Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19458 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19458 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Cosenza avverso l’ordinanza in data 27/09/2022 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Cori ordinanza del 27/09/2022 il Tribunale di Catanzaro ha confermato quella der 6§4.p(del TribunMe di Catanzaro in data 02/08/2022, con cui nei confronti di NOME COGNOME è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per la partecipazione a cosca mafiosa facente capo a NOME COGNOME e per il concorso nella tentata estorsione aggravata in danno di RAGIONE_SOCIALE, reati di cui ai capi 1) e 101) della contestazione provvisoria.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con travisamento della prova, in ordine alla configurabilità della gravità indiziaria per il reato associativo.
Il Tribunale aveva fatto riferimento a contatti con COGNOME, senza dar conto degli elementi da cui risultavano, ed aveva inoltre menzionato un coinvolgimento nella disputa tra COGNOME e COGNOME, profilo non riconducibile al ricorrente ma semmai ad altro personaggio.
Residuavano le vicende della tentata estorsione in danno di RAGIONE_SOCIALE e l’atto intimidatorio ordito ai danni di COGNOME.
Ma la partecipazione implicava la serietà e la continuità della messa a disposizione, mentre alla resa dei conti la prova si riduceva a due episodi nei quali si registrava la presenza del ricorrente in conversazioni con COGNOME, legate al sopralluogo presso la ditta RAGIONE_SOCIALE e all’atto da compiere nei confronti di COGNOME.
Relativamente alla prima vicenda il progetto era riconducibile ad altri soggetti e non era emerso il ricorrente quale soggetto di cui gli altri parlavano.
Quanto alla seconda vicenda, il Tribunale aveva da un lato prospettato che l’atto fosse da ricondursi all’attuazione del programma associativo e dall’altro che lo stesso fosse legato a questioni personali di COGNOME.
Inoltre, la mancata attuazione del piano non era dipesa da fatti indipendenti dalla volontà, bensì dalla ritrosia del ricorrente.
Non erano emersi elementi dai quali potesse desumersi l’operatività del predetto correlata ad un’affectio societatis, essendo il suo coinvolgimento riconducibile al RAGIONE_SOCIALE e non al sodalizio.
Era, altresì, rilevante il fatto che il ricorrente fosse stato vittima di un episodi coinvolgente la sua attività commerciale e che ne avesse fatto denuncia, elementi confliggenti con la partecipazione ad un sodalizio mafioso, essendo sul punto generiche ed inidonee le risposte fornite dal Tribunale, che non comprovavano la partecipazione ed eludevano le deduzioni difensive.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 101).
Il progetto estorsivo era riconducibile ad altri soggetti, anche se poi l’attuazione del piano era stata differita, mentre non era stato chiarito in che cosa si fosse concretizzato il contributo causalmente rilevante del ricorrente, a fronte di una minaccia estorsiva in concreto attuata dopo alcuni mesi.
Le deduzioni sul punto formulate erano state eluse anche in relazione all’aggravante dell’agevolazione mafiosa e del metodo mafioso, non essendo stato
indicato in che misura la condotta del ricorrente fosse idonea a richiamare alla mente del soggetto passivo il contesto mafioso e come potesse ravvisarsi la finalità di agevolare il sodalizio se i concorrenti nel reato non facevano riferimento alla figura del ricorrente.
Con successiva memoria il difensore del ricorrente ha inviato un motivo aggiunto che si correla al primo motivo del ricorso originario in tema di valutazione della gravità indiziaria di reato associativo.
Il Tribunale aveva parlato di vicinanza al COGNOME ma non aveva indicato elementi atti ad individuare il collegamento con il sodalizio, in particolare con riguardo alla nascita e al consolidamento del contatto tra ricorrente e clan, a contatti diretti con il boss e alla condotta partecipativa.
Non era stato indicato il ruolo del ricorrente e non era stato fatto riferimento alla perimetrazione temporale della sua partecipazione.
Indebitamente era stata ritenuta la riconducibilità al gruppo oggetto del capo 1) e altrettanto indebitamente era stata svalutata l’assenza del ricorrente in determinate fasi spazio-temporali, che vengono richiamate, nelle quali veniva in rilievo il profilo programmatico ed esecutivo, il rapporto con COGNOME e risaltava la mancanza di richieste al ricorrente in ordine alla fornitura di armi o alla programmazione e organizzazione di atti intimidatori, ferma restando la peculiarità dell’attentato ordito nei confronti di COGNOME e l’atteggiamento assunto dal ricorrente nell’ambito di esso.
Né avrebbe potuto farsi riferimento all’episodio estorsivo di cui al capo 101), posto che la condotta del ricorrente non avrebbe potuto inquadrarsi nell’ambito del concorso di persone, non essendo state indicate le modalità attraverso le quali esso si sarebbe manifestato e non essendo emerso che il sodalizio avesse inteso avvalersi del contributo ideativo o esecutivo del ricorrente.
Non era stato dato conto di un rapporto simbiotico tra ricorrente e sodalizio, connotato dalla consapevole messa a disposizione in funzione degli obiettivi della consorteria, e non era stato descritto il ruolo autonomo assunto dal ricorrente.
Per contro non avrebbe potuto attribuirsi carattere neutro al fatto che il ricorrente era stato vittima di atti intimidatori alla propria attività commerciale nel Comune di Montalto Uffugo.
Si ribadisce che nell’atto intimidatorio sub 101) erano emersi contatti solo con COGNOME e che nell’attentato in danno di COGNOME il ricorrente aveva assunto un atteggiamento di dissociazione; si aggiunge con riguardo al coinvolgimento del ricorrente in una disputa tra COGNOME e COGNOME per la gestione di una piazza di spaccio che la mancata attribuzione di un ruolo attivo al ricorrente nella disputa, valeva a rendere ancor più evanescente il suo contributo partecipativo nel sodalizio.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato la requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Con ulteriore memoria il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni del P.G., ribadendo gli argomenti posti a fondamento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
Esaminando innanzi tutto il secondo motivo, riguardante la partecipazione all’atto intimidativo di tipo estorsivo, di cui al capo 101), deve rilevarsi che contrariamente agli assunti difensivi, il Tribunale, anche sulla base dell’ordinanza genetica, ha dato conto degli elementi che suffragano il giudizio di gravità indiziaria in ordine al concorso del ricorrente, essendosi fatto riferimento alle conversazioni tra NOME COGNOME, NOME e COGNOME, nelle quali era stata manifestata l’intenzione di dare attuazione al piano estorsivo, da realizzarsi attraverso l’evocativo deposito di una bottiglia presso il cantiere riferibile a soggetto di Rosarno, cantiere identificabile in quello della RAGIONE_SOCIALE, e alle successive conversazioni tra COGNOME e COGNOME, da cui era emerso che i due stavano effettuando un mirato sopralluogo, in vista della concreta attuazione del piano, parlando anche delle prevedibili reazioni della vittima, che si sarebbe rivolta al clan di Rosarno, con il quale peraltro il gruppo di COGNOME aveva previamente previsto di prendere contatto.
Va, d’altro canto, rilevato che il proposito estorsivo sarebbe stato in concreto attuato circa tre mesi dopo, ma comunque con le programmate modalità, e che il tempo trascorso non vale a sminuire la valenza della diretta compartecipazione del ricorrente ad una fase propedeutica, peraltro espressiva del diretto inserimento nelle logiche operative e relazionali del clan, a prescindere dal fatto che negli iniziali colloqui tra i compartecipi non fosse venuto in rilievo COGNOME.
Quanto al primo motivo, letto anche alla luce del motivo aggiunto e dell’ulteriore memoria difensiva, deve parimenti rilevarsene l’infondatezza.
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Il Tribunale ha infatti sottolineato come la partecipazione all’episodio estorsivo e l’ulteriore partecipazione di COGNOME ad un’azione di tipo intimidatorio, da porre in essere nei confronti di tale COGNOME, valessero a corroborare l’assunto della sua partecipazione al sodalizio di ‘ndrangheta, facente capo a COGNOME.
Si tratta in effetti di episodi che non esprimono solo la vicinanza del ricorrente a COGNOME, ma implicano il suo inserimento nelle logiche operative del clan, fermo restando che, con riguardo all’azione in danno di COGNOME, le conversazioni valorizzate dal Tribunale danno conto del rapporto di COGNOME con una figura apicale quale NOME COGNOME, tanto che in una circostanza era stato lo stesso COGNOME a rammentare a COGNOME le intenzioni del boss, fermo restando che i colloqui tra il ricorrente e COGNOME valevano anche a rappresentare la diretta consapevolezza da parte di COGNOME della disponibilità di armi di vario genere, riferibili al sodalizio, opportunamente nascoste, che il COGNOME si riprometteva di andare a prelevare.
Non ha rilievo in senso contrario né il fatto che il progetto di azione intimidatoria in danno di COGNOME potesse essere legato a ragioni di risentimento di COGNOME connesse a profili lavorativi né la circostanza che l’operazione non fosse stata attuata, anche in conseguenza di difficoltà e rischi segnalati da COGNOME: va infatti rimarcato come entrambi gli episodi implichino la conoscenza da parte del ricorrente dei progetti operativi del clan o di suoi esponenti apicali e dell’utilizzo di forme di intimidazione con l’utilizzo di armi o di esplosivi esprimendo nel contempo il diretto coinvolgimento del predetto nell’attuazione di piani siffatti, accompagnato dalla consapevolezza della loro riconducibilità a volontà espresse da organi apicali.
In definitiva il Tribunale ha concretamente rappresentato l’attiva e non solo astratta messa a disposizione di COGNOME, in cui si traduce la partecipazione al clan, suffragata dalla consapevolezza delle relative logiche operative, in conformità con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (si rinvia a Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, secondo cui «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi»), essendo a fronte di ciò non decisivo il mancato riscontro della presenza del ricorrente in altri momenti significativi della vita del clan o il fatto che in epoca successiva l’attività commerciale di lui fosse stata oggetto di azioni intimidative da lui denunciate, circostanza in vario modo spiegabile, come posto in evidenza dal Tribunale, in relazione all’azione di altri clan nello stesso territorio o in territori limitrofi.
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A ben guardare, gli ulteriori rilievi difensivi si muovono nella prospettiva di sollecitare un’alternativa lettura del complessivo compendio indiziario, senza individuare decisivi vizi della motivazione e la mancata valutazione di elementi idonei a disarticolare la ricostruzione posta a fondamento del giudizio di gravità indiziaria circa la partecipazione del ricorrente al clan.
Ne discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16/03/2023