Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20882 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20882 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Biancavilla il 18/12/1997
avverso l ‘ordinanza del 07/01/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’avvocato NOME COGNOME difensore di Castro Pietro, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catania ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., ritenendo sussistenti gravi indizi in ordine alla sua appartenenza
all’associazione di stampo mafioso degli COGNOME di Adrano, costituente articolazione della famiglia dei COGNOME di Catania.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME articolando un unico motivo di annullamento per violazione di legge e per difetto di motivazione, in relazione all’art. 416bis cod. pen.
L’ordinanza sarebbe contraddittoria nella parte in cui richiama, a sostegno della gravità indiziaria della partecipazione alla struttura associativa, episodi che non sono contestati come reati fine né al ricorrente né ai correi.
Inoltre, nessuno dei collaboratori di giustizia ha reso dichiarazioni relative al ricorrente, a carico del quale sono stati registrati, in circa due anni di intercettazioni telefoniche ed ambientali, pochi contatti esclusivamente con NOME COGNOME e NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
Dall’ordinanza impugnata emerge che l e indagini -che si sono sviluppate attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e servizi di polizia giudiziaria- hanno riguardato il periodo da settembre 2021 in poi e hanno preso avvio dalla scarcerazione di NOME COGNOME che, dopo 27 anni di detenzione, ha ripreso la direzione del l’associazione , ricostituito i legami con i sodali, perpetrato estorsioni, sviluppato l’attività di spaccio di stupefacenti. L ‘associazione, che aveva la base presso l’autonoleggio di NOME COGNOME, esercitava un potere di controllo sul territorio, operava nel settore degli appalti pubblici, gestiva una cassa comune, garantiva il mantenimento degli affiliati detenuti e delle loro famiglie.
Il ricorrente non ha contestato la sussistenza dell’associazione ma solo la sua partecipazione a essa.
La condotta di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi ( Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino Rv. 231670); né rileva la durata del vincolo tra il singolo e l’organizzazione, potendo ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve
periodo (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, Ermini, Rv. 278471).
I gravi indizi della partecipazione, con ruolo dinamico e funzionale, del ricorrente all’associazione , elencati nell’ordinanza impugnata, sono molteplici ; il ricorrente, in particolare: a) il 21/05/2022, interpretato come mancanza di rispetto il comportamento del gestore di una macelleria che aveva preteso che gli venisse corrisposto il costo di una transazione relativa a una operazione fittizia, unitamente a NOME COGNOME ha pianificato di punirlo sottoponendolo a estorsione. Prima di fare ciò, ha verificato se questi già pagasse il pizzo, discutendo della questione con NOME COGNOME. Ha, quindi, concordato di costringere la vittima a forniture gratuite di carne e al pagamento del pizzo; b) il 04/07/2022 ha partecipato alla riscossione di una somma di denaro costituente il profitto di una estorsione unitamente a NOME COGNOME e NOME COGNOME, somma materialmente riscossa da quest’ultimo, mentre i due correi lo attendevano all’esterno davanti al negozio; c) il 03/05/2022 unitamente a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ha brutalmente picchiato un debitore, utilizzando anche una mazza; d) il 18/05/2022, mentre si trovava a bordo di uno scooter con NOME COGNOME ha incontrato NOME COGNOME che ha mostrato loro una pistola calibro 9X21.
Da questi elementi il Tribunale, con motivazione del tutto adeguata, ha desunto che il ricorrente era a disposizione del gruppo criminale, occupandosi sia di estorsioni sia di azioni minatorie o repressive.
Né la circostanza che nessun collaboratore di giustizia si sia riferito a lui è idonea a minare la solidità del quadro indiziario sopradescritto.
Infine, l’assenza di intercettazioni con soggetti diversi da NOME COGNOME e NOME COGNOME è irrilevante, tenuto anche conto che almeno uno degli episodi sopra elencati è stato posto in essere con altri correi.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 29/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente