Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12428 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 12428  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le richieste del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha conc chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento d motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, quale giudice d rinvio, per quanto qui rileva, ha escluso la circostanza aggravante di cui al 416-bis, sesto comma, cod. pen., confermando nel resto la pronuncia di condanna emessa in data 27 novembre 2011 dal Giudice dell’udienza preliminare del pfk
Tribunale di Napoli nei confronti di NOME COGNOME, per il reato di cui all’art. cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo de proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumon nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo, articolato motivo, si contesta la sussistenza di un «a organismo plurisoggettivo» di tipo camorristico, derivante da «una sorta incorporazione per fusione» nel RAGIONE_SOCIALE COGNOME/”Capitoni” della società RAGIONE_SOCIALEpoi RAGIONE_SOCIALE), di cui NOME COGNOME era uno storico dipendente. L’origin imputazione, invero, prevedeva una commistione tra le due compagini, diretta garantire reciproci vantaggi e, in particolare, l’acquisizione monopolistica di a nelle principali strutture ospedaliere dell’hinterland partenopeo. Tale ipotesi accusatoria non apparirebbe, però, sostenuta dalle risultanze istruttorie agl soprattutto per quanto attiene alla effettiva infiltrazione criminale nel sett servizi sanitari; non risulterebbe, infatti, una sola gara di appalto definita i di NOME in conseguenza degli strumenti di pressione tipici della crimina mafiosa, e anzi le gare avrebbero visto una concorrenza agguerrita e spes prevalente. Difetterebbe, pertanto, una qualsiasi utilità derivante dall’allean la consorteria per l’impresa privata, al contrario regolarmente taglieggi costretta a consistenti dazioni e alla messa a disposizione di posti di lavor soggetti indicati dai COGNOME; il che costituirebbe un classico rapporto estor
D’altronde, non a caso NOME COGNOME, a lungo vertice del sodalizio, n ha mai riferito di interferenze nel settore degli appalti, contraddicendo l’ accusatoria che lo riteneva in affari con NOMENOME apparirebbe evidente l’illog per cui l’indiscusso capo dell’RAGIONE_SOCIALE, fortemente piramidale, ignorerebbe simile partenariato e anzi la sua stessa indiretta proprietà dell’azienda (circ pure sostenuta da alcune inconsistenti fonti dichiarative). Questa commistione i camorristi e la società commerciale non avrebbe potuto essere fatta discend da un presunto momento fondativo, desunto dall’intercettazione ambientale ch registrava le confidenze di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME quale non lascerebbe emerger al pari dell’intero compendio istruttorio, secondo la difesa – alcun inte diretto del RAGIONE_SOCIALE nella fase di aggiudicazione delle commesse pubbliche. Le senten di legittimità rese in sede cautelare nei confronti di vari coim confermerebbero appieno queste considerazioni.
Neppure le dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME potrebbero comprovare l’accordo criminale stretto tra i vertici societari e gli organi apica consorteria, in quanto smentite recisamente dalle suaccennate propalazioni d boss, affatto inconsapevole della circostanza; nondimeno, il dichiarante
avrebbe riferito di un effettivo attivarsi del RAGIONE_SOCIALE in favore di NOMENOME NOME NOME NOME NOME estorsive di ulteriori soggetti criminali. Erroneam valorizzata, inoltre, sarebbe la narrazione di NOME COGNOME, il quale avre connotato di sfumature “contrattuali” la vicenda estorsiva inizialmente racconta solo a seguito dell’insistenza suggestiva degli interroganti, come agevolme rilevabile dalla trascrizione integrale del suo interrogatorio. Anche NOME COGNOMECOGNOME la cui collaborazione era iniziata più di recente dopo una lunga latita collocava in epoca non risalente i rapporti con la RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce l’eccessiva asprezza della pena, conseguenza del diniego delle attenuanti generiche, non essendosi tenuto cont della posizione di COGNOME, semplice dipendente della società lecita e incensurat a differenza di quanto esposto nella sentenza impugnata, non «assunto in quot COGNOME»).
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso com riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è, in primo luogo, insuperabilmente generico, poiché fraintende completamente il perimetro cognitivo rimesso al Giudice del rinvio risulta conseguentemente avulso da un effettivo confronto con il concreto discors giustificativo posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità.
2.1. La sentenza n. 27667 del 19/05/2021 della Sesta Sezione penale di questa Corte, chiarendo definitivamente la natura dell’RAGIONE_SOCIALE crimino oggetto dell’imputazione, ha recisamente escluso l’ipotesi ricostruttiva inizialmente propria dai giudici di appello, secondo cui il contributo ascritt imputati avrebbe dovuto essere riportato all’interno di una diversa e autono realtà organizzativa, ben distinta strutturalmente dal contesto associati matrice RAGIONE_SOCIALE noto come RAGIONE_SOCIALE.
Al contrario, in aderenza all’opzione esegetica fatta a suo tempo propria Giudice dell’udienza preliminare e coerentemente con l’incontrovers sovrapponibilità dei soggetti coinvolti, dei rispettivi campi di azione territo del programma associativo, si è concluso per l’identità dell’organizzazione ogge di contestazione rispetto al suddetto RAGIONE_SOCIALE COGNOME. Quest’ultimo costituiva il associativo di riferimento delle condotte criminali oggetto di contestazione, ba sulla capacità di intimidazione e di assoggettamento del sodalizio.
9v
Sulla scorta di tale premesse, la pronuncia di annullamento ha rinviato giudice del merito, perché procedesse a un nuovo giudizio sulle singole condott partecipative, alla luce dell’impianto ricostruttivo così delineato e no revocabile in dubbio.
Nel giudizio di rinvio, non era, dunque, più in contestazione l’insussistenz un nucleo associativo disomogeneo e autonomo rispetto al RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Il giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., è chi compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limit previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già cens spettandogli in via esclusiva il compito di ricostruire i dati di fatto risulta emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative di prova (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345-01).
Nel caso di specie, in ossequio al dictum di legittimità, la Corte partenopea, per quanto attiene alla posizione di NOME COGNOME, premesso un breve resocont della vicenda processuale, ha rivalutato nuovamente il materiale probatorio a atti, onde verificarne la sufficienza a confermare l’affermazione di responsabi come contestatagli con l’editto imputativo (come correttamente inteso, all’e della sentenza rescindente).
La conclusione di colpevolezza è stata fondata per grandissima parte su contenuto delle conversazioni intercettate («ossatura delle attività investigati da tali dialoghi, la figura di COGNOME emerge come soggetto affatto intraneo al COGNOME, con un ruolo di primissimo piano nella gestione dei rapporti t l’RAGIONE_SOCIALE di riferimento e NOMENOME NOME NOME era dipendente da lu tempo. La circostanza è confermata anche da NOME COGNOME, che ha riferito d essersi egli stesso dedicato al settore degli ospedali (impegno risultante a dall’attività captativa), avvalendosi della collaborazione del ricorrente, sia “vendita” di posti di lavoro all’interno della suddetta società commerciale, si l’infiltrazione negli appalti (controllati indirettamente, sottoponendo ad esto i piccoli imprenditori o cercando altre forme di partenariato).
Questo ruolo di intermediario del RAGIONE_SOCIALE COGNOME svolto da COGNOME si ricava plurimi, nitidi dialoghi, che ben evidenziano la rete di contatti, in particol dirigenti delle strutture ospedaliere, e l’attivismo del ricorrente nell’organiz delle strategie di intervento, nell’ambito delle politiche criminali del sodaliz era ignoto al medesimo COGNOME che la consorteria praticava costanti intimidazi contro i sindacalisti che contrastavano l’opacità delle assunzioni; peralt dipendenti di COGNOME affiliati al RAGIONE_SOCIALE il versamento dello stipendio era assicur prescindere dall’espletamento della sinallagmatica prestazione lavorati Parimenti, egli era del tutto addentro alle dinamiche interne all’associaz
RAGIONE_SOCIALE, ben consapevole degli accordi di cartello tra i vari gruppi crimi finalizzati ad evitare conflitti; mettendo in mostra la propria memoria stor addirittura rievocava con rimpianto i vecchi boss del tempo passato. Potev persino permettersi di chiedere chiarimenti ai vertici dell’organizzazione s rivisitazione dei rapporti con COGNOME NOME sull’evoluzione degli equilibri di po all’interno del sodalizio, così da poter operare in conformità. In questo n contesto, conversando con COGNOME a proposito dei propri tentativi contemperare i vari interessi del RAGIONE_SOCIALE, arriva a sfogarsi, affermando che se le n leve al potere non gli avessero dato ascolto, avrebbe potuto meditare dissociazione; in altre intercettazioni, si rileva analoga condivisione delle str criminali, anche esterne al sistema ospedaliero, come quelle riguardanti, esempio, la condizione degli affiliati detenuti.
In conclusione, secondo la sentenza impugnata, COGNOME, rivendicando il proprio senso di appartenenza al sodalizio criminale quale suo membro attivo o comunque a disposizione, è pienamente consapevole della sostanziale simbiosi esistente t la vita del RAGIONE_SOCIALE e l’attività aziendale di NOME, non esita a solle interventi muscolari per superare eventuali difficoltà pratiche e, certamente, si considera come passivo destinatario delle minacciose richieste dell’associazio RAGIONE_SOCIALE.
La conclusione, assunta nella pienezza valutativa della giurisdizione merito, è coerente con il dato processuale, analizzato nel dettaglio, pri contraddittorietà o illogicità manifeste e conforme ai principi di di costantemente espressi da questa Corte regolatrice.
La condotta di partecipazione, prevista e punita dall’art. 416-bis, pr comma, cod. pen., si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente n struttura organizzativa dell’RAGIONE_SOCIALE, idoneo, per le specifiche caratteri del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodal per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 Modaffari, Rv. 281889-01, che ha sottolineato che «la partecipazione non s esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale, né un’affermazione di status; essa, al contrario, implica un’attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità condotta che si sostanzia nel “prendere parte”». Cfr. anche, in tal senso, Sez n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670-01). Rappresenta, perciò, un comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodali criminale, l’essere a conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzati delle cosche della zona, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di ri degli argomenti trattati (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 2795 t pi/
01; Sez. 2, n. 27428 del 03/03/2017, COGNOME, Rv. 270315-01). Peraltro, commissione dei reati-scopo, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria ai f della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 280703-01).
Alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi di prov appare, pertanto, indubitabile la penale rilevanza, ai sensi dell’art. 416-bi pen., della condotta del ricorrente, che ha offerto, con carattere continuat fiduciario, il proprio contributo materiale alle attività economiche ges direttamente o indirettamente dal RAGIONE_SOCIALE e alle parallele e strumentali intimidazi sopraffazioni e spartizioni.
I profili di censura articolati nel primo motivo di ricorso, risultan conclusione, del tutto aspecifici, come accennato, trascurando la cristallizzaz del thema decidendum derivante dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio e omettendo di prendere compiuta posizione in ordine agli ampi e decisiv passaggi argomentativi basati sugli esiti captativi (e così restando inottemper rispetto alla cosiddetta “prova di resistenza” delle residue emergenze istrutt peraltro evidentemente ancillari nella generale economia della motivazione) nonché, in parte, non consentiti, laddove sollecitano un’impossibile rilettura d elementi istruttori (anche soffermandosi su discrasie del tutto marginal reiterando censure meramente confutative, del tutto avulse dal discors giustificativo, come quelle in tema di mancata controprestazione in favore del società), e, comunque, manifestamente infondati.
5.  Il secondo, stringato motivo è manifestamente infondato.
La difesa adduce a sostegno della richiesta di applicazione dell’art. 62-bis pen. l’incensuratezza di COGNOME e la sua mancanza di poteri decision nell’organigramma di NOME, contestando la stigmatizzazione da parte dei giudic di  appello della mancata confessione, nonché il travisamento della prova, insit nell’affermazione che il ricorrente era stato assunto “in quota COGNOME“.
Innanzitutto, lungi dall’attestare una simile genesi del reclutamento pre NOME, la Corte di merito si limita ad osservare, al contrario, che «inconfer appare il dato che il COGNOME lavori con la NOME da lungo tempo o che non sia st fatto assumere dal RAGIONE_SOCIALE, apparendo prevalente il dato che il rapporto l’organizzazione e la società in questione si struttura e si evolve in uno sc reciproco fatto di cointeressenze illecite, proprio per effetto dell’op mediazione del COGNOME» (p. 29).
Il diniego delle attenuanti generiche riposa, viceversa, sulla cong motivazione che sottolinea l’assenza dì ravvedimento e la mendace versione
apologetica con cui il ricorrente si dipingeva come vittima di minaccia RAGIONE_SOCIALE, in assenza, d’altronde, di ulteriori circostanze utilmente valutabili offerte dalla difesa (p. 34).
L’argomentazione, scevra di vizi logico-giuridici, sfugge allo scrutinio di legittimità: non è necessario, infatti, che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione – cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163-01).
6. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2025.