Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3091 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3091 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 09/05/1981 a Locri avverso l’ordinanza del 28/05/2024 del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, con l’ordinanza in epigrafe ha confermato il provvedimento emesso il 17 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari, applicativo della misura cautelare della custodia in carcere nei
confronti di NOME COGNOME, indagato (insieme ad altri) in ordine al delitto di partecipazione all’associazione di narcotraffico descritta nel capo 1), strutturalmente collegata alla confederazione ‘ndranghetistica cosentina di cui al capo 401), nel ruolo di “fornitore” insieme con i fratelli NOME e NOME del gruppo dei fratelli COGNOME, operante nel quartiere cosentino di INDIRIZZO, nonché in ordine ai reati fine di commercio di stupefacenti di cui ai capi 232) e 233).
Il Tribunale, disattese le eccezioni in rito della difesa del ricorrente, all’esi di una diffusa narrazione delle più generali vicende concernenti l’esistenza e l’operatività della struttura unitaria dell’associazione dedita al narcotraffico, secondo il cd. “Sistema Cosenza”, esaminava – infine (solo a partire da p. 54) la consistenza probatoria delle specifiche accuse riguardanti la figura e il ruolo di NOME COGNOME nei rapporti col gruppo Meduri e i reati fine di commercio di droga. La prova cautelare del ruolo dell’indagato di stabile e non occasionale fornitore della droga emergeva dagli esiti investigativi delle captazioni telefoniche e fra presenti, dei servizi di osservazione, pedinamento e controllo e dalle propalazioni di taluni collaboratori di giustizia, che confermavano la frequenza e la continuità delle transazioni sulla base di un rapporto fiduciario e continuativo con i fratelli COGNOME in adesione consapevole allo schema criminoso associativo.
In particolare, nella conversazione fra presenti del 14 luglio 2021 NOME COGNOME chiedeva conto ai fratelli della movimentazione della droga all’indomani di una partita ricevuta da NOME e NOME COGNOME redigendo una sorta di contabilità. Il rapporto di approvvigionamento della droga da parte dei fratelli COGNOME a favore del gruppo COGNOME era confermato dalle propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia NOME COGNOME secondo il quale la famiglia COGNOME si riforniva di eroina presso “i cugini di RAGIONE_SOCIALE“, cioè i fratelli COGNOME.
I due reati fine di cui ai capi 232) e 233) costituivano, a loro volta, indice dell’elemento oggettivo del consapevole e stabile contributo dell’indagato alla consorteria dedita al traffico di stupefacenti, favorendo la realizzazione del fine comune della struttura organizzativa di trarre profitto dal commercio di droga.
Dalle emergenze intercettative e dagli esiti del servizio di videosorveglianza si evinceva che il 5 ottobre 2021 l’indagato consegnava materialmente a NOME e NOME COGNOME, nell’abitazione del primo, una partita di eroina di 550 grammi suddivisa in due involucri (trattasi del reato fine di cui al capo 232); nel corso del colloquio NOME COGNOME riconosceva un debito di 14.000 euro verso NOME COGNOME, mentre NOME COGNOME a sua volta pretendeva il pagamento immediato di almeno 5.000 euro, così confermandosi il rapporto stabile di fornitura di droga esistente fra i fratelli COGNOME e i fratelli COGNOME
Quanto al secondo reato fine di cui al capo 233), dalle conversazioni intercettate emergeva che NOME COGNOME, trovandosi sprovvisto di stupefacente, raggiungeva col fratello NOME l’abitazione dei fratelli NOME e NOME COGNOME per approvvigionarsene; questi, dopo un veloce riepilogo delle partite di debito-credito per pregresse forniture, consegnavano ai fratelli COGNOME 35 grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente eroina, stabilendone il prezzo. Anche in altre conversazioni captate NOME COGNOME faceva riferimento al consueto canale di approvvigionamento dei fratelli COGNOME, pur manifestando l’intenzione di lavorare solo con NOME COGNOME e di escludere i fratelli.
Circa le esigenze cautelari, il Tribunale richiamava la doppia presunzione relativa circa la sussistenza delle stesse e l’adeguatezza esclusiva della misura coercitiva applicata, che, tenuto conto dei precedenti penali anche specifici e recenti da cui l’indagato era attinto, non era superata da altri e diversi elementi da cui dedurre l’idoneità di misure meno gravose a fronte del concreto e attuale pericolo di recidivanza.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’indagato, chiedendo l’annullamento del citato provvedimento, di cui si denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione per i seguenti profili:
2.1. per la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria rispetto al delitt associativo, quanto all’effettiva e concreta consapevolezza da parte di NOME COGNOME di contribuire stabilmente e abitualmente con le contestate forniture di stupefacenti ai fratelli COGNOME al perseguimento del programma e delle finalità criminali perseguite dalla consorteria, considerati sia il breve lasso temporale di appena due mesi (5 ottobre-1° dicembre 2021) del rapporto diretto con i COGNOME, peraltro tenuto prevalentemente dal fratello NOME, sia l’unicità dell’episodio di cessione di 550 grammi di eroina risalente al 5 ottobre 2021 (capo 232) e viceversa il ruolo di acquirente di stupefacente dai COGNOME ascrittogli nel secondo episodio (capo 233), sia la genericità del riferimento del collaboratore NOME COGNOME (smentito dalla collaboratrice NOME COGNOME) ai “cugini di Africo Nuovo” quali fornitori dei COGNOME già nel 2013;
2.2. per la ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 cod. pen., quanto all’effettiva e concreta consapevolezza da parte di NOME COGNOME di agevolare con la sua condotta la confederazione ‘ndranghetistica cosentina;
2.3. per l’omessa valutazione individualizzata e attualizzata delle esigenze cautelari connesse al rischio di recidivanza, giustificative della più grave misura coercitiva, tenuto conto della ristrettezza temporale e della esiguità numerica delle
condotte criminose contestate, oltre che della presenza di precedenti invero remoti a carico dell’indagato.
In data 20 novembre 2024 il difensore dell’imputato ha depositato una memoria intitolata “conclusioni della Difesa” con la quale, contrastando le determinazioni del Procuratore generale, ribadisce i motivi proposti sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari.
il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Non risulta controverso l’apprezzamento giudiziale del quadro indiziario relativo agli episodi di fornitura e acquisto di sostanze stupefacenti di cui ai capi 232) e 233).
In linea di fatto, dagli esiti dei colloqui intercettati e del servizi videosorveglianza si evince pacificamente che il 5 ottobre 2021 l’indagato consegnava materialmente a NOME e NOME COGNOME, nell’abitazione del primo, una partita di eroina di 550 grammi suddivisa in due involucri (capo 232); nel corso del colloquio NOME COGNOME riconosceva un debito di 14.000 euro verso NOME COGNOME, mentre NOME COGNOME a sua volta pretendeva il pagamento immediato di almeno 5.000 euro, così confermandosi il rapporto abituale di fornitura di droga esistente fra i fratelli COGNOME e i fratelli COGNOME. Quanto al reat di cui al capo 233), dalle conversazioni intercettate emerge che NOME e NOME COGNOME, trovandosi sprovvisti di stupefacente da commerciare, si recavano presso l’abitazione dei fratelli NOME e NOME COGNOME per approvvigionarsene; questi, dopo un veloce riepilogo delle partite di debito-credito per le pregresse forniture, consegnavano ai fratelli COGNOME 35 grammi di eroina, fissandone anche il prezzo.
Alla luce altresì del riferimento al tenore della conversazione del 14 luglio 2021, in cui NOME COGNOME chiedeva conto ai fratelli della movimentazione della droga all’indomani di una partita ricevuta da NOME e NOME COGNOME redigendo una sorta di contabilità, e alla propalazione del collaboratore di giustizia NOME COGNOME secondo il quale la famiglia COGNOME già nel 2013 si riforniva di eroina presso “i cugini di Africo Nuovo”, cioè i NOME COGNOME, la puntuale motivazione dei giudici cautelari in ordine al merito del quadro di gravità indiziaria per entrambi i reati appare logicamente coerente e insindacabile in sede di legittimità.
Risulta per contro fondata la censura riguardante l’effettiva valenza del complessivo quadro indiziario in ordine al delitto di partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico.
Il Tribunale del riesame, nell’operazione valutativa del descritto materiale probatorio, non ha infatti argomentato in modo adeguato, lineare e immune da vizi logici circa il disvelamento del reale significato dello stesso in ordine all’effettivo perimetro operativo del ruolo svolto da NOME COGNOME nella concreta dinamica delle illecite attività realizzate sulla base delle forniture e/o acquisti di droga di volta in volta realizzati nell’intrecciarsi dei rapporti con i fra COGNOME.
La veste di “fornitore” attribuita a NOME COGNOME e ai suoi fratelli per le operazioni di consegna, trasporto, detenzione e cessione dei singoli quantitativi di droga, per le quali l’indagato ha intrattenuto rapporti esclusivi e diretti con i Meduri per un breve arco temporale, connotata peraltro da un episodio contraddittorio non di fornitura bensì di acquisto di stupefacenti dagli stessi Meduri, non appare di per sé dimostrativa di condotte di partecipazione all’associazione, in difetto di seri e obiettivi elementi idonei a dimostrarne l’effettiva intraneità al sodalizi criminale, anche con riguardo al profilo soggettivo.
In linea di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio secondo cui “integra la condotta di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continu approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all’acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole -ancorché non esclusivo- che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso”, considerati altresì “il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso”, rivelandosi in tal modo la presenza della affectio societatis tra i soggetti (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, COGNOME, Rv. 280450; Sez. 4, n. 19272 del 12/6/2020, COGNOME, Rv. 279249-01; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719; Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, COGNOME, Rv. 267991; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265764; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, COGNOME, Rv. 259881; n. 41612 del 2013, COGNOME, Rv. 257798).
Di tale principio non risulta che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione nella vicenda in questione, inferendo la prova cautelare per il reato associativo dal mero coinvolgimento dell’indagato in alcune operazioni di consegna
di quantitativi di droga a favore dei Meduri, effettuate nell’arco temporale di pochi mesi. In difetto di una chiara prova cautelare circa l’esistenza di una relazione stabile e duratura tra il fornitore e il capo del gruppo dedito al narcotraffico, caratterizzato da regolari cadenze dell’approvvigionamento di consistenti partite di droga da destinare allo spaccio sul territorio, non era consentito trarre l’inferenza che la volontà dei contraenti avesse superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e si fosse realizzato un legame organico che riconduceva la partecipazione del fornitore al progetto criminoso associativo.
Orbene, a fronte della brevità temporale del contributo partecipativo, dell’assenza di ulteriori contatti oltre quelli diretti con i fratelli COGNOME, contraddittoria condotta dell’indagato di procedere a sua volta all’acquisto di droga dai COGNOME, i Giudici del riesame non spiegano da dove traggano l’inferenza dello stabile, organico e consapevole inserimento di NOME COGNOME nella struttura unitaria della confederazione ‘ndranghetistica dedita al narcotraffico secondo il cd. “Sistema Cosenza” (capo 1).
Ad analoghe conclusioni si perviene, come lineare e logico corollario, circa la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 cod. pen., quanto all’effettiva e concreta consapevolezza da parte di NOME COGNOME di agevolare con la sua condotta la confederazione ‘ndranghetistica cosentina. Anche per questo profilo la motivazione dell’ordinanza impugnata (come quella genetica) non si presenta congruamente e logicamente argomentata nei relativi apprezzamenti di merito, ed è perciò censurabile in sede di controllo di legittimità per il profilo della correttezza delle inferenze che ne vengono tratte.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l’ordinanza impugnata con riguardo ai punti indicati in motivazione va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, restando di conseguenza assorbito il motivo di ricorso attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari, con riferimento alla valutazione del persistente, concreto e attuale, pericolo giustificativo della specifica misura coercitiva applicata e al conseguente apprezzamento di adeguatezza della stessa.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
-te
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 9 – crisp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 26/11/2024