Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1185 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1185 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Campi Salentina il 17/09/1982
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME COGNOME sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, un persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento di cui in epigrafe il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ ordinanza emessa in data 21 aprile 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce che applicava nei suoi confronti la misura della custodia
cautelare in carcere per il reato di partecipazione all’associazione mafiosa “RAGIONE_SOCIALE“, frangia facente capo a COGNOME, reggente del “clan Polit ex art. 416-bis cod. pen. (capo A).
Il Tribunale di Lecce, in base principalmente ad intercettazioni, ha ritenu ricorrente il referente di zona del clan per il settore degli olit:esausti.
Avverso detta ordinanza la difesa di NOME COGNOME propone due ricorsi co i motivi che seguono.
Ricorso dell’Avvocato NOME COGNOME
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 335 e cod. proc. pen. in ordine all’inutilizzabilità degli atti assunti dopo la prima is della notizia di reato nei confronti di NOME COGNOME nel procediment 11450/2016 RGNR per il medesimo delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., al qu avevano fatto seguito una serie di stralci e nuove iscrizioni in succ procedimenti penali, del 2017 e del 2018, cosicché il termine di durata massi delle indagini preliminari risulta ampiamente decorso.
Infatti, a prescindere dal non essere dirimente l’argomento del Tribunale riesame, fondato sull’assenza del provvedimento di iscrizione di NOME COGNOME nel procedimento n. 11450/2016 RGNR, in quanto l’iscrizione potrebbe essere stata ritardata per prolungare illegittimamente le indagini, comunque ris violato l’art. 335 cod. proc. pen. visto che’ già dai decreti autorizzati intercettazioni risalenti al 2016, potevano emergere elementi sintomatici d possibile commissione dei reati in questa sede contestati, come esplicitame evincibile dalla comunicazione di notizia di reato del 9 agosto 2021, in cui si atto che il ricorrente era stato già stato sottoposto ad intercettazione, ins altri affiliati come NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’ambito procedimento.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 406 proc. pen. per illegittimità dei decreti di proroga emessi il 31 ottobre 2019 maggio 2020 e di tutti gli atti investigativi successivi al 26 gennaio 2019, d chiusura delle indagini preliminari nel procedimento RGNR 10683/2018, per i reat di cui agli artt. 416-bis e 648-bis cod. pen., con formazione di un nuovo fasc processuale nei confronti di altri indagati (RGNR 898/2019), non bastando l qualificazione come refuso o il richiamo al mancato decorso, all’epoca, del term delle indagini.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 proc. pen. e 416-bis cod. pen. in ordine alla gravità indiziaria dell’ipotizza associativo, per avere il Tribunale utilizzato la tecnica del copia/i dell’ordinanza genetica, e per non avere tenuto conto che quest’ultima ave
escluso i reati fine di autoriciclaggio (capi Ali, e Al2), tento da svu contenuto della condotta contestata al capo A, e l’aggravante di cui all’art bis. 1 cod. pen. dell’agevolazione mafiosa relativa ai capi A9 e A10.
Il provvedimento impugnato, in sostanza, ha desunto la partecipazion associativa dal solo legame di parentela tra il ricorrente e NOME COGNOMEf e NOME COGNOMEcugino) e da contatti con altri presunti apparten all’associazione mafiosa che non risultano essersi tradotti in termini opera comunque riferibili alle dinamiche del “clan”.
Inoltre, la condotta contestata poteva dirsi circoscritta al solo ruolo a da NOME COGNOME nella “RAGIONE_SOCIALE” consistito nell’acquisizione di clientela e n risoluzione di controversie, in una sola occasione e per ragioni di buon vici insorte con altre società operanti nell’attività di smaltimento degli oli condotta che non costituisce indice di appartenenza mafiosa, alla luce d giurisprudenza di legittimità sul ruolo del cosiddetto “paciere”. Al di là dell’a di elementi di fatto da cui desumere la stabilità del vincolo associativo, NOME COGNOME non aveva neanche aiuti economici da parte dell’associazione, tanto aveva dovuto chiedere un prestito di C 15.000.
Il Tribunale ha anche omesso di motivare sulla riqualificazione delle condot come concorso esterno, specie alla luce della ricostruzione alternativa offerta conversazioni intercettate.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e cod. proc. pen. in quanto il provvedimento impugnato, anche ai fi dell’adeguatezza degli gli arresti domiciliari non ha tenuto conto ch partecipazione del ricorrente si ferma all’anno 2020 e della sostanz incensuratezza di NOME COGNOME.
2.5. Il ricorso dell’avvocato NOME COGNOME ricalca sostanzialmente quell presentato dall’avvocato COGNOME con alcune ulteriori precisazioni.
2.5.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordin all’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del t relativo alla prima iscrizione della notizia di reato nei confronti del ricorrent delitto di associazione mafiosa, avvenuta nel procedimento RGNR 11450/2016 e non anche nel procedimento RGNR 11540/2016 menzionato dal Tribunale -, come comprovato dalla richiesta di proroga ad esso riferibile.
Dall’inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine successivi alla fine consegue che resta la sola condotta collegata allo smaltimento degli olii veg esausti.
Al riguardo il ricorso precisa come il presunto capoclan NOME COGNOME per co del quale il ricorrente aveva agito, non fosse stato neanche indagato.
2.5.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all’inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la conclusione delle indagini preliminar riprendendo i primi due motivi del ricorso dell’avvocato COGNOME
2.5.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta partecipativa del ricorrente nel sodalizio mafioso in quanto la stessa ordinanza genetica, a pagina 288, aveva escluso che egli avesse distribuito le somme di denaro del “clan”, ma aveva irragionevolmente valorizzato i suoi rapporti con NOME COGNOME e l’intervento di questi presso NOME COGNOME; l’atteggiamento deferente e le critiche alla gestione del clan da parte di Nocera.
Il Tribunale, inoltre, ha erroneamente ritenuto COGNOME uomo di fiducia di NOME COGNOME in forza di elementi giustificabili dal rapporto di parentela, attesa l’assenza di un contributo apprezzabile all’associazione.
il Con specifico riferimento alla posizione del ricorrente nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE, l’ordinanza impugnata non ha considerato che fosse obbligatorio (4 corrispondere il pizzo per accedere al mercato salentino e che il ricorrente avesse tenuto condotte opposte a quelle degli altri coindagati.
L’avvocato NOME COGNOME ha depositato motivi nuovi nei quali, insistendo per l’assenza di gravità indiziaria, ha indicato i profili di illogicità dell’ordin impugnata con riferimento: alle posizioni dei singoli soggetti in essa richiamati (COGNOME, Nocera, Panarese, ecc.), al contenuto delle intercettazioni, ai profili di novità connotanti l’associazione criminale facente capo a COGNOME dedito solo al business della droga.
La memoria difensiva oltre ad illustrare sopravvenuti atti giudiziari di rilievo (provvedimento del Tribunale del riesame per alcuni coindagati di NOME COGNOME; l’interrogatorio reso da questi il 4 settembre 2023; la sentenza della Corte di cassazione del 20 novembre 2023 che ha escluso la compresenza illecita, nel territorio di Carmiano, di NOME COGNOME o di soggetti a lui riconducibili) ha ritenuto erronea l’acclarata esistenza di una frangia della “Sacra corona unita” in assenza degli indici tipici delle associazioni mafiose e di collegamenti con la cosiddetta casa madre di Monteroni. Si contestano anche le esigenze cautelari attesa l’interruzione, da parte del ricorrente, dei rapporti con i soggetti indica nell’ordinanza genetica e l’estraneità, anche per ragioni professionali, con COGNOME o contesti malavitosi, visto che la “RAGIONE_SOCIALE” aveva subìto incendi e danneggiamenti. Anche la partecipazione all’incontro del 21 gennaio 2020 non basta per la configurazione del concorso in assenza di altri elementi.
Il 15 novembre 2023 è pervenuta memoria difensiva dell’Avvocato NOME COGNOME in cui si ribadisce il mancato utilizzo del ricorrente di criptofonini l’estraneità del gruppo Tarantino alla Sacra corona unite al “clan” COGNOME–COGNOME.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
I motivi di ricorso relativi all’inutilizzabilità degli atti di indagini (p secondo motivo del ricorso sia dell’Avvocato COGNOME che dell’Avvocato COGNOME) possono essere trattati congiuntamente e vanno rigettati perché infondati. osl e
2.1. Dalla lettura degli atti, consentita in questa GLYPH !cle stante il vizio processuale denunciato, emerge che il provvedimento impugnato ha accertato che: a) nel procedimento n. 11450/2016 RGNR, a carico di COGNOME e COGNOME per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., la difesa non aveva documentato l’iscrizione del ricorrente ma si era limitata a citare la comunicazione notizia di reato del 9 agosto 2021 dalla quale risultava che NOME COGNOME fosse stato sottoposto ad intercettazione in quanto in contatto con i due indagati; b) nel procedimento n. 11540/2017 RGNR il ricorrente, insieme ad altri, risultava iscritto per il delitto di attentato incendiario e tentata estorsione ai danni di NOME COGNOME e non per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.; c:) nel procedimento n. 10683/2018 RGNR, da cui trae origine quello odierno (n. 898/2019 RGNR), NOME COGNOME è stato iscritto per la prima volta per i delitti cli cui agli artt. bis e 648-bis cod. pen. tanto da rendere tempestive tutte le attività di indagine successive al 26 gennaio 2019.
2.2. Per affrontare la questione posta dal ricorrente, e alla luce degli elementi di fatto sopra indicati, è opportuno premettere che l’iscrizione dell’indagato costituisce un atto formale del Pubblico ministero, documentabile attraverso apposita richiesta del difensore che, nella specie, non risulta essere stata avanzata.
L’iscrizione, inoltre, non solo non può fondarsi su presunzioni o atti diversi da quelli indicati nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., ma prescinde d eventuali segnalazioni o denunce operate dalla polizia giudiziaria nel caso di indagini svolte su terzi. Infatti, l’obbligo del Pubblico ministero di provvederv consegue solo dalla sussistenza di specifici elementi indizianti, e non meri sospetti, a carico di una persona, valutazione che appartiene all’esclusiva discrezionalità dell’organo dell’accusa, sia in ordine all’an che al quando, per questo sottratta al sindacato del giudice e priva di sanzioni processuali ad eccezione del caso in cui vi siano volontarie negligenze, non risultanti nella specie (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, COGNOME, Rv. 244376).
Ne consegue che la tardiva annotazione del nome dell’indagato nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. non determina l’inutilizzabilità degli atti indagine compiuti sino al momento dell’effettiva iscrizione, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall’art. 407 cod. proc. pen., decorre dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato e non dalla presunta data nella quale il Pubblico ministero avrebbe dovuto provvedervi (Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, clep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046).
2.3. Per le medesime ragioni è viziato anche l’omologo motivo, relativo sempre alla inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al 26 gennaio 2019 (data di chiusura delle indagini preliminari), nella parte in cui prospetta, in modo generico, che dai decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, risalenti 2016, potessero emergere elementi sintomatici circa la possibile commissione, da parte del ricorrente, dei reati in questa sede contestati.
Né può valere la circostanza che NOME COGNOME il “capo clan”, non risulti indagato in questa sede, trattandosi di una scelta riferibile al Pubblico ministero che ha ritenuto di procedere nei suoi confronti in altro procedimento.
Il terzo motivo dei ricorsi è inammissibile perché in parte generico e in parte riversato in fatto.
3.1. Il provvedimento impugnato, senza mera adesione con copia/incolla all’ordinanza genetica, ha dato autonomamente conto della gravità indiziaria circa il ruolo stabilmente assunto dall’indagato all’interno dell’associazione mafiosa di cui al capo A) in base all’analitica disamina del materiale investigativo, costituito dalle numerose intercettazioni, supportate dai servizi di riscontro, dalle quali è risultato che il ricorrente fosse il referente territoriale, per II settore degli olii esausti, del clan COGNOME – della Sacra Corona Unita – temporaneamente retto dal cugino, NOME COGNOME stante la condizione detentiva di NOME COGNOME.
Il Tribunale, con argomenti sui quali non risultano dedotte né omissioni né reali illogicità valutative, ha riportato i dialoghi captati, dal contenuto esplici sottolineando come ergessero elementi di gravità indiziarla in ordine al coinvolgimento di NOME COGNOME in tutte le attività dell’associazione mafiosa, in nome e per conto di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, con diverse modalità quali: la gestione della società “RAGIONE_SOCIALE“, a lui direttamente riferibile, quella indiretta, tramite “protezione”, di altre società attraverso il procacciamento di clienti o l’agevolazione delle pratiche assicurative o amministrative (come avvenuto con la ditta napoletana di Di Sarno, autorizzata dallo stesso NOME COGNOME ad operare in quel mercato e che aveva versato C 12.000 al i Clari 4 ) o la tutela da condotte di concorrenti; la risoluzione dei conflitti insorti tra le diverse socie
operanti nel settore degli olii esausti sul territorio (Ditta COGNOME, “RAGIONE_SOCIALE” concorrente della “RAGIONE_SOCIALE“), tutte tenute a versare «il punto» periodico di C 500 ad ogni referente criminale della zona; l’imposizione delle regole del “clan” al settore economico di riferimento con il controllo della clientela; l partecipazione ai summit tra i capi o con ruolo direttivo e di “paciere” anche presso 1 4 i locali della sua società RAGIONE_SOCIALE; l’organizzazione dell’azione punitiva in danno di una persona appartenente alla concorrente “RAGIONE_SOCIALE” facente capo alla famiglia COGNOME di Carmiano, protetta dal “clan” mafioso di NOME COGNOME – perché ritenuta responsabile dell’incendio di un mezzo della controllata “RAGIONE_SOCIALE” sottoposta alla protezione del “clan”.
Questi elementi investigativi, tra loro convergenti, letti in una visione unitaria e non parcellizzata, diversamente da quanto proposto dal ricorrente, sono stati ritenuti sintomatici della consapevole partecipazione di COGNOME all’associazione mafiosa, alla quale ha mostrato di aderire, con apporto stabile, garantendo la spartizione del territorio tra “clan” nella gestione del mercato degli olii esausti, cos da rendere del tutto irrilevante la gravità indiziaria dei reati fine o l’esclusio dell’aggravante per alcuni di essi. Peraltro, egli era riconosciuto dai compartecipi, oltre che dai capi (NOME COGNOME, COGNOME, il fratello e il cugino) che lo cercavano come componente della compagine per dare esecuzione ai loro ordini (come nel caso della ricerca del responsabile dell’incendio dei furgoni della “RAGIONE_SOCIALE” per la spedizione punitiva) o per partecipare agli incontri di vertice (come quello del 21 gennaio 2020 tra Tarantino e COGNOME a casa del primo agli arresti domiciliari), secondo quanto richiesto dalle concordi pronunce di legittimità al riguardo (da ultimo Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv.281889).
3.2. A fronte di questo completo apparato argomentativo, fondato su elementi di fatto sostanzialmente non contestati, i ricorsi sottolineano le seguenti circostanze: di essere COGNOME solo legato da vincoli di parentela con NOME COGNOME e NOME COGNOME; di non avere acquisito utili dall’associazione mafiosa tanto da avere dovuto chiedere un prestito di C 15.000; di non avere distribuito le somme di denaro del “clan” come rappresentato nell’ordinanza genetica; di non avere assunto condotte operative; di essersi limitato ad un ruolo di mediazione in una sola occasione, per ragioni di buon vicinato, di per sé non indicativa di appartenenza mafiosa.
Nei motivi nuovi, si aggiunge l’assenza di contestazione di delitti tradizionalmente riferibili ad associazioni mafiose quali estorsione aggravate, danneggiamenti, omicidi o pratiche tipiche di queste quali l’intimidazione o l’assoggettamento.
Si tratta di censure che, senza individuare passaggi della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo del provvedimento
impugnato, sono dirette a contrapporvi una diversa lettura del compendio indiziario, non consentita in questa Sede allorché la valutazione risulti logica e coerente. Inoltre, i ricorsi propongono un’interpretazione alternativa delle conversazioni intercettate che, al contrario, sono state ritenute dimostrative di un apporto concreto di Sperti alle dinamiche del “clan”, per come congruamente illustrate e valutate dal Tribunale del riesame.
3.3. In ordine ai legami di parentela il provvedimento impugnato rappresenta non solo come questi fossero funzionali a creare rapporti privilegiati con i capi del “clan” (fratello e cugino), ma non si limitassero a questo atteso che il ricorrente incontrava anche COGNOME e COGNOME di cui eseguiva gli ordini; partecipava ai summit; aveva messo in contatto NOME COGNOME, fratello dell’ergastolano NOME COGNOME, con NOME COGNOME a seguito dell’incendio di due auto; aveva ricevuto da COGNOME i proventi delle attività illecite del sodalizio per come emerso anche dalla “chat” dell’il. agosto 2020 (riportata a pag. 6) che, a prescindere dalla contestazione degli orari del servizio di osservazione, confermava la presenza di COGNOME visto il messaggio in cui COGNOME concludeva «ma NOME (ndr NOME COGNOME)… sta qui da me».
3.4. Ad escludere il suo ruolo di uomo di fiducia del cugino non può valere la circostanza che non gli fossero stati assegnati i criptofonini in quanto questi servivano esclusivamente a coloro che si occupavano di gestione del traffico di droga al quale egli era estraneo, essendo tenuto ad occuparsi dei profili societari sopra menzionati.
3.5. Inoltre, a NOME COGNOME, più che il ruolo di “paciere”, è stato attribui quello di referente di zona del “clan COGNOME” per il settore degli oli esausti, a cui e stato delegatc4 dallo stesso capo. Per questo si è ritenuto che avesse il potere sia di far rispettare le regole del “clan” da parte delle diverse società impegnate nel settore, da cui il ruolo di mediatore; sia di controllare che non vi fossero episodi di concorrenza; sia di punire quelle che le violavano e di proteggere le imprese di propria spettanza o vigilate dal “clan”, essendo così riconosciuto anche da altri sodali come affiliato al “clan COGNOME” cui erano rimessi detti poteri (secondo quanto i giudici di merito hanno desunto dalle ltercettazioni riguardanti la gestione della clientela, la ripartizione delle attività imprenditoriali nel territorio, la repressi ‘t GLYPH ti della violazione delle regole fissate dal clan, eccetera).
In sostanza, il provvedimento impugnato ha delineato il contributo causale fornito al sodalizio dal ricorrente, in piena compatibilità con i dndagati, nei termini di assicurare la stabilità e la tenuta dell’organizzazione mafiosa nello specifico ambito economico ed imprenditoriale attribuitogli, evitando intrusioni e garantendo il monopolio, tanto da rendere la funzione di “paciere” o la necessità di un prestito o la mancata distribuzione delle somme del “clan” o le critiche alla
gestione di Nocera (che non ne risulta essere il capo) ininfluenti rispetto alla sua ben più complessa ed articolata condotta partecipativa.tale da escludere in radice la pretesa riqualificazione in concorso esterno (Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Costantino, Rv. 26 1475).
3.6. Del tutto generico è il motivo nuovo fondato sulla mancata contestazione a Sperti di delitti storicamente riconducibili alle mafie storiche e sull’impossibil convivenza, nel medesimo territorio, anche del “clan” di NOME COGNOME per come risultante da provvedimenti giudiziari definitivi.
Infatti, detta ricostruzione si scontra con il contenuto univoco delle intercettazioni sulla cui base il Tribunalea posto in rilievo a chiara spartizione del territorio tra i diversi ‘Clan’, e il ruolo del ricorrente di mantenere l’ordine del prop gruppo di appartenenza nel settore degli oli i esausti, anche utilizzando strumenti dissuasivi e punitivi, ove necessario, come accaduto nel citato caso dell’incendio dei furgoni della “RAGIONE_SOCIALE“.
Infine, del tutto irrilevante è la circostanza che le posizioni di altri coindagat siano state definite in modo diverso in quanto ogni procedimento si fonda, come è ovvio, su evidenze processuali proprie.
Il quarto motivo di ricorso dell’Avvocato COGNOME concernente le esigenze cautelari, è manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame di Lecce ha superato le censure difensive con richiamo non soltanto alla presunzione dettata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma anche all’assenza di elementi da cui evincere l’interruzione del legame di COGNOME con l’organizzazione mafiosa in cui risulta essere stabilmente inserito sino all’anno 2020.
Considerato che COGNOME appartiene ad una mafia storica, si tratta di argomenti del tutto coerenti con la giurisprudenza di questa Corte e con la sentenza citata dal ricorso, che dà atto del contrasto esistente allorchè intercorra «un considerevole lasso di tempo» tra l’emissione della misura cautelare ed i delitti attribuiti in via provvisoria all’indagato (cd tempo silente). Detta condizione, però, non ricorre nella specie, in quanto la contestazione del delitto associativo si ferma al marzo 2021 e la condotta partecipativa è comprovata sino al 2020.
A ciò si aggiunga che nessun elemento di fatto è stato proposto dal ricorrente in ordine al suo reale allontanamento dagli ambiti in cui ha maturato le condotte contestate, non assumendo alcuna valenza la sua incensuratezza proprio alla luce del contesto nel quale ha operato e del ruolo di collaborazione con esponenti apicali del sodalizio.
Alla stregua degli argomenti sopra esposti il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 16 novembre 2023
La Consigliera estensora
Il Presidente