Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29141 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29141 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Lecce del 6.2.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi gli AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
Con ordinanza del 6.2.2024 il Tribunale di Lecce, decidendo sull’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME ed altri, ha confermato il provvedimento con cui il GIP, in data 27.12.2023, ravvisando a carico dell’odierno ricorrente gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di partecipazione a associazione di stampo mafioso (capo 1), scambio elettorale politico-mafioso (capo 2) ed altro reato in materia di armi (capo 9), nonché l’esistenza di esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili, aveva applicato, a carico del predetto, l misura della custodia cautelare in carcere;
ricorre per cassazione NOME NOME con due ricorsi a firma di diversi difensori che deducono:
sul capo 9) segnala che l’ipotesi accusatoria compendiata nel capo 9) è il frutto di mere deduzioni sfornite di qualsivoglia riscontri non rinvenibili nell intercettazioni da cui non emerge alcun riferimento alle esigenze del sodalizio capeggiato dal COGNOME laddove, al contrario, proprio il contenuto delle
conversazioni captate dà conto della appartenenza personale delle armi di cui si discute;
sul capo 2) osserva che il Tribunale ha ricostruito la vicenda ricorrendo ad una serie di presunzioni, supposizioni ed elementi indiziari incentrate sugli esiti della conversazione intercettata in data 16.9.2021 cui il NOME non aveva preso parte e da cui, in ogni caso, emerge il suo interessamento, uti singulus, ad essere assunto presso l’RAGIONE_SOCIALE risalente al 2018; segnala che la condotta del ricorrente può essere inquadrata semmai, nella previsione di cui all’art. 86 del DPR 570 del 1986 rilevando un’omessa motivazione sul punto;
2.1.2 illogicità e mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari: rileva che la motivazione si limita a richiamare le considerazioni già spese dal GIP ignorando le sollecitazioni provenienti anche dalla Corte Costituzionale che aveva inciso sulla normativa in materia di presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari e rendendo, in tal modo, una motivazione sostanzialmente apparente;
2.2 l’AVV_NOTAIO:
2.2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen.; illogicità della motivazione in merito alla partecipazione all’associazione di cui al capo 1): osserva che, nel caso di specie, la condotta ascritta al NOME sarebbe quella di garantire il controllo sul territorio e d interessarsi della dotazione di armi; rileva che i giudici della cautela hanno fatto leva sul contenuto di alcune conversazioni riprodotte dell’ordinanza genetica e di altre pure richiamate nonché la risalente militanza sin dal 2010; osserva che l’ordinanza gravata non ha considerato che proprio il contenuto della conversazione riprodotta a pag. 199 dell’ordinanza genetica è emblematica dell’origine millantatoria delle parole dello COGNOME il quale, per accreditare sé stess di spessore criminale, non aveva trovato di meglio che evocare mere segnalazioni di polizia non potendo riferire di condotte significative della propria appartenenza al sodalizio; aggiunge che era stato lo stesso PM a non attribuire particolare rilievo alla vicenda relativa all’omicidio “COGNOME“, dal momento che non erano stati raccolti elementi sufficienti per ricondurre il delitto nell’ambito associativo sottolinea la genericità degli elementi ulteriormente segnalati nell’ordinanza impugnata privi, comunque, di rilievo sotto il profilo della dimostrazione di uno stabile contributo alla vita associativa;
2.2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen.; illogicità della motivazione in merito alla partecipazione all’associazione di cui al capo 9): rileva come il compendio indiziario valorizzato dai giudici della cautela si esaurisca in una conversazione di cui l’indagato non è
nemmeno partecipe senza peraltro riuscire a superare l’allegazione difensiva circa il mendacio millantatorio dello COGNOME; aggiunge che l’ordinanza è anche graficamente priva di motivazione in ordine alla finalità agevolatrice della condotta delittuosa ascritta al ricorrente;
2.2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen.; illogicità della motivazione in merito alla partecipazione all’associazione di cui al capo 2) e conseguente violazione di legge con riguardo all’art. 416-ter cod. pen.: segnala come, nel caso di specie, l’ipotesi accusatoria si fonda sulla adesione del NOME ad un “patto” già suggellato in sua assenza e, inoltre, l’illogicità della conclusione secondo cui la presunta adesione del NOME avrebbe riposato su ragioni associative oltre che un interesse “egoistico” ed individuale manifestato sin dal 2019; richiama il contenuto dell’ordinanza genetica quanto alle emergenze evidenziate dal PM circa l’assunzione del ricorrente come contropartita dell’interessamento dell’impegno nella campagna elettorale del fratello dello COGNOME per le elezioni regionali del 2020 laddove la selezione del personale dell’RAGIONE_SOCIALE risaliva all’agosto del 2020, ovvero in data antecedente le elezioni comunali in cui, secondo l’ipotesi accusatoria, si sarebbe consumato il patto oggetto del presente procedimento;
la Procura AVV_NOTAIO, nonostante la richiesta di trattazione orale, tempestivamente formulata ed accolta, ha trasmesso una requisitoria scritta concludendo per il rigetto di entrambi i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono, complessivamente, infondati.
Non è in primo luogo inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, i tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natur del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400).
Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui “in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell’adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192 cod. pr pen., comma 2, come si desume dall’art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)” (cfr., Sez. 5, n. 36079 del 5.6.2012, COGNOME; Sez. 4, n. 6660 del 24.1.2017, COGNOME; Sez. 4, n. 53369 del 9.11.2016, COGNOME; conf., ancora, Sez. 4, n. 17247 del 14.3.2019, COGNOME, in cui la Corte
ha ribadito i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – non richiamato dall’art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen.; conf., sul punto, e tra le altre, Sez. 1, n. 43258 del 22.5.2018, Tantone; Sez. 2, n. 22968 dell’8.3.2017. Carrubba).
Esula, inoltre, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, n. 6402 del 30.4.1997, COGNOME; Sez. 4, n. 4842 del 2.12.2003, COGNOME; Sez. 6, n. 49153 del 12.11.2015, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura).
2.1 La prima parte del primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO come il primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, contestano, sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, le conclusioni cui i giudici della cautela sono pervenuti validando, in questa sede, l’imputazione provvisoriamente elevata a carico del NOME di partecipazione al sodalizio di stampo mafioso descritto al capo 1).
2.1.1 E’ allora necessario ribadire che il vizio di violazione di legge viene dedotto, a ben guardare, lamentando, realtà, la insussistenza, nella vicenda vagliata dal Tribunale e, in particolare, nella condotta del NOME, degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; in tal modo, tuttavia, la difesa n prospetta un vizio di legittimità ma finisce con il contestare il giudizio di merito ovvero il risultato valutativo cui sono approdati i giudici di merito che, nelle due fasi cautelari hanno al riscontrato tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale.
Ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge sostanziale, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostruito dai giudici di merito – nella fattispec
astratta delineata dal legislatore mentre, come accade sovente ed anche nel caso di specie, il motivo tende contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale che, tuttavia, è un profilo estraneo al novero delle questioni deducibili in questa sede ai sensi della lettera b) dell’art. 606 cod. proc. pen. in quanto oggetto precipuo della valutazione che spetta al giudice di merito.
Quanto alla violazione della legge processuale, pur dedotta con riguardo all’art. 192 cod. proc. pen., è appena il caso di ribadire che, non essendo l’inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, la asserita sua violazione non è deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dall lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo de provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, COGNOME; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, COGNOME).
2.1.2 Tanto premesso in via generale, è ancora opportuno spendere qualche considerazione sui principi di recente riaffermati dalle SS.UU. sentenza “Modaffari”.
In quella occasione, infatti, i giudici della nomofilachia hanno passato in rassegna le diverse impostazioni a partire dalla teoria c.d. “organizzatoria” che, tuttavia, a loro avviso “… mostra tutti i suoi limiti nel momento in cui collega fattispecie criminosa all’acquisizione della qualifica formale di associato, ritenendo sufficiente ai fini dell’integrazione del reato l’ingresso nel sodalizio e finendo pe ritenere irrilevante l’attivazione o meno del partecipe a favore della consorteria” (cfr., pag. 34 della sentenza).
Si è segnalato, tuttavia, che anche la teoria c.d. “causale” non può essere nella sua assolutezza condivisa: in particolare, le SS.UU. Modaffari hanno spiegato che “… la maggiore criticità involge necessariamente la riconosciuta teorica possibilità di sovrapposizione di due categorie dogmatiche (concorso esterno e partecipazione) del tutto autonome e con profonde caratterizzazioni differenziali” mentre “… la aprioristica svalutazione della condotta di messa a disposizione delle energie del singolo a favore del gruppo non tiene conto della possibile autonoma rilevanza probatoria del fatto in sé considerato alla stregua degli indicatori evidenziati dalla sentenza COGNOME” ma, anche, “… con riferimento al rilievo operato dalla sentenza COGNOME in relazione al riconosciuto effetto di attivazione in
favore dell’associazione conseguente all’acquisizione della «qualità di uomo d’onore», al pari della dimostrata progressione nelle doti, introducendo una conoscenza appartenente al piano storico ed esperienziale, finisce per elevare a massima d’esperienza generalizzata una specifica realtà processuale” (cfr., ivi, pagg. 34-35).
Le SS.UU. hanno affermato che, se la mera “affiliazione” non è di per sé sufficiente ad integrare il paradigma della “partecipazione” alla associazione, quel che occorre verificare è che l’agente abbia tenuto comportamenti espressivi ed emblematici di militanza attiva poiché il proprium del reato risiede proprio – e, allo stesso tempo, essenzialmente – nella “compenetrazione” con il sodalizio che è l’oggetto delle condotte esteriori che lo manifestino.
In tal senso, hanno richiamato anche le conclusioni delle SS.UU. AVV_NOTAIO secondo cui “… va considerato partecipe dell’organizzazione criminale l’affiliato che prende parte attiva ai fenomeno associativo” tenendo conto che “… la partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status” ma che “… implica un’attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel prendere parte; in quest’ottica, si è chiarito che “… l’opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa fa parte di cui all’art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell’organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria e ben potrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquando l’affiliato darà concreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingresso nell’associazione” RAGIONE_SOCIALE “… assoluta decisività ai fini della valutazione di “appartenenza” ad un gruppo criminale avente le caratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia apporto concreto, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell’associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell’inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In definitiva, rileva il collegio che, alla luce delle coordinate offerte dal elaborazione delle SS.UU., il contributo del singolo “partecipe” deve essere riferito ad aspetti che attengano alla vita dell’associazione, ben potendo a tal fine rilevare anche condotte che si esauriscano nell’ambito del sodalizio ovvero nelle sue dinamiche interne non richiedendosi, al contrario, un apporto causale che riguardi
la sua concreta operatività e la sua proiezione esterna, ovvero, in particolare, il compimento di reati-fine essendo sufficienti, ad integrare il delitto in esame, comportamenti emblematici del fatto che l’agente faccia “parte” del sodalizio operando al suo interno e nella piena consapevolezza della natura della associazione e del legame fideistico e di reciproco riconoscimento che rappresenta, invero, il proprium della fattispecie.
Di assoluto interesse, infatti, è il passaggio in cui le SS.UU. hanno chiarito che, ai fini della prova della “partecipazione”, rilevano “… i comportamenti di fatto – precedenti e/o successivi al rituale di affiliazione – non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell’associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l’adesione … e di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura” aggiungendo che “… la messa a disposizione non solo costituisce l’effetto dell’ammissione al gruppo, ma indica un comportamento oggettivo e non solo intenzionale, attuale e non meramente ipotetico, che finisce così per concretizzare e rendere riconoscibile, sotto il profilo dinamico della partecipazione, non potendo questo effetto condizionarsi in negativo e legarsi esclusivamente alla successiva – e, a volte, solo eventuale chiamata per l’esecuzione di un incarico specifico, essendo l’adepto già inglobato nel gruppo e pronto per le necessità attuali o future della consorteria” (cfr., pag. 41 della sentenza).
In altri termini, le SS.UU. hanno insistito sulla necessità di concentrare la attenzione sulla esistenza di fatti e condotte che siano emblematici e rappresentativi della partecipazione al sodalizio, quand’anche non necessariamente esteriorizzati con il compimento di reati-fine o di fatti funzionali alla sua attività esterna, ma che siano espressione certa della militanza nella associazione di cui il soggetto è parte manifestando tale partecipazione nel collaborare al suo funzionamento, alla sua organizzazione, alla conservazione della sua integrità.
2.1.3 Passando, poi, al profilo della prova, della condotta partecipativa rilevano, in primo luogo, i risultati dell’attività di captazione relative, anche conversazioni intercorrenti inter alios e, in particolare, tra soggetti intranei all’associazione, relativi a fatti direttamente attinenti a settori vitali del sodali la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito che esse sono utilizzabili in modo diretto e non come mere dichiarazioni “de relato” soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria, perché espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all’interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati (cfr., Sez.
2, n. 10366 del 06/03/2020, COGNOME, Rv. 278590-02; sulla natura di fonte di prova diretta degli elementi raccolti nel corso delle intercettazioni, v. Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, COGNOME, Rv. 278611- 02; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, COGNOME, Rv. 268414-01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268042-01; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, COGNOME, Rv. 266509- 43 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260842-01; Sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003, COGNOME, Rv. 224962-01, tutte richiamate in motivazione dalle SS.UU. Modaffari che ha ricordato che “… i contenuti etero-accusatori delle dichiarazioni registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzate hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretati e valutati, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.” dal momento che “… la spontaneità che ordinariamente connota il libero scambio di informazioni tra soggetti che confidano nella segretezza della conversazione esclude, infatti, qualsiasi equiparabilità con le dichiarazioni accusatorie rilasciate in sede di interrogatorio, nella piena consapevolezza … – in questo secondo caso – della loro utilizzabilità processuale a carico dei soggetti chiamati in correità o in reità”).
Un aspetto “vicino” a questo, cui, per ragioni di ordine logico, è opportuno accennare, è quello dell’interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, dovendosi ancora una volta ribadire che si tratta di una questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se – come nella fattispeci è accaduto – la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (cfr., tra le tante, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, R.v. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv 254439).
2.1.4 Alla luce di queste premesse, rileva il collegio che il provvedimento impugnato resiste ai rilievi difensivi articolati, in primo luogo, sull’affermazion della “intraneità” del ricorrente al sodalizio capeggiato da NOME COGNOME ed operante in Statte.
Il Tribunale, infatti, ha richiamato le contestazioni difensive fondate sulla presunta “illogicità” della ricostruzione operata dagli investigatori, e fatta propri dai giudici della cautela, con riguardo, in particolare, al ruolo che si assume “gregario” da parte del ricorrente e che, come tale, si ritiene incompatibile con il
fatto che costui sia il figlio di NOME COGNOME “Il RAGIONE_SOCIALE“, già a capo del sodalizio da cui trarrebbe origine il gruppo attuale.
In realtà, i giudici di merito hanno contrastato le considerazioni difensive operando un puntuale quanto specifico richiamo agli elementi acquisiti che “… evidenziano la costante presenza di NOME nelle dinamiche della consorteria mafiosa, con astuta decisione di rimanere in posizione più defilata per scelta personale, probabilmente in buona parte dovuta proprio alle vicende del padre” (cfr., pag. 3 dell’ordinanza).
Con argomentazione che non presenta profili di manifesta illogicità o di intrinseca o estrinseca contraddittorietà, hanno inoltre escluso il carattere (dalla difesa invece ritenuto) millantatorio delle affermazioni di COGNOME (cfr., ivi, pag. 3 stretto collaboratore del COGNOME.
In questo contesto hanno congruamente richiamato il tenore della conversazione tra lo COGNOME ed il COGNOME (cfr., ivi) nel corso della quale i due commentavano proprio la “scalata ai vertici” da parte del COGNOME, correttamente ritenuta estremamente emblematica della piena consapevolezza delle vicende associative e della loro intraneità al sodalizio.
Ed è ancora in quest’ottica che il Tribunale ha operato una non illogica lettura della conversazione intercorsa tra il NOME e tale NOME COGNOME in ordine al tentato omicidio di NOME COGNOME (cfr., ivi, pag. 4), nel corso della quale, ancora una volta, l’odierno ricorrente – ad avviso del Tribunale – dimostra di essere pienamente addentro alle vicende ed alle dinamiche del sodalizio rivendicando anche di avere a suo tempo distolto il COGNOME dall’intenzione di picchiare il COGNOME in pieno giorno (cfr., ivi: “… che stai facendo ? … trop persone stanno … poi lo prendiamo e lo facciamo sparire”).
Emblematica della diretta “partecipazione” del COGNOME è stata inoltre giudicata la conversazione del 23.3.2021 nel corso della quale il ricorrente commentava l’atteggiamento di COGNOME a suo avviso eccessivamente “eclatante” e, perciò, non in linea con gli stessi interessi e la operatività del sodalizio; ma, anche, la conversazione dell’11.12.2021 (cfr., ivi, ancora, pag. 5), in cui il ricorrente manifestava al COGNOME la propria disponibilità a partecipare ad un’aggressione e, ancora, quella del’1.3.2021 intercorsa tra lo COGNOME ed il padre di costui, NOME, sul fatto che il NOME aveva interceduto su NOME COGNOME per convincerlo a non estorcere somme dall’imprenditore edile NOME COGNOME che, per gratitudine, aveva effettuato per lo COGNOME lavori quasi “gratis” (cfr., ivi, 5).
In definitiva, con valutazione non sindacabile in questa sede, i giudici della cautela hanno operato una “lettura” del compendio intercettivo che restituisce l’immagine del NOME come pienamente coinvolto nelle dinamiche associative, capace di interloquire con colui che ne aveva assunto la direzione anche sul tipo di iniziative e sul livello di esposizione da mantenere, al fine di non suscitare il non gradito interesse delle forze dell’ordine.
Così ricostruito il contesto, si comprende come il richiamo ai fatti del 2010 sia intervenuto – peraltro dichiaratamente – soltanto ad colorandum la personalità del NOME, da sempre inserito nel contesto mafioso del posto.
2.2 Quanto all’imputazione provvisoria di cui al capo 9), le difese insistono, per un verso, sul carattere “millantatorio” delle parole dello COGNOME e, dall’altro sulla mancanza di prova circa la riferibilità delle armi al sodalizio piuttosto che a singolo.
Ebbene, richiamate le premesse sulle caratteristiche ed i limiti del giudizio di legittimità, rileva il collegio che il Tribunale, anche in tal caso, ha operato un lettura della conversazione da cui, con motivazione non manifestamente illogica o francamente contraddittoria (cfr., pagg. 6-7) ha potuto evincere la riferibilità dello scambio di armi alla dinamica associativa.
Si tratta di una conclusione rispetto alla quale le difese si limitano proporre una diversa interpretazione del dato investigativo che allo stato, e nell’ambito proprio della fase cautelare, risulta essere il frutto di una valutazione operata in termini che si sottraggono ai rilievi riconducibili nel perimetro delineato dall’art 606 cod. proc. pen..
2.3 Quanto, infine, alla ipotesi delittuosa provvisoriamente ascritta al ricorrente al capo 2), la tesi della pubblica accusa è quella di un condizionamento delle elezioni amministrative del 2021 che si sarebbe concretizzata in un accordo tra il candidato sindaco NOME COGNOME ed il clan capeggiato da NOME COGNOME che si sarebbe impegnato in favore del predetto in cambio di una serie di utilità tra le quali, con l’intermediazione di COGNOME, l’assunzione di NOME COGNOME preso RAGIONE_SOCIALE.
Al netto della ricostruzione complessiva operata dal Tribunale circa il ruolo e l’attivismo di NOME COGNOME nel sostenere il candidato COGNOME (anche attraverso la candidatura diretta, nelle liste a sostegno, di due persone legate ad esponenti del sodalizio), il Tribunale ha motivato sul coinvolgimento del COGNOME nell’accordo stretto dal COGNOME, e perfezionato nel mese di settembre, sui cui termini i giudici della cautela hanno ampiamente e minuziosamente motivato e che era stato
premiato non soltanto dalla rielezione dell’COGNOME ma, anche, dall’esplosione di voti per NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ed è in questo contesto che il Tribunale ha potuto inquadrare la figura del NOME il quale da tempo stava cercando di farsi assumere presso l’RAGIONE_SOCIALE e che, pertanto, certamente “perseguiva un interesse personale ma agiva quale componente del clan mafioso e quindi nel perimetro delineato dal patto concluso dal COGNOME con l’obiettivo di piegare la nuova amministrazione comunale alle esigenze del sodalizio proprio tramite l’accoglimento delle varie istanze che di volta in volta venivano presentate a beneficio sia degli stessi associati sia di altri soggetti” (cfr., ancora, ivi, pag. 11).
Sono stati perciò congruamente valorizzati i dati e le informazioni acquisite con le intercettazioni del 16.9.2021 relative alla conversazione intercorsa tra COGNOME, NOME COGNOME, segretario regionale del PD, NOME COGNOME, amministratore dell’RAGIONE_SOCIALE, negli uffici dell’azienda dove proprio il candidato sindaco, che aveva sollecitato l’incontro per ottenere sostegno nella sua campagna elettorale, aveva fatto il nome del COGNOME come uno di coloro che avrebbero potuto “dare una mano” avendone già parlato con la madre del ricorrente (cfr., pag. 12: “COGNOME aveva dunque già sondato il campo rivolgendosi alla madre di NOME e confidava in un ulteriore aiuto in tale direzione dai dirigenti dell’RAGIONE_SOCIALE evidentemente sapendo che COGNOME lo conosceva”).
Dal canto suo, hanno puntualmente spiegato i giudici di merito, lo COGNOME aveva ammesso di aver ricevuto la richiesta di “sistemare” il NOME già nel 2018 tramite il sindacalista COGNOME essendo peraltro consapevole dei suoi trascorsi tanto da sconsigliare COGNOME dall’incontrarlo personalmente.
In questo quadro il Tribunale ha potuto affermare che lo stesso COGNOME, che aveva già stretto l’accordo con il COGNOME, fosse perfettamente consapevole della conoscenza, da parte dello COGNOME, della fama criminale del COGNOME, essendosi rivolto ai dirigenti dell’RAGIONE_SOCIALE per ottenere sostegno elettorale, in particolare chiedendo che intercedessero nei confronti di COGNOME come uno di coloro che avrebbero potuto fattivamente attivarsi per reperire voti.
In definitiva, secondo il Tribunale, “… l’incontro del 16 settembre presso la sede dell’RAGIONE_SOCIALE tra COGNOME e COGNOME fosse diretto a suggellare l’accordo politicomafioso già intervenuto tra COGNOME ed il candidato sindaco in una sorta di intreccio di interessi (per COGNOME l’elezione, per il clan l’asservimento dell’amministrazione comunale, per il COGNOME, partecipe del sodalizio, anche un’ulteriore garanzia di assunzione in RAGIONE_SOCIALE) in cui COGNOME assumeva la veste di intermediarioprocacciatore di voti con modalità mafiosa che nella specie risultano implicite avuto
riguardo alla fama criminale di NOME e del clan di cui faceva parte” (cfr., ivi, pag. 15).
I giudici della cautela non hanno dunque omesso di motivare sulla adesione del NOME al patto che, come hanno invece evidenziato, lo vedeva, peraltro, diretto beneficiario di uno dei primi ed immediati riflessi positivi della auspicata vittoria elettorale del candidato sostenuto dal sodalizio e, pertanto, necessariamente coinvolto in prima persona.
Si tratta di conclusioni che, allo stato, e fermo restando ogni più opportuno approfondimento investigativo, appaiono congruamente fondate sugli elementi di cui il Tribunale ha dato conto.
In diritto, poi, è opportuno ribadire che, ai fini della configurabilità del rea di scambio elettorale politico-mafioso è sufficiente un accordo elettorale tra l’uomo politico e l’associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l’uomo politico ad operare in favore dell’associazione in caso di vittoria elettorale, sicché, nell’ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conc occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere a sostegno degli interessi dell’associazione assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all’associazione medesima, configurandosi, oltre il reato sopra indicato, anche quello di cui all’art. 416-bis cod. pen. (cfr., così, tra le al Sez. 1 , n. 19092 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 281410 – 01).
Si è chiarito, per contro, che l’esistenza dell’intesa per il procacciamento di voti con modalità mafiose può desumersi, in via indiziaria, da indicatori sintomatici quali la fama criminale del procacciatore, la forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso reclutati per la raccolta dei consensi e l valutazione di utilità del loro apporto nella zona d’influenza dell’organizzazione criminale, risultando, per converso, irrilevante il “post factum” costituito da mancato incremento delle preferenze (cfr., così, ad esempio, Sez. 5 , n. 26426 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. 275638 – 01; cfr., anche, Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, COGNOME, Rv. 263845 – 01, in cui la Corte ha spiegato che, ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politic mafioso, come previsto dall’art. 416-ter cod. pen. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 62 del 2014, solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell’interesse di quest’ultima, non è necessario che l’accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l’attuazione, o l’esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del
consenso tramite la modalità di cui all’art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. può dirsi immanente all’illecita pattuizione; conf., su questo principio, Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738 – 01).
Va anche ribadito che è configurabile il concorso formale tra il delitto di di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall’art. 416 ter cod. pen., e quello previsto dall’art. 86 d. P.R. 15 maggio 1960 n. 570 (c.d. corruzione elettorale), in quanto le due fattispecie sono in rapporto di specialità reciproca tra loro (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, dep. 09/05/2016, COGNOME, Rv. 266795 – 01).
Con il secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO la difesa deduce vizio di motivazione in punto di valutazione delle esigenze cautelari limitandosi, tuttavia, in termini generici, a lamentare l’omessa considerazione, da parte dei giudici della cautela, del superamento del regime delle presunzioni assolute di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della sola misura custodiale a presidiarle.
Non può allora che prendersi atto della assoluta genericità della censura, che, a fronte del rilievo appena richiamato, ribadendo che nel caso in esame si è in presenza di un sodalizio stabilmente radicato sul territorio, la difesa non ha nemmeno tentato di prospettare elementi idonei a giustificare il superamento della presunzione ovvero tali da imporre al giudice di motivare in termini dettagliati sul punto (cfr., sul punto, ad esempio, Sez. 2 , n. 12197 del 14/12/2022, dep. 23/03/2023, Bella, Rv. 284474 – 01, in cui la Corte ha spiegato che, ove la condotta sia riconducibile alla partecipazione ad una associazione mafiosa “storica”, caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabilità, grava sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, anche nei casi in cui sussista una significativa distanza temporale tra l’applicazione della misura e la richiesta di sostituzione della stessa, posto che l’attualità delle esigenze è immanente a tale tipo di reato, potendo essere esclusa solo in presenza di prove della rescissione di ogni rapporto dell’accusato con il sodalizio).
Le considerazioni suesposte impongono, pertanto, il rigetto dei due ricorsi con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 20.6.2024