Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9840 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9840 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a VALDERICE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/11/2023 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
AVV_NOTAIO, con memoria, instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Palermo annullava l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a NOME COGNOME la
COGNOME misura cautelare per il reato di partecipazione all’associazione mafiosa storica denominata “RAGIONE_SOCIALE” e, segnatamente, alla famiglia mafiosa di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero che deduceva :
2.1. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione: il tribuna avrebbe offerto una motivazione illogica in quanto non avrebbe valutato i molteplici e convergenti indizi che indicherebbero chiaramente la colpevolezza di NOME COGNOME per il reato contestato, ritenendoli – illogicamente – indicativi solo di una “contiguità” non punibile, invece che di una conclamata partecipazione all’associazione mafiosa. Segnatamente si deduceva: (a) che la conversazione del 20 febbraio 2022 indicherebbe che COGNOME aveva fornito a COGNOME, vertice della famiglia mafiosa di RAGIONE_SOCIALE, delle informazioni importanti per la gestione del territorio (relative al taglio “n autorizzato” di alberi); (b) che le successive conversazioni nel corso delle quali COGNOME criticava COGNOME non sarebbero incompatibili con l’appartenenza all’associazione mafiosa, ma, anzi, indicative della sua intraneità, in quanto la condivisione delle critiche a COGNOME si fondava sul fatto che egli era a conoscenza di notizia “riservate” relative alla vita d sodalizio; (c) che la conversazione del 26 aprile 2021 indicherebbe che COGNOME aveva fornito un concreto contributo all’associazione, dato che lo stesso espressamente diceva che “aveva fatto del bene” a COGNOME e che, pertanto, questi non avrebbe dovuto preferirgli altri; (d) che l’attivismo dimostrato nella gestione di una compravendita d pecore e di un terreno, di interesse rispettivamente di NOME NOME ed COGNOME NOME, indicherebbe non una mera “contiguità”, ma una cointeressenza nella gestione del territorio, indicativa della partecipazione all’associazione mafiosa che si esprime anche attraverso la gestione “mafiosa” delle controversie; (e) che erano emerse intenzioni estorsive di COGNOME poste in essere con modalità tipicamente mafiose nella trattativa per il terreno di proprietà di NOME COGNOME; (f) che dalle intercettazioni era emerso che l’associato COGNOME, aveva detto a COGNOME che egli poteva interloquire con terzi, al suo posto “come se COGNOME lui stesso”; (g) che dalla conversazione del 14 novembre 2021 era emerso che COGNOME aveva presentato COGNOME alla famiglia mafiosa di Trapani, e, segnatamente, ad NOME COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In sintesi: si deduceva che il complesso delle emergenze investigative, poste alla base della ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere, sarebbero univocamente indicative, se lette unitariamente, del fatto che COGNOME era un imprenditore a disposizione del sodalizio, dato che condivideva con l’organizzazione informazioni per la gestione ed il controllo del territorio, partecipava alla risoluzione del controversie, era a conoscenza di informazioni particolarmente riservate relative alla vita
COGNOME
n/p
dell’associazione ed era stato “presentato” ai componenti della famiglia mafiosa di RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. Il collegio riafferma che la condotta di partecipazione all’associazione mafiosa è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessut organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi – tra i quali, esemplifica comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre molteplici, e però significativi facta condudentia -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670 – 01).
Si è poi affermato che l’affiliazione rituale può costituire grave indizio della condott partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d’esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un “patto reciprocamente vincolante” e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. La Corte ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell’adesione ed il tipo di percorso che l’ha preceduta, dimostrata affidabilità criminale dell’affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l’altro, ai pot chi propone l’affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del re impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 02).
Si è coerentemente affermato che la condotta non penalmente rilevante di mera “contiguità compiacente”, così come la “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio mafioso, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all’organizzazione, ove non sia dimostrato che l’asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del
COGNOME
V
rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, COGNOME, Rv. 268325 – 01; Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015, COGNOME, Rv. 263953).
La giurisprudenza ha dunque posto a fondamento del riconoscimento della partecipazione la serietà e reciprocità del “vincolo” che lega il partecipe agli altri consocia e la dimostrazione di un “contributo effettivo” del partecipe alla vita del consorzio criminale, escludendo dall’area della partecipazione le condotte di “continguità compiacente”, ovvero quelle che esprimono la “accettazione” del potere mafioso e del correlato governo illecito del territorio, senza l’offerta di un contributo effettivo.
La distinzione della condotta di “partecipazione” da quella che esprime solo “contiguità” non può che essere effettuata valorizzando le massime di esperienza, tratte dalla decennale discovery giudiziaria dei comportamenti tipici degli associati alle “mafie storiche”, che consentono di decodificare comportamenti ed azioni, verificandone la compatibilità con le dinamiche relazionali delle mafie.
Si riafferma inoltre che ai fini della valutazione dei fatti di criminalità di sta mafioso, il giudice deve tener conto anche delle indagini storico sociologiche, sebbene con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione; tali dati sono infatti utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, ogni volta che ne sia valutata l’effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili “massime di esperienza”, senza che ciò, peraltro, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l’accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238838, Sez. 1, 5/01/1999, n. 84, Cabib, Rv. 212579).
1.2 Sotto il profilo della tecnica di valutazione dei compendi probatori di matrice indiziaria il collegio ribadisce che il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazion atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne l certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionev dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 – 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266941).
1.3. Tanto premesso il collegio ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato che inquadra la condotta di COGNOME come espressione di “contiguità” e non
di “partecipazione”, COGNOME (a) non sia rispettosa delle regole di valutazione della prov indiziaria, in quanto effettua una valutazione parcellizzata degli indizi svalutand singola capacità dimostrativa, senza effettuare una valutazione “unitaria” dei molte elementi raccolti, (b) svaluti la capacità dimostrativa dei singoli indizi senza ef alcun confronto con le massime di esperienza tratte dalla pluriennale esperienza giudizi che ha svelato le dinamiche relazionali della mafie storiche impegnate, in Sicili controllo del territorio.
Sono emerse infatti condotte che testimoniano come COGNOME COGNOME attivo nel passaggio di informazioni (come nella vicenda relativa allo “sgarro” del taglio di alb nel dirimere le controversie (quelle che interessavano NOME NOME ed NOME NOME) poi risolte con l’intervento dell’associazione. E che lo stesso avesse manifestato int estorsive utilizzando un lessico pienamente evocativo del metodo mafioso. Inve l’esperienza giudiziaria ha consentito di rilevare che il controllo del territorio e l “privata” delle controversie siano manifestazioni tipiche della attività di RAGIONE_SOCIALE.
E’ stato inoltre svalutato sia il fatto che COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME contatto vertici dell’associazione, con i quali condivideva informazioni riservate, nonosta massime di esperienza escludano che gli associati “condividano” tale informazioni c persone non intranee, sia il fatto che COGNOMECOGNOME associato, avesse mostrato nei confro COGNOME COGNOME COGNOME dicendogli «che la tua parola è la stessa di quando ci so io».
In sintesi: appare carente sia il confronto con le massime di esperienza, s valutazione “unitaria” del multiforme compendio indiziario. Il Tribunale, in sede di ri dovrà rivalutare pertanto gli elementi di prova raccolti, al fine di verificare se le emerse siano espressione sia di un “contributo” effettivo di COGNOME alla attività famiglia mafiosa di RAGIONE_SOCIALE, sia della sua “costante disponibilità” a partecipar stessa.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Palerm competente ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 9 febbraio 2024.