Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39775 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39775 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LEGNO NOME NOME a Lecce il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce del 0 4/07/2025
sentito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; rigetto di entrambi i ricorsi;
sentiti i difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, entrambi del foro di Lecce, che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi .
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 luglio 2025 il Tribunale di Lecce, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza del 10 aprile 2025 della Corte di cassazione, ha ordinato l’applicazione nei confronti di COGNOME NOME della custodia cautelare in carcere con riferimento ai reati di cui ai capi 1 (art. 416bis cod. pen., per partecipazione ad una frangia de ll’associazione mafiosa nota come ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ), 119, 134 e 136 (artt. 648ter .1 e 416bis .1 cod. pen.).
La pronuncia rescindente aveva rilevato un duplice deficit motivazionale nella precedente ordinanza del Tribunale di Lecce del 21 dicembre 2024 che, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 8 novembre 2024, aveva disposto nei confronti dell’indagata la misura custodiale in carcere in relazione ai medesimi capi d’imputazione . In particolare, la Corte aveva censurato la mancata confutazione dei rilievi difensivi sull’assenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all’art. 416bis cod. pen., nonché l’assenza di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa per i reati di autoriciclaggio contestati ai capi 119, 134 e 136.
In sede di rinvio, il Tribunale di Lecce ricostruito l’ iter processuale attraverso il richiamo ai vari provvedimenti cautelari, alle argomentazioni RAGIONE_SOCIALE parti e alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME – ha ritenuto fondato l’addebito cautelare relativo al reato associativo , sottolineando come l’indagata, lungi da ll’assumere una posizione di mera connivenza, avesse agito quale vera e propria intermediaria tra il marito NOME COGNOME, capo del sodalizio mafioso, e i vari affiliati, veicolando missive e curando in prima persona questioni interne all’organizzazione al fine di preservare la posizione di vertice del coniuge.
Il Tribunale ha, inoltre, riconosciuto l’aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen. con riferimento ai reati di autoriciclaggio, rilevando come le condotte di reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche – segNOMEmente, la RAGIONE_SOCIALE e gli esercizi commerciali ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – fossero finalizzate non solo a soddisfare gli interessi della famiglia COGNOME, ma anche ad agevolare il controllo del clan sulle attività produttive del territorio.
Avverso l’ordinanza di riesame propone un duplice ricorso per cassazione l’indagata, tramite i difensori di fiducia .
3.1. A sostegno dell’impugnazione a firma dell’AVV_NOTAIO si deducono cinque motivi.
3.1.1. Con il primo motivo si eccepisce la mancanza di motivazione in ordine al contenuto della memoria difensiva depositata all’udienza del 24 giugno 2025, nella quale si evidenziava che i nuovi elementi valorizzati dal Pubblico Ministero nel corso del giudizio di rinvio – provenienti da atti del procedimento a carico del COGNOME e dalle dichiarazioni dello COGNOME – non incidevano sulla posizione dell’indagat a e, comunque, travalicavano il perimetro del decisum tracciato dalla Corte di cassazione. La difesa sottolinea, in particolare, che lo stesso collaboratore aveva escluso il coinvolgimento
della COGNOME nelle attività illecite, smentendo così l’ipotesi accusatoria secondo cui la stessa, dopo l’arresto del marito, aveva assunto il comando del sodalizio criminoso. Tali argomentazioni sarebbero state del tutto ignorate da ll’ordinanza de libertate , che si sarebbe limitata a recepire pedissequamente la tesi dell’accusa .
3.1.2. Con il secondo motivo si deduce l’inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 627 e 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale disatteso le indicazioni della sentenza rescindente, omettendo di esaminare tutte le criticità che erano state segnalate dalla Suprema Corte, e segNOMEmente:
la gestione dei vantaggi economici pervenuti alla famiglia COGNOME, nonché, più in generale, il ruolo assunto dalla ricorrente in seno all’associazione;
-l’ attività di veicolazione RAGIONE_SOCIALE lettere del coniuge detenuto, non essendo stata valutata la circostanza, ampiamente valorizzata dalla difesa, secondo cui le stesse, essendo sottoposte a visto di controllo, non avrebbero potuto eludere la vigilanza degli inquirenti e, in ogni caso, avevano meri contenuti intimi e personali;
le presunte istruzioni ricevute dal COGNOME nelle conversazioni telefoniche dal carcere, prive, di reale valore indiziario;
la ritenuta condivisione del metodo mafioso da parte della COGNOME, fondata su elementi indiziari già in precedenza ritenuti non dimostrativi della condotta di partecipazione associativa.
3.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione all’associazione mafiosa.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità al riguardo, si evidenzia l’assenza, nell’ordinanza impugNOME, di elementi realmente dimostrativi dell’organico e stabile inserimento della COGNOME nel sodalizio. Gli elementi valorizzati in tal senso dal Tribunale -i saluti scambiati telefonicamente tra il COGNOME e il sodale NOME COGNOME; l’aver riferito al marito che un tale di professione macellaio, successivamente identificato in COGNOME NOME, volesse parlargli; il comportamento tenuto da NOME COGNOME in occasione del furto dell’automobile della figlia – dimostrerebbero al più una condotta di contiguità compiacente o di accettazione passiva del potere mafioso da parte dell’indagata , e non già una condotta propriamente partecipativa.
3.1.4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a ll’aggravante dell’agevolazione mafiosa ( art. 416bis .1 cod. pen.) nei delitti di autoriciclaggio.
In primo luogo, l’ordinanza impugNOME sarebbe carente di spiegazioni in merito al modo in cui gli utili reimpiegati nelle attività ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ – utili che, peraltro, non è certo costituissero provento dei delitti commessi dal COGNOME – avrebbero contribuito al rafforzamento della compagine criminale.
In secondo luogo, illogica sarebbe l’affermazione secondo cui soggetti estranei al nucleo COGNOME, quali COGNOME NOME e la famiglia COGNOME, avrebbero tratto vantaggi dalla gestione RAGIONE_SOCIALE attività ad essi cedute, a dimostrazione del perdurante potere dell’associazione nel controllo RAGIONE_SOCIALE attività produttive. Al contrario, dalle risultanze investigative emergerebbe l’obbligo dei COGNOME di pagare determinate somme di denaro ai coniugi COGNOME e, addirittura, la loro insolvenza nei confronti di questi ultimi, circostanza sintomatica della scarsa redditività RAGIONE_SOCIALE attività cedute, idonea ad escludere qualsiasi beneficio economico.
3.1.5. Con il quinto ed ultimo motivo si censura l’erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto sussistenti le esigenze cautelari nonostante l’assenza di elementi comprovanti la partecipazione della ricorrente al sodalizio mafioso.
Il giudice del riesame si sarebbe posto in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale, nonché con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di presunzione di sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari nel reato di associazione mafiosa. L’ordinanza , peraltro, non avrebbe tenuto conto del considerevole lasso di tempo trascorso dalla commissione dei reati, avvenuta nel 2020, e della conseguente mancanza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte delittuose.
3.2. Il ricorso a f irma dell’AVV_NOTAIO è articolato in due motivi, con i quali si eccepisce il vizio di motivazione dell’ordinanza di riesame:
3.2.1. per omessa valutazione dei rilievi difensivi formulati nella memoria del 24 giugno 2025, nella quale si sottolineava come le dichiarazioni del collaboratore COGNOME attestassero l’estraneità della COGNOME all’associazione mafiosa capeggiata dal marito;
3.2.2. per carenza di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 1) dell’imputazione provvisoria , atteso che gli elementi valorizzati dal Tribunale non dimostrerebbero alcun ruolo realmente partecipativo della COGNOME n ell’associazione, né la necessità , da parte del COGNOME, dell’intermediazione della moglie ai fini della conservazione della sua leadership mafiosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
In via preliminare, deve rilevarsi che le censure relative all’insussistenza della gravità indiziaria per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa, comuni ad
entrambi i ricorsi, risultano nella sostanza sovrapponibili, e possono essere esaminate congiuntamente.
Si deve dare altresì atto che nelle more del giudizio di rinvio è intervenuto il giudicato cautelare in relazione alle posizioni di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha consentito di accertare, da un lato, l’esistenza nel territorio leccese di un’associazione mafiosa autonoma ed ulteriore rispetto a quella dedita al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (circostanza che, invece, era stata esclusa dal Giudice per le indagini preliminari, sul presupposto della mancanza di elementi da cui d esumere l’esistenza di un’organizzazione sovraordiNOME, rispondente ai parametri di cui all’art. 416 -bis cod. pen.), e, dall’altro, la posizione di vertice rivestita all’interno del sodalizio da NOME COGNOME , marito dell’odierna indagata, inequivocabilmente identificato quale capo del clan .
Alla luce di tali accertamenti , e considerata anche l’assenza di contestazioni circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo al COGNOME (il processo a suo carico, infatti, ha ad oggetto esclusivamente la violazione del principio del ne bis in idem ), si tratta di stabilire se sussista anche in relazione a NOME COGNOME la gravità indiziaria per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa.
Sul punto, occorre innanzitutto rammentare che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).
Da tale principio, ribadito anche in successive pronunce della Corte di cassazione ( ex multis : Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012-01), consegue che « l’ insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicit à̀ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. F, n. 47748
del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01; in motivazione, la RAGIONE_SOCIALE. ha chiarito che il controllo di legittimit à̀ non concerne n é la ricostruzione dei fatti, n é l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilit à̀ RAGIONE_SOCIALE fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze gi à esaminate dal giudice di merito).
Alla luce di tali principi ermeneutici, deve ritenersi che il Tribunale abbia adeguatamente colmato la lacuna motivazionale che aveva condotto al l’annullamento della precedente ordinanza, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE indicazioni fornite dalla sentenza rescindente e valorizzando un ampio ventaglio di elementi che hanno consentito di ritenere sussistente la gravità indiziaria a carico dell’indagata.
Tali elementi, da considerare non già in maniera isolata, ma secondo una lettura organica e complessiva del quadro investigativo, sono consistiti, in particolare:
nelle continue interazioni tra NOME COGNOME e gli altri sodali, che, dato lo stato di detenzione del primo, non sarebbero evidentemente state possibili in assenza dell’intermediazione della moglie (emblematico, in tal senso, è il colloquio tra i coniugi del 17 dicembre 2020, durante il quale la COGNOME riusciva a mettere il COGNOME in contatto con NOME COGNOME, a sua volta in comunicazione a distanza con la moglie NOME COGNOME);
n ell’attività di veicolazione RAGIONE_SOCIALE lettere del marito detenuto, in relazione alla quale, considerati i limiti che caratterizzano il sindacato di questa corte, non è censurabile l’argomentazione del Tribunale, di carattere logico -deduttivo, secondo cui la corrispondenza non poteva non avere contenuto illecito perché, altrimenti, non vi sarebbe stato motivo di eludere il visto di controllo (sul punto, la tesi difensiva secondo cui la fittizia indicazione del mittente e del destiNOMErio serviva unicamente ad evitare la lettura di missive di carattere intimo risulta del tutto acritica nella confutazione della ricostruzione del giudice cautelare, risolvendosi in una rivalutazione degli indizi, estranea alla verifica di legittimità);
-nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, il quale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, ha affermato che NOME COGNOME ha continuato a dirigere il sodalizio mafioso nonostante la sottoposizione alla custodia carceraria, sfruttando a tal fine l’indefettibile supporto della moglie ;
nel l’espressione ‘quella che comanda’ , utilizzata da NOME COGNOME in relazione alla COGNOME, che il Tribunale, con valutazione non censurabile in questa sede, ha giudicato espressiva della realtà dei fatti e non meramente ludica;
nel contegno tenuto dai coniugi in occasione del sequestro dell’autovettura della ricorrente, sintomatico, secondo il giudice del riesame, del perdurante controllo dagli stessi esercitato sulle attività economiche del territorio in qualità di vertici dell’associazione mafiosa;
n ei comprovati rapporti tra l’indagata e gli affiliati COGNOME, COGNOME e COGNOME, considerati incompatibili con una posizione di mera connivenza e dimostrativi, al contrario, del pieno coinvolgimento nelle dinamiche criminali.
A fronte di tale percorso argomentativo, che entrambi i ricorsi contestano sulla base di una lettura frammentaria del quadro indiziario, volta a suggerire una inammissibile ricostruzione alternativa degli eventi, risultano del tutto infondate le censure sviluppate, rispettivamente, nel terzo e nel secondo motivo dei ricorsi dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, potendo ritenersi pienamente accertata, anche a carico di NOME COGNOME, la gravità indiziaria per la condotta di partecipazione all’associazione mafiosa; invero, per l’integrazione di quest’ultima , non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122-01, in motivazione, la Corte ha precisato che, qualora manchi la dimostrazione dell’inserimento formale del singolo all’interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata anche dal compimento di una o più attività significative nell’interesse dell’associazione criminale).
Peraltro, non valgono a scalfire l’ iter motivazionale dell’ordinanza impugNOME le censure, comuni ad entrambi i ricorsi, aventi ad oggetto l’omessa valutazione della memoria depositata all’udienza del 24/06/2025, posto che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, il giudice dell’impugnazione non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.
Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 26084101); la difesa, peraltro, non indica le argomentazioni che, estranee al ragionamento del tribunale, renderebbero illogica la motivazione.
6. Del pari manifestamente infondato risulta il motivo di ricorso concernente le esigenze cautelari, in relazione alle quali l’ordinanza di riesame ha motivato nel pieno rispetto sia dei parametri di cui all’art. 274 cod. proc. pen. , sia della doppia presunzione relativa circa la sussistenza di tali esigenze e l’adeguatezza della custodia cautelare in carcere, che può invero ritenersi superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il c.d. ‘tempo silente’, ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissio ne della misura e i fatti contestati, non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267-01).
In particolare, il Tribunale ha, con motivazione congrua ed esente da illogicità, sottolineato che il concreto ed attuale pericolo di reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte delittuose si desume: dall’accertato coinvolgimento della COGNOME nelle attività criminali facenti capo al marito, per il quale l’indagata rappresenta l’unica ‘ancora di salvezza’ per continuare a dirigere il sodalizio; dalla circostanza che, alla luce dei dati investigativi raccolti, la leadership mafiosa dei coniugi risulta, di fatto, ancora oggi perdurante, non avendo essi manifestato alcuna concreta intenzione di rinunciarvi.
Quanto, infine, alla doglianza relativa all’aggravante dell’agevolazione mafiosa nei reati di cui ai capi 119, 134 e 136 (art. 648ter .1 cod. pen.), anche sul punto la motivazione dell’ordinanza di riesame appare immune da vizi logici e giuridici, avendo il Tribunale ampiamente rilevato come, mediante il reimpiego dei proventi illeciti del COGNOME in plurime attività commerciali, l’indagata abbia direttamente contribuito, oltre che al mantenimento dello status del proprio nucleo familiare, al rafforzamento della compagine mafiosa sotto il profilo del controllo economico e imprenditoriale del territorio leccese.
In relazione a tale aspetto, valgono, a titolo esemplificativo, le considerazioni svolte dal Tribunale circa la completa sudditanza ai coniugi COGNOME dimostrata dai membri della famiglia COGNOME, che, nell’incapacità di gestire l’esercizio commerciale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e di pagare i relativi debiti, continuavano a confidare nell’apporto economico di NOME COGNOME, mettendosi a completa disposizione sua e della moglie.
Ulteriormente dimostrativa del rafforzamento del potere del sodalizio sul piano economico ed imprenditoriale è, poi, la vicenda relativa al sequestro dell’autovettura Mercedes di NOME COGNOME, a seguito del quale è stato accertato che il COGNOME,
sfruttando la propria posizione di vertice del clan mafioso e il conseguente asservimento degli altri sodali nei suoi confronti, ha preteso che questi ultimi si impegnassero affinché la moglie ricevesse una nuova macchina di particolare valore.
Sul punto, il Tribunale ha ritenuto il contegno del COGNOME espressivo di un potere impositivo e di controllo RAGIONE_SOCIALE attività economiche tipico, in base alla comune esperienza, di chi, nelle organizzazioni criminali, riveste ruoli apicali.
Con tali argomentazioni le difese si confrontano solo apparentemente, deducendo censure aspecifiche e tendenti anche in questo caso a prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità.
8 . Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME NOME COGNOME