Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31612 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a COGNOME (PA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2024 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di riesame di quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha applicato a NOME COGNOME la custodia cautelare in carcere, in relazione ai delitti di partecipazione all’associazione mafiosa “RAGIONE_SOCIALE“, con il ruolo di reggente della “RAGIONE_SOCIALE” di COGNOME, e di estorsione aggravata, in concorso con altri,
nei confronti di tale COGNOME NOME, al quale avrebbe imposto il pagamento di ventimila euro sul prezzo da questi ottenuto per la vendita di un immobile.
Il ricorso, proposto nell’interesse del COGNOME dai suoi difensori, è sorretto da quattro motivi.
2.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nel vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di partecipazio all’associazione mafiosa.
Il ricorso si sofferma, in proposito, sulla vicenda relativa alla compravendita immobiliare che ha interessato il predetto COGNOME, rilevando come la ricostruzione accusatoria si fondi sul fraintendimento, da parte di costui, soggetto novantenne, delle diverse ragioni sottese alla richiesta di denaro formulatagli dal ricorrente e dal suo collaboratore COGNOME. Si indicano, a tal fine, diverse conversazioni intercettate, dalle quali emergerebbe come tutta la vicenda si sia svolta «in piena regola», con il coinvolgimento di figure tecniche e la predisposizione di varia documentazione, e quindi con modalità non compatibili con una finalità estorsiva. Si rileva, altresì, che non è mai emersa alcuna richiesta esplicita di “pizzo” rivolta al COGNOME; che quest’ultimo vantava una conoscenza trentennale con la RAGIONE_SOCIALE COGNOME; e che tale NOME COGNOME – come dallo stesso dichiarato – aveva svolto un ruolo d’intermediazione nella compravendita nell’esclusivo interesse della controparte contrattuale, non essendo perciò NOME tenuto a corrispondergli alcun compenso, diversamente da quanto da quest’ultimo ritenuto.
2.2. Il secondo motivo attinge anch’esso il giudizio di gravità indiziaria per il delitto associativo, ma sotto il diverso profilo dell’assenza d’indicazione, da parte del Tribunale, di specifiche condotte del ricorrente rappresentative di un suo contributo concreto ed effettivo all’operatività del RAGIONE_SOCIALE.
L’ordinanza – si sostiene – ha dato rilievo esclusivamente a contatti, incontri e generici riferimenti contenuti in dialoghi tra terzi.
Più specificamente, nella vicenda relativa al recupero di un credito da parte di tale COGNOME, rivoltosi a tal fine al COGNOME, comunque non risulta che questi sia andato oltre una generica promessa di aiuto, tuttavia non seguita da alcuna condotta concreta in quel senso.
Così come nessun rilievo può attribuirsi all’investitura di “capo-RAGIONE_SOCIALE” attribuitagli, nel corso di una conversazione con altre persone, da tale COGNOME, che – secondo il Tribunale – avrebbe attinto tale informazione da altri soggetti di rango nell’organigramma di “RAGIONE_SOCIALE“, con i quali era in stretto rapporto. Rileva la difesa, infatti, che nessun accertamento è stato compiuto sulla fonte diretta di tali informazioni; che non risultano circostanze specificamente indicative dei
predetti rapporti tra COGNOME e i vari capi mafiosi; che questi ultimi sono tutti da tempo detenuti.
2.3. Il terzo motivo denuncia i medesimi vizi con riferimento all’attribuzione della qualifica dirigenziale nell’àmbito dell’associazione.
L’ordinanza impugnata non indica un preciso ruolo formale attribuito all’indagato, né evidenzia comportamenti espressivi di un concreto esercizio, da parte di costui, di funzioni gestorie delle attività del RAGIONE_SOCIALE, limitandosi a dar rilievo a semplici riconoscimenti di autorevolezza formulati nei suoi confronti da terzi nel corso di conversazioni intercettate.
2.4. L’ultima doglianza riguarda il riconoscimento dell’aggravante della finalità agevolativa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 416-bis.1, cod. pen.) in relazione al delitto di estorsione, sulla quale il Tribunale avrebbe omesso di motivare.
Richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui detta aggravante presuppone che quella finalità costituisca lo scopo diretto dell’agente e non soltanto una conseguenza eventuale da lui semplicemente accettata, sostiene la difesa ricorrente che non risulti dimostrato che l’indagato abbia agito per tale fine collettivo e non, invece, per soddisfare interessi esclusivamente personali.
Il AVV_NOTAIO generale ha depositato una memoria scritta, con cui conclude per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.
I primi due, in tema di gravità indiziaria per la condotta di partecipazione all’associazione mafiosa, possono essere trattati congiuntamente, presentando i medesimi limiti: quelli, cioè, della strumentalità alla rivalutazione di risultanz probatorie, non consentita alla Corte di cassazione, e della genericità, poiché propongono una rilettura – per inciso, del tutto personale – solo di una parte di tali emergenze investigative.
In conformità a quelli che sono i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione, ovvero la verifica della completezza e della non manifesta illogicità della stessa, è allora sufficiente osservare che il Tribunale del riesame non ha trascurato alcun elemento potenzialmente idoneo a condurre ad un diverso esito del giudizio (non lamentandosi di questo neppure il ricorso) ed ha evidenziato circostanze certamente sintomatiche – tanto più a livello di gravità indiziaria – di una condotta partecipativa, così come delineata dalle Sezioni unite di questa Corte in plurime sentenze, a cominciare da quella n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME,
Rv. 231670, per finire alla n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, Rv. 281889: vale a dire la stabile ed organica compenetrazione del singolo con il tessuto organizzativo del RAGIONE_SOCIALE, mettendosi “a disposizione” dello stesso per il perseguimento dei comuni fini criminosi, con l’assunzione di un ruolo dinamico e funzionale.
Nello specifico, infatti, l’ordinanza impugnata illustra in dettaglio una serie di vicende, sostanzialmente indiscusse nei loro estremi di fatto: alcune, di autonoma rilevanza delittuosa (come il “pizzo” preteso dal COGNOME – così come lo definisce espressamente quest’ultimo – sul prezzo da lui ottenuto per la vendita di un immobile), altre (definizione di rapporti con altri clan, autorizzazioni ad accordi commerciali tra imprese, risoluzione di questioni tra privati, rampogne di soggetti non rispettosi degli impegni verso altre famiglie mafiose: amplius, pagg. 5-20), nitidamente espressive di stretti rapporti del ricorrente con soggetti d’indiscussa e più o meno risalente militanza mafiosa e del ruolo di rango in quel contesto da costoro riconosciutogli. Vicende, dunque, che, lette insieme, sorreggono in modo adeguato e senza forzature l’assunto del ruolo operativo esercitato da costui all’interno della “RAGIONE_SOCIALE” mafiosa attiva in quell’area territoriale.
3. Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo.
L’individuazione di precise qualifiche formali nell’organigramma del RAGIONE_SOCIALE non è indispensabile ai fini non solo dell’accertamento della condotta partecipativa, ma anche del ruolo direttivo svolto dal singolo, potendo questo desumersi anche per facta concludentia (in questo senso, tra le moltissime, la già citate sentenze COGNOME e COGNOME).
Va, poi, osservato che i riconoscimenti dell’autorevolezza del COGNOME da parte di altri mafiosi di rango non sono stati puramente verbali, ma rassegnati nell’àmbito di specifiche vicende conflittuali verificatesi all’interno del RAGIONE_SOCIALE dimostrati dal ruolo da lui in concreto svolto in quelle situazioni.
Manifestamente infondata, infine, è l’affermazione difensiva per cui l’ordinanza impugnata non avrebbe descritto condotte di natura gestoria tenute dall’indagato: non possono che considerarsi tali, infatti, in quanto espressive di un potere organizzativo dell’attività della cosca e della legittimazione a rappresentarla all’esterno, le interlocuzioni con gli esponenti di rango delle altre “famiglie”, l’autorizzazione alla spendita del nome della “RAGIONE_SOCIALE” data ad un imprenditore per tutelarsi nella sua attività, la risoluzione delle controversie tra singoli, il potere di redarguire gli affiliati scorretti, il benestare alle ril iniziative imprenditoriali della zona (pagg. 22 s.).
L’ultima doglianza, in tema di aggravante ex art. 416-bis.1, cod. pen., è inammissibile, anzitutto, per mancanza d’interesse alla decisione sul punto.
L’interesse ad impugnare sussiste soltanto allorché l’impugnazione sia in concreto idonea a determinare, con l’eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per chi la proponga: valutazione che dev’essere operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non all’effettiva fondatezza della pretesa azionata (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953).
Nel caso in esame, però, nessun effetto favorevole può derivare in concreto al ricorrente dall’eventuale accoglimento del presente motivo di ricorso, né allo stato attuale né in futuro.
L’esclusione dell’aggravante, infatti, non avrebbe alcuna incidenza in tema di esigenze cautelari e di scelta della misura, operando comunque la presunzione legale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., né sui termini di durata della misura cautelare, giacché, per quelli della fase in atto, troverebbe comunque applicazione il disposto dell’art. 303, comma 1, lett. c), cod proc. pen., procedendosi per uno dei reati indicati dal successivo art. 407, comma 2, lett. a); mentre, per quelli delle fasi successive e per quelli complessivi legati alla misura della pena edittale massima – comma 1, lett. b) e b-bis), e comma 4 del medesimo art. 303 – essendo COGNOME incolpato dei delitti di direzione di associazione mafiosa a carattere armato e di estorsione pluriaggravata, per di più con la recidiva qualificata, la pena edittale massima in astratto a lui irrogabile sarebbe comunque superiore ai venti anni di reclusione, trovando perciò applicazione in ogni caso il relativo termine più elevato.
A questo si aggiunga che il motivo è comunque aspecifico, in quanto limitato alla censura della ritenuta finalità agevolativa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quando invece la circostanza è stata ravvisata anche sotto l’ulteriore profilo dell’impiego del “metodo RAGIONE_SOCIALE“, su cui il ricorso tace.
All’inammissibilità dell’impugnazione consegue obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2024.