Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46011 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46011 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2022 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette~le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI 661 vcatfl i tiClito il difensorf ,
procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catania in funzione di riesame ha rigettato la richiesta, nell’interesse di NOME COGNOME, relativa all’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, gli ha applicato, in data 18 novembre 2022, la custodia cautelare in carcere in quanto reputato gravemente indiziato del reato di cui al capo 1, quale partecipe dell’associazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE, espressione di RAGIONE_SOCIALE, operante in Catania dal 2018 all’attualità, accertata nel corso dell’operazione denominata Zeus.
Il Tribunale evidenzia, quali fonti a carico, sentenze irrevocabili che attestano l’esistenza del gruppo dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di spiccata connotazione familiare, gli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche, attestanti il ruolo apica assunto da NOME COGNOME, con particolare riferimento alla registrazione di colloqui in carcere di NOME COGNOME, NOME COGNOME e l’indagato (cfr. pag. 2 e ss.) riportandone stralci ritenuti salienti ai fini dell’inquadramento del ricorrent quale interno al sodalizio operante nel territorio di San COGNOME Nuovo, nonché richiamando, ad integrazione, per gli elementi di fatto non descritti, la motivazione del provvedimento di primo grado.
Infine, il Tribunale sottolinea il contenuto delle dichiarazioni eteroaccusatorie dei collaboratori di giustizia, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali indicano il ricorrente come uno di COGNOME, che faceva parte del gruppo di Saretto (NOME COGNOME).
Si evidenzia, quanto al ruolo assunto, in particolare una conversazione che attesta che NOME concordava con altro appartenente al sodalizio, la necessità di “struppiare” qualcuno così da mantenere gli equilibri e far comprendere agli avversari il proprio peso sul territorio.
Si indica, poi, il ricorrente come destinatario di stipendio riconosciutogli dal RAGIONE_SOCIALE a garanzia del permanere della disponibilità dell’affiliato nei confronti del sodalizio, tanto che questo si fa carico del suo mantenimento.
A pag. 4, poi, il Tribunale, in punto esigenze cautelari, segnala la sussistenza della cd. doppia presunzione in considerazione del titolo di reato di cui all’art. 416bis cod. pen. per il quale si procede con la contestazione mossa all’indagato in via provvisoria.
Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto errata applicazione di legge penale, quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al sodalizio sub capo 1 e vizio di motivazione.
La motivazione aderirebbe, in modo acritico, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia estrapolando da queste soltanto le parti ritenute utili ma espone una motivazione illogica, anche quanto al contenuto delle conversazioni telefoniche, ignorando le censure mosse, in sede di discussione, dalla difesa.
L’odierno ricorrente è stato ininterrottamente detenuto presso la Casa circondariale di Agrigento, luogo dal quale, attraverso l’utilizzo di un telefono cellulare, intratteneva soltanto contatti con i figli NOME e NOME nonché con NOME COGNOME, quanto alla gestione del traffico di sostanza stupefacente condotta per la quale non è stato adottato il provvedimento cautelare impugnato.
I colloqui telefonici intercorsi tra il ricorrente e COGNOME del 21 agosto 2020 sarebbero dimostrativi dell’intenzione che gli stessi hanno di rifornirsi di sostanza stupefacente, individuando come possibili fornitori i fratelli COGNOME che avevano partecipato alla sparatoria degenerata nel duplice omicidio svoltosi a Librino, in data 8 agosto 2020.
Si tratta di contatto che si àncora all’individuazione di un canale di rifornimento di sostanza stupefacente, da spacciare autonomamente, servendosi dell’intermediario NOME COGNOME, mentre alcuna cointeressenza è stata evidenziata rispetto alle vicende del sodalizio di cui al capo 1.
In definitiva, a parere del ricorrente, si tratta di intercettazioni che sono tutt afferenti alle fattispecie di reato di cui agli articoli 73 e 74 del d.P.R. n. 309 1990.
Tutti gli elementi raccolti nel presente procedimento, infatti, sono favorevoli all’indagato e dimostrano l’assenza di contributo del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1.
La conferma dell’ordinanza genetica si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, il cui narrato sarebbe, invece, smentito dalle stesse singole dichiarazioni dei predetti collaboratori.
Il difensore analizza le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, nel verbale del 29 settembre 2021, dalle quali si ricaverebbe che COGNOME non aveva conoscenza diretta di COGNOME, posto che lo stesso riferisce in ordine al ricorrente esclusivamente de relato in quanto le informazioni che fornisce derivano da quanto riferitogli da NOME COGNOME e soprattutto non di tipo accusatorio in ordine alla sua partecipazione al reato associativo.
Questi, infatti, assume che COGNOME si occupava della piazza di spaccio nel quartiere di San COGNOME Nuovo fatti per i quali questi e molti soggetti imparentati con il ricorrente e con NOME COGNOME erano stati destinatari di ordinanza di custodia cautelare emessa nella cosiddetta operazione tricolore.
Alcun contributo, invece, fornirebbe il collaboratore COGNOME quanto all’individuazione del ruolo dinamico assunto dal ricorrente all’interno dell’associazione.
L’altro collaboratore COGNOME rende dichiarazioni che sono del tutto prive di riscontro, come alcun ruolo nel sodalizio dei RAGIONE_SOCIALE è stato riconosciuto nei confronti di COGNOME, in tutte le varie ordinanze che hanno coinvolto il gruppo attestandosi al vertice dell’associazione criminosa NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ad ogni modo le dichiarazioni dei collaboratori sono generiche e parziali e, comunque, secondo la difesa, non spiegano la realizzazione, da parte dell’odierno ricorrente, di un apporto alla vita associativa tale da far ritenere concretamente l’inserimento del ricorrente nel RAGIONE_SOCIALE con carattere di stabilità.
Si sottolinea, peraltro, la carenza di valutazione circa l’attendibilità intrinseca del collaborante e della singola dichiarazione nonché una valutazione unitaria con altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.
Si richiama la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, circa il percorso di valutazione della prova dichiarativa che prescrive al giudice di verificare la credibilità del dichiarante, l’intrinseca consistenza della dichiarazione nonché, infine, di procedere al vaglio di attendibilità estrinseca tramite riscontri esterni. Si richiama, altresì, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte ricorrente Aquilina che ha ribadito la triplice verifica così delineata.
Si richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione frazionata delle dichiarazioni dei chiamanti in correità, nonché in tema di falsità delle dichiarazioni che attengano ad aspetti non marginali tali da inficiare la complessiva credibilità del chiamante.
Nel caso di specie l’ordinanza errerebbe nella valutazione degli elementi indiziari tenuto conto che non vi sarebbero elementi di riscontro individualizzante tali da dimostrare la partecipazione al sodalizio con un contributo materiale.
I due collaboratori non riferiscono nulla in concreto in ordine a specifiche condotte perfezionate dal ricorrente, limitandosi ad affermare che si occupava di reati contro il patrimonio e droga.
Si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte ricorrente Mannino secondo la quale è necessario per la condotta di partecipazione sia riferibile al soggetto che si trovi in rapporto di stabile e di organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio e che assicuri un ruolo dinamico e funzionale in esplicazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo.
Il Tribunale del riesame, dunque, non avrebbe verificato il livello di gravità degli elementi a carico del ricorrente e non avrebbe proceduto al loro esame globale e unitario.
3.11 Sostituto Procuratore generale, COGNOME. COGNOME, ha fatto pervenire memoria contenente richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, stante l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi d colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione – la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e a principi di diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultanze analizzate (tra le altre, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
1.2. Ciò posto, si osserva che la prospettazione difensiva è diretta a rivalutare, trascurandone alcuni, i numerosi elementi, di univoca significazione, che risultano analizzati nel provvedimento impugnato e da quello genetico cui, quanto alla ricostruzione delle fonti di prova, quello impugnato opera ripetuto – consentito riferimento (nel senso che l’ordinanza genetica e quella resa dal Tribunale distrettuale, si completano reciprocamente a formare un unico atto complesso argomentativo : Sez. 5, n. 3255 del 07/12/2006, dep. 2007, Sarli, Rv. 236036).
Sotto tale profilo, invero, il ricorso non è specifico perché non si confronta in alcuna parte con il complesso degli elementi a carico, quali le conversazioni ambientali e telefoniche riportate nel provvedimento genetico richiamato dal
Tribunale, ma si concentra soltanto sulle deposizioni dei collaboratori che peraltro, riporta per stralcio in poche righe.
Invece, l’ordinanza genetica rimarca come le risultanze rivenientesi nell’attività tecnica – riscontrate dalle esternazioni dei collaboratori di giustiz COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché i fratelli COGNOMENOME partecipi, anch’essi, del conflitto a fuoco consumatosi nell’agosto 2020, documentano univocamente l’operatività del RAGIONE_SOCIALE, nell’arco temporale contestato, offrendo uno spaccato delle dinamiche del sodalizio nei rapporti interni e con altri gruppi presenti sul territorio, delle relazi interpersonali fra gli indagati e della difficoltà di mantenimento degli equilibr interni, in una fase in cui la determinazione mostrata da NOME COGNOME di assumere la leadership del gruppo aveva creato dissapori.
Si rimarca la posizione apicale nel sodalizio di NOME COGNOME, il ruolo di “capo” assunto da COGNOME, la subordinazione allo stesso dei suoi accoliti, il riconoscimento della sua autorevolezza da parte dei sodali,
Valenza indiziante significativa viene, poi, attribuita ai dialoghi in cui si riferimento alla necessità di reperire le risorse per sostenere gli affiliati, in ossequi alle regole di mutua assistenza tipici dei vincoli solidaristici, la cui previsione altro elemento qualificante della struttura organizzativa dell’associazione.
1.3.In relazione alla posizione del ricorrente, si richiamano come altamente indizianti in relazione alla sua partecipazione al gruppo, i dialoghi registrati dai quali era dato desumere che aveva raggiunto un accordo con il capo, COGNOME, sulla gestione del territorio, la divisione dei proventi, tanto da sollecitare il fi NOME COGNOME a ricordare a COGNOME di rispettare gli accordi assunti (cfr. colloquio in carcere del 14 dicembre 2018).
Si richiamano, inoltre, le captazione telefoniche intrattenute nonostante il suo stato detentivo, a seguito del duplice omicidio dell’ agosto 2020, e della faida creatasi tra il gruppo dei RAGIONE_SOCIALE e quello dei COGNOME, nell’ambito delle quali l’ordinanza genetica assume che il ricorrente rivendicava il sostegno economico, al pari di COGNOME, nonché si preoccupava di consigliare COGNOME su come gestire quella fase di equilibrio precario in cui, peraltro, NOME COGNOME aveva assunto la leadership, nel tentativo di ricomporre il conflitto con i COGNOME.
Si richiama, inoltre, una captazione intera/los tra NOME COGNOME e la figlia, nel corso del colloquio in carcere del 4 dicembre 2018, ove si stigmatizza il tentativo del ricorrente di conseguire una carica di rilievo nel gruppo.
Nel trascurare il complesso di tali elementi indiziari, invero, il ricorso s appalesa non fondato, tenuto conto del pacifico indirizzo di questa Corte secondo il quale, nella valutazione complessiva, ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato
dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 4/02/1992, COGNOME, Rv. 191230).
Circa la lettura fornita dai giudici di merito delle dichiarazioni intercettate, v ricordato, poi, che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, come si riscontra nel caso al vaglio (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 26838).
In definitiva, la motivazione, nel complesso, è in linea con l’affermato principio di legittimità secondo il quale (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889) la condotta di partecipazione ad associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
1.4.Con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori, peraltro, deve osservarsi che queste sono indicate come elemento di conferma rispetto al contenuto dei dialoghi, già considerato pregnante dai giudici di merito, rispetto al ruolo riconosciuto dagli altri sodali al ricorrente e rispetto alle attività che que risulta aver attuato nell’interesse del gruppo, non limitate, dunque, al settore del traffico di stupefacenti.
Invero, è noto che l’appartenenza di un soggetto al sodalizio criminale può essere ritenuta anche sulla base della riscontrata partecipazione ai reati-fine, quale che ne sia il numero (Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283311), e al limite anche indipendentemente da essa (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 280703-02), sempreché tuttavia il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo.
Quest’ultimo deve essere, infatti, accertato avuto riguardo agli elementi indicativi dell’inserimento del soggetto nella struttura organizzativa, espressivi dell’accordo che lo leghi agli altri sodali e attraverso i quali si manifesti la affectio societatis (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278).
I rapporti con gli altri sodali devono rappresentare forme di interazione nell’ambito di un gruppo, mosso da comune illecita progettualità, e non devono mancare di riferirsi al ruolo esponenziale svolto da ciascuno per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838).
Dunque, con riferimento al ricorrente, già le conversazioni registrate evidenziano, sotto l’aspetto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, una
pluralità di elementi indiziari altamente significativi circa l’appartenenza a sodalizio sub 1, con i quali il ricorso finisce per non confrontarsi puntualmente.
A ciò si aggiunga che le affermazioni dei collaboratori di giustizia indicati come prova dichiarativa di riscontro al contenuto dei colloqui, secondo quanto riportato dai convergenti provvedimenti di merito, in sostanza finiscono per confermare l’intraneità del ricorrente al gruppo dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche se dette dichiarazioni non sono dettagliate quanto allo specifico ruolo rivestito nel RAGIONE_SOCIALE, se non per la posizione di “responsabilità” assunta dal COGNOME assieme al fratello NOME.
Del resto, la rilettura di queste dichiarazioni sollecitata dalla difesa non può trovare accesso nella presente sede di legittimità ma dovrà essere necessariamente devoluta al giudice del merito.
Infine, va rilevato che la difesa che tende a confutare la portata indiziaria delle dichiarazioni dei collaboratori, peraltro rimarcando l’esistenza di vizi da parte dei giudici di merito nell’iter delineato dalla giurisprudenza di legittimità quanto all modalità di valutazione della prova dichiarativa, tuttavia, non svolge alcuna prova di resistenza rispetto alle altre plurime fonti indiziarie a carico e al complesso degli ulteriori elementi gravemente indizianti, rispetto all’appartenenza al gruppo del ricorrente.
Invero, non si illustra, puntualmente, l’incidenza dell’eventuale eliminazione degli elementi a carico derivanti dalle affermazioni dei due collaboratori, ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto, come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (tra le altre, Sez. 3, n. 3207 de 2/10/2014, Rv. 262011).
2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non risultando dal presente provvedimento la rinnessione in libertà dell’indagato seguono a cura della Cancelleria gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 1° giugno 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente