Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23625 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Crotone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/08/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorso; uditi gli AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME, i quali si sono riportati ai motivi del ricorso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata; letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
L Cori l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza emessa il 7 giugno 2023 dai Giudice delle indagini preliminar; di Catanzaro, che applicava la misura della custodia cautelare in calcere a COGNOME (·}H.:irie di cui all’art. 416 bis cod. pen. (capo 35 di incolpazione).
Si contesta all’indagato di avere fatto parte, in concorso con altri, della associazione di tipo mafioso denominata “RAGIONE_SOCIALE” e, in particolare, della articolazione territoriale operante nel territorio ricadente nel Comune di Crotone e frazione di Papanice.
Il ricorrente, con COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME – i primi quattro stabilmente dimoranti nel nord Italia – coadiuvava gli esponenti dei “Papaniciari” in Calabria nella gestione di interessi e investimenti di quel sodalizio criminale, sia in Emilia-Romagna che in altre regioni. I predetti, sulla base della ricostruzione accusatoria, con varie condotte, consumavano o favorivano reati di truffa connessi alla distrazione di beni sottoposti a sequestro, recupero di crediti, traffici illeciti di pneumatici, schede carburante e materiali edili, da destinare utilmente ai vertici apicali della consorteria, nonché gestivano attività riconducibili al sodalizio, quali ristoranti e progetti di investimento nel settore turistico, anche per il tramite di società commerciali all’uopo costituite. Partecipavano a riunioni con gli esponenti dei “Papaniciari” che, periodicamente, raggiungevano il nord Italia al fine di pianificare investimenti, dirimere controversie, raccogliere i proventi dei reati consumati e presentare a COGNOME NOME imprenditori funzionali agli interessi della consorteria, come nel caso di COGNOME NOME, presentato a NOME dal ricorrente.
I fatti sono contestati come commessi in Crotone, in territorio nazionale ed estero, dal 22 marzo 2008/all’attualità.
Il Tribunale del riesame ha dato, preliminarmente, atto che l’esistenza del “locale” di Papanice è comprovata da diverse sentenze, in gran parte irrevocabili, nonché dalle dichiarazioni dei collaboratori COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Vengono, inoltre, richiamate le indagini riversate nell’odierno procedimento che hanno fornito una chiara conferma in ordine all’attuale esistenza ed operatività della compagine associativa, allo stato controllata da NOME COGNOME – con il deciso apporto del nipote NOME quale ha assunto il controllo dei gruppo e delle attività economiche riconducibili alla famiglia, con influenze anche nel nord Italia.
Avverso l’ordinanza, ricorre per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Non è sufficiente, a giudizio della difesa, i! ruolo rivestito da COGNOME nella vicenda dell’imprenditore COGNOME e in quella della società RAGIONE_SOCIALE per ritenere il predetto partecipe della associazione. A fronte di una comprovata assenza di affiliazione,
sarebbe evidente l’insufficienza del solo coinvolgimento con NOME nell’affare “frescura” per ritenere provata l’affectio societatis. In realtà, NOME era intenzionato a truffare l’imprenditore e non ad aiutarlo esercitando il proprio potere mafioso.
L’ordinanza impugnata non chiarirebbe alcunché: 1) sulla riferibilità delle asserite attività illecite del sodalizio mafioso ovvero a singoli associati; 2) su quale fosse il ruolo dell’indagato; 3) sull’utilità che avrebbe tratto il ricorrente s avesse portato a termine tale presunta azione; 4) sulle mancate conseguenze a seguito del fatto che le azioni ipotizzate non sono poi state realmente eseguite.
Nessun cenno verrebbe fatto nell’ordinanza in verifica circa la richiesta di riqualificazione della contestazione nella fattispecie del concorso esterno.
2.2. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Ritiene la difesa che il Collegio della cautela si sia limitato a ritenere sufficiente la duplice presunzione di pericolosità in considerazione della contestazione. Il giudice avrebbe dovuto verificare, anche alla luce delle osservazioni difensive, la sussistenza delle esigenze cautelari. COGNOME, infatti, non è più stato coinvolto in vicende illecite nel periodo successivo alla metà del 2018.
Le esigenze cautelari non sono, quindi, né attuali, né concrete.
La difesa ha depositq f’ memoria, con allegati, insistendo per l’accoglimento del ricorso, anche alla luce dell’argomentazione con la quale il Tribunale del Riesame di Catanzaro annullava l’ordinanza custodiale (arresti domiciliari) nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso (capo 47).
Apparirebbe chiaro il vizio motivazionale rappresentato nel ricorso principale, posto che le argomentazioni in merito alla assenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla posizione di NOME avrebbero dovuto trovare applicazione anche nei confronti del COGNOME, il quale è coinvolto nella presente vicenda processuale, unicamente, per aver preso parte all’affare “COGNOME“.
Nella motivazione resa dal Tribunale del riesame di Catanzaro nei confronti del COGNOME, i giudici territoriali ritenevano di non attribuire alcun valore all’accaduto atteso che «i citati contatti non avevano comportato alcun vantaggio tangibile né nei confronti dell’imprenditore e men che meno nei confronti della presunta consorteria mafiosa».
Inoltre «gli accertamenti documentali testimoniano come GLYPH i ristoranti promessi a COGNOME sono rimasti nella disponibilità del COGNOME, ovvero, ceduti a terzi, analogamente all’attico da adibire a struttura ricettiva, che è stato venduto a soggetto estraneo alla cerchia criminale».
Peraltro, «come risulta dalle fonti intercettive succitate, la stessa compagine mafiosa non aveva manifestato la volontà effettiva di risolvere le problematiche dell’imprenditore, bensì dare a quest’ultimo l’impressione di farlo».
Sul punto, viene, infine, evidenziato che l’ordinanza di annullamento del Tribunale del riesame di Catanzaro nei confronti di COGNOME era impugnatok dalla Procura distrettuale di Catanzaro e, in data 6 febbraio 2024, il ricorso veniva dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I motivi che investono, per il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine al delitto associativo ascritto all’indagato,/ sono per un verso aspecifici e per altro verso manifestamente infondati. Contrariamente all’assunto difensivo, la ordinanza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva o alternativa proposta e nuovamente reiterata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo del provvedimento impugnato.
Il ricorso, infatti, si limita a svalutare la significatività degli elem valorizzati nell’ordinanza del riesame, analizzandoli singolarmente, segmentandoli e riproponendone l’interpretazione alternativa ed innocua, già disattesa dai giudici della cautela, che invece, li hanno coordinati e letti unitaria mente.
Occorre premettere che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01).
Il Tribunale del riesame, con motivazione puntuale, esaustiva e aderente a tale principio ha esaminato analiticamente la condotta dell’indagato e ricondotto la stessa nell’alveo del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
3.1. Correttamente articolata e sorretta da congrua logica espositiva è la motivazione spesa nell’ordinanza impugnata per quanto concerne la sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza di appartenenza all’associazione mafiosa. In particolare, il Collegio della cautela ha evidenziato che:
l’esigenza di sottoporre ad attenzione investigativa, nel 2019, la figura di COGNOME COGNOME, nasceva a seguito di un viaggio di NOME nel nord Italia, durante il quale veniva documentata la presenza del COGNOME NOME – uomo fedelissimo di NOME – e dello stesso COGNOME NOME. Il perché la figura di COGNOME NOME avesse assunto nel corso di pochi mesi un ruolo così strategico, tanto da ir GLYPH t/ accompagnare lui stesso, in prima persona, uno fra i più fidati uomini del boss COGNOME NOME, emergeva proprio durante uno di questi viaggi e, nello specifico, durante la trasferta del dicembre 2018. A partire da quel viaggio, infatti, veniva ricostruita l’opera di assistenza criminale della cosca “RAGIONE_SOCIALE” nei confronti dell’imprenditore genovese, COGNOME NOME. L’intera vicenda veniva resa possibile proprio grazie alla figura di COGNOME NOME e alla sua attività di intermediazione finalizzata a mettere in contatto l’imprenditore con la cosca in questione. Che la natura della mediazione fosse prettamente ‘ndranghetista, emergeva in maniera evidente nel corso degli incontri avuti durante quel viaggio e nelle conseguenti captazioni indicate puntualmente nell’ordinanza.
La situazione, nel corso del tempo, veniva minata da eventi imprevisti, primo fra tutti la sottoposizione alla detenzione domiciliare di COGNOME NOME, avvenuta in data 12 marzo 2019 e che richiedeva una necessaria rimodulazione delle forze in campo. Ed era proprio con la momentanea indisponibilità degli uomini di maggior Il fiducia del boss fvlegna NOMENOME NOME COGNOME NOME iniziava ad assolvere in prima persona a delicate incombenze direttamente imparti dai vertici della cosca “RAGIONE_SOCIALE“. Il servizio di osservazione effettuato in occasione del viaggio permetteva di documentare come COGNOME e COGNOME NOME, sempre in relazione alla questione COGNOME, tenessero una serie di incontri nel nord Italia, con soggetti vicini alla consorteria “RAGIONE_SOCIALE“, quali COGNOME NOME e COGNOME NOME. COGNOME NOME sarà colui che si recherà, insieme a COGNOME, proprio nello studio dell’AVV_NOTAIO per richiedere la “dilazione” di pagamento dei compensi del professionista a favore del COGNOME.
Le indagini permettevano, quindi, di accertare che COGNOME aveva richiesto, proprio tramite COGNOME, l’intervento – chiaramente minatorio – della cosca in questione al fine di “chiudere” dei rapporti di debito e credito che aveva con professionisti del nord Italia.
A NOME venivano, inoltre, in diverse occasioni, dernandati anche altri compiti, non direttamente riconducibili alla questione dell’imprenditore COGNOME.
Si è fatto riferimento alla attività di sfruttamento fraudolento di alcune società da parte della cosca “RAGIONE_SOCIALE“, segnatamente quella relativa alla i( RAGIONE_SOCIALE di NOME. A cavallo fra i mesi di luglio e dicembre 2018 il
circuito criminale dei “papaniciari attivo nel nord Italia, nelle figure di COGNOME il GLYPH NOME NOME e COGNOME NOME, gestiva in maniera fraudolenta la società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, unitamente alla famiglia COGNOME di Isola Capo Rizzuto. Le condotte materialmente perpetrate si incentravano su ordinativi di merce mai saldati e vedevano il concretizzarsi dei guadagni illeciti nella successiva rivendita della merce fraudolentemente reperita. Il tutto veniva scandito dalla spartizione del denaro così accumulato anche fra i principali soggetti, inclusi coloro che cedevano lo sfruttamento della propria società agli scopi della cosca.
Il Collegio della cautela ha, puntualmente, sottolineato che, nella materiale perpetrazione delle condotte truffaldine, emergeva che COGNOME NOME e COGNOME NOME, facevano riferimento, per la monetizzazione degli ordini fraudolentemente tratti, proprio a COGNOME, il quale rendicontava direttamente a COGNOME NOME.
3.2. Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni – perciò insindacabili – svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell’indagato per il delitto oggetto di imputazione provvisoria.
4.0ccorre, inoltre, evidenziare che l’annullamento dell’ordinanza cautelare nei confronti di COGNOME costituisce un elemento sopravvenuto alla decisione del Tribunale del riesame, che non può formare oggetto di valutazione in questa Sede. La difesa potrà fare valere le proprie ragioni deducendo la circostanza in questione innanzi al Giudice delle indagini preliminari.
Deve, comunque, sottolinearsi che il provvedimento cautelare nei confronti di COGNOME non appare decisivo per disarticolare il costrutto accusatorio accolto nella ordinanza impugnata, essendo stati evidenziati dal Tribunale del riesame altri elementi, oltre alla “vicenda COGNOME“, dai quali desumere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. E’, infatti, emersa la gestione fraudolenta da parte della cosca dei “papaniciari” della società RAGIONE_SOCIALE, gestione rispetto alla quale il ricorrente, come evidenziato dal Collegio della cautela, ha contribuito in maniera fattiva.
In conciusione, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell’indagato per il delitto oggetto di imputazione provvisoria. Esse, quando la difesa del ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione
impugnata, pur correttamente motivata in punto di gravità dell’acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato.
6.Quanto alle esigenze cautelari, il motivo è del tutto aspecifico.
Il Collegio della cautela ha effettuato una valutazione, che non si è limitata a richiamare la doppia presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen., soffermandosi, invece, con motivazione congrua e logica, sulla gravità del fatto e sulla personalità dell’indagato, quale desunta dai comportamenti e dagli atti concreti che ne evidenziano la spiccata capacità criminale.
Il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato, in particolare, che, rispetto a una contestazione associativa ancora attuale, la circostanza che dal 2019 non siano più documentati contatti del COGNOME con altri soggetti indagati nel presente procedimento non fa venir meno la attualità della condotta, non potendosi da ciò univocamente inferire l’intervenuta recisione del vincolo consortile da parte di un soggetto che, in maniera stabile e sistematica, ha operato in noniqp -er conto del sodalizio.
Peraltro, a conferma della persistente pericolosità sociale, l’ordinanza impugnata ha indicato i carichi pendenti relativi a recenti ipotesi – poiché risalenti all’anno 2021 – di estorsione e usura in concorso, aggravate entrambe ai sensi dell’art. 416-bis 1 cod. pen.
7.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle -) ammende.
–‘, disp. att. cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma i-ter, 2
Così deciso il 29 febbraio 2024 Il AVV_NOTAIO estensore