che si afferma comprovata dalla documentazione prodotta nell’udienza di riesame, come da memoria allegata all’odierno ricorso);
2.3. per la ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 cod. pen., quanto all’effettiva e concreta consapevolezza da parte di Cardamone di agevolare con la sua condotta la confederazione ‘ndranghetistica cosentina;
2.4. circa le esigenze cautelari il Tribunale del riesame avrebbe omesso una valutazione individualizzata e attualizzata delle stesse, tenuto conto della marginalità e della ristrettezza temporale della posizione dell’indagato.
Con “memoria conclusionale” di data 8 novembre 2024 il difensore dell’indagato, oltre a ribadire quanto già argomentato nel ricorso, ha altresì dedotto – come motivo “nuovo/aggiunto” che il Tribunale del riesame non avrebbe affatto considerato che, per l’unico sequestro di 13 grammi di cocaina (capo 131), il COGNOME sarebbe stato già giudicato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cosenza con sentenza irrevocabile di tipo assolutorio ex art. 131-bis cod. pen. (come da produzione documentale della difesa, che si dice già allegata ai motivi di ricorso), in violazione quindi del disposto di cui all’ar 649 cod. proc. pen.).
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito indicate.
I motivi di ricorso in rito, con i quali si denunzia l’omessa autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del primo giudice e l’inutilizzabilità delle captazioni telefoniche eseguite nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, già avanzati in sede di
gravame e motivatamente disattesi dal Tribunale del riesame (p. 2 ss. e p. 5 ss.), sono privi di pregio.
Per il primo profilo, appare insindacabile in sede di legittimità l’argomentato apprezzamento fattuale dei Giudici del riesame per cui la censura difensiva appariva oltremodo generica, a fronte dell’ordinato vaglio critico del materiale indiziario e degli elementi di fatto ritenuti decisivi, che sorregge anche graficamente (risultano scrutinate ben 169 posizioni) l’ordinanza coercitiva a carico di ciascun sodale e perciò anche dell’odierno ricorrente.
Parimenti, quanto all’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche sull’utenza cellulare di COGNOME per l’asserita assenza dei decreti di proroga delle indagini nel diverso procedimento a carico dello stesso COGNOME, nel quale COGNOME non era indagato, il Tribunale del riesame ha puntualmente evidenziato che la difesa non aveva presentato una specifica e tempestiva richiesta non accolta, così da porre il giudice in condizione di effettuare un efficace controllo. vAA.0..4 -Cz Sicché – pure a prescindere dalla scarsa chiarezza ~T -agioni poste alla base’ della doglianza- la conclusione dei Giudici del riesame appare corretta e congruamente argomentata.
Non risulta fondato neppure il motivo di ricorso concernente l’apprezzamento giudiziale del quadro indiziario relativo ai plurimi episodi di acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio di cui al capo 131).
Benché non sia dato conoscere la qualità e il dato ponderale della droga consegnata per lo spaccio, oltre quanto emerso nell’unico episodio del 13 marzo 2021 di sequestro di 13 grammi di cocaina, dagli esiti delle intercettazioni sulle utenze telefoniche di Illuminato, dei servizi di osservazione e dei frames del sistema di videosorveglianza installato presso l’abitazione di questi, emerge che COGNOME, a bordo del proprio veicolo, ha incontrato COGNOME (nei giorni 23 febbraio, 2, 3 e 13 marzo 2021) che, a sua volta restando a bordo di altro veicolo, lo riforniva direttamente dello stupefacente, con le stesse modalità e nello stesso luogo, previo scambio di sms indicanti l’orario dell’appuntamento. È altresì emerso che verso la metà di aprile 2021 il rapporto fra i due iniziò a incrinarsi perché COGNOME risultava inadempiente ai pagamenti dello stupefacente consegnatogli da COGNOME (accumulando un debito di 21.350 euro) e rinviava gli appuntamenti, fino al tentativo non riuscito da parte di Illuminato e dei suoi sodali di rintracciare il debitore e portarlo al suo cospetto.
Con riguardo alla pretesa violazione del divieto di bis in idem per essere stato l’indagato già giudicato per il sequestro di 13 grammi di cocaina avvenuto il 13 marzo 2021, con sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di
Cosenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., va rilevata la aspecificità della doglianza, atteso che non è dato rinvenire alcun supporto documentale a sostegno della stessa negli atti allegati al ricorso, ai quali il difensore pure f espresso rinvio con riguardo alla memoria depositata nell’udienza di riesame.
Risulta per contro fondata la censura riguardante l’effettiva valenza del quadro indiziario in ordine al delitto di partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico.
Il Tribunale del riesame, nell’operazione valutativa del descritto materiale probatorio, non ha infatti argomentato in modo adeguato, lineare e immune da vizi logici circa il disvelamento del reale significato dello stesso in ordine all’effettivo perimetro operativo del ruolo e dei compiti svolti da COGNOME nella concreta dinamica delle illecite attività realizzate sulla base delle cessioni di droga di volta in volta eseguite da NOME COGNOME, uomo di fiducia di COGNOME, coordinatore e organizzatore del gruppo dedito al narcotraffico e operante nella zona di Acri e Bisignano.
La veste di “pusher” attribuita a Cardamone per le operazioni di consegna, trasporto, detenzione e cessione dei singoli quantitativi di droga, per le quali l’indagato ha intrattenuto rapporti esclusivi e diretti con COGNOME per il breve periodo temporale suindicato, non appare di per sé dimostrativa di condotte di partecipazione all’associazione, in difetto di seri e obiettivi elementi idonei a dimostrarne l’effettiva intraneità al sodalizio criminale, anche con riguardo al profilo soggettivo.
Questa Corte di legittimità ha infatti affermato il principio per il quale, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, lo svolgimento dell’attività di “corriere” o di “pusher” per conto del sodalizio non costituisce, in sé e automaticamente, prova della partecipazione al reato associativo, qualora non venga dimostrato che il soggetto agente, consapevole dell’esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilità ad attuarlo (Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269881).
L’elemento distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell’accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio (Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257906); viceversa, nell’ipotesi di concorso
l’accordo si concretizza in via meramente occasionale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati anche nell’ambito del medesimo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale (Sez. 6, n. 5150 del 16/01/2014, Nosa, Rv. 258570; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche, Rv. 258009; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo, Rv. 229906).
Di tale principio non risulta che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione nelle vicende in questione, inferendo la prova cautelare per il reato associativo dal mero coinvolgimento dell’indagato in alcune operazioni di consegna di invero modesti quantitativi di droga da parte del coordinatore del gruppo, effettuate nell’arco temporale di pochi mesi.
Orbene, a fronte della brevità temporale del contributo partecipativo, dell’assenza di ulteriori contatti oltre quelli diretti con COGNOME, degli spostament per la consegna di modesti quantitativi di droga effettuati con il proprio veicolo e con l’uso del proprio telefono, i Giudici del riesame non spiegano da dove traggano l’inferenza dello stabile, organico e consapevole inserimento di Cardamone nella struttura unitaria dell’associazione dedita al narcotraffico secondo il cd. “Sistema Cosenza”, diretta e organizzata da COGNOME di cui COGNOME era uomo di fiducia.
Ad analoghe conclusioni si perviene, come lineare e logico corollario, circa la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 cod. pen., quanto all’effettiva e concreta consapevolezza da parte di COGNOME di agevolare con la sua condotta la confederazione ‘ndranghetistica cosentina.
Sicché, la motivazione dell’ordinanza impugnata (come quella genetica), non rispondendo adeguatamente alle specifiche doglianze già mosse con i motivi di gravame in ordine al reale peso probatorio dei dati acquisiti, non si presenta congruamente e logicamente argomentata nei relativi apprezzamenti di merito, ed è perciò censurabile in sede di controllo di legittimità per il profilo della correttezza delle inferenze che ne vengono tratte.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, restando di conseguenza assorbito il motivo di ricorso attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari, con riferimento alla valutazione del persistente, concreto e attuale, pericolo giustificativo della specifica misura coercitiva applicata.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 26/11/2024