Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40236 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40236 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME GRECA ZONCU
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/05/2025 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO che si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, con ordinanza del 20 maggio 2025, depositata il 28 maggio 2025, ha accolto l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, in data 7 febbraio 2025, e ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 416bis , commi primo, terzo e quarto, cod. pen., oggetto del capo 1) contestato come commesso da epoca antecedente il 2020 con condotta perdurante, e art. 629, commi primo e secondo in relazione al comma terzo, nn 1 e 3 dell’art. 628, e 416bis .1 cod. pen., oggetto del capo 18),contestato come commesso in data anteriore e prossima al 17 agosto 2021.
All’esito di una piø ampia attività di indagine il pubblico ministero ha ritenuto che sussistessero gravi indizi di colpevolezza nei confronti di NOME COGNOME e, pertanto, ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e una ipotesi di estorsione, quella indicata al capo n. 18) commessa in danno di NOME COGNOME.
Nello specifico, secondo la ricostruzione dell’accusa NOME COGNOME che esercitava l’attività di fornaio in un esercizio commerciale in INDIRIZZO, avrebbe messo a disposizione del clan di Porta Nuova il locale commerciale da lui gestito presso il quale NOME COGNOME, vicereggente della famiglia mafiosa, avrebbe incontrato altri sodali per discutere di questioni inerenti all’organizzazione criminale e anche soggetti e imprenditori soggetti al pagamento del pizzo.
Gli elementi indicati a sostegno della richiesta sono costituiti per lo piø da conversazioni intercettate nelle quali risulterebbero dei riferimenti a ‘ NOME ‘,
‘ NOME ‘, ‘ NOME ‘ e agli incontri avvenuti all’interno del forno sito in INDIRIZZO.
Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta in quanto, dato comunque per accertato che l’indagato lavora nel forno che Ł a INDIRIZZO Ingastone, ha ritenuto che la individuazione/identificazione della persona che aveva partecipato alla conversazione intercorsa tra NOME COGNOME e NOME COGNOME con l’indagato non poteva ritenersi accertata e che la condotta emersa non poteva essere in ogni caso sufficientemente dimostrativa della partecipazione dello stesso al sodalizio mafioso.
Avverso l’ordinanza ha proposto appello il pubblico ministero e il Tribunale, come in precedenza indicato ha accolto l’impugnazione e, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nonchØ l’operatività della doppia presunzione di cui all’art. 273, comma 3, cod. proc. pen., ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
Nello specifico il Tribunale ha ritenuto di individuare la persona indicata come NOME , NOME , NOME e ‘ NOME il NOME ‘ nel ricorrente sulla base del contenuto delle intercettazioni e degli elementi emersi, come l’attività svolta e la presenza di NOME COGNOME nel forno di INDIRIZZO Ingastone. Quanto alla condotta, poi, ha rilevato che questa sia qualificabile nella partecipazione all’associazione in virtø della disponibilità data a NOME COGNOME e ad altri soggetti di utilizzare i locali del panificio per incontrarsi e incontrare persone offese dei reati di estorsione e, in generale, in virtø della propria partecipazione ad alcune conversazioni, tra cui quella oggetto dell’estorsione di cui al capo 18).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo dei difensori, in un unico complessivo motivo ha sollevato le seguenti censure.
5.1.Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento delle fonti di prova, quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui agli artt. 416bis e 629 cod. pen. e ciò anche a fronte del mancato e compiuto confronto con le ragioni esposte dal giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza di rigetto della misura.
5.2. Vizio di motivazione in ordine all’esatta identificazione del ricorrente come autore delle condotte contestate a fronte del motivato rigetto così come esposto dal giudice delle indagini preliminari. In ordine a tale censura la difesa ha criticato il rilievo attribuito dai giudici del riesame al contenuto delle intercettazioni e, in particolare, la consistenza degli argomenti utilizzati in assenza di un effettivo e adeguato confronto con il percorso giustificativo del rigetto esposto dal primo giudice, la cui motivazione non sarebbe stata adeguatamente confutata dal Tribunale del riesame.
5.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta individuazione del ricorrente nella persona di cui alle conversazioni riportate nell’atto di appello dal pubblico ministero e quanto ai riscontri di tale individuazione che, invece, sarebbero inconcludenti. In merito alla identificazione la difesa rileva come non vi sia alcuna certezza che ‘NOME il NOME‘ sia il ricorrente in quanto lo stesso non ha la gestione del panificio ma Ł un semplice dipendente, a piazza Ingastone non ci sarebbe un solo forno e, comunque, dagli atti risulterebbe che il ricorrente viene chiamato ‘ NOME NOME. Sotto altro profilo, poi, che vale anche per la prima censura, il ragionamento indiziario non sarebbe stato svolto seguendo il criterio posto nell’art. 192 cod. proc. pen. perchØ non ci sarebbero effettivi e concreti riscontri.
5.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. in ordine alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti quale partecipazione all’associazione di tipo mafioso piuttosto che favoreggiamento personale ovvero concorso esterno nella medesima associazione. Quanto alla qualificazione giuridica la difesa evidenzia che la
condotta posta in essere non sarebbe tale da consentire di ritenere che il ricorrente sia un associato ma, piuttosto e al piø, che abbia in qualche modo favorito l’attività illecita del solo COGNOME o, al massimo, che sia un concorrente esterno.
5.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in specifico il pericolo di reiterazione, considerato che NOME COGNOME, unico contatto del ricorrente, Ł deceduto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
2. In un unico complessivo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 416bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. quanto alla conclusione cui Ł pervenuto il Tribunale in merito all’individuazione del ricorrente, alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti e alla sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento, in specifico, alla carenza di una motivazione rafforzata a fronte della diversa e opposta valutazione del giudice per le indagini preliminari.
Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti si riferiscono esclusivamente alla logicità e completezza della motivazione, sono infondate.
2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduce l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari Ł ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).
Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non Ł possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828 – 01; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01).
Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolve il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, Ł estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02).
Per tale ragione il sindacato di questa Corte rimane circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828 – 01; Sez. 2, n. 27866 del
17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885 – 01).
Per cui, come anche di recente ribadito, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicchØ sono inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, NOME, Rv. 262965 – 01).
Ciò, peraltro, sempre tenendo conto della specificità della valutazione che deve essere effettuata nel giudizio incidentale cautelare, caratterizzato dalla «diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683 – 01; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 -01).
2.2. Secondo l’indirizzo di legittimità maggioritario, nel caso di ribaltamento in appello del provvedimento di rigetto emesso dal giudice il Tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, Ł tenuto a rendere una motivazione rafforzata «valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata» (Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, COGNOME, Rv. 283784).
In tale ipotesi, infatti, il giudice dell’impugnazione cautelare, pure non essendo necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della decisione riformata, deve dare espresso conto della propria divergente valutazione che, quindi, deve essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale (sempre Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, COGNOME COGNOME, Rv. 283784).
Le pronunce apparentemente divergenti su tale punto, d’altro canto, escludono solo formalmente la necessità della motivazione rafforzata in quanto comunque richiedono che il provvedimento dia adeguato conto di avere proceduto a «un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale» (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982 – 04; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, NOME., Rv. 279593).
2.3. Nel caso di specie il Tribunale si Ł conformato ai principi indicati e l’ordinanza impugnata – che tiene pure conto degli argomenti evidenziati dalla difesa nella memoria depositata in quella sede e ora reiterate – contiene una motivazione rafforzata rispetto all’ordinanza emessa Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.
In merito alle obiezioni della difesa circa la lettura delle conversazioni intercettate, d’altro canto, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle stesse costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di
legittimità se tale valutazione Ł motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, COGNOME, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, COGNOME, Rv. 239724). Ragione questa per cui Ł possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. COGNOME, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994).
2.3.1. Il ragionamento giustificativo esposto circa la sussistenza dei gravi indizi relativi alla individuazione dell’indagato Ł adeguato.
Il giudice del riesame, infatti, dato atto degli argomenti posti dal primo giudice a fondamento del diniego della richiesta di applicazione della misura e di quanto indicato nella memoria depositata dalla difesa, nelle pagine 7 e 8 ha evidenziato gli elementi posti a fondamento della conclusione nel senso della identificazione del ricorrente nella persona che ha partecipato alla conversazione intercorsa il 31 maggio 2021 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME e ai successivi incontri di interesse investigativo.
Sul punto i riferimenti sono specifici e convincenti:
-a INDIRIZZO vi Ł solo un panificio;
–NOME COGNOME ci lavora e lo gestisce dal 1991 ed Ł sempre presente nei locali dello stesso;
-le videoriprese effettuate il 31 maggio 2021 evidenziano che in tale data il ricorrente Ł arrivato alle ore 5,44 ed Ł stato presente ininterrottamente sino alle ore 15,10 e ha partecipato all’incontro tra COGNOME e COGNOME;
-le conversazioni intercettate il 18 aprile e il 17 luglio 2020 danno atto che NOME si rivolge all’indagato chiamandolo ‘ NOME ‘;
-l’intercettazione della conversazione dell’8 luglio 2021 attesta che NOME COGNOME chiede a NOME COGNOME di andare a chiamare ‘ NOME NOME e le videoriprese effettuate nel corso dello stesso giorno provano che NOME COGNOME lo chiama anche con il nome ‘ NOME NOME;
in una successiva intercettazione cui NOME COGNOME indica ‘ NOME il NOME ‘ come la persona che avrebbe pagato un ‘ conto salto ‘.
2.3.2. Il ruolo svolto dal ricorrente nel sodalizio Ł indicato in termini puntuali e la qualificazione giuridica attribuita ai fatti Ł corretta.
La conclusione cui Ł pervenuto il Tribunale nel senso che i locali del panificio gestito da RAGIONE_SOCIALE erano il luogo di incontro privilegiato tra i sodali e dove venivano anche convocate le persone soggette alle richieste estorsive, infatti, Ł motivata in termini adeguati e coerenti con gli elementi acquisiti e indicati.
Come analiticamente evidenziato nelle pagine 18, 19 e 20 dell’ordinanza impugnata, la condotta del ricorrente non Ł consistita esclusivamente nell’avere fornito in una unica occasione e/o al solo NOME COGNOME la disponibilità dei locali del panificio quanto, piuttosto, si Ł sviluppata per un significativo arco di tempo nel corso del quale lo stesso ha fornito un contributo consapevole e sistematico in quanto il forno Ł stato il luogo nel quale si
sono incontrati vari sodali, sono state discusse le strategie del clan e sono stati gestiti i rapporti con diverse persone offese di estorsioni.
In tale contesto anche il rilievo attribuito al contenuto della conversazione tenuta il 31 maggio 2021 appare corretto, pure solo nella parte riportata dal COGNOME a COGNOME: il fornaio, cioŁ il ricorrente, non solo assiste a una conversazione in cui si discute di una richiesta estorsiva, circostanza già questa che sarebbe da sola significativa, ma vi partecipa attivamente dimostrando un diretto interesse (‘ noi … nostro ‘), tanto da attribuire la condotta anche a sØ stesso e all’intera associazione.
Ciò anche considerato che il ruolo di partecipe gli Ł riconosciuto non solo da NOME COGNOME – che, oltre a quanto visto si confronta con lui in merito ad altre estorsioni, lo fa partecipare a incontri con altri sodali con i quali discute di questioni di rilievo associativo, gli lascia in custodia i proventi riscossi – ma anche da altri associati, come puntualmente evidenziato con il riferimento all’episodio in cui NOME COGNOME manda NOME COGNOME a chiamarlo.
2.3.3. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in elazione alle ritenute esigenze cautelari.
In ordine al periculum libertatis , infatti, il Tribunale, con il riferimento alla gravità dei fatti, all’apporto fornito in concreto e per un lasso significativo di tempo e come questo non possa ritenersi limitato a un solo contributo fornito a NOME COGNOME, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento della prognosi di pericolosità effettuata e della inesistenza di elementi positivi che consentano di superare la duplice presunzione si sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gl iadempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 24/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME