Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36443 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Biancavilla il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza in data 22/02/2024 del Tribunale di Messina
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorso; sentito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Messina – in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen. -confermava il provvedimento emesso il 12/01/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con cui veniva applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura custodiale di massimo rigore per i reati di cui
all’art. 416-bis cod. pen. sub capo 1) e di cui all’art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309 sub capo 2) della incolpazione provvisoria.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso COGNOME, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. per non avere il Tribunale correttamente valutato il quadro indiziario e l’attualità delle esigen cautelari. Il COGNOME era stato attinto da misura custodiale sin dal mese di aprile d 2015 per poi essere definitivamente tradotto in carcere il 16 settembre del 2019 per scontare una condanna definitiva, all’esito di provvedimenti di cumulo, ad undici anni di reclusione. Risultavano, dunque, smentite per tabulas le dichiarazioni etero-accusatorie rese dai collaboratori di giustizia circa la partecipazione del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE e alla connessa attività criminosa di coltivazione di marijuana: dichiarazioni che il Tribuna aveva utilizzato e posto a fondamento della valutazione dei gravi indizi di reità e dell’attual delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
1.1. In limine litis, sia pure con la dovuta sintesi, vanno indicati i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal Giudice del riesame sulla libertà personale.
All’esito delle modifiche normative che hanno interessato l’art. 606 cod. proc. pen. -cui l’art. 311 cod. proc. pen. implicitamente rinvia- alla Corte suprema è devoluto il compito, allorché si contesti la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l’attualità delle esige cautelari, di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di dirit governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto; il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fat inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni sono assistite d
motivazione non manifestamente illogica (così ex multis, Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178).
1.2. Tutto ciò premesso e considerato, ritiene il Collegio come, nelle valutazioni del Tribunale, non si riscontri alcuna violazione di legge o vizio di motivazione, essendo le conclusioni assunte esaustive, congrue e prive di illogicità manifesta.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina ex se ed eo ipso la cessazione della partecipazione al RAGIONE_SOCIALE criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità; essi, da un lato, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività , anche per il tramite di contatti sempre possibili nonostante la detenzione, e, dall’altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento (cfr. Sez. 1, n. 12907 del 23/11/2000, COGNOME e altri, Rv. 218440).
Ciò vale a maggior ragione in relazione alla associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE, caratterizzata da una struttura complessa, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine. Costituisce, infatti, un principio consolida l’affermazione secondo cui la sottoposizione a periodi di detenzione e la insussistenza di condotte specifiche in un arco temporale anche significativo non determinano la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al RAGIONE_SOCIALE in considerazione della tendenziale stabilità dell’affiliazione mafiosa. La permanenza della partecipazione al RAGIONE_SOCIALE criminoso viene, infatti, meno o in caso di cessazione della consorteria criminale o nei casi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 1, n.46103 del 07/10/2014, COGNOME, Rv. 261272; Sez.2, n.17100 del 22/3/2011, Curtopelle, Rv. 250021; Sez. 6, n 1162 del 14/10/2021, Rv. 282661).
1.3. Nella ipotesi al vaglio, gli elementi menzionati e valutati dai Giudici del riesa (pagg.1 e ss del provvedimento impugnato) depongono per uno schema associativo caratterizzato da: a) complessità dell’organizzazione, essendo il gruppo dei “RAGIONE_SOCIALE” operativo sul versante tirrenico e nebroideo della provincia messinese sin dagli anni 90 senza soluzione di continuità, come giudizialmente acclarato a seguito di numerose indagini svolte nel corso di circa un ventennio; b) forte legame fra i sodali per i rapporti di parentela o comparatico; c) notevole spessore criminale delle attività programmate dall’organizzazione, che era operativa nel settore delle estorsioni, truffe comunitarie, falso, narcotraffico, ricicla e trasferimento fraudolento di valori.
Quanto alla specifica posizione del COGNOME COGNOME, il Tribunale ha evidenziato: a) che l’affiliazione al clan dei “RAGIONE_SOCIALEsi” risaliva agli anni 90 ed era stata disposta direttamente vertici della famiglia, NOME COGNOME e NOME COGNOME; b)la costante vicinanza alle figure apicali del gruppo, essendo il ricorrente il braccio destro del capo-clan, NOME COGNOME; c) il ruolo non secondario rivestito sin dal primo momento, essendo il COGNOME da
sempre operativo nel settore delle estorsioni, dagli anni 2000 in poi particolarmente attivo unitamente al cognato NOME COGNOME COGNOME, anche nella gestione del traffico degli stupefacenti del tipo cocaina e hashish, fino al 2017 referente sul territorio dei propriet terrieri di contrada Badessa, ai quali assicurava dietro pagamento protezione da danneggiamenti e furto del bestiame ( cfr provvedimento impugnato, pagg. 7 e ss).
1.4. Il sicuro contatto del ricorrente con i vertici del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il ruolo prim da sempre svolto all’interno del gruppo – bene illustrato dal Tribunale del riesame- consentono dunque di ritenere corrette le conclusioni dei Giudici di merito sulla persistenza del vincolo associativo, non rescisso nemmeno durante i vari periodi di detenzione sofferti dal COGNOME tra gli anni 2015 e 2019.
Parimenti corretta e logica è l’argomentazione spesa dal Tribunale del riesame che- in risposta alla doglianza difensiva sulla “rilevanza dei periodi di detenzione” (pag. 10 de provvedimento) -evidenziava come i documentati periodi di forzata restrizione non avessero indebolito la vis probatoria del narrato dei collaboratori di giustizia, non registrandosi elementi distonici tra l’indicato dato documentale e quanto dagli stessi riferito. Illustrava poi il Tribu come, nel periodo in questione, il COGNOME COGNOME, benchè attinto da diversi titoli custodiali, n fosse stato sempre ristretto in regime di custodia cautelare in carcere. Al carcere erano, infatt seguiti periodi più o meno lunghi di detenzione domiciliare, che da un lato avevano consentito la ricollocazione del COGNOME sul territorio e dall’altro non avevano in modo assoluto limitato libertà di movimento dell’indagato, che, infatti, riportava anche una condanna definitiva per i reato di evasione. La stessa circostanza, segnalata dal difensore e relativa all’utilizzo de braccialetto elettronico tra gli anni 2017/2019, non vale ex se a destrutturare il percorso logico-argomentativo seguito dal Giudice del riesame, dal momento che, nel ricostruito contesto fattuale e in forza dei principi di diritto ut supra richiamati, è evidente come la mancata commissione dei reati scopo abbia un valore neutro e non sia in grado di rescindere ex se il vincolo associativo.
E’ inammissibile perché manifestamente infondata la doglianza in punto di carenza di esigenze cautelari.
2.1. In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell’indagato del delitto di associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE, la presunzione di pericolosità sociale, di caratte relativo, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e 416-bis, cod. pen., può essere superata quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che dimostri- in modo obiettivo e concreto – l’effettivo e irreversibile allontanament dell’indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (Cfr. ex multis, Sez. 6, n. 23012 del 20/04/2016, Notarianni, Rv. 267159). Dunque, non costituisce di per sé un elemento sintomatico del recesso dall’associazione il fatto che, dopo una certa data, non siano state monitorate attività illecite.
Ed invero, una volta dimostrata l’adesione al RAGIONE_SOCIALE, occorre accertare un fatto specifico e concreto – dal quale desumere la rescissione del legame, quale può essere, a titolo meramente esemplificativo, un lungo periodo di detenzione senza che siano stati mantenuti i contatti, una contrapposizione interna all’associazione cui sia conseguito l’allontanamento d uno dei sodali, nonché fatti oggettivi quali il trasferimento in luogo distanze da quello in opera la consorteria, sempre che non vi siano elementi dai quali desumere la continuità della partecipazione. Quanto detto non comporta affatto che vi sia una sorta di inversione dell’onere probatorio, per effetto della quale spetterebbe all’indagate dimostrare il fatto negativo di far più parte dell’associazione, essendo a quest’ultimo richiesto esclusivamente un onere di allegazione di fatti circostanziati che, sottoposti al necessario controllo secondo le ordina regole del riparto probatorio, non consentano di ritenere, neppure secondo la regola del ragionevole dubbio, l’effettiva cessazione dell’adesione al RAGIONE_SOCIALE.
Nel caso di specie, non ricorrono elementi che possano far ritenere superata tale presunzione. Non sono stati acquisiti, ma solo genericamente dedotti – con prospettazione del tutto teorica e assertiva- elementi idonei a far ritenere che il COGNOME non pos continuare a fornire il suo insostituibile contributo all’organizzazione per conto della quale operato. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il predetto era inserito, sin dagli anni 1 in una congrega, qualificabile come “mafia storica”, caratterizzata da un risalente radicamento territoriale e da una riconosciuta stabilità, ma soprattutto dotata di impressionanti capacit organizzazione.
Dunque, in mancanza di dimostrazione di eventi risolutivi, persiste la presunzione di pericolosità (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 46060 del 14/11/2008, Verolla, Rv. 242041; Sez. 2, n. 305 del 15/12/2006, dep. 2007, Comisso, Rv. 235367).
Al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.- la condanna
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. pro pen.
Così deciso 1’11/07/ 2024.
9