Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9444 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 19/07/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ric udito il difensore, AVV_NOTAIO anche in sostituzione del Alessandro COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinan cautelare emessa il 07/06/2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello ste Tribunale ,con la quale è stata applicata la misura della custodia in carc NOME COGNOME COGNOME relazione alla ritenuta gravità indiziaria della sua parteci ad associazione mafiosa di stampo ‘ndrangtietistico facente capo a NOME COGNOME COGNOMEcapo 35).
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che con atto di ricorso deduce i seguentli motivi:
2.1. Con il primo motivo violazione di legge pena e vizio della motivazione in ordi alla ritenuta partecipazione associativa del ricorrente, in assenza dei nece concreti indici fattuali rivelatori dello stabile inserimento del COGNOME co attivo nel sodalizio, segnatamente in assenza di qualsivoglia condotta dello S che possa fondare una sua concreta ed inequivoca disponibilità ad agire in favo della contestata associazione.
In particolare f l’accertamento si è limitato ad individuare rela2:ioni del ricorre con alcuni suoi coindagati limitate alla formulazione di proposte e dfailla pas ricezione da parte dello COGNOME senza alcuna espressa rappresentazione di essere un COGNOME su cui il gruppo organizzatore poteva certamente contare. In un so caso – vicenda “RAGIONE_SOCIALE” – quelle offerte e proposte sono seguite da u successiva valutazione dell’opportunità o meno di prestare il proprio apporto, alla quale è conseguito un espresso diniego.
D’altra parte il Tribunale ha omesso di depurare l’accusa associativa da tutti q elementi menzionati nel relativo capo che non riguardavano il ricorrente, c residuando i summenzionati non rilevanti ed equivoci elementi. Invero, risulta contrasto con gli elementi di indagine l’assunto della data disponibilità al sod di propri locali aziendali, di proprie risorse finanziarie con cambio di ass contante, di mediazione esperita in occasione di screzi di natura associativ infine, di aver ascoltato conversazioni o conosciuto dinamiche criminali e equili interni al sodalizio
Alle deduzioni difensive il Tribunale non ha opposto considerazione.
Risulta apodittico il preteso coinvolgimento del ricorrente nelle attività di f clandestina, in assenza di qualsiasi accordo con il RAGIONE_SOCIALE sulle tecniche di pirat informatica. Ancora, illogicamente è stata valutata la denuncia alla RAGIONE_SOCIALE, in relazione al riferimento al COGNOME, trattandosi di contenuto incompatibi con il legame associativo.
2.2. Con il secondo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione relazione alla valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore di giu NOME COGNOME, senza il necessario vaglio, trattandosi di dichiarazio generiche e prive di riscontro esterno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’ordinanza individua il ruolo e le cointeressenze del ricorrente con la / Cosca” COGNOMEa attraverso i suoi rapporti con NOME COGNOME – emissario del capo cos NOME COGNOME COGNOME in relazione al territorio parmense ove, attraverso una mirat rete di connivenze e di cellule stabilmente stanziate sul territorio, la cosca operativa in stretto collegamento con la cosca madre.
A tal riguardo sono considerate le dichiarazioni del COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME per i suoi legami con COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME plenipotenziari della co COGNOMECOGNOME che indica il ricorrente come immediato referente del clan COGNOME diventato stretto fiduciario del COGNOME dopo l’arresto del COGNOME e con il qua stesso COGNOME COGNOME acquisito la gestione del ristorante di Collecchio, in cu stata fissata la sede logistica dove avvenivano gli incontri degli ‘ndranghetistici. Dichiarazioni sugli interessi e intrecci affaristici dell papaniciara a che vengono confermate, seppur meno precisamente, da NOME e NOME.
Militano a carico del ricorrente anche le conversazioni captate sulle dinami associative di cui il COGNOME partecipa i suoi interlocutori, alle quali presenz ricorrente e altro imprenditore (COGNOMECOGNOME. Altre captazioni riguardano propriamente gli intrecci affaristici e dai quali emerge che il ristorante di Collecchio, gestito da COGNOME COGNOME COGNOME, fa capo alla cosca papaniciara ed al esponente COGNOME.
Ancora, sono valorizzati i viaggi degli imprenditori parmensi (il ricorren COGNOME COGNOME il COGNOME) a Crotone per ricevere le direttive di NOME COGNOME COGNOME‘ valorizzata la vicenda della acquisizione dei beni sequestrati all’imprend parmense NOME COGNOMECOGNOME della quale è posto a conoscenza il ricorrente da pa di NOME COGNOME COGNOME gestiva l’affare.
Ancora, si valorizza la illustrazione da parte del COGNOME al ricorrente delle opera truffaldine sui conti correnti dormienti e dei colloqui tra il ricorrente e NOME COGNOME, accompagnato dal COGNOME, sulle truffe informatiche sui conti correnti co l’indicazione del COGNOME al ricorrente del compito di cooptare direttori di b
compiacenti e di individuare i conti correnti sui quali allocare il denaro per disperdere la tracciabilità.
Infine, è considerato il coinvolgimento del ricorrente nel progetto di acquist villaggio “RAGIONE_SOCIALE” per il tramite di una società che doveva far capo a RAGIONE_SOCIALE,in relazione al quale gli imprenditori parmensi COGNOMEno espr le loro perplessità di ordine economico al capo cosca, per le quali l’affa andava in porto.
Ritiene il Collegio che la ordinanza impugnata non incorre in vizi logici e giu in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla compagine associa essendosi dato conto degli indici fattuali della piena e consapevole partecipaz del ricorrente alla cosca RAGIONE_SOCIALE in terra emiliana, non rilevando la man documentazione di condotte satellite in capo al ricorrente.
Gli indici evidenziati si collocano all’interno dell’alveo di legittimità sec quale la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratter per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizz dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concre attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il persegui dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari Rv. 281889), risultando comportamento concludente, idoneo a costituire indizi di intraneità al sodalizio criminale, l’essere posto a conoscenza dell’organigr e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell’identità dei loro gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l’esser ammesso a partecipare ad incontri deputati all’inserimento di nuovi sod (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597); ancora, considerando comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio intraneità al sodalizio criminale la partecipazione a più riunioni organiz tenute in un immobile riconosciuto quale “sede” organizzativa del grupp criminale, non essendo ipotizzabile che un estraneo possa essere più vo ammesso a tali consessi Sez. 1, n. 26684 del :12/04/2013, COGNOME, Rv. 256045) Pertanto, non scalfiscono la corretta valutazione indiziaria le opposte deduz difensive sulla pretesa passività del ricorrente nell’ambito delle conversa captate, il cui contenuto è invece correttamente ritenuto di univoca rilev indiziante, come pure il mancato esito positivo del progetto di acquisizio “RAGIONE_SOCIALE“, puntualmente considerato dalla ordinanza impugnata e valorizzato i quanto le declinazioni della partecipazione al progetto sono incensurabilmen ritenute espressione della messa a disposizione – al pari delle altre emerg considerate – del ricorrente. Generica è, ancora, la censura in ordin valutazione delle dichiarazioni rese il 9 gennaio 2021 alla gliZia di RAGIONE_SOCIALE in o Corte di Cassazione – copia non ufficiale
alla inidoneità delle stesse a segnare la valenza indiziante del coa investigativo considerato designando una cesura dei rapporti con il NOME.
Del tutto generica è, infine, la censura in ordine alla valutazione dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME, invece puntualmen considerate in relazione alla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuaili e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 08/02/2024.