Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33033 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33033 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a COGNOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/03/2024 del Tribunale di Palermo letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha
insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Seconda Sezione della Corte di cassazione, disposto con la sentenza n. 1723 del 09 febbraio 2024, ha confermato l’ordinanza emessa in data 17 ottobre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo con cui veniva applicata a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere quale partecipe dell’associazione mafiosa di RAGIONE_SOCIALE e, specificamente, della famiglia di COGNOME, nella forma aggravata (capo 1).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limi strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. e 111 Cost. in quanto il Presidente che aveva deciso a seguito di annullamento della Corte di cassazione era lo stesso di quello che aveva emesso la precedente ordinanza nel merito, tale da ritenersi incompatibile.
2.2. Con il secondo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 416-bis.1 cod. pen. e 192, 273, 274 e 275 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale, anche attraverso il travisamento del fatto, ha ritenuto sussistente la condotta partecipativa di NOME COGNOME nell’associazione mafiosa equivocando il contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali, innanzitutto, non risultava che egli fornisse informazioni ad esponenti di “RAGIONE_SOCIALE” per consentire il controllo del territorio, ma al contrario era costretto subirne la presenza, vivendo nello stesso territorio, e, in secondo luogo, era amico di NOME COGNOME senza avere interessi in comune.
In ordine alla valorizzata vicenda dell’abbattimento degli alberi di noce di proprietà di COGNOME, le conversazioni del 3 maggio 2021 (tra NOME COGNOME e il ricorrente) e del 20 febbraio 2022 dimostravano che fosse lui vittima della RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, di NOME COGNOME (come da intercettazione del I luglio 2022) in quanto il danneggiamento era avvenuto affinché chiedesse, tramite COGNOME, la punizione dell’autore al clan mafioso così diventandone debitore, diversamente da quanto argomentato dal Tribunale.
La conversazione dell’8 novembre 2021, tra il ricorrente e COGNOME, non richiamata dall’ordinanza impugnata, dimostrava che fosse quest’ultimo a sollecitargli informazioni che COGNOME non gli forniva oppure gliene desse lui
direttamente sugli assetti organizzativi dell’associazione mafiosa senza ricevere alcun commento.
L’intromissione di COGNOME in affari economici o controversie tra terzi è stata erroneamente motivata con l’intraneità alla RAGIONE_SOCIALE, anzochè con lo stretto rapporto con i soggetti coinvolti (NOME COGNOME compare di anello e NOME COGNOME cugino).
Con specifico riguardo alla compravendita di un gregge tra NOME e gli imprenditori di Marsala il ricorrente si era limitato al contatto con COGNOME, come richiestogli, e l’affare non era andato a buon fine a riprova del non essere organico al clan.
Con riferimento ai terreni per i quali avevano manifestato interesse NOME COGNOME e NOME COGNOME, la vendita era avvenuta senza l’intervento del ricorrente, COGNOME si era affidato alla consulenza di NOME COGNOME e la frase valorizzata dall’ordinanza («qua a Chiesanuova la cosa ha camminato, la cosa qui ha camminato perché c’è stato un amico mio che ha avuto l’occasione di arrivare vicino a… al cavaliere qua») esprime al più contiguità e non organicità. Lo stesso è a dirsi per l’intervento richiesto dal ricorrente a COGNOME per impedire la vendita di un terreno di proprietà di NOME COGNOME.
In relazione all’interesse di COGNOME di acquistare dei terreni, affare sgradito sia al mafioso NOME COGNOME, della famiglia di COGNOME, che a NOME COGNOME per non avere chiesto il “permesso”, risulta che COGNOME avesse chiesto di non fargli del male («io non lo vorrei toccato»), ma questa conversazione era stata ignorata dall’ordinanza impugnata.
Inoltre, il Tribunale aveva omesso qualsiasi riferimento agli incendi subiti dal ricorrente negli anni 2022 e 2023; alle conversazioni del 5 giugno e del 15 agosto del 2021 da cui emergeva il suo ruolo di mero ascoltatore di quanto riferitogli da COGNOME sulle vicende relative a COGNOME – l’appropriazione di € 50.000 dalla cassa mafiosa per la quale aveva subito la reazione di COGNOME uomo di fiducia di NOME COGNOME – o sull’incontro di NOME COGNOME con COGNOME; alle critiche espresse dal ricorrente rispetto al capo clan COGNOME.
In ordine alla donazione dei conigli a NOME COGNOME, avvenuta per volontà di COGNOME, non risulta prova di affiliazione di COGNOME perché gli animali erano stati consegnati da COGNOME, senza la preventiva approvazione dei vertici della famiglia di COGNOME, e in base al contenuto delle intercettazioni con COGNOME la messa a disposizione era riferita a NOME COGNOME.
2.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 416-bis.1 cod. pen. e 192, 273, 274 e 275 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale ha ritenuto la sussistenza delle aggravanti contestate attraverso mere formule di stile, in assenza dell’effettivo ricorso di COGNOME alla
violenza o alla prevaricazione mafiosa o al riferimento ad esponenti della RAGIONE_SOCIALE, oltre che alla sua consapevolezza circa la disponibilità di armi da parte di soggetti con cui aveva avuto delle relazioni.
La memoria redatta dall’AVV_NOTAIO, ex art. 127, comma 2, cod. proc. pen., del 4 luglio 2024, con allegati, dopo avere dato atto del mutamento del difensore di fiducia di COGNOME pochi giorni prima dell’udienza del riesame, con relative conseguenze circa la disponibilità degli atti per avanzare richiesta di ricusazione, ha avanzato la richiesta di ammissibilità e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 623, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. con riferimento alla composizione del Tribunale del riesame, a seguito di giudizio di rinvio, che deve essere diverso da quello che ha pronunciato l’ordinanza impugnata, anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e da ultimo della sentenza n. 91 del 2023. Inoltre, si è insistito ed ulteriormente argomentato circa i motivi già contenuti nel ricorso in ordine al ruolo partecipativo di COGNOME e al suo interesse nel sodalizio mafioso, in termini oggettivi e soggettivi, avendo agito persino contro di esso, senza ottenere alcun vantaggio e subendone le conseguenze (si vedano le denunce allegate per gli incendi subìti nel giugno 2024), ed essendosi limitato ad una mera vicinanza a singoli soggetti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere rigettato.
Il motivo di ricorso relativo all’incompatibilità del Presidente del collegi giudicante del Tribunale del riesame che ha emesso il provvedimento impugnato è infondato.
2.1. A prescindere dal non essere stata formulata alcuna specifica istanza di ricusazione da parte del ricorrente, senza che rilevi al riguardo la sopraggiunta nomina di un nuovo difensore, l’orientamento giurisprudenziale costante, che questo Collegio condivide e ribadisce, è che quando viene annullata con rinvio un’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che hanno adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio (tra le tante, Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, Langella, Rv. 281039).
4 COGNOME
il
2.2. L’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. prevede che la Corte di cassazione, a seguito di annullamento di un’ordinanza, dispone che gli atti siano trasmessi “al giudice che l’ha pronunciata” il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento.
Depongono in questi termini ragioni di carattere normativo: da un lato l’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non richiede che in sede di rinvio, a seguito di annullamento, i giudici a cui gli atti sono trasmessi siano diversi da quelli che hanno pronunciato o concorso a pronunciare il provvedimento impugnato; dall’altro lato l’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., a contrario, stabilisce l’incompatibilità soltanto con riferimento al giudice che abbia pronunciato, o concorso a pronunciare, “sentenza”, con ciò escludendo che l’incompatibilità scatti a fronte dell’avvenuta emissione dei provvedimenti di altro tipo, come appunto le ordinanze (Sez. 1, n. 2098 del 19/12/2017, Varagnolo, Rv. 238645).
2.3. Alla luce di tale assetto normativo la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in sede di rinvio, può provvedere lo stesso giudicepersona fisica che ha pronunciato l’ordinanza annullata, con particolare riguardo all’annullamento con rinvio di ordinanze in materia di misure cautelari personali, in quanto la valutazione cui il giudice è chiamato è incidentale, provvisoria e limitata e non comporta un accertamento sul merito della contestazione (Sez.4, n. 16717 del 14/04/2021, Langella, cit.; Sez. 2, n. 49113 del 14/11/2019, Niane, Rv. 278234).
Da ciò consegue che per nessuno dei giudici componenti il collegio che ha emesso il provvedimento impugnato è configurabile una causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen., norma posta a presidio dell’imparzialità del giudice e che, soprattutto in base alle indicazioni stringenti provenienti dalla Corte costituzionale, non attinge il giudizio cautelare. Questo, infatti, diversamente da quello a cognizione piena, investe l’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari senza tuttavia estendersi a quello della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli. Sono, dunque, la peculiarità ed i limiti del procedimento cautelare ad escludere che l’imparzialità possa risultare pregiudicata dalla composizione del collegio giudicante.
2.4. Nei medesimi termini si è da ultimo pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 91 del 2023, richiamata anche nella memoria difensiva, che, sia pure con riferimento al riesame cautelare reale, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice che ha concorso a pronunciare l’ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di riesame, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., annullata dalla Corte di cassazione. Afferma, infatti, la Corte
costituzionale che la sola funzione pregiudicata è quella che implica una decisione di merito sull’accusa penale, idonea a definire il giudizio principale e, all’esito de gradi di giudizio, alla formazione del giudicato penale.
2.5. Alla luce degli argomenti che precedono e in piena condivisione con quelli della sentenza di questa Corte che si è recentemente pronunciata su identica eccezione di illegittimità costituzionale (Sez. 1, n. 46935 dell’11/07/2023, COGNOME, Rv. 285409), la stessa si rivela manifestamente infondata con riferimento agli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 117 Cost., nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità del giudice che ha emesso l’ordinanza cautelare annullata dalla Corte di cassazione a comporre il collegio in sede di rinvio, in quanto la funzione asseritannente pregiudicata non riguarda la delibazione dell’innocenza o della colpevolezza dell’imputato, bensì i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari (negli stessi termini, da ultimo, Sez. 4, n. 15624 del 5/04/2024, COGNOME; Sez. 1, n. 44194 del 24/06/2021, COGNOME).
COGNOME I COGNOME motivi COGNOME di COGNOME ricorso COGNOME relativi COGNOME alla gravità COGNOME indiziaria, COGNOME esaminabili congiuntamente, sono generici e presentati per far valere vizi diversi da quelli consentiti dalla legge.
3.1. In tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte è tenuta a verificare, nei limiti consentiti della peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudic merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, verificando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziari rispetto ai canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (tra le tante Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).
3.2. La puntuale e coerente argomentazione contenuta nel provvedimento impugnato ha colmato le lacune della motivazione, evidenziate nella sentenza rescindente, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, delineando la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente.
Con richiamo integrale alla ricostruzione dei fatti e alle considerazioni contenute nell’ordinanza genetica, fondata essenzialmente sul contenuto delle intercettazioni, NOME COGNOME, pur non formalmente affiliato, era un imprenditore a disposizione della famiglia mafiosa di COGNOME con cui condivideva, per il tramite di COGNOME, esponente di “RAGIONE_SOCIALE“, attività ed informazioni di particolare rilievo connesse alle dinamiche associative.
La consapevolezza di COGNOME di essere attivo partecipe della compagine è stata correttamente desunta da numerosissime intercettazioni ambientali con appartenenti a “RAGIONE_SOCIALE” (COGNOME, COGNOME e COGNOME) in relazione ad attività che costituiscono tipica manifestazione della gestione e del controllo del territorio delle associazioni mafiose oltre che espressione di intraneità alle stesse: a) la raccolta e la trasmissione di informazioni per monitorare luoghi e attività in essi svolte (intercettazione ambientale del 20 febbraio 2022 in cui COGNOME aveva rivelato a COGNOME, al vertice della famiglia mafiosa di COGNOME, dell’avvenuto abusivo abbattimento di alcuni alberi e COGNOME aveva invitato il capo a prendere provvedimenti nei confronti degli autori per mantenere l’ordine ed il controllo sul territorio); b) la conoscenza delle dinamiche relative ai vertici delle famigli mafiose del trapanese con specifico riferimento alle prospettive di comando e direzione di NOME COGNOME dopo la sua scarcerazione e di NOME COGNOME (pag. 2); c) la critica rivolta alle modalità di gestione del controllo mafioso del territo da parte di COGNOME e il diretto coinvolgimento nell’interesse della famiglia mafiosa di questi (intercettazione del 26 aprile 2021 in cui peraltro COGNOME si lamentava con COGNOME per avere «fatto del bene» a COGNOME e, ciononostante, gli erano stati preferiti altri); d) la risoluzione di controversie (intercettazione n. 8393 del 2021 riportata a pagina 8, in cui COGNOME era stato intermediario tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, in relazione ad un gregge, e intercettazione del 27 febbraio 2021 sull’acquisto di terreni da parte di NOME COGNOME intimidito a favore di NOME COGNOME); e) la messa a parte di informazioni, di assoluta segretezza, coinvolgenti NOME COGNOME nel corso della latitanza (intercettazione del 15 agosto 2021 in cui NOME COGNOME gli aveva raccontato, con un certo orgoglio, di avere incontrato in una grotta il latitante NOME COGNOME, descritto come «quello con gli occhiali che loro vanno correndo e vanno cercando sempre di continuo» in relazione alla sparizione di euro 50.000); f) la presentazione di COGNOME alla famiglia mafiosa di COGNOME, nella persona di NOME COGNOME (intercettazione del 14 novembre 2021, come comprovata dall’accertamento della polizia giudiziaria secondo il quale il 7 ottobre 2021 COGNOME e COGNOME si erano recati a COGNOME consegnando una busta a NOME COGNOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le menzionate conversazioni sono state valutate secondo una logica globale, capace di risolvere le asserite ambiguità relative ai singoli elementi indiziari che,
proprio dal loro esame complessivo, hanno dato conto non solo dei rapporti del ricorrente con esponenti di RAGIONE_SOCIALE, ma anche del suo utile ed effettivo contributo portato alla compagine criminale che esclude la sua asserita posizione di vittima della stessa. Alla luce di dette coerenti valutazioni, le censure difensive si limitano alla mera critica del provvedimento impugnato e dell’interpretazione, coerente e logica, del compendio probatorio, tanto da risultare inammissibili.
3.3. Né possono valere a disarticolare detto apparato argomentativo le denunce di incendio allegate con l’ultima memoria difensiva in quanto presentate dalla moglie del ricorrente nel periodo in cui questi era detenuto per fatti avvenuti in epoca successiva a quelli oggetto dell’ordinanza impugnata.
Il motivo di ricorso riguardante l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nella sua doppia declinazione, è inammissibili per carenza di interesse.
Costituisce orientamento costante di questa Corte quello secondo il quale in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali vi è carenza di interesse al ricorso quando l’indagato tende ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, ovvero immediati riflessi sull’an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 dell’11/12/2018, Fucito, Rv. 275028).
Nel caso di specie già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e, di conseguenza, l’esclusione dell’aggravante non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole risultando, peraltro, analogo, il termine di fase (Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12 luglio 2024
La AVV_NOTAIO estensora