Partecipazione Associazione Mafiosa: Prova e Indizi secondo la Cassazione
La recente sentenza n. 30007/2024 della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui criteri per valutare la partecipazione ad associazione mafiosa. Analizzando il ricorso di un indagato sottoposto a custodia cautelare, la Corte ha ribadito i confini tra la valutazione di merito, riservata ai giudici di primo e secondo grado, e il controllo di legittimità, proprio della Cassazione.
Il Fatto e il Percorso Giudiziario
Il caso ha origine da un’ordinanza del G.I.P. che disponeva la custodia cautelare in carcere per un soggetto, gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.). L’indagato, tramite il suo difensore, presentava istanza di riesame al Tribunale della Libertà, che però respingeva la richiesta, confermando la misura cautelare.
Contro questa decisione, veniva proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo: violazione di legge e difetto di motivazione per illogicità, in relazione alla valutazione della gravità indiziaria.
I Motivi del Ricorso e la Partecipazione ad Associazione Mafiosa
La difesa sosteneva che il quadro indiziario fosse stato erroneamente interpretato dal Tribunale del Riesame. In particolare, si contestava:
* La presunta affiliazione risaliva a un periodo antecedente ai fatti contestati.
* Le conversazioni intercettate mostravano un ruolo di subordinazione e non di partecipazione attiva.
* Le condotte violente attribuite all’indagato erano meramente episodiche e non rivelatrici di un inserimento stabile nel sodalizio.
* Il Tribunale non aveva considerato l’ipotesi di un concorso esterno, anziché di una piena partecipazione.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione una rilettura alternativa degli elementi di prova, sostenendo che questi non fossero sufficienti a dimostrare un’effettiva e stabile compenetrazione nel tessuto associativo.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, fornendo motivazioni cruciali sulla prova della partecipazione ad associazione mafiosa e sui limiti del proprio giudizio.
### I Limiti del Giudizio di Legittimità
In primo luogo, la Corte ha sottolineato che il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare che il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e abbia fornito una motivazione logica e coerente. Proporre una ‘rilettura alternativa’ degli elementi, come fatto dalla difesa, esula dalle competenze della Corte.
### Gli Indizi Sufficienti per la Partecipazione
La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse correttamente individuato elementi solidi a carico dell’indagato. In particolare, sono stati valorizzati:
1. Dichiarazioni in intercettazioni: Conversazioni in cui l’indagato veniva indicato come soggetto affiliato all’organizzazione locale.
2. Comportamenti violenti: La partecipazione a due distinti episodi di aggressione fisica ai danni di terzi, interpretati non come eventi isolati, ma come manifestazioni del controllo del territorio e delle attività illecite, tipiche del metodo mafioso.
Questi elementi, secondo la Corte, dimostrano un ‘concreto inserimento nelle attività delinquenziali’ e una ‘parte attiva al fenomeno associativo’, anche se con un apporto minimo, purché riconoscibile e stabile. Viene richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. Modaffari, 2021), secondo cui è sufficiente che l’affiliato abbia preso parte attiva alla vita dell’associazione, contribuendo in modo concreto al suo funzionamento.
### Il Valore delle Intercettazioni
Infine, la Corte ha ribadito un principio consolidato: l’interpretazione del linguaggio usato nelle intercettazioni, anche se criptico o cifrato, è una questione di fatto demandata al giudice di merito. Tale valutazione può essere censurata in Cassazione solo se manifestamente illogica o irragionevole, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
Le Conclusioni
La sentenza conferma la linea rigorosa della giurisprudenza in materia di criminalità organizzata. La prova della partecipazione ad associazione mafiosa non richiede necessariamente un ruolo di vertice, ma un inserimento attivo e stabile, dimostrabile anche attraverso condotte significative come atti di violenza funzionali agli scopi del clan. La decisione ribadisce inoltre la netta distinzione tra il giudizio di merito, che valuta le prove, e quello di legittimità, che controlla la corretta applicazione della legge, precludendo ogni tentativo di rimettere in discussione i fatti davanti alla Cassazione.
Cosa è sufficiente per dimostrare la partecipazione a un’associazione mafiosa secondo questa sentenza?
Secondo la Corte, sono indice di partecipazione punibile tutte le condotte da cui si può desumere che l’affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo, fornendo un apporto concreto, anche se minimo, ma riconoscibile e stabile. La partecipazione a episodi di violenza finalizzati al controllo del territorio è un chiaro esempio di tale inserimento.
È possibile contestare in Cassazione l’interpretazione delle intercettazioni telefoniche?
No, l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate è una questione di fatto rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito. In sede di Cassazione, tale valutazione può essere contestata solo se la motivazione risulta manifestamente illogica o irragionevole, non per proporre una semplice interpretazione alternativa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30007 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza in data 2 febbraio 2024, il Tribunale della libertà di Lecce, respingeva l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento del G.I.P. presso il tribunale che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei riguardi COGNOME NOME in quanto gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.
GLYPH Avverso detta ordinanza / proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione per illogicità della stessa in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordin fattispecie di cui all’art. 416 bis cod.pen. sotto il profilo della errata valutazione degli difatti, la presunta affiliazione del ricorrente riguardava un periodo antecedente i fatti ogg del presente procedimento, la stessa sarebbe stata garantita da un soggetto quale il NOME al quale poi era stato contestato un ruolo di mero partecipe, dalla interpretazione dell
conversazioni intercettate emergeva un ruolo di subordinazione del presunto capo Sudoso cui invece era poi stato attribuito una posizione di vertice; inoltre, le condotte violente contes ai capi 12 quater e 13 dell’ordinanza cautelare, rivestivano carattere meramente episodico, senza che il COGNOME avesse peraltro assunto alcun ruolo di rilievo nella consumazione dei fatti Ancora il tribunale di Lecce non aveva valorizzato le aspre critiche del Sudoso all’indirizzo d COGNOME e la totale indipendenza di questi dal primo resa manifesta proprio dal contenuto delle conversazioni. Infine, il tribunale del riesame non aveva motivato sulla possibile riconducibili dei fatti all’ipotesi del concorso esterno trattandosi di soggetto estraneo ad ogni vinc associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto 7 essere dichiarato inammissibile.
Ed invero il tribunale del riesame di Lecce non appare essere incorso nei vizi denunciati di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla partecipazione punibile, lamenta con il ricorso attraverso una completa rilettura alternativa degli elementi di prova, avend anzi, individuato come militino a carico del COGNOME alcune dichiarazioni nel corso conversazioni intercettate che lo individuavano come soggetto affiliato alla famiglia local unite poi ad altre emergenze significative di un comportamento violento in danno di più e distinti soggetti teso a manifestare il controllo del territorio e delle attività nell esercitate oltre che della cittadinanza. In particolare, il tribunale ricostruiva due distinti di aggressione violenta mediante lesioni personali inflitte a distinti soggetti da parte d gruppo di aggressori cui partecipava anche COGNOME, stigmatizzandone il chiaro contenuto significativo del concreto inserimento nelle attività delinquenziali. In tal modo il giudic riesame appare avere fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite im Modaffari (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 – 01) nella parte in cui hanno affermato che sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condott dalle quali potere desumere che l’affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia “apporto concreto”, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell’associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell’inserim attivo con carattere di stabilità; parte attiva al fenomeno associativo che, correttament veniva desunta dal coinvolgimento nei reti fine dell’associazione i quali, ben lungi dall’esse rimasti a livello di programmazione o mero tentativo, manifestavano già il potere intimidatori esercitato sulla cittadinanza.
Quanto a tutte le altre doglianze sempre contenute nell’unico motivo, va ricordato come secondo l’insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anch quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giud
di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sot al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rime all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenut delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse so recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L’applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta della estraneità del COGNOME alle dinamiche criminali de suoi interlocutori.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att cod.proc.pen.
Roma, 19 luglio 2024