Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22646 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22646 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Marsala il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Campobello di Mazara il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Mazara del Vallo, il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Mazara del Vallo, il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 05/04/2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, ha concluso per l’inammissibilità di tutti i ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, presente anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, e AVV_NOTAIO, che hanno illustrato i rispettivi motivi di ricorso, chiedend l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 4 febbraio 2022, all’esito del giudizio svoltosi con il rito abbreviato, era accertata, tra gl penale responsabilità di:
NOME COGNOME, NOME del reato di cui all’art. 416-bis ) commi I, III, IV e VI, cod. pen. (capo 1, mandamento di Maz/ara del Vallo), esclusa l’aggravante di cui al comma VI e la recidiva contestata, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti s era condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre le sanzioni accessorie, pena co ridotta per la scelta del rito;
NOME COGNOME, NOME del medesimo reato associativo RAGIONE_SOCIALE (capo 1), della estorsione aggravata in danno di COGNOME (capo 3), della violazione degli obblighi e NOME restrizio territoriali connessi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (capo 11), esclu l’aggravante di cui al comma sesto dell’art. 416-bis cod. pen., con le circostanze attenua generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva contestate, unificati i reati sotto il della continuazione, era condannato alla pena di anni nove di reclusione, oltre le sanzion accessorie, pena così ridotta per la scelta del rito;
NOME COGNOME, NOME del reato di cui all’art. 378, commi primo e secondo, cod. pen., aggravato dalle finalità di agevolazione mafiosa, era condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione;
NOME COGNOME, NOME del reato di cui all’art. 378, commi primo e secondo, cod. pen., aggravato dalle finalità di agevolazione mafiosa, era condannato alla pena di due anni e quattro mesi d reclusione;
1.1. Avverso tale sentenza proponevano appello gli imputati innanzi elencati, contestando i criteri e le forme di attribuzione della responsabilità per i fatti ascritti, nonché i criteri NOME sanzioni inflitte e del trattamento circostanziale riconosciuto.
1.2. La Corte di appello di Palermo, quarta sezione penale, con la sentenza qui impugnata, per quanto in questa sede rileva:
per NOME COGNOME e NOME .NOME riduceva la pena. ad anni due di reclusione ciascuno, ordinando la sospensione condizionale della stessa per il solo NOME COGNOME;
confermava la sentenza impugnata per NOME COGNOME e NOME COGNOME, con le conseguen statuizioni accessorie sulle spese del giudizio.
1.3. Quanto al contenuto degli addebiti, per quel che in questa sede rileva, il pro oggetto la contestazione (a COGNOME e COGNOME) della partecipazione al reato associ stampo RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1, in particolare la “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” del mandamento di Maz Vallo, reato scopo in materia di estorsione (COGNOME, capo 3), violazione NOME pre territoriali connesse alla misura di prevenzione applicata al COGNOME (capo 11), e favoreg personale aggravato dall’aver favorito soggetti partecipi al sodalizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (capo 2, per COGNOME e NOME), tutti realizzati per finalità mafiose.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo i motivi partitamente in appresso riporta quanto dispone l’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. NOME COGNOME (capi 1, 3 e 11) deduce:
2.1.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio esiziale di motivazion comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) con riferimento alla affermazione di penale res dell’NOME per il reato associativo di stampo RAGIONE_SOCIALE descritto al capo 1, meglio q in termini di favoreggiamento personale, consumato in favore di NOME COGNOME, con con circoscritte tra il luglio ed il novembre 2014. La Corte, pur specificamente sollecitat di gravame, non ha precisato quali condotte accertate manifesterebbero affectio e solidarietà associativa, concreto ausilio eziologico al sodalizio, piuttosto che ausilio singolare NOME COGNOME, NOME cosi malinteso la qualità grave, precisa e concordante deg valorizzati in motivazione;
2.1.2. I medesimi vizi sono denunziati quanto alla aggravante di cui al quarto comma 416-bis cod. pen., non ricorrendo traccia alcuna della disponibilità di armi in capo al del mandamento RAGIONE_SOCIALE di Mazzara del Vallo o Castelvetrano, non potendo sul punto riferimento alla più generica qualità armata della “RAGIONE_SOCIALE” siciliana;
2.1.3. violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice, vizio di motivazione illogicità manifesta (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), quanto alla cornice ed ritenuta applicabile alla fattispecie ratione temporis; la Corte ha ritenuto di applicare -per il delitto associativo contestato con permanenza fino alla data di esercizio dell’azione penalepiù severa cornice sanzionatoria introdotta con legge n. 69 del 27/5/2015, laddove nessuna evidenza di continuità nella partecipazione associativa testimonia di condotte successive all’ann 2014, che segna anche il termine ultimo NOME investigazioni svolte;
2.1.4. Quanto alla estorsione di cui al capo 3 (p.o. COGNOME -letta), violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. pro pen.); la prova intercettiva (conv. del 5 settembre 2014) o posta a fondamento della decisione, nulla chiarisce in ordine ad effettività ed efficacia della minaccia che integra la fattispecie; richiamo alla persona del COGNOME è del tutto incomprensibile sul tema; in ogni caso nu induce a ritenere che l’invito ,a” alla astensione sia stato accolto dalla persona offesa, per cui dovrebbe trattarsi di estorsione solo tentata;
2.1.5. i medesimi vizi sono denunziati quanto alla ritenuta aggravante del metodo e NOME finali di agevolazione mafiosa; la Corte non motiva sul tema della spendita di un metodo di particolare efficacia nella coercizione, né fisica, tantomeno psicologica;
2.2. NOME COGNOME (capo 1);
2.2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di quella processual stabilita a pena di nullità, vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed proc. pen.), in ordine all’accertamento della penale responsabilità per il fatto associa contestato al capo 1, come commesso tra il luglio 2013 ed il febbraio 2014; la Corte non ha punto esaminato i motivi di gravame spesi sul tema della dimostrazione della partecipazione associativa; manca l’indicazione della famiglia mafiosa di ritenuta appartenenza, né risul dimostrato RAGIONE_SOCIALE in concreto il ricorrente abbia fatto per agevolare la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siciliana;
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2.2.2. I medesimi vizi sono denunziati quanto a qualificazione associativa della condotta, ibmess4 motivazione sulla prova rinveniente dalla sentenza irrevocabile emessa nei confronti di altr soggetto (NOMENOME NOME NOME NOME condotte favoreggiatrici; non poteva realizzarsi duplic
ci
di tramiti di intermediazione tra i capi latitanti ed i partecipi; in ogni caso, difetta la partecipazione associativa, potendo al più trattarsi del favoreggiamento di un associato;
2.2.3. violazione della legge penale, inosservanza di quella processuale, vizio di motivazione p omissione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.) in ordine alla ritenuta sussist della aggravante di cui al quarto comma (associazione armata) dell’art. 416-bis cod. pen., non avendo la Corte territoriale, pur sollecitata da specifico motivo di gravame, argomenta alcunché circa la dotazione o disponibilità di armi della famiglia associativa investigata;
2.2.4. violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice, vizio di motivazione illogicità manifesta (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), quanto alla cornice ed ritenuta applicabile alla fattispecie ratione temporis; la Corte ha ritenuto di applicare delitto associativo- la più severa cornice sanzionatoria introdotta con legge n. 69 del 27/5/20 laddove nessuna evidenza di continuità nella partecipazione associativa testimonia di condotte successive all’anno 2014, che segna anche il termine ultimo NOME investigazioni svolte;
2.2.5. La Corte NOME inoltre omesso di motivare (in violazione di quanto dispongono gli art 125 comma 3, 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in ordine alla mera equivalenza NOME circostanze attenuanti generiche riconosciute, alla dosimetria della sanzione applicata ed al misura di sicurezza pure applicata.
2.3. NOME COGNOME e NOME COGNOME, capo 2, motivi sovrapponibili;
2.3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta responsabilità reato di favoreggiamento contestato, come aggravato dalle finalità di agevolazione mafiosa; reati consumati rispettivamente fino al 10 dicembre 2014 (NOME) e fino al 23 agosto 2014 ,i4ctuD (COGNOME); Wfando IQ prova del dolo di favoreggiamento eI trANOME finalità di agevolazione del sodalizio RAGIONE_SOCIALE;
2.3.2. omessa valutazione del motivo di gravame speso in tema di prescrizione del reato intervenuta prima dell’atto di esercizio dell’azione penale (19 febbraio 2021), primo a interruttivo della prescrizione, non potendo annettersi efficacia interruttiva alla richi misura cautelare o alla ordinanza di rigetto della misura, così come all’atto di impugnazione d Pubblico ministero (art. 310 cod. proc. pen.) ed alla conseguente ordinanza di rigetto d tribunale;
2.3.4. per il solo COGNOME, . omessa motivazione della Corte territoriale sulla richiesta d circostanze attenuanti generiche;
2.3.5. La motivazione sarebbe altresì omessa o comunque la decisione errata in diritto, anche quanto al rigetto della richiesta sospensione condizionale della pena, atteso che la precedent condanna a pena patteggiata, ritenuta ostativa, sarebbe relativa a i -eato estinto, secondo la previsione dell’art. 445 cod. proc. pen.,e di esso non può tenersi conto ai fini della negazione beneficio richiesto.
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti, Corte riservava la decisione in camera di consiglio, cui seguiva la lettura del dispositivo sorr dalle seguenti argomentazioni della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con riferimento alle questioni concretamente prospettate con i distinti ricorsi, il Col preliminarmente espone i criteri guida cui intende ispirarsi nella soluzione NOME tematiche comun sollevate in diritto con i motivi di impugnazione.
In termini generali, è necessario ribadire che non è consentito il motivo di ricorso che deduca violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. U., n. 29541 del 24/7/2020, dep. 24/10/2020, ric. Filardo, punto 16.1.1, pag. 28 della motivazione; Sez. 2, 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261551). L’inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di ques di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontra la cens riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e NOME libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamen sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all’art. 117, comma 1, Cost. (sempr 4 siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli intere
. costituzionalmente protetti). Ma l ancora una .volta , siffatta questione di legittimità costituzionale non risulta proposta con i ricorsi oggi scrutinati.
Devono, pertanto, ritenersi inammissibili i motivi di ricorso per cassazione con i quali si ded la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto cost fondamento di una questione di legittimità costituzionale.
Quanto ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, la novella processuale del 2 non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità a critica vincolata, sicché gli atti eventualmente indicati, che devono e specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono conten elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, c possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e,nell’ambito di una valutazione unitaria, devono nerMessere tali da inficiare ex se la struttura logica del provvedimento stesso.
Resta, comunque, esclusa per la Corte di legittimità la possibilità di una nuova valutazione del risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali (conversazioni intercettat contenuti dichiarativi) o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudi rilevanza o attendibilità NOME fonti di prova. Va infatti ribadito che, secondo il c insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello della ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità l prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione NOME risulta processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, COGNOME, Rv. 229369). Si è poi ulteriormente precisato che, la modific dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consent Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giud merito, mentre comporta che la rispondenza NOME dette valutazioni alle acquisizioni processual ()./.., può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano
però indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contradditt della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ‘ictu ocu/i’, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabi minime incongruenze o differenti opinabili interpretazioni di contesti intercettivi o dichia (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099; Sez. 4, Sentenza n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte infatti, con orientamento (Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della cd. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso degli odierni ricorsi, riguardante l’affermazione di responsabilità e, COGNOME e COGNOME, anche la misura della sanzione), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con sp deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Nel caso di specie la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del GUP, che ha deciso ex actis e, dopo avere preso atto NOME censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabili degli appellanti o insussistenza dei vizi evidenziati con i motivi di gravame, reiterati con i di ricorso che ripercorrono le doglianze già incensurabilnnente disattese dalla Corte distrettua In relazione poi al tema -specificamente proposto da più ricorrenti- dela omessa motivazione in ordine agli argomenti dedotti con i motivi di gravame ) si richiama l’orientamento che ritiene essenziale la valutazione complessiva della intera motivazione, al fine di scrutinare se d contesto della stessa possa evincersi l’implicita reiezione degli argomenti critici prop all’attenzione della giurisdizione di merito (Sez. 3, n. 23097, del 8/5/2019, Rv. 276199; Sez. n. 26536, del 24/6/2020, Rv. 279578). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Del pari è a dirsi quanto alla efficacia euristica attribuita nel giudizio di merito al contenu conversazioni intercettate ed utilizzate a fini dimostrativi dei fatti coni:estati in imputa Collegio, anche in questo caso intende dar seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che, in materia di intercettazioni telefoniche, qualifica come questione di fatto, rim all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenu
NOME conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se no nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con la quale esse s recepite (Sez. 2. N. 50701, del 4/10/2016, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784).
In ragione dei detti principi,saranno quindi scrutinati i motivi di ricorso proposti nell’inte ciascuno dei ricorrenti.
NOME COGNOME e NOME COGNOME (capo 1, partecipazione ad associazione mafiosa, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, articolazioni di Mazara del Vallo e Campobello di Mazara).
I primi tre motivi di ricorso spesi nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME così come i primi proposti nell’interesse di NOME COGNOME, sono manifestamente infondati e meramente reiterativi NOME doglianze di merito proposte alla Corte territoriale, che ha diffusamente e logicamen argomentato sui punti dedotti.
La conferma dell’affermazione della responsabilità per il reato associativo contestato, com qualificata in imputazione la condotta dimostrata da ampio e concludente corredo intercettivo “autoaccusatorio”, fonda sull’analisi di elementi probatori letti ed interpretati dai giudici d in maniera logica e congruente (Sez. 2, n. 37794 del 12/06/2019, Rv. 277707 – 01).
COGNOME e COGNOME sono stati condannati per aver preso parte all’associazione mafiosa “RAGIONE_SOCIALE” siciliana descritta al capo 1; COGNOME anche per l’estorsione consumata descritta al capo 3 e per la violazione NOME prescrizioni imposte con la misura di prevenzicne a lui già applicata non forma oggetto di impugnazione.
Le censure proposte con i motivi di gravame spesi nel merito sono state ritenute recessive a fronte del complessivo compendio probatorio valorizzato ai fini del riconoscimento della penale responsabilità per il fatto associativo contestato. Né può invero ritenersi che, nella dup conformità del giudizio di merito,siano stati valorizzati (per NOME COGNOME) solo a fini dimostra della partecipazione associativa, elementi di prova tratti dalla consumazione del reato satell (di estorsione plasticamente aggravata dalla mafiosità del metodo e NOME finalità), avend piuttosto il giudizio di merito valorizzato la convergenza del vasto compendio intercett direzionato verso la dimostrazione di una affectio espressa dalla condivisione di interessi nel
contro
llo del territorio, nella soluzione NOME controversie agropastorali, nell’affidamento dei da svolgere in quel territorio, nella veicolazione di indicazioni operative e logistiche da latitanti “apicali” del sodalizio, cui assicurare partecipazione di quanto accade nel ter oggetto di controllo ed esecuzione NOME direttive, con ciò rendendo epifania di un “prender par (non esplicitamente violento) concentrato sulla comunicazione. Il che esclude ex se la possibilità di qualificare il fatto “prender parte” in termini di “derivazione” (favoreggiamento personale fatto associativo principale, avendo l’istruttoria svolta ex actis dimost -ato quale fosse il preciso ruolo comunicativo del COGNOME e del COGNOME all’interno del sodalizio (soprattutto in rappor con NOME COGNOME, capo mandamento) e quanto fosse ancora funzionale il contributo del COGNOME nella riscossione dei crediti estorsivi. A fronte di una tale consistente mole di elem convergenti, valorizzati nella duplice conformità verticale del giudizio di merito, inammissib rivelano i motivi di ricorso che insistono nel chiedere alla Corte di legittimità un d apprezzamento NOME evidenze. Qualificata dai fatti esposti in motivazione, la partecipazion eop, mafiosa perde interesse anche43 questione del denunciato omesso confronto con la condanna irrevocabile di altro soggetto (NOMENOME NOME NOME svolto le medesime mansioni di collettore informazioni. I fatti addebitati al COGNOME sono diversi e non si sostanziano , dunque inel mero favorire il soggetto RAGIONE_SOCIALE, consistendo viceversa in una osmosi di confidenze, interessi informazioni utili e veicolazione di direttive. NOME
La prova del delitto associativo sgorga in maniera plastica dalle molteplici evidenze valorizza nel merito (pag. 12 a 24 della sentenza di secondo grado); sono le NOME espressioni verbali usate dai ricorrenti a palesare un metodo ed un fine superindividuale nell’occuparsi di “aff sociali” che non possono diversamente qualificarsi in assenza di interessi comuni diversi da quell del capillare controllo del territorio e NOME informazioni; così, è stata apprezzata dai giu merito la evidenza cartolare dei fatti contestati. Del resto, la Corte =- 2uffé – aq argomenta la prova della partecipazione dalla stessa confidente e continua comunicazione in presenza, che caratterizza i rapporti tra COGNOME, COGNOME e COGNOME, rimarcando che questi ultimi non NOMEro potuto manifestare un tale confidenziale rapporto con il capo mandamento, se non fossero stati “degni” di considerazione solidaristica di carattere RAGIONE_SOCIALE.
Anche in questo caso, dunque, i ricorsi mirano a sollecitare una rilettura alternativa .del dimostrativo non consentita, come più volte già ripetuto, nella sede di legittimità (Sez. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 – 01: In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione valutazione del contenuto NOME conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motiva con cui esse sono recepite ).
Detta affectio è, per NOME COGNOME, assecondata e asseverata anche dalla condotta estorsiva descritta al capo 3, ove, attraverso allusioni e messaggi codificati, destinati ad esser compr dalla vittima, estromette dal mercato ristretto dei servizi un soggetto, NOME COGNOME costretto a rinunziare ad alcune commesse nel settore del trasposto su gomma, in favore dei sodali, il che rappresenta l’evento del reato di estorsione consumata. Condotta che la Corte ben descrive ed apprezza come funzionale al soddisfacimento NOME esigenze del sodalizio RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Né sussiste interesse del ricorrente a coltivare il quinto motivo di ricorso (compatibil aggravante della condizione mafiosa dell’estorsore e quella del metodo e finalità mafiose dell condotta), attesa la molteplicità di aggravanti ad effetto speciale, contestate e riconosciute il loro concreto effetto ingravescente, nessun concreto beneficio (sanzionatorio o trattamental p e potrebbe sortire dall’accoglimento del motivo, chedeve esser dichiarato inammissibile per difett di concreto interesse alla impugnazione (artt. 568, comma 4, 591, comma 1, lett. A, cod. proc. pen.). 11/
Altra tematica che merita trattazione comune investe la ritenuta e contestata sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma cod. en. (armi a disposizio del sodalizio).
3.1. Quanto alle contestazioni sulla riferibilità al singolo partecipe di armi di pert dell’associazione, le censure manifestano eccessiva genericità, ancorate a principi teorici, non grado di confutare le puntuali considerazioni espresse concordemente dai giudici di merito. La natura armata della “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, l’impiego della violenza e NOME armi per la soppressione d suoi avversari esterni o interni e la realizzazione degli scopi sociali, costituiscono dati cono di sicura acquisizione in separati procedimenti già definiti. La Corte territoriale si è d
uniformata. ai principi interpretativi, già dettati da questa Corte, secondo i quali per p ravvisare i presupposti della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, co pen. non è richiesta nemmeno l’esatta individuazione NOME armi, né che le NOME siano conservate in uno stesso luogo in grado di fungere da deposito cui l’organizzazione possa attingere al bisogno: è sufficiente che i sodali possano averne la disponibilità, anche materialmente detenute da uno di essi. Inoltre, la sua natura oggettiva ne comporta la riferibil a tutti i partecipi che abbiano consapevolezza della disponibilità di tali dispositivi da part associati o che la ignorino per colpa secondo il criterio di imputazione soggettiva, prescr dall’art. 59 cod. pen. (Sez. 2, n. 50714, del 7/11/2019, Rv. 278010; Sez. 6, n. 32373, d 4/6/2019, Rv. 276831; Sez. 1, n. 51160, del 9/5/2018, in motivazione pag. 34 e SS.; Sez. 1, n. 14255, del 14/6/2016, Rv. 269839; Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Rv. 258956; Sez. 6 n. 42385, del 15/10/2009, Rv. 244904; Sez. 1 n. 5466 del 18/4/1995, Rv. 201650), ignoranza a maggior ragione esclusa nel caso di specie, in cui il carattere armato della mafia rientra nel f notorio, perché già accertato incontrovertibilmente in precedenti pronunce giudiziarie ed oggett di notizia ampiamente diffusa nella popolazione, non solo locale (Sez. 6 ; n. 38796 del 17/6/2014, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 13008 del 28/9/1998, NOME e altri, Rv. 211901; Sez. 1, n. 44704/2015, cit.; Sez. 5 n. 18837 del 5/11/2013, Rv. 260919; Sez. 6 n. 11194 dell’8/3/2012, Rv. 252177; Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012, Rv. 253221; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264380).
3.2. Il motivo comune ai due ricorrenti (COGNOME e COGNOME) è pertanto inammissibile per manifesta infondatezza.
Merita viceversa attenzione e accoglimento, stante la sua fondatezza, il motivo comune ai due ricorrenti imputati del capo 1, che censura la portata sanzionatoria del ritenuto accertament della permanenza associativa mafiosa (contestata dal pubblico ministero in forma “chiusa”, fino alla data odierna, intesa quale data di esercizio dell’azione penale, 19 febbraio 2021) fino a d successiva alla entrata in vigore della novella n. 69 del 2015, che ha sensibilmente inasprito regime sanzionatorio previsto per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., nelle sue vari declinazioni. I ricorrenti hanno richiamato sul punto il principio più volte espresso da qu Corte, recentemente massimato nei seguenti termini: In presenza di una contestazione del
delitto di partecipazione ad associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE in forma “chiusa”, che abbracci un lung arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica “in peius” del trattament sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69), è specifico onere dell’accus dimostrare che la condotta si sia protratta per tutto il periodo contestato e, comunque, anch dopo detta modifica, con conseguente illegittimità, in difetto, della sentenza di condanna a pena determinata sulla base NOME deteriori previsioni sanzionatorie sopravvenute (così, Sez. 1 n. 14823, del 28/2/2020, Rv. 279061, che si richiama anche per i precedenti conformi citati i nota C.E.D.; Sez. 1, 19731, del 8/1/2021, n.m. in mot. pag. 12 e ss.; Sez. 1, n. 51160, d 9/5/2018, in motivazione pag. 37 e ss.; Sez. 1, n. 39221, del 26/2/2014, Rv. 260511; Sez. 2, n. 23343, del 1/3/2016, Rv. 267080). Sul punto , la Corte territoriale, ravvisato correttamente il carattere “chiuso” della contestazione associativa, ove precisa è l’indic:azione del dies ad quem, ha argomentato il proprio convincimento in fatto (cessazione della permanenza coincidente con l’affectio resa manifesta dagli atti utilizzabili ai fini della decisione “almeno” fino alla d esercizio dell’azione penale) alle pagine da 31 a 35 della sentenza impugnata, ove ha richiamato la copiosa giurisprudenza di questa Corte che, in caso di partecipazione ad associazione mafiosa, ritiene cessata la permanenza solo per effetto della dimostrata dissoluzione del vincol associativo, per estinzione del sodalizio, recesso attivo del partecipe, decesso, sopravvenut prolungato isolamento detentivo (Sez. 2, n. 2709, del 13/7/2018, Rv. 274893; Sez. 2, n. 18559, del 13/3/2019, Rv. 276122, in motivazione pag. 19 e ss.; Sez. 2, n. 44977, del 13/10/2020, n.m. in motivazione pag. 24 e 25; Sez. 2, n. 20098 del 30/6/2020, Rv. 279476). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il tema dedotto richiede una breve premessa sul concetto normativo di “partecipazione” ad associazione mafiosa, cui consegue l’analisi del tema della epifania di tale immanente e permanente partecipazione. Sul punto le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01) hanno affermato che “la condotta di partecipazione ad associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella strut organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristich assunte nel caso concreto, a dare luogo alla messa a disposizione del sodalizio stesso, per i perseguimento dei comuni fini criminosi. Nel rispetto del principio di materialità ed offensi della condotta, l’affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecip
al sodalizio, ove risulti – sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza -.alla l degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l’espressione non di mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione.”
Occorre dunque che il processo dimostri:
a) l’esistenza di una consorteria criminosa di natura mafiosa e una associazione può essere qualificata «di stampo RAGIONE_SOCIALE» solo se risulti che il suo modus operandi sia fortemente caratterizzato da un uso (almeno potenziale) della violenza o minaccia, tale da generare quel senso di timore e insicurezza per la propria persona o i propri beni che induce la generalità consociati a piegarsi alle diverse richieste di vantaggi provenienti dagli associati; in questi t la Corte territoriale ha inteso qualificare l’associazione criminale denominata “RAGIONE_SOCIALE” att nel territorio siciliano, compreso quello oggetto di attenzione processuale; il punto no contraddetto da alcuno dei motivi di ricorso, che contestano isolatamente ed al più la vivi esistenza di una certa famiglia mafiosa in un determinato territorio;
b) lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione; il che restare dimostrato dalla consapevole, formale o sostanziale e partecipata affiliazione al sodalizi c) una volta dimostrato l’inserimento stabile nella struttura che organizza la plurisoggettiv secondo schemi che tendono all’assoggettamento omertoso di un determinato territorio, occorre dimostrare l’idoneità -nel caso concreto- di tale inserimento stabile a dar luogo alla c.d. “me a disposizione” dell’agente per il perseguimento dei fini comuni (quelli indicati al terzo com dell’art. 416 bis cod. pen.); l’esistenza del patto reciprocamente vincolante tra parteci sodalizio può esser dimostrata o dalla cerimonia di affiliazione o dalla iterazione nel tempo comportamenti concludenti, come tali percepiti dagli altri associati o dalla collettività che i sul territorio;
d) ma, ai fini che in questa sede più interessano, quel patto reciprocamente vincolante deve produrre un- offerta di contribuzione permanente” tra affiliato ed associazione;
Alla luce del più recente intervento NOME Sezioni unite di questa Corte, si può dunque ritene che, l’affiliazione penalmente rilevante è quella che si sostanzia nel patto reciprocamen vincolante tra affiliato ed ente (dimostrato nella presente fattispecie processuale ex actis), patto
che dà luogo ad una messa a disposizione dell’ente; messa a disposizione che,, a sua volta, si manifesta con l'”offerta di contribuzione permanente” ai fini sociali.
Ciò posto, una volta che nel processo sia rimasta dimostrata l’offerta di contribuzione, occo (atteso il carattere assai concreto del pericolo che connota l’incriminazione, che offende il be interesse tutelato finché perdura quella “offerta di contribuzione”) dimostrare la permanen durata di tale offerta, che nel processo è rimasta avvinta (come del resto le NOME modalità partecipazione al sodalizio) al particolare periodo 2013-2014 in cui si è manifestata coagulazione del ristretto gruppo attorno al NOME, non avendo i giudici di merito valorizza successive manifestazioni di affectio.
Convince pertanto l’argomento che richiede la dimostrazione di una tale perpetuazione proprio in occasione degli eventi normativi che (come nella presente fattispecie) aggravano la sanzione (Sez. 2, n. 15170, del 26/3/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 37104 del 13/6/2023, Rv. 285414; Sez. 1, n. 14823/2020, cit.; Sez. 1, n. 51160/2018, cit.; meno recentemente: Sez. 5, n. 25578 del 15/5/2007, Rv. 237707; Sez. 1, n. 39221 del 26/2/2014, Pg in proc. COGNOME ed altri, Rv. 260511). In tali casi, si sostiene, è onere dell’accusa dimostrare che la partecipa alla formazione criminosa si è protratta per tutto il periodo indicato nell’imputazione. In parole, nel reato associativo di stampo RAGIONE_SOCIALE, l’offesa al bene-interesse tutelato perman finché permane dimostrazione dell’immanente offerta di contribuzione del singolo partecipe, giacché è l’esistenza stessa dell’ente, composto da soggetti che offrono il proprio contributo perseguimento dei fini sociali, che pone in pericolo l’ordine pubblico.
Sul punto il Collegio ritiene, dunque chela Corte di merito non abbia fatto buon governo dell legge e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Sezione della Corte (giur. c avendo ritenuto dimostrata la permanenza del reato associativo, il cui perfezionamento si era realizzato con le evidenze raccolte negli anni dal 2013-2014, almeno fino alla data dell’eserciz dell’azione penale, applicando alla fattispecie associativa la cornice sanzionatoria prevista da legge n. 69 del 2015; laddove ) invece, la prova del contributo (immateriale) offerto al sodalizio cessa nell’anno 2014 per entrambi i ricorrenti.
La decisione va sul punto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte palermitana per nuov valutazione della cornice edittale da applicare in considerazione della data di cessazione del permanenza della partecipazione associativa dimostrata ex actis.
Resta assorbito il quinto motivo di ricorso (di natura sanzionatoria) speso nell’interess NOME COGNOME, che resta subordinato alla misura della sanzione principale, ancora da misurare secondo la cornice edittale vigente al momento del fatto.
La sentenza deve essere annullata, senza rinvio, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in quanto, in assenza di evidenza di cause di proscioglimento nel merito, il fatto-reat loro ascritto in concorso (favoreggiamento personale aggravato dalle finalità di agevolazion mafiosa, dimostrato, al più, fino al 1/12/2014, per COGNOME, mentre per COGNOME fino al 23/8/2014) si è estinto, per la prescrizione intervenuta prima ancora dell’adozione del primo atto interrut (atto di esercizio dell’azione penale il 19 febbraio 2021).
5.1. Ed invero, per misurare il tempo della prescrizione occorre aver riguardo alla pena massima prevista per il reato contestato (art. 378, comma secondo cod. pen., anni 4 di reclusione), cui aggiunto l’aumento massimo (della metà, nella fattispecie) previsto per la circostanz aggravante ad effetto speciale contestata (finalità di agevolazione mafiosa), col risultato che tempo va individuato in sei anni; orbene, tenuto conto che il primo atto interruttivo, secon l’accezione tassativa (Sez. 3, n. 2867 del 05/12/2007, dep. 2008, Rv. 238580 – 01) che si legge all’art. 160 cod. pen., è intervenuto con l’esercizio dell’azione penale il 19 febbraio 2021, può che prendersi atto della consumazione del termine di prescrizione entro il 10 dicembre 2020, atto prima del primo interruttivo intervenuto solo il 19 febbraio successivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME per essere estinto il reato loro ascritto per intervenuta prescrizione. Annulla la sente impugnata nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME limitatamente alla data di cessazione della permanenza del reato associativo ed al conseguente trattamento sanzionatorio
e rinvia per nuovo .giudizio sul punto ad altra sezione della Corte.di appello di Palermo. Dichi
inammissibili nel resto i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2024.