Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2089 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2089 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Gioia Tauro il 16/03/1981
avverso l’ordinanza del 19/07/2024 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori di NOME COGNOME in persona degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che insistono nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per mezzo dei difensori, ricorre avverso l’ordinanza d Tribunale del riesame di Reggio Calabria con cui, in sede di rinvio di questa Cor Suprema del 06/06/2024, su ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica, aveva annullato la decisione dello stesso Tribunale del 29/02/2024 che aveva sua volta – annullato l’ordinanza genetica con cui il Giudice delle inda
preliminari aveva applicato la custodia cautelare in ordine alla contestazion partecipazione al sodalizio mafioso ex art. 416-bis, cod. pen.
NOME COGNOME, secondo la contestazione provvisoria, è accusato di far par della cosca di ‘ndrangheta “COGNOME“, nell’ambito della quale avrebbe ricoperto ruolo di persona di fiducia dei vertici della cosca (NOME COGNOME classe ‘8 NOME COGNOME classe ’76) e fornito un costante contributo alla vita associat con particolare riferimento al settore delle estorsioni e dell’ausilio alla lati “capo cosca” NOME COGNOME.
Il Tribunale del riesame aveva ritenuto che i singoli elementi a sostegno de gravità indiziaria della partecipazione alla cosca “COGNOME“, unitamente a qu emersi dalle indagini condotte nel procedimento cosiddetto “Blu notte” deponessero per una mera contiguità alla cosca, in quanto tali penalment irrilevante ed inidonea a corroborare un quadro gravemente indiziario in ordi all’accusa di partecipazione al sodalizio mafioso.
Questa Corte aveva annullato l’ordinanza del Tribunale e, osservato come i provvedimento avesse violato le regole che governano la valutazione degli indiz parcellizzati e depotenziati nella loro capacità dimostrativa, rinviato alla Tribunale affinché effettuasse un nuovo esame degli elementi processuali d effettuarsi attraverso una valutazione “unitaria” ed un necessario raffronto co massime tratte dall’esperienza giudiziaria in ordine alle dinamiche che governa le relazioni delle mafie storiche impegnate nel controllo del territorio.
Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, ripercorse le fasi processuali elementi indiziari ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordi partecipazione di NOME COGNOME alla cosca “COGNOME“.
Il ricorrente deduce con un unico articolato motivo vizi di motivazion violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta partecipazione all’associazione di ‘ndrang riconducibile al “clan COGNOME“.
2.1. Il Tribunale ha errato – assume il ricorrente – nella parte in cui ha r di partire dai singoli elementi indiziari, dandoli per accertati sulla base di affermato dalla Corte di cassazione. Seppure la decisione rescissoria ha censura la parte dell’ordinanza che aveva omesso di effettuare una valutazione unitari sinergica delle risultanze, trascurando un confronto con le massime di esperienz non risulta che la Corte di cassazione abbia invero espresso un giudizio in or alla effettiva sussistenza dei singoli elementi; in tal modo il giudizio resciss assegnato una maggiore forza dimostrativa a dati che erano stati invero ogget di una differente valenza indiziante, in tal modo contravvenendo al principio diritto enunciato nella sentenza di annullamento. Pur in assenza di eleme
ulteriori, il Giudice del rinvio ha ritenuto di rivalutare ciascun elemento, d prevalenza al significato più sfavorevole all’indagato.
Non dimostrativa – si assume – risulta la vicenda in cui il ricorrente avre fornito sostegno alla latitanza di NOME COGNOME classe 76, in quanto gi giudicata priva di valenza in merito all’attuale contributo fornito alla co ritenuta insignificante in quanto costituente una mera manifestazione di intenti.
Analogo limite incontra – secondo la difesa – la valorizzazione del dichiarazioni rese del collaboratore di giustizia COGNOME, afferenti a cronologicamente datati ed a differente ruolo assunto dal COGNOME nell’ambit della compagine associativa.
Risulta, inoltre, assente ogni risposta in ordine al dedotto giudicato caute intervenuto in ragione del rigetto della misura richiesta nell’ambito del differ procedimento denominato “Blu notte”, non oggetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, circostanza valorizzata dall’ordinanza di annullamento.
Si osserva come fosse stata esclusa la rilevanza indiziaria in meri all’estorsione subita da COGNOME alla luce dell’occasionale l’intervento del Di Gia conclusione che aveva portato a ritenere insussistenti elementi indiziari deponessero per la assegnazione al ricorrente del ruolo di referente per conto del “cosca COGNOME” in zona San Ferdinando.
Analogamente è a dirsi in ordine ai restanti elementi che l’ordinanza cautelar annullata aveva escluso assumessero valenza indiziaria; 1) il tentativo di anda a trovare in carcere il boss detenuto; 2) la vicenda connessa all’utilizz telefono; 3) quella afferente alla richiesta di aiuto da parte di persona an oggetto di truffe; 4) gli incontri avvenuti nell’estate del 2020 con i fratelli NOME NOME COGNOME non univocamente riconducibili alla latitanza di NOME COGNOME, classe ’76.
La difesa rivolge censure (da pag. 26 a pag. 28 del ricorso) alla parte de decisione che si spinge, in dette vicende, ad effettuare valutazioni antitet rispetto a quelle operata dalla originaria ordinanza del Tribunale, omettendo effettuare una lettura coordinata e sinergica delle risultanze ma non certo stravolgerne il significato.
2.2. Rilevante, assume la difesa, risulta l’omessa esplicitazione della massi di esperienza sulla cui base sarebbe stata fondata la partecipazione del ricorre al sodalizio mafioso, ma, soprattutto, il valorizzato contributo offerto a si soggetti, seppure di livello apicale, in assenza di una condotta di partecipazi riferita al sodalizio; si assume sia stato violato il principio di diritto secondo tema di associazione di tipo mafioso, la mera “contiguità compiacente”, così come la “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta
partecipazione all’organizzazione, ove non sia dimostrato che l’asserita vicina a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente eff rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorte (il riferimento è alla sentenza della Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, 268325)».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Deve premettersi come l’annullamento con rinvio operato da questa Corte avesse avuto ad oggetto la ritenuta gravità indiziaria in ordine alla partecipaz di NOME COGNOME alla cosca “COGNOME“. Questa Corte aveva evidenziato come nell’esaminare la posizione del ricorrente, il Tribunale del riesame fosse perven ad un annullamento attraverso la svalutazione del dato che vedeva NOME COGNOME a disposizione alla “cosca COGNOME“, rilevando l’omesso confronto con massime di esperienza ed un difetto nella necessaria unitaria lettura compendio indiziario.
Il rinvio ha, pertanto, avuto ad oggetto la doverosa rivalutazione de elementi indiziari raccolti al fine di verificare se la condotta fosse espressio di un contributo effettivo alla cosca, sia della costante disponibilità a part alla stessa (punto 1.4 del «considerato in diritto»).
Non è inutile richiamare l’ormai solido principio di diritto secondo cui, tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale de riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla C suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia da adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare l gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congru della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispett canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento d risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460).
Il controllo di questa Corte non concerne né la ricostruzione dei fatti l’apprezzamento circa l’attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza de probatori, ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diri governano la valutazione delle risultanze allorché vengano considerati gli elemen indizianti nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (tra
tante, cfr., Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, COGNOME, Rv. 281273; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976).
Tanto premesso in termini generali, completa, logica e conforme alla decisione di rinvio di questa Corte risulta la valutazione effettuata dal Tribunale del riesame che, attenendosi scrupolosamente ai principi espressi nella giudizio di annullamento, ha ripercorso gli elementi già analizzati negli stessi termini dal Tribunale del riesame nella sentenza annullata, ne ha diversamente apprezzato la valenza, sia singolarmente che cumulativamente, per poi addivenire alla conclusione che, la complessiva analisi degli stessi, ha fatto ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione di NOME COGNOME alla cosca “COGNOME“.
L’operata valutazione, che non si è certo esaurita nella sommatoria dei singoli indizi, è stata preceduta dall’apprezzamento della valenza qualitativa e del grado di precisione e gravità degli stessi, poi valorizzati in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231678 01).
4.1. Infondata risulta la parte del ricorso che, tentando di avallare la frazionata valutazione già operata con l’ordinanza del 29 febbraio 2024 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria oggetto di annullamento, vorrebbe accreditare la tesi secondo cui non spettasse al Tribunale una differente valutazione di ogni singolo elemento indiziario.
Il motivo vorrebbe parte dall’erroneo presupposto secondo cui ogni elemento valorizzato consenta una differente interpretazione ed una non certa ricostruzione – che si assume non competesse al Tribunale -, omettendo però di considerare che la gravità indiziaria attiene alla valutazione del complessivo compendio analizzato in funzione dimostrativa della partecipazione dinamica al sodalizio, la cui accertata carenza è, in definitiva, alla base della sentenza di annullamento di questa Corte.
4.2. Infondata è, pertanto, la tesi secondo cui il Tribunale avrebbe ritenuto incerta la consistenza dei singoli dati valorizzati che invece il Giudice del rinvio ha colmato con deduzioni ed illazioni illogiche non suffragate da elementi processuali, e ciò per un duplice motivo: 1) innanzitutto, perché la decisione impugnata ed il ricorso, là dove riporta frammenti dell’ordinanza, non espongono fatti in ordine ai quali si dubita della loro storica realizzazione e della ricostruzione operata all’esito delle svolte indagini (secondo i canoni della attuale fase cautelare) che, invero, il Collegio del rinvio ha differentemente apprezzato e valutato; è lo stesso ricorso che evidenzia come il dati fattuali coincidano tra le due ordinanze (pag. 10 del
ricorso); 2) in secondo luogo, perché la censura che sostiene l’incertezza della ricostruzione di ogni elemento è in realtà frutto di una preclusa lettura alterativa delle risultanze adeguatamente apprezzate dal Tribunale che ha effettuato una approfondita analisi del cotesto in cui le ricostruite vicende si inserivano onde ovviare proprio alle carenze del provvedimento annullato.
4.3. Il Tribunale si è attenuto al devoluto di questa Corte, dapprima inquadrando il contesto in cui si realizzava la latitanza di NOME COGNOME (classe ’76), ha esaminato i contatti tra NOME COGNOME, moglie del latitante, e il ricorrente che aveva portato la donna a formulare una esplicita richiesta di aiuto nella gestione della latitanza del marito; proprio tale elemento, sulla base della sentenza rescindente, è stato ritenuto di estrema rilevanza ai fini della valutazione del contributo, non relegato ad una mera affermazione di fiducia nel ricorrente nutrita dalla “famiglia COGNOME“, quanto, piuttosto, inteso come sintomo di un attivo coinvolgimento nella compagine associativa anche attraverso i propri congiunti che, nei rapporti con la moglie del latitante, assumevano il ruolo di intermediari funzionali ad evitare i compromettenti contatti diretti da parte del Di COGNOME con la COGNOME.
Determinante, ai fini di tale ruolo attivo all’interno della compagine associativa, tutt’altro che qualificabile quale di mera “contiguità”, risulta valorizzato episodio che ha interessato NOME COGNOME persona a conoscenza del luogo ove era nascosto NOME COGNOME la cui eccessiva superficialità con cui aveva confidato a terzi notizie sul nascondiglio di costui è causa di un intervento diretto da parte di NOME COGNOME, in tal senso messo al corrente dalla moglie di COGNOME; detto episodio è stato ritenuto esemplificativo dell’intraneità al sodalizio del ricorrente, a conoscenza delle dinamiche operative e della necessaria osservanza di condotte a tutela del gruppo criminale.
Nonostante il Tribunale abbia dato estrema rilevanza ai contatti clandestini intercorsi tra COGNOME, la moglie di costui, parte della famiglia COGNOME e di quella del Di COGNOME, generico si presenta il ricorso che, previo fugace accenno alle conclusioni ed al numero della pagina dell’ordinanza che ha sul punto motivato, non ha in alcun confutato la lettura della vicenda in chiave di partecipazione al sodalizio.
4.4. Generica e manifestamente infondata risulta, altresì, la dedotta mancata risposta in ordine al giudicato cautelare visto che, da un canto, il Collegio della cautela era tenuto eminentemente all’osservanza di quanto devoluto da questa Corte, dall’altro, è lo stesso contenuto del ricorso che evidenzia i plurimi elementi che, semmai fosse necessario, evidenziano la più ampia ed articolata base indiziaria su cui poggia la decisione che si tenta di confutare attraverso non consentite alternative interpretazioni.
Deve, nondimeno, osservarsi come la valorizzazione del viaggio che, prima dell’emissione della misura cautelare nei confronti di NOME COGNOME (classe ’76), il ricorrente ebbe ad effettuare a Milano con costui per fatti connessi ad interessi della cosca (fatto ritenuto non significativo, in quella sede, ai fini dell gravità indiziaria sull’assunto della sua occasionalità) è stato letto conformemente alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente – alla luce della dimostrata pregressa esistenza di rapporti reciproci palesatisi proprio in occasione della presa in carico della gestione della latitanza (occasione in cui COGNOME dimostrava di conoscere il luogo ove si nascondeva e le cautele che avrebbe dovuto adottare per potergli parlare, pag. 8 ordinanza), così fornendo adeguata motivazione (pag. 8, primo capoverso, ordinanza) in ordine alle ragioni della rivalutazione di un elemento che, ex se considerato, era stato ritenuto insufficiente ai fini della gravità indiziaria nell’ambito del procedimento n. 3302/2019 denominato “Blu notte”, e dando conto della più ampia portata indiziaria presa in esame tale da giustificare un differente esito (Sez. 3, n. 2132 del 21/05/1997, Mesic, Rv. 208305).
5. Il rilevante intervento del COGNOME nella vicenda che coinvolgeva, invero, il vertice del sodalizio e che è stato apprezzato unitamente alle plurime emergenze indiziarie idonee a denotare lo stretto rapporto esistente tra il ricorrente e numerosi soggetti posti al vertice dell’associazione mafiosa ha portato il Tribunale, che ha effettuato un – non determinante – accenno anche alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME (pag. 9 e 10 allorché fa riferimento al datato impegno nella cosca da parte del ricorrente che trova conferme nelle indagini), ad escludere la penalmente irrilevante “contiguità” che presuppone l’assenza di ogni contributo operativo, elemento nel caso di specie smentito dal ruolo dinamico tradottosi in un autentico contributo, dotato di rilevanza causale rispetto alla conservazione o al rafforzamento della consorteria (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, cit.; Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv. 286120 – 01).
5.1. Il ricorrente richiama, onde confutare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, le decisioni di questa Corte a Sezioni Unite COGNOME che richiedono una stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, un ruolo dinamico e funzionale (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, cit., ma anche, cfr. Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, COGNOME, Rv. 267418), oltre a quelle che reputano non sufficiente la mera “contiguità compiacente” (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, cit.; Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015, Di Maio, Rv. 263953), senza però avvedersi che la descrizione del ruolo dinamico, ben enucleato in termini di gravità indiziaria, risulta adeguatamente valutato
attraverso la puntuale e complessiva analisi delle plurime emergenze, che si tenta di confutare nella loro logica consistenza, attraverso una lettura parcellizzata e alternativa delle stesse, opera già stigmatizzata da questa Corte.
5.2. Manifestamente infondata risulta la censura rivolta all’ordinanza che – si assume – non si sarebbe confrontata con quanto affermato dall’ordinanza annullata nella parte in cui considerava i singoli elementi non significativi della partecipazione all’associazione mafiosa in esame, tenuto conto che il Tribunale, in ossequio con quanto deciso dalla sentenza rescindente di questa Corte deve confrontarsi con l’originario gravame ed il contenuto dell’ordinanza genetica e non spiegare le ragioni del perché si sia allontanato dalle valutazioni operate dall’ordinanza annullata la cui carenza argomentativa è stata accertata da questa Corte.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
L’attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della cancelleria al direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell’art. cit.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16/12/2024.