Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38992 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38992 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BAGHERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PALERMO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo
Il PG conclude chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO conclude si associa alla richiesta del PG chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese per tutte le parti civili oggi rappresentate.
L’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata (all’esito del rito abbreviato condizioNOME) il giorno 19 luglio 2023 il Tribunale di Termini Imerese dichiarava NOME COGNOME (detto ‘COGNOME chilo’) colpevole del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. per avere fatto parte RAGIONE_SOCIALEa famiglia mafiosa di RAGIONE_SOCIALE, essendo stato a disposizione di NOME COGNOME (capo del mandamento di RAGIONE_SOCIALE), del quale aveva gestito il patrimonio e le risorse finanziarie, anche mediante l’attività di intestazione fittizia, ed avendo sostenuto economicamente NOME COGNOME (reggente RAGIONE_SOCIALEa medesima famiglia) e NOME COGNOME, nonché gli associati alla predetta famiglia, con le aggravanti di cui ai commi quarto e sesto del citato art 416-bis (fatti commessi in RAGIONE_SOCIALE in epoca antecedente al 2017 e con condotta perdurante; capo 1 RAGIONE_SOCIALEa rubrica), nonché del delitto di cui agli artt. 110, 629, commi primo e secondo, in relazione all’art. 628, comma terzo n.3, 416-bis.1. cod. pen. (commesso in RAGIONE_SOCIALE nel febbraio 2019; capo 5 RAGIONE_SOCIALEa rubrica), uniti sotto il vincolo RAGIONE_SOCIALEa continuazione, e lo condannava alla pena di anni dodici di reclusione, previa applicazione RAGIONE_SOCIALEa diminuente per il rito prescelto, oltre alle pene accessorie ed al risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALEe parti civili costituite.
1.1. L’imputato proponeva appello nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sopra indicata sentenza articolando, a sostegno del gravame, cinque motivi; con il primo chiedeva l’assoluzione con ampia formula liberatoria dal reato sub 1) per l’assenza di prove decisive a conferma RAGIONE_SOCIALEa sua partecipazione alla consorteria mafiosa in questione. Con il secondo motivo invocava, in via subordinata, la riqualificazione RAGIONE_SOCIALEe condotte di cui capo n.1 nel reato di favoreggiamento personale o in quello di intestazione fittizia di beni ai sensi degli artt. 378 o 512-bis cod. pen.; con i terzo motivo insisteva per l’esclusione RAGIONE_SOCIALEe circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto del citato art. 416-bis, ritenute sussistenti dal Tribunale pur in assenza di elementi probatori diretti a dimostrarne la concreta configurabilità. Il quarto motivo riguardava la richiesta di assoluzione, con ampia formula, dalla estorsione aggravata sub 5) per la mancanza RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa imposizione, mediante violenza o minaccia anche in forma silente, necessaria ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa estorsione contestata (l’avere costretto NOME COGNOME e NOME COGNOME, esercenti il panificio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di RAGIONE_SOCIALE ad
interrompere la produzione e vendita di prodotti dolciari). Infine, con il quinto motivo l’appellante invocava la concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
1.2. La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente la decisione di primo grado mediante l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui al comma sesto RAGIONE_SOCIALE‘art. 416-bis cod. pen., riducendo per l’effetto la pena inflitta all’appellante ad anni nove e mesi quattro di reclusione, confermando per il resto la gravata sentenza.
Avverso la citata decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale NOME COGNOME, per COGNOME degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo l’imputato lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 del codice di rito, 111 Cost. e 416-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione; al riguardo, osserva che la Corte di appello ha confermato il giudizio di penale responsabilità per il delitto sub 1) pur in assenza di elementi incontrovertibili circa il suo stabile ed organico inserimento nel sodalizio mafioso e ciò in violazione dei principi giurisprudenziali formatisi in materia, tenuto conto che nessuno dei collaboratori di giustizia indicati nella sentenza lo aveva indicato come appartenente alla famiglia mafiosa di RAGIONE_SOCIALE e che le intercettazioni ambientali dimostravano, unicamente, la sua consapevolezza di mettersi a disposizione di NOME COGNOME e non già RAGIONE_SOCIALE‘associazione mafiosa in quanto tale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione apparente per avere confermato la sussistenza di detta aggravante, nonostante la mancanza di elementi probatori circa il fatto che si trattasse effettivamente di una associazione armata e che lui ne fosse comunque consapevole.
2.3. Con il terzo motivo NOME COGNOME censura, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 629, commi primo e secondo, e 416-bis.1. cod. pen. per essere stata confermata la sua
responsabilità per l’estorsione sub 5), sebbene non vi fossero elementi incontrovertibili a conferma RAGIONE_SOCIALEa sua colpevolezza.
2.4. Con il quarto motivo l’imputato si duole, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 62-bis cod. pen. e del vizio di motivazione mancante ed apparente con riferimento al diniego RAGIONE_SOCIALEe invocate circostanze attenuanti innominate, di cui egli era senz’altro meritevole alla luce RAGIONE_SOCIALEa marginalità ed insignificanza RAGIONE_SOCIALEe condotte contestategli.
Infine, alla odierna pubblica udienza, le parti hanno discusso concludendo nei termini sopra trascritti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso (i cui motivi, sostanzialmente reiterativi di quelli RAGIONE_SOCIALE‘appello, sono in parte inammissibili ed in parte infondati) deve essere nel complesso respinto.
Anzitutto va ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati da giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento.
2.1. Le modifiche, introdotte con la legge n.46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di
autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugNOME e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. È quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità RAGIONE_SOCIALEe fonti di prova. La modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto RAGIONE_SOCIALEa legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza RAGIONE_SOCIALEe dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione rispetto ad essi sia percepibile lictu ()culli, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).
2.2. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, COGNOME, Rv. 237596).
2.3. Infine, non va dimenticato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello,
nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01).
Fatta questa indispensabile premessa si osserva che una doppia affermazione di responsabilità è stata pronunciata nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, nei termini sopra indicati, per i delitti sub 1) e 5) considerato che la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata, ha riformato la decisione di primo grado con la sola esclusione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui al sesto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 416-bis cod. pen., confermando per il resto la decisione di primo grado.
In particolare, la prova RAGIONE_SOCIALEa colpevolezza per entrambi i reati è stata desunta principalmente dalle intercettazioni ambientali, dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, nonché dagli accertamenti di tipo patrimoniale (tutti legittimamente utilizzabili in ragione del rito prescelto) oggetto RAGIONE_SOCIALEe indagini svolte e compendiate nella informativa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 30 marzo 2021; da tali elementi, secondo i giudici di entrambe le fasi di merito, si ricavava la prova RAGIONE_SOCIALEa intraneità di NOME COGNOME nella famiglia mafiosa di RAGIONE_SOCIALE con lo specifico ruolo dì prestanome ed intestatario fittizio dei beni di NOME COGNOME (capo RAGIONE_SOCIALEa omonima famiglia). Analogamente, è stata ritenuta dimostrata la sua attiva partecipazione in attività di tipo estorsivo e, in particolare, in quella a danno dei proprietari di un panificio di RAGIONE_SOCIALE (oggetto del capo 5).
Passando, quindi, all’esame del primo motivo è opportuno ricordare che, come autorevolmente affermato dal più alto consesso di questa Corte (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670 – 01), in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai
quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno RAGIONE_SOCIALEa criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi – tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura RAGIONE_SOCIALEa qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi “facta concludentia” -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione). Inoltre, nel rispetto del principio di materialità ed offensività RAGIONE_SOCIALEa condotta, l’affiliazion rituale può costituire indizio grave RAGIONE_SOCIALEa condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti – sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza – alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l’espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01).
4.1. Orbene, la sentenza impugnata appare rispettosa dei sopra indicati principi poiché ha confermato il giudizio relativo alla appartenenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato alla famiglia mafiosa di RAGIONE_SOCIALE sulla base, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALEe concordi dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia (NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) che lo avevano indicato, pur in assenza di una formale affiliazione, come persona facente parte RAGIONE_SOCIALEa famiglia mafiosa di RAGIONE_SOCIALE e particolarmente vicina a NOME COGNOME (capo RAGIONE_SOCIALEa medesima famiglia), tanto che – come riferito da NOME COGNOME – uno dei motivi che avevano portato alla uccisione di NOME COGNOME era stato il fatto che quest’ultimo aveva mancato di rispetto all’odierno ricorrente schiaffeggiandolo; lo stesso COGNOME aveva anche raccontato che NOME COGNOME aveva posto in essere una estorsione ai danni di alcuni imprenditori di Casteldaccia per conto di NOME COGNOME.
4.2. Al di là del narrato dei collaboratori, la sentenza impugnata ha poi valorizzato -per ritenere provato il delitto sub 1) – soprattutto le numerose intercettazioni ambientali dal contenuto, considerato, inequivocabile.
4.3. Al riguardo deve ricordarsi che l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate, persino quando le stesse abbiano contenuto criptico o cifrato, costituisce questione di fatto; questione, pertanto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Pertanto, l’impugnazione che, lamentando il vizio di motivazione, propone una diversa e alternativa lettura RAGIONE_SOCIALEe risultanze dialogiche, condotta nella decisione senza vizi logici e travisamenti cognitivi, è in parte qua inammissibile, poiché il controllo di legittimità non ha ad oggetto il fatto, ma la motivazione espressa a sostegno RAGIONE_SOCIALEa sua ricostruzione.
4.4. La Corte territoriale ha provveduto ad esaminare le svariate intercettazioni e da esse ha desunto, con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico, la dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa intraneità di NOME COGNOME nella famiglia mafiosa di RAGIONE_SOCIALE escludendo, così, che egli avesse unicamente un rapporto di vicinanza con il capo del medesimo sodalizio. Nello specifico, dalle captazioni si è avuta la conferma che egli curava gli interessi (principalmente mediante intestazioni fittizie di beni) RAGIONE_SOCIALEa intera famiglia tanto che, commentando con NOME COGNOME, la notizia RAGIONE_SOCIALEa scelta di collaborare da parte di NOME COGNOME, egli raccoglieva l’invito del suo interlocutore di stare attento e di disfarsi di alcuni beni a lui affidati, per timore RAGIONE_SOCIALEe possibil rivelazioni del citato collaboratore (intercettazione del 9 marzo 2019). Inoltre, nel corso di un incontro con i componenti RAGIONE_SOCIALEa famiglia di RAGIONE_SOCIALE e di altri clan, sodali gli avevano rappresentato il timore che se fosse ‘caduto’ lui sarebbero ‘caduti’ anche tutti loro, a conferma del fatto che gli curava non solo gli affari di NOME COGNOME, ma RAGIONE_SOCIALEa intera famiglia mafiosa, dovendosi così escludere la configurabilità del favoreggiamento personale. Nel medesimo incontro avvenuto in occasione RAGIONE_SOCIALEa inaugurazione di un panificio di Villabate – lo stesso ricorrente si era vantato di essersi seduto assieme a soggetti che erano stati condannati all’ergastolo, a conferma RAGIONE_SOCIALEa sua consapevolezza di trovarsi in compagnia di soggetti mafiosi; nella stessa occasione egli aveva chiarito di avere sempre agito nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa ‘famiglia’, tanto che quando un tale NOME gli aveva chiesto in prestito del denaro appartenente al sodalizio egli si era risentito ed aveva detto all’interlocutore che eventualmente poteva concedere in prestito denaro suo personale, ma non già RAGIONE_SOCIALEa ‘famiglia’ (intercettazione del 25 luglio Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2019). Da un’altra captazione, poi, era stato possibile appurare che l’imputato aveva ricevuto la richiesta di autorizzazione ad aprire una concessionaria a RAGIONE_SOCIALE da parte del cogNOME di NOME COGNOME e che aveva concesso tale autorizzazione senza consultarsi con nessuno, forte proprio del suo stretto rapporto con NOME COGNOME (intercettazione del 30 marzo 2019).
4.5. Appare, quindi, corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la tesi difensiva RAGIONE_SOCIALEa sussistenza, al più, del favoreggiamento personale o del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen.; invero, il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. è configurabile nel caso in cui la condotta RAGIONE_SOCIALE‘agente sia sorretta dall’intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni RAGIONE_SOCIALE‘autorità e non già nella ipotesi in cui sussiste la volontà di prendere parte, con ‘animus socii’, all’azione criminosa come, invece, verificatosi nel caso di specie (Sez. 1, n. 48560 del 04/07/2023, Rv. 285461 – 01). Analogamente, non è censurabile l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa intestazione fittizia di beni in considerazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza, logicamente evidenziata dalla Corte distrettuale, che l’imputato non si era limitato a fungere da prestanome, ma aveva fornito uno stabile contributo all’associazione sotto varie forme.
4.6. In conclusione, il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in realtà sollecita una differente (ed inammissibile in questa sede) lettura degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per confermare il giudizio di responsabilità in ordine al reato sub 1).
Il secondo motivo è infondato; come noto, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di armi, prevista dall’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa quale assume rilievo anche il fatto notorio RAGIONE_SOCIALEa stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, Rv. 288336 – 01). Orbene, la sentenza impugnata – con motivazione adeguata e non contraddittoria – ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al quarto comma del citato art. 416-bis anche nei riguardi di NOME COGNOME, essendo stato riconosciuto colpevole di
avere aderito a ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in quanto partecipe RAGIONE_SOCIALEa articolazione territoriale denominata ‘famiglia’ del mandamento di RAGIONE_SOCIALE e, per tale motivo, ben consapevole di aderire ad un sodalizio criminoso notoriamente dotato di armi e che proprio nella ‘forza militare’ ha uno dei principali e più efficaci strumenti di controllo del territorio. In particolare, la disponibilità di armi da parte RAGIONE_SOCIALE famiglia di RAGIONE_SOCIALE era emersa dalla condanna del coimputato NOME COGNOME in quanto custode di numerose armi del sodalizio.
Con riferimento al terzo motivo deve, anzitutto, ricordarsi il condivisibile principio secondo cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l’intermediario, nelle trattative per la individuazione RAGIONE_SOCIALEa persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse RAGIONE_SOCIALEa vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723 – 01).
Ciò posto, la sentenza impugnata non appare censurabile avendo dato rilievo, per confermare il giudizio di penale responsabilità per il reato sub 5), alla pacifica partecipazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato ad un incontro all’esito del quale le vittime RAGIONE_SOCIALE‘estorsione (titolari di un panificio concesso loro in locazione proprio da NOME COGNOME) avevano accettato di non produrre più dolci come richiesto dal titolare di un bar sito nelle vicinanze (il quale, a sua volta, aveva rinunciato a vendere la pizza) ed al fatto che la sua partecipazione non era stata dettata da un senso di solidarietà nei confronti RAGIONE_SOCIALEe vittime, ma piuttosto in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa condotta estorsiva posta in essere dal coimputato AVV_NOTAIO, avendo rappresentato alle persone offese (come emerso dall’ intercettazione di un colloquio intercorso tra i titolari del panificio) che, in tal modo, avrebbero evitato conseguenze maggiormente pregiudizievoli.
Inammissibile per genericità, invece, deve essere dichiarato il quarto motivo concernente il diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche; invero, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati
nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione o RAGIONE_SOCIALE‘esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Al riguardo la sentenza impugnata (facendo proprie le motivazioni del Tribunale sul punto) ha ineccepibilmente argomentato, mediante puntuale richiamo alla particolare gravità RAGIONE_SOCIALEe condotte ed alla assenza di elementi positivi ritenendo di non potere valutare, ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEe invocate attenuanti innominate, le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘imputato, il quale si era limitato a respingere ogni addebito. Orbene, il ricorrente non si confronta in modo specifico con il compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dalla Corte territoriale deducendo, in modo del tutto generico, che le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. consentirebbero di adeguare la pena alla concreta gravità dei fatti.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 del codice di rito, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalle parti civili costituite nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, che liquida per ciascuna parte civile in complessivi euro 3.642,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2025.