Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21838 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21838 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Vibo Valentia il 10/01/1966
avverso l’ordinanza del 30/10/2024 del Tribunale di Torino in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere, NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria della difesa, avv. NOME COGNOME fatta pervenire il 19 febbraio 2025 , con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale d i Torino in funzione di riesame ha accolto l’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza con l a quale, in data 27 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen.
1.1. Il provvedimento impugnato prende in esame plurime sentenze irrevocabili con le quali è stata riconosciuta l’operatività, in Torino e in diversi comuni del Piemonte, di numerose formazioni ‘ndranghetiste collegate tra loro e costituenti una rete associativa nell’ambito della quale è stata dimostrata
l’esistenza e il radicamento stabile in Piemonte di una associazione unitaria, su due livelli, al pari di quella calabrese, che riunisce più articolazioni territoriali, dotata di tutti i requisiti di cui all’art. 416bis cod. pen.
In particolare, si richiama la sentenza emessa nell’ambito del procedimento denominato Minotauro, divenuta definitiva il 12 maggio 2016, nonché ulteriori pronunce, che coprono un arco temporale che va dal 2009 al 2019, da cui emerge la sussistenza del reato associativo e i collegamenti tra i gruppi dei Crea e degli Arone-Serratone, articolazione di Carmagnola, tra questi ultimi e NOME COGNOME tra carmagnolesi e appartenenti alla locale di Brà, nonché tra i NOME e numerose famiglie tra cui gli COGNOME e gli stessi COGNOME.
Il presente procedimento viene descritto come originato dalla riunione di quelli a carico della cosca di Carmagnola (denominati Carminius e Fenice), che attengono ai rapporti tra appartenenti al sodalizio carmagnolese e i membri della cosca Crea.
Si richiamano ulteriori procedimenti, tra cui quello a carico di NOME COGNOME, ritenuto partecipe della ‘ ndrangheta piemontese, attiva nell’ambito della struttura unitaria di questa e partecipe della complessiva operatività della ‘ ndrangheta , senza l’addebito di appartenenza ad una specifica articolazione territoriale.
Quanto alla cosca carmagnolese, il Tribunale del riesame evidenzia che è emerso che si tratta di un sodalizio presente da più di un decennio nella cittadina del Piemonte la quale, da anni, registrava forte immigrazione di famiglie calabresi e dove, storicamente, si era insediata un’articolazione facente capo alla famiglia COGNOME, appartenente alla rete unitaria della ‘ndrangheta del Piemonte.
Si descrivono, inoltre, i collegamenti tra il sodalizio carmagnolese e quello Santonofrese e gli esiti dei due procedimenti che hanno trattato l’articolazione ‘ndranghetista carmagnolese, cronologicamente successivi, riguardanti diversi imputati cui era stata attribuita la condotta di partecipazione alla stessa associazione.
L’ordinanza relativa all’indagine in corso costituisce, secondo la ricostruzione recepita dal Tribunale, un terzo segmento che prende avvio dopo che gran parte dei membri dell’articolazione carmagnolese erano stati tratti in arresto, nel marzo del 2019, senza che però l’intero sodalizio venisse disarticolato, indagini aventi ad oggetto NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Si fa riferimento ai collegamenti tra NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali avevano come riferimento comune NOME COGNOME gruppo al quale si aggiungeva, secondo la tesi di accusa, il ricorrente rimesso in libertà a seguito d ell’ assoluzione ottenuta, in data 10 giugno 2022, nel giudizio ordinario
di primo grado svolto davanti al Tribunale di Asti derivante dalla riunione dei procedimenti RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Il Pubblico ministero aveva chiesto l’applicazione della custodia cautelare nei confronti di COGNOME ritenendo che i fatti emersi a suo carico integrassero il delitto di partecipazione all’associazione ‘ ndranghetista di Carmagnola.
Il Giudice per le indagini preliminari non aveva convalidato il fermo di tutti gli indagati, ma aveva ravvisato, per tutti i destinatari della richiesta ad eccezione di Costa, indizi gravi di colpevolezza della loro partecipazione associativa (cfr. p. 14 dell’ordinanza). Il Giudice ha rammentato che questi era stato imputato nel procedimento denominato Carminius , con partecipazione contestata dal 2012, fatto per il quale era stato assolto, con sentenza di primo grado emessa il 10 giugno 2022 non impugnata. Per il successivo periodo, il Giudice rilevava che erano emersi rapporti di conoscenza e frequentazione con alcuni membri del sodalizio, di cui COGNOME conosceva la matrice ‘ndranghetista e risultava, comunque, dalle intercettazioni (v. vicenda COGNOME ), che l’indagato era soggetto rispettato dalle controparti, ma reputato estraneo al sodalizio, risultando l’assenza di concreta ed effettiva condotta espressione di partecipazione attiva alla dinamica associativa, reputata insufficiente l’astratta messa a disposizione del gruppo.
1.3. Il Pubblico ministero con l’appello ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, sottolineando plurimi elementi da cui trarre la sussistenza di stabili e risalenti frequentazioni del ricorrente con molti membri dell’articolazione carmagnolese, nonché richiamando la vicenda COGNOME, rimarcando che di questa il Giudice avrebbe trascurato l’analisi del segmento di maggiore rilievo.
Si è segnalata la presenza di COGNOME alla riunione a casa di COGNOME, svolta il 30 novembre 2022, alla quale avevano preso parte COGNOME e COGNOME. Si evidenzia che, in quel periodo, COGNOME era in detenzione domiciliare con divieto di incontrare pregiudicati. Invece, a casa sua, si incontrava con COGNOME, COGNOME e COGNOME e che quest’ultimo interveniva in una riunione, a casa del capo, con la specificazione che nel corso delle indagini non era emersa alcuna ragione in grado di collegare COGNOME, COGNOME e COGNOME tra loro e con lo stesso COGNOME.
Si richiama, poi, il viaggio notturno a Monza, assieme a COGNOME, rispetto al quale, dalle intercettazioni, risultava come COGNOME non avesse fatto menzione, con terzi, di tale viaggio né che avrebbe dovuto incontrarsi con COGNOME. Si richiama un secondo viaggio che, dalle intercettazioni ambientali, risulta essere stato svolto dai due, i quali, temendo di essere ascoltati, parlavano a bassa voce nel riferirsi al motivo per il quale si stavano recando in provincia di
Alessandria (Tortona, viaggio avvenuto in data 7 giugno 2023). Si segnala che i due facevano riferimento alla consegna di danaro a persona non identificata.
Ancora il Pubblico ministero appellante individuava ulteriori elementi indiziari, con specifico riferimento alla vicenda COGNOME che il primo giudice avrebbe omesso di considerare nel suo complesso, valorizzando il contributo che è stato sollecitato dallo stesso COGNOME, a favore di NOME COGNOME, cioè un contributo che sarebbe servito al suo mantenimento in carcere, con evidente collegamento all’esistenza di un vincolo di solidarietà verso gli associati anche da parte di COGNOME.
1.4. Il Tribunale (cfr. p. 18 e ss.) ha accolto l’ appello applicando la custodia in carcere all’indagato per il reato associativo contestato in via provvisoria.
Avverso il descritto provvedimento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del difensore che ha denunciato due vizi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale con riferimento all’art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Si contesta il rilievo, riconosciuto dal Tribunale, alla trasferta a Monza e a Tortona, all’intervento di Costa per dirimere una controversia fra privati quanto alla cosiddetta vicenda COGNOME, alla partecipazione ad alcune riunioni a casa di COGNOME e alla conoscenza di fatti ricondotti dal Tribunale all ‘ intraneità dell’indagato alla cosca.
La trasferta a Monza risale al dicembre 2022 e si valorizza un dato, a parere del ricorrente, non veritiero, cioè che COGNOME avrebbe detto al figlio che sarebbe rientrato alle 22:00, mentre i due, partiti a quell’orario, non erano diretti a Torino.
Da questo dato, però, il ragionamento che svolge il Tribunale circa la volontà e il tentativo di depistare eventuali ascoltatori è ipotetico o quantomeno irrilevante. Il ricorrente osserva che è vero che il viaggio non aveva alcun motivo professionale ma la deduzione del Tribunale sarebbe illogica, mancando ogni conoscenza dell’oggetto dell’incontro e della ragione per la quale i due si erano recati a Monza; il viaggio, invero, avrebbe anche potuto avere uno scopo illecito, ma non necessariamente riconducibile alla consorteria mafiosa.
A parere del ricorrente, non possono trarsi elementi di gravità indiziaria dal fatto che i due conversavano a bassa voce quanto al viaggio a Tortona o alla mostrata necessità di lasciare i telefonini in auto, elementi reputati dalla difesa neutri dal punto di vista della colpevolezza.
Il Tribunale esclude, per i due viaggi, che questi abbiano avuto senz’altro a che fare con impegni di lavoro, per l’orario e per la destinazione, ma la motivazione è assolutamente incongrua, considerato il luogo di destinazione
(Monza e Tortona) senz’altro non ad elevatissimo rischio di commettere reati di mafia.
Quanto alla vicenda COGNOME, il ricorrente evidenzia che, secondo il Tribunale, COGNOME si era rivolto a COGNOME per chiedere protezione e l’altro contendente COGNOME, invece, si era a sua volta rivolto ad altra persona. Si sostiene che COGNOME avrebbe addirittura preso le difese della controparte sicché la vicenda, secondo il ricorrente, è anomala, anche perché interviene un sottoposto all’insaputa d i COGNOME, assumendo un ‘ iniziativa contraria al temutissimo COGNOME .
Si richiama sul punto la motivazione dell’ordinanza cautelare con la quale era stata rigettata la richiesta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per aver reputato fragile l’apporto da ricavare dall’episodio.
COGNOME, peraltro , nell’ ambito della vicenda in esame, non ha mai fatto riferimento ad alcun personaggio legato alla ‘ ndrangheta ma è semplicemente intervenuto per cercare di evitare l’insorgenza della discussione. Solo in un passaggio Costa aveva affermato che gli volevano bene e lo rispettavano, ma non si tratta di un linguaggio convenzionale né criptico, né certamente riferibile alla ‘ ndrangheta .
Inoltre, si segnala che il Tribunale ha utilizzato elementi di prova sopravvenuti, successivi all’udienza di discussione, con particolare riferimento alle sommarie informazioni testimoniali, assunte in data 3 ottobre 2024 da NOME COGNOME sulle quali non si è instaurato il contraddittorio. Infine, si esclude che il destinatario del ‘ regalino ‘ che Costa chiede a COGNOME sia COGNOME.
Quanto alla partecipazione alle riunioni del 30 novembre 2022 e del 25 febbraio 2024, la difesa espone che non si conosce l’oggetto d i queste.
N ell’ultima occasione è emerso che COGNOME si è interessato dell’assistenza legale di COGNOME, ma solo per ragioni amicali.
Infine, si segnala che il Tribunale ha ritenuto elemento indiziario a carico la conoscenza, da parte del ricorrente, che il latitante COGNOME, capo dell’omonima famiglia di Sant’Onofrio, al momento dell’arresto, era stato trovato in possesso della copia della carta di NOME COGNOME. Ma si assume che si tratta di dato neutro perché l’arresto del latitante aveva creato clamore mediatico e si era divulgata la notizia che costui era stato trovato in possesso di documenti falsi. Il fatto che Costa avesse questa informazione, quindi, è dato, a parere del ricorrente, non significativo, peraltro, considerato che COGNOME si comporta con COGNOME come con un amico e non con un sodale.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta appartenenza al sodalizio.
Per l ‘indagato non vi sarebbe prova dell’appartenenza e, comunque, la sua condotta è in totale contrasto con i criteri in materia di materialità e
offensività fissati dalla giurisprudenza in tema di partecipazione ad associazione per delinquere.
È irrilevante, a tal fine, per la prova dell’adesione, la mera disponibilità manifestata nei confronti di singoli associati, anche se di livello apicale, disponibilità che, per rilevare ai fini che interessano, deve essere rivolta al sodalizio nella sua complessità. Né rileva la mera contiguità a soggetti mafiosi anche di spicco.
Il provvedimento impugnato, per la difesa, non avrebbe motivato in ordine ai requisiti dell ‘ affectio societatis , del contributo significativo e dell’adesione permanente e volontaria al sodalizio.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa, avv. CNOME COGNOME ha fatto pervenire, il 19 febbraio 2025, memoria con la quale, ulteriormente argomentando i motivi di ricorso e in replica alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, ha concluso chiedendo l ‘accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Va premesso che, secondo questa Corte di legittimità, in tema di appello cautelare proposto dal pubblico ministero, la riforma sfavorevole all’indagato della decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari, relativamente all’insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo tuttavia, comunque necessaria, ai fini dell’applicazione della misura cautelare per effetto del ribaltamento, la gravità indiziaria connessa ad una prognosi di elevata probabilità di condanna (Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, COGNOME Rv. 272687; Sez. 2, n. 43146 del 28/06/2016, Battaglia, Rv. 268370).
Ove, come nella specie, il Tribunale in funzione di riesame accolga la domanda cautelare, riformando in sede di appello, ex art. 310 cod. proc. pen., la decisione di rigetto di applicazione della misura, per parte della giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la sussistenza di un onere di motivazione cd. rafforzata, in quanto tale onere è configurabile solo in sede di giudizio di merito, dove il canone valutativo è costituito non dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593). A tale indirizzo si
contrappone quello secondo cui «in tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all’indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata (Sez. 1, n. 474361 del 09/11/2022, Rv. 283784).
In ogni caso, incombe sul decidente la verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione che deve essere specificamente dedotto, attraverso l’indicazione del profilo neppure implicitamente valutato (Sez. 6, n. 11550 del 15/02/2017, COGNOME, Rv. 269138), vizio che non si riscontra nell’ordinanza impugnata.
1.1.1. Invero, la motivazione svolta dal Tribunale soddisfa i descritti canoni, in quanto il Tribunale segnala l’acclarata esistenza, in Carmagnola, di un’articolazione locale e autonoma in Piemonte, facente parte della rete unitaria delle articolazioni territoriali piemontesi della ‘ ndrangheta e richiama, su questo punto, plurimi provvedimenti irrevocabili. L’ ordinanza, poi, individua le centrali figure di COGNOME e di COGNOME, indicando il primo quale soggetto coinvolto nella latitanza di NOME COGNOME, inserito nel programma speciale di ricerca del Ministero dell’Interno relativo all’elenco dei più pericolosi latitanti, arrestato nel 2023. Anche NOME COGNOME viene descritto come soggetto che ha riportato due condanne irrevocabili per reato associativo, la seconda proprio per partecipazione all’associazione carmagnolese.
COGNOME , secondo il Tribunale, viene indicato anche dai collaboratori di giustizia, quale vertice del sodalizio, come riferito, in particolare, dai dichiaranti NOME COGNOME e NOME COGNOME
La motivazione, poi, rende conto di riunioni tra gli affiliati che si tengono in casa dello stesso COGNOME, da giugno del 2022 al 15 luglio del 2024, periodo in cui costui si trovava in detenzione domiciliare per ragioni di salute, con divieto di frequentare soggetti pregiudicati e di ricevere presso il luogo di detenzione domiciliare. L’ordinanza, inoltre, riporta stralci di intercettazioni svolte a carico di COGNOME.
Quanto a NOME COGNOME questi viene indicato come intraneo al sodalizio carmagnolese da diversi anni, uomo di fiducia di COGNOME, sostituto di COGNOME in sua assenza per il ritiro di denaro, proprio per conto di COGNOME, nonché partecipe di numerosi incontri con appartenenti alla cosca carmagnolese (v. p. 23 e ss.). Si segnala, inoltre, che, nei procedimenti Carminius e Fenice, è emerso che COGNOME aveva finanziato la latitanza di NOME COGNOME.
L’ordinanza impugnata (v. p . 25 e ss.) indica plurimi elementi reputati gravemente indiziari a carico di COGNOME.
Il Tribunale non prescinde dal l’indicazione dell’assoluzione dell’indagato dalla partecipazione al reato associativo, ma segnala che questa è intervenuta per il segmento temporale fino alla data della sentenza irrevocabile di assoluzione del 10 giugno 2022.
Il Tribunale, invero, valorizza elementi che sono stati considerati all’interno di tale sentenza assolutoria, ma solo al fine di sostenere che i dati in quella sede acclarati, pur non ritenuti significativi della partecipazione al sodalizio per il periodo temporale contestato in quella sede, hanno consentito di reputare accertata la risalenza dei rapporti tra l’indagato e i membri del sodalizio, in particolare con COGNOME e COGNOME nonché COGNOME.
Inoltre, si segnalano plurimi elementi, successivi al 10 giugno 2022, e, dunque, non coperti dal giudicato di assoluzione, che il Tribunale, con ragionamento immune da illogicità manifesta e completo, ha reputato espressione di partecipazione al sodalizio.
All’uopo, l’ordinanza valorizza la presenza di COGNOME alla riunione a casa di COGNOME, svolta in data 30 novembre 2022 unitamente a COGNOME e COGNOME. Si segnalano le due trasferte, quella a Monza cui partecipano COGNOME e COGNOME, in relazione alla quale COGNOME cercava di minimizzare con i terzi l’importanza del viaggio, nei termini descritti dal Tribunale, nonché il viaggio a Tortona sempre in compagnia di COGNOME. Si richiamano le intercettazioni che si collocano nel 2023 e si evidenzia che, quanto dichiarato da COGNOME attesta la sua perfetta conoscenza dello scenario delle dinamiche delle persone di riferimento cui COGNOME non aveva potuto sottrarsi.
Si riporta, altresì, la vicenda relativa alla controversia tra NOME COGNOME e NOME COGNOME (cfr. p. 28) e si richiamano le significative dichiarazioni del 3 ottobre 2024 rese dallo stesso COGNOME (v. p. 29), rimarcando soprattutto il dato logico della reticenza del dichiarante a spiegare chi fosse l’ ‘ amico ‘ che, su suggerimento di NOME COGNOME, avrebbe dovuto fare un regalo (identificato, con ragionamento immune da illogicità manifesta, in NOME COGNOME, ben noto per la sua caratura criminale, v. p. 30).
Tra le ulteriori intercettazioni reputate significative della contestata partecipazione, si segnala quella relativa alla conversazione nella quale COGNOME rammentava a COGNOME i doveri di assistenza verso NOME COGNOME e la sua famiglia, tanto da indurlo a far visita al familiare di questo con maggiore frequenza (v. p. 30 e ss.).
1.1.2. Si tratta dell ‘ indicazione di elementi indiziari molteplici, che sono stati letti dal Tribunale del riesame, congiuntamente, con ragionamento ineccepibile e immune da illogicità manifesta, perché si evidenzia, peraltro,
quanto alle visite, che non si è trattato di mere visite personali, di cortesia al capo clan, ma di veri e propri interventi diretti a sollecitare aiuto agli associati, a dirimere controversie, a chiedere versamenti di somme.
Il ricorrente, invece, muove dalla considerazione dei vari elementi indiziari in una prospettiva atomistica e indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio valorizzato dal Tribunale, laddove è solo l’esame di tale compendio, entro il quale ogni elemento è contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, COGNOME, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l’insieme può assumere quel pregnante e univoco significato dimostrativo che consente di ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191230 ).
Peraltro, in modo ineccepibile, il Tribunale evidenzia che le riunioni con COGNOME non sono neutre, perché le colloca, con ragionamento immune da illogicità manifesta, in un momento in cui questi era in detenzione domiciliare, con divieto di comunicare con persone estranee alla famiglia e pregiudicati; né il ricorrente ha prospettato dati logici per spiegare la causale di tali incontri, tenuto conto dell’acclarata assenza di rapporti di ogni tipo (familiari, di lavoro ) tra i presenti.
Significativo, poi, da parte di COGNOME, è il segnalato intervento per l’ assistenza legale di COGNOME dato significativo (cfr. p. 30) che, con ragionamento di merito non rivedibile nella presente sede, viene imputato dal ricorrente a mero rapporto di amicizia.
L’indagato , invero, avversa i plurimi argomenti del Tribunale con ragionamento versato in fatto, limitandosi, in alcuni tratti, a richiamare la motivazione del Giudice per le indagini preliminari in punti dell’ordinanza genetica, peraltro, laconici.
Infondata è, poi, la censura relativa all ‘ asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni di COGNOME tenuto conto che l’udienza davanti al T ribunale del riesame è stata svolta in data 30 ottobre 2024, quindi, in data successiva a quella delle sommarie informazioni che risultano rese in data 3 ottobre 2024, successiva, peraltro, all’esecuzione della misura nei confronti dei coindagati.
Si osserva, comunque, con ragionamento dirimente, che il ricorrente non svolge rispetto all ‘ eccepita inutilizzabilità, la cd. prova di resistenza, tenuto conto che, quanto alle dichiarazioni di COGNOME, non se ne esplora la decisività, a fronte della pluralità di elementi a carico del ricorrente, indicati dal Tribunale da p. 18 e ss. (cfr. anche nota a p. 25 e ss. sulla pluralità di incontri di Costa e sul contenuto delle intercettazioni ambientali). In particolare, non tiene conto la
censura della circostanza che, già dalle intercettazioni ambientali e a prescindere dalle dichiarazioni di COGNOME, il Tribunale ha considerato (v. p. 29) raggiunti elementi che ponevano la richiesta di danaro che Costa avanzava a COGNOME, in logiche ‘ ndranghetiste del sodalizio, configurandosi un intervento di Costa a Carmagnola non in nome e per conto proprio, ma come esponente del gruppo cui doveva, senza ritardo, dar conto del proprio operato.
Sul punto, invero, questa Corte ha avuto modo di affermare, in modo costante, che nell ‘ ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cd. prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (tra le altre, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 – 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 – 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259452 – 01).
In ogni caso, la censura non si confronta con la data in cui si collocano le dichiarazioni di COGNOME (3 ottobre 2024), in quanto rese prima dell ‘ udienza celebrata dinanzi al Tribunale ove si è instaurato il contraddittorio tra le parti.
Su tale punto, questa Corte ha avuto modo di affermare che, nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti anche elementi probatori nuovi, nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell’atto di appello (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286155 -01).
1.2. Il secondo motivo è infondato.
La condotta descritta dal Tribunale integra senz’altro, almeno a livello indiziario, salva ogni diversa valutazione all’esito del giudizio di merito, l’ appartenenza al sodalizio contestata all’indagato in via provvisoria . Costa si interessa non solo dei vertici del gruppo, ma dei parenti dei detenuti, interviene in quanto chiamato a dirimere contrasti, si occupa di chiedere contributi anche per uno di questi e si interessa dell’assistenza legale di un sodale. Partecipa, in prima persona, a incontri con i vertici del sodalizio con i quali non ha alcuna ragione lecita (familiare, lavorativa) di incontro.
Si tratta di elementi indicativi del ruolo attivo svolto dal ricorrente che i giudici del Tribunale, in perfetta aderenza alla più recente giurisprudenza di legittimità, hanno evidenziato per fondare la sussistenza di elementi indiziari di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso. Si è, infatti, chiarito che «la
condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 -01; in precedenza: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01).
Tali elementi, già di per sé soli espressivi della messa a disposizione di Costa, d’altra parte, si saldano con altri non meno rilevanti. Non meno rilevante è, infatti, nella prospettiva dell’effettività e della concretezza dell’apporto associativo fornito da Costa, il ruolo svolto nella vicenda COGNOME o la sua partecipazione ai descritti viaggi, in luoghi, in circostanze e con persone che non hanno trovato, allo stato, alcuna giustificazione.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali. Per il capo di incolpazione per il quali il Tribunale ha accolto l’appello della parte pubblica emettendo titolo cautelare, vanno eseguiti, a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso, il 26 febbraio 2025