Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26436 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a MARCELLINARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/08/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha illustrato i motivi dei ricorsi e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catanzaro, in data 16-17 agosto 2023, depositava il dispositivo – cui seguiva la motivazione in data 29 settembre 2023 – con il quale confermava l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in relazione ai capi 1), 15) e 16) della imputazione provvisoria nei confronti di NOME COGNOME.
In particolare, il capo 1) contestava a COGNOME l’art. 416-bis cod. pen., consistente nella partecipazione alla associazione di tipo mafioso individuata nella articolazione della ‘ndrangheta operante in Limbadi e diretta da NOME COGNOME, attribuendo all’attuale ricorrente il ruolo di partecipe della associazione poiché, sfruttando «il rapporto di lungo corso che lo lega a COGNOME NOME ed ai
(0
fratelli COGNOME NOME cl. DATA_NASCITA (detto “COGNOME“) e COGNOME NOME cl. DATA_NASCITA (detto “COGNOME“), impiegava i proventi illeciti delle attività criminose di questi ultimi, adoperandosi per avviare, direttamente o per il tramite di RAGIONE_SOCIALE soggetti interposti, diverse attività di interesse della RAGIONE_SOCIALE – tra cui una piadineria ubicata in Milano ed un’attività ittica ubicata prima in Vibo Valentia e poi in Marcellinara, meglio descritte nei successivi capi di imputazione, consegnando periodicamente a COGNOME NOME gli introiti derivanti dalle predette attività».
Al capo 15) veniva contestata al ricorrente, in qualità di intermediario nella fase dell’acquisto della piadineria in Milano da un soggetto lametino (“da un compaesano”) e nella successiva gestione di fatto dell’attività commerciale, la violazione degli artt. 81, comma 2, 110, 512-bis e 416-bis 1, cod. pen. in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME, oltre che con COGNOME NOME: i concorrenti ponevano in essere le condotte di attribuzione fittizia della menzionata piadineria alla COGNOME, al fine di eludere le misure di prevenzione reale.
Al capo 16) veniva contestata a NOME analoga violazione, in concorso con germani NOME e COGNOME NOME, compagna del NOME, quanto all’attribuzione fittizia a quest’ultima della società RAGIONE_SOCIALE, costituita in data 03.11.2021, risultando i NOME e NOME titolari di fatto ed effettivi amministratori della società e la COGNOME intestataria formale.
Entrambi i delitti venivano ritenuti aggravati dalla circostanza speciale dell’agevolazione della RAGIONE_SOCIALE.
2. Il ricorrente ha proposto due ricorsi.
Il primo, articolato in cinque motivi, veniva trattato all’udienza del 16 gennaio 2024, allorché il difensore rappresentava che vi era anche un secondo ricorso, del quale però non risultava traccia.
Tale secondo ricorso era stato depositato presso la cancelleria del Tribunale del riesame di Catanzaro ma, in occasione della menzionata udienza, non era stato ancora trasmesso alla Corte di cassazione, cosicché tale udienza veniva differita alla data odierna, nella quale, con l’accordo delle parti, i procedimenti generati con i due ricorsi venivano riuniti.
Il secondo ricorso consta di un unico motivo.
I motivi saranno enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
In ordine al primo ricorso, il primo motivo deduce violazione dell’art. 273 cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame non avrebbe valutato la doglianza proposta in sede di udienza relativamente alla nullità dell’ordinanza cautelare genetica per difetto di autonomia dalla richiesta del pubblico ministero, incorrendo in motivazione apparente.
Né l’ordinanza impugnata ha dato conto della rilevanza delle dichiarazioni di undici collaboratori di giustizia che nulla riferiscono in relazione alla partecipazione di NOME al sodalizio mafioso, valorizzando invece le conversazioni intercettate.
Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., per un verso rappresentando come l’ordinanza impugnata non abbia offerto la motivazione richiesta dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen, per altro verso valorizzando le conversazioni intercettate – solo cinque nell’arco di due mesi, con deficit di prova quanto alla ‘permanenza’ associativa – desumendo dalle stesse la gravità indiziaria delle condotte di intestazione fittizia per poi operare una ulteriore deduzione quanto alla partecipazione al sodalizio mafioso, operando una immotivata equiparazione fra disponibilità all’intestazione fittizia e disponibilità per l’associazione criminale, con doppia presunzione non consentita.
Né l’ordinanza impugnata avrebbe valutato che l’agevolazione nei confronti di un componente di vertice di una associazione mafiosa, che può essere sorretta anche semplicemente dal dolo eventuale, non equivale alla partecipazione nella stessa, per la quale è richiesto il dolo specifico.
Né i facta concludentia, nel caso in esame, sono adeguati a integrare la disponibilità permanente.
A tali obiezioni, rifluite nei motivi di riesame, non avrebbe dato risposta il Tribunale, che trae dalla dichiarazione di un unico chiamante in reità – NOME COGNOME NOME, che riferisce della stretta collaborazione di NOME con i NOME e NOME – la messa a disposizione per il clan. Nessuna valutazione sulla attendibilità del dichiarante viene operata, pur se oggetto dei motivi di riesame.
Il terzo motivo lamenta l’inutilizzabilità della conversazione captata fra NOME e l’AVV_NOTAIO NOME, ex art. 103, comma 5, cod. proc. pen. che all’epoca era difensore del NOME quale persona offesa in altro processo penale, non dovendo essere formale il mandato e costituendo l’utilizzo della captazione violazione dell’art. 271, comma 2, cod. proc. pen., per essere i fatti conosciuti in ragione della professione e sottoposti a segreto professionale.
Il quarto motivo lamenta che la gravità indiziaria sarebbe stata tratta per i delitti fine da una conversazione tra terzi, che richiede una valutazione più
rigorosa: si rileva inoltre che non era argomentato il dolo di NOME quanto alla consapevolezza del ruolo del concorrente nel delitto, decisiva in ordine alla finalità elusiva richiesta dall’art. 512-bis cod. pen.
Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante dell’art. 416-bis 1 cod. pen., non avendo l’ordinanza impugnata argomentato adeguatamente in ordine alla finalità di agevolazione del sodalizio tratta solo dallo spessore di vertice del COGNOME.
Il motivo unico proposto con il secondo ricorso deduce la nullità dell’ordinanza genetica in conseguenza dell’omesso interrogatorio dell’indagato, limitatamente ai capi 15) e 16) dell’imputazione.
Il ricorrente evidenzia come, a seguito del decreto di fermo, NOME fu interrogato dal Gip territoriale solo in ordine alla contestazione associativa, che costituiva titolo per il fermo, e non anche in ordine ai menzionati delitti fine.
Pertanto, avendo il G.i.p. circondariale con l’ordinanza dichiarato la propria incompetenza ex art. 27 cod. proc. pen., il G.i.p. distrettuale applicava la misura cautelare in ordine ai delitti fine, oltre che al delitto associativo, senza procedere all’interrogatorio, pur trattandosi di fatti diversi.
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale del riesame che ha ritenuto che l’imputato si sia difeso in ordine ai delitti fine in sede di interrogatorio, pur in mancanza di una contestazione formale.
Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art.94 del d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Va premesso come sia pacifico l’orientamento che, a partire da Sezioni Unite n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828, in tema di misure cautelari
personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ne definisce così l’ambito di delibazione. La Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (nello stesso senso, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976).
Va anche evidenziato come questo Collegio aderisca all’autorevole principio di Sez. U, COGNOME: «il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari, concetto differente da quello enunciato nell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che allude alla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, una propria autonomia, non rappresenta altro che l’insieme degli elementi conoscitivi, sia di natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione de libertate, rimane delimitato dai confini di questa e non si proietta necessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo al definitivo giudizio di merito» (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, SpenNOME, Rv. 234598).
Pertanto, la delibazione attuale è funzionale alla verifica della tenuta logica del provvedimento cautelare di secondo grado, in relazione alla gravità indiziaria nei termini di qualificata probabilità di colpevolezza, nella prospettiva da ultimo evidenziata.
3. Quanto al primo motivo, lo stesso è generico.
A fronte della valutazione del Tribunale del riesame che ha ritenuto autonoma l’ordinanza genetica dalla mozione del pubblico ministero in ragione di un attento vaglio comunque compiuto da parte del G.i.p., la presente doglianza, come quella in sede di riesame, non supera la soglia della genericità, non essendo indicato per quali passaggi motivazionali la valutazione del G.i.p. sia stata deficitaria di autonomia rispetto alla richiesta cautelare.
Le Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d’ufficio in sede di legittimità, qualora l’inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d’appello, nel caso in esame dal Tribunale del riesame. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l’inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non
\ COGNOME 5
rilevata dal giudice dell’impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
4. Quanto al secondo e al terzo motivo, gli stessi sono generici e infondati.
4.1 In ordine alla violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. va in primo luogo evidenziato che questo Collegio aderisce all’orientamento – cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, COGNOME, Rv. 253511 – secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, la nozione di “gravi indizi di colpevolezza” di cui all’art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine “indizi” inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, sicché ai fini dell’adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., come si desume dall’art. 273, comma 1 -bis, cod. proc. pen., che richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi (nello stesso senso, Sez. 5, n. 55919 del 15/10/2018, Lopreiato e Sez. 5, n. 41868 del 05/07/2018, COGNOME, nonché, Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, COGNOME, Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269179, Rv. 270172, Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 268683, Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 261963, Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255053, Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928, Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.2 Va inoltre evidenziato che a fronte del quadro indiziario le censure mosse dal ricorso trascurano e non si confrontano con alcune risultanze riportate dall’ordinanza impugnata: in tema di attività di videosorveglianza, che attestava la frequentazione di COGNOME con esponenti di spessore criminale anche mafioso del vibonese, in modo assiduo, riportate dal Tribunale del riesame con un elenco al fol. 4 della ordinanza, fra i quali il terzo fratello di NOME e NOME COGNOME, attuali indagati, nonché NOME COGNOME, cogNOME di NOME e imprenditore ittico; né si confronta con un dato oltremodo significativo riportato dal Tribunale, relativo alla corrispondenza epistolare del NOME con NOME, detenuto al regime dell’art. 41 -bis ord. pen., che periodicamente l’attuale ricorrente aggiornava delle vicende, anche economiche, relative agli investimenti.
Tali frequentazioni vengono in primo luogo valorizzate, affermando in modo non manifestamente illogico il Tribunale che il rapporto del NOME non sia solo quello esclusivo con NOME, né solo con NOME, con il quale opera gli investimenti e al quale consegna metà degli introiti, oltre ad agire per la ricerca di RAGIONE_SOCIALE prestanome.
Inoltre, quanto alla omessa valutazione della attendibilità di COGNOME, il Tribunale del riesame in esordio richiama l’ordinanza genetica, dalla quale risultano elementi adeguati in ordine alle ragioni di attendibilità per la valutazione di gravità indiziaria richiesta in questa fase e per questo giudizio di legittimità: COGNOME NOME NOME è il figlio di NOME, che per altro accusa, quindi è a conoscenza degli affari illeciti del padre e della RAGIONE_SOCIALE (fol. 509), come anche del capo della RAGIONE_SOCIALE NOME NOME, oltre che conversante – a riprova della sua conoscenza diretta delle vicende della RAGIONE_SOCIALE – in alcuni dei dialoghi riportati nell’ordinanza genetica (a titolo esemplificativo, al fol. 544 e s. della ordinanza il dichiarante spiega lo spettro e i limiti delle conoscenze criminali che aveva).
Anche congrua e non manifestamente illogica è la argomentazione del Tribunale del riesame rispetto alla censura in ordine alla circostanza che le condotte del ricorrente si esauriscano nei delitti fine in contestazione, relativi alle intestazioni fittizie: diversamente, dalle ordinanze di merito vengono anche richiamate ulteriori condotte sintomatiche del «prendere parte» di COGNOME al sodalizio: la richiesta avanzata ai COGNOME e a COGNOME di mediare per una vicenda estorsiva ai danni di un suo collaboratore, come anche la conversazione di COGNOME NOME, dalla quale si evince che NOME si era attivato per cercare RAGIONE_SOCIALE prestanome per i COGNOME. In sostanza non sono solo i delitti di intestazione fittizia a comprovare, nella ricostruzione dei Giudici della cautela, la partecipazione e il contributo al sodalizio.
A ciò si aggiunga anche la dichiarazione del collaboratore NOME, che riferisce della stretta collaborazione di NOME con i NOME e con il padre, NOME.
Infine, il Tribunale del riesame valorizza, per la gravità indiziaria, anche la conversazione dell’indagato con l’AVV_NOTAIO COGNOME, nel corso della quale COGNOME dimostra di avere conoscenza della struttura della RAGIONE_SOCIALE e del calibro criminale della stessa.
A fronte di tali emergenze non è manifestamente illogico trarne le conseguenze in tema di gravità indiziaria, pur se gli RAGIONE_SOCIALE collaboratori di giustizia non abbiano riferito del coinvolgimento di NOME, deduzione non decisiva e comunque generica.
4.3 Quanto alla dedotta inutilizzabilità di tale conversazione, va evidenziato come in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce
l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugNOME (Sez. Un., n. 23868 del 23 aprile 2009, COGNOME, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19 ottobre 2012, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 254108).
Il ricorso è deficitario in relazione a tali requisiti e, pertanto, la censura non è valutabile in questa sede, anche perché non è comprovata la qualità e il ruolo di difensore dell’intercettato AVV_NOTAIO.
4.4 Deve pertanto ritenersi che correttamente abbia fatto riferimento, l’ordinanza impugnata, ai principi fissati da Sez. U., COGNOME, per cui in tema di associazione di tipo mafioso la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi: la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, tra í quali, esemplificando, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi “facta concludentia”, idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 – dep. 20/09/2005, COGNOME, Rv. 23167001).
Ne consegue l’infondatezza complessiva dei motivi.
Il quarto motivo è del tutto generico. Il Tribunale non valorizza solo la conversazione tra terzi, ma anche quella tra NOME e NOME e tra NOME e NOME, in relazione alla piadineria, dalla quale emerge l’intestazione fittizia e la ripartizione dei proventi fra NOME e COGNOME NOME.
Quanto alle conversazioni fra terzi, costoro sono la cognata di NOME, sorella della moglie, e il di lei marito, che descrivono il meccanismo dei «prestanome dei COGNOME», che NOME ha proposto anche al cogNOME di rivestire.
Dunque, si tratta di conversazioni fra terzi, per così dire, ben informati, in quanto congiunti di NOME che loro ha offerto di svolgere il ruolo di prestanome per «pulire il denaro». Si tratta di dialogo del quale l’ordinanza impugnata rende una interpretazione non manifestamente illogica, utilizzandone il contenuto in
sintonia con il principio per cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar., Rv. 263714 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414 01).
Quanto al dolo, l’ordinanza impugnata chiarisce come NOME abbia consapevolezza, proprio per la conoscenza approfondita dei COGNOME, della finalità elusiva della intestazione fittizia: si tratta di una motivazione non manifestamente incongrua, in sintonia con il principio per cui in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale Rv. 284796 – 01: in motivazione, la Corte ha precisato che il dolo specifico non è escluso dall’esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di “liberarsi” dei beni in vista di una loro possibile ablazione, come è la concorrente volontà di NOME di intestare la RAGIONE_SOCIALE alla compagna, non potendo intestarla a se stesso perché fallito; conf. n. 38044 del 2021, Rv. 282202 – 01).
6. Il quinto motivo è generico: in vero il Tribunale del riesame indica, alla luce delle conversazioni intercettate e delle emergenze documentali societarie, come interesse di COGNOME sia quello di favorire la RAGIONE_SOCIALE (fol. 13), avvalendosi delle risorse economiche del sodalizio utilizzate dall’indagato e fruendo delle ripartizioni degli utili, come anche garantendo l’interesse della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato nella conversazione della COGNOME con il marito, per riciclare il denaro.
Pertanto la conclusione della ordinanza impugnata non è manifestamente infondata e in sintonia con il principio per cui la circostanza aggravante dell’agevolazione dell’attività di un’associazione di tipo mafioso, di cui all’art. 7 del dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, ora prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen., ha natura soggettiva ed è pertanto applicabile al concorrente nel reato a condizione che questi abbia conosciuto e fatta propria la finalità di agevolare l’associazione (Sez. 2, n. 53142 del 18/10/2018, Inzillo, Rv. 274685 – 01; mass. conf. n. 11356 del 2018, Rv. 272525 – 01, n. 6021 del 2018, Rv. 272007 – 01, n. 54085 del 2017, Rv. 271641 – 01, n. 25510 del 2017, Rv. 270158).
7. Quanto al motivo unico del secondo ricorso, lo stesso è infondato. Va qui richiamato l’orientamento che per cui nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d’ufficio, la questione inerente all’inefficacia della misura coercitiva COGNOME per COGNOME asserita COGNOME mancanza, COGNOME tardività COGNOME o COGNOME comunque COGNOME invalidità dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 cod. proc. pen., a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni relative a vizi genetici del provvedimento impugNOME, sicché la stessa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen (cfr. Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267851 – 01; mass. conf. n. 4776 del 1997, Rv. 208503 – 01, n. 1430 del 1999, Rv. 214243 – 01, n. 809 del 2000, Rv. 216065 – 01, n. 29654 del 2003, Rv. 226222- 01, n. 22448 del 2009, Rv. 244008 -01, n. 16386 del 2010, Rv. 246768 – 01, n. 12995 del 2016, Rv. 266294 – 01).
Talo orientamento scaturiva da quello autorevole di Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv. 202015 – 01, che affermava che poiché il procedimento di riesame è preordiNOME alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, non è consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti; ne consegue che esulano dall’ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 cod. proc. pen., le quali, inerendo a vicende del tutto avulse dall’ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intaccano l’intrinseca legittimità ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l’estinzione automatica che deve essere disposta, in un distinto procedimento, con l’ordinanza specificamente prevista dall’art. 306 cod. proc. pen., suscettibile di appello ai sensi dell’art. 310 dello stesso codice.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
Riuniti i procedimenti n. 39433/2023 e n. 1561/2024, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, 22/03/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente