Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43196 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/03/2024 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che conclude per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del difensore, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione di Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato, per quel che in questa sede rileva, il ricorso avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in merito alla contestata partecipazione all’associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen.
Le indagini effettuate avrebbero portato i Giudici della cautela a ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del ricorrente, con condotta permanente a partire da febbraio 2023, ex art. 416-bis commi 1, 2, 3, 4 e 8 cod. pen. iall’associazione di ‘RAGIONE_SOCIALE che vede a capo NOME COGNOME e relativa alla storica “RAGIONE_SOCIALE“, operante nel territorio di Girifalco ed aree limitrofe a sua volta sotto-ordinata a quelle di Cutro e di Isola Capo Rizzuto, prendendo parte ad incontri riservati con NOME COGNOME e NOME COGNOME, incontrandoli per poi ‘riportare messaggi ai’ sodali, svolgendo nel territorio di Girifalco e dintorni il “referente” nel settore delle estorsioni, conseguenti danneggiamenti a scopo intimiCOGNOMErio, condotta complessivamente finalizzata al controllo criminale del territorio.
Il Collegio della cautela, condividendo il contenuto dell’ordinanza genetica, ha richiamato (da pag. 2 a pag. 13) le plurime sentenze che deponevano per il radicamento in detto territorio della “RAGIONE_SOCIALE“, le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che ne evidenziavano la perduranza, l’identità degli attuali capi: costoro erano saliti ai vertici all’esito di contrasti anche cruenti co altre cosche insediate sui medesimi territori e quelli viciniori e di operazioni di polizia che avevano portato all’azzeramento dei precedenti referenti, taluni dei quali (COGNOME NOME e COGNOME NOME) ancora in contatto con quelli attuali.
Quanto alla posizione di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME atto delle deduzioni della difesa, ha confermato la gravità indiziaria quanto angrtecipazione alla associazione mafiosa, rilevando l’attivo ruolo svolto in seno al sodalizio quale referente del medesimo, a diretto contatto con NOME COGNOMECOGNOME del quale curava le comunicazioni in favore degli associati e le attività estorsive del gruppo.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il ricorrente formula quattro motivi di ricorso complessivamente tesi a confutare la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione all’associazione mafiosa e le ritenute esigenze cautelari.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione dell’art. 416-bis cod. pen. nella parte in cui il Tribunale del riesame ha omesso di valutare la componente volitiva qualificante la partecipazione all’associazione mafiosa.
Osserva la difesa che, al fine di ritenere integrata una partecipazione al sodalizio mafioso, non è sufficiente la mera realizzazione materiale delle condotte essendo, invero, necessaria la sussistenza della volontà di realizzare il programma criminoso.
Le stesse captazioni sono state dal Tribunale selettivamente considerate, senza invece apprezzare quelle che rendevano palese la risalente e forte
gratitudine nutrita dal ricorrente nei confronti di NOME COGNOME, ch e lo aveva aiutato in un “contenzioso” avuto con terze persone.
2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), in relazione all’art. 309 e 125 cod. proc. pen. l nella parte in cui il Tribunale ha omesso di motivare in ordine al dolo specifico richiesto dall’incolpazione, tenuto conto che dall’attività tecnica emerge che il ricorrente non volesse partecipare all’associazione ma manifestare la propria riconoscenza ad COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), in relazione all’art. 309 e 125 cod. proc pen. nella parte in cui Tribunale ha frainteso il contenuto delle intercettazioni / spec e con riferimento agli atti preparatori di una estorsione in danno di impresa incaricata dell’installazione di pale eoliche.
Sulla base delle complessive risultanze emerse dalle intercettazioni, inclusa la localizzazione della vettura del ricorrente, risulta evidente il fraintendimento del colloquio captato / che non faceva alcun cenno ad intimidazioni nei confronti del COGNOME, mentre risulta generica la parte di conversazione intercettata che fa riferimento a “NOME“, parole che non possono essere interpretate quale segno di una pregressa partecipazione al sodalizio mafioso (si fa riferimento ai progressivi n. 455 del 6 novembre 2023, n. 491 del 8 novembre 2023 e n. 536 del 11 novembre 2023).
Altro errore percettivo riguarda la trascrizione dell’intercettazione del progressivo n. 16 del 8 settembre 2023 i che risulta perplessa nell’individuazione del destinatario della considerazione in essa svolta dai colloquianti, evenienza simile a quella relativa alla captazione di cui al progressivo n. 186 del 2 ottobre 2023, in cui si fa riferimento alla consegna da parte di COGNOME di una modesta somma di denaro rifiutata dal NOME che, pertanto, attiene a liberalità e non a corrispettivo per la partecipazione associativa.
2.4. Con il quarto motivo si deducono ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. aAL proc. pen. vizi di motivazione quanto au sssistenza delle esigenze cautelari ed adeguatezza della misura cautelare in carcere.
Il ricorrente censura la sinteticità della motivazione che hanno portato a ritenere sussistenti le esigenze cautelari, accennando alla mancata dissociazione, alla modalità di partecipazione ed alla non datazione delle condotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in quanto manifestamente infonCOGNOME, declinato in fatto e generico, deve essere dichiarato inammissibile.
Le censure rivolte alla ritenuta gravità indiziaria (primi tre motivi), specie nella parte in cui pongono critiche al ritenuto carente profilo soggettivo della partecipazione al sodalizio mafioso, sono essenzialmente generiche oltre che manifestamente infondate nella parte in cui sindacano l’ordinanza attribuendo un differente significato al compendio indiziario e in particolare al contenuto delle captazioni a cui si vorrebbe assegnare, previa parziale ed incompleta estrapolazione, un senso non in linea con quello attribuito dai Giudici della cautela.
Deve farsi rinvio al consoliCOGNOME principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia COGNOME adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).
Costituisce, invece, una censura del merito della decisione quella attraverso cui si tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884). Egualmente preclusa in sede di legittimità risulta il tentativo di assegnare alle conversazioni captate un significato differente da quello COGNOME dal Giudice di merito, salvo che lo stesso risulti manifestamente illogico (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).
Con motivazione completa e fondata sui dati processuali a disposizione il Tribunale del riesame ha delineato il quadro associativo che ha costituito la necessaria premessa logica per valutare l’adeguatezza o meno presupposti ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, dando conto dell’ambito territoriale di riferimento della compagine associativa e descrivendo, sulla base di documentata attività processuale, il radicamento territoriale della “RAGIONE_SOCIALE“, operante sul territorio del Comune di Girifalco ed aree limitrofe, a sua volta sotto-ordinata a quelle di Cutro e di Isola di Capo Rizzuto.
Il Collegio del gravame cautelare ha poi evidenziato quale fosse il ruolo del ricorrente all’interno del sodalizio criminale, valorizzandone il diretto contatto con COGNOME, persona che, anche sulla base di precise captazioni e dichiarazioni di collaboratori di giustizia era salito ai vertici della locale RAGIONE_SOCIALE di ‘RAGIONE_SOCIALE a il seguito delle vicissitudini giudiziarie che avevano colpito NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il Tribunale ha evidenziato, inoltre, come il ricorrente, che in favore di COGNOME svolgeva anche le funzioni di autista, fosse a conoscenza delle dinamiche interne al sodalizio tanto da evocare, nel corso delle conversazioni captate, la pregressa vicinanza al capo RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, partecipando, altresì, alla fase preparatoria ad ogni incombe connesso alla cura delle estorsioni per conto della compagine mafiosa.
Numerosi risultano gli episodi ritenuti significativi in detto settore da parte del Tribunale: tra tanti, i contatti con la ditta RAGIONE_SOCIALE; la raccolta del “pizzo” per finanziare l’associato COGNOME NOME, detenuto; il controllo del territorio finalizzato all’individuazione di una impresa interessata a lavori boschivi.
Sotto tale aspetto, completa e logica, nei limiti della presente fase cautelare, risulta l’analisi svolta in merito al contenuto delle captazioni che ha consentito di ricostruire il ruolo attivo del ricorrente in conformità con la necessaria oggettivizzazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, tale da denotare lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. U, n. 36958 del 2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01).
Rilevante, al fine di rendere evidente la consapevole e volontaria partecipazione al sodalizio che il ricorrente genericamente vorrebbe confutare, la remunerazione ricevuta da parte bbruzzo, evenienza tratta da una conversazione nel cui contesto si accenna ad analogo pagamento in favore degli altri sodali.
A fronte di una motivazione che ha COGNOME conto – in linea con l’attuale fase cautelare – delle emergenze indiziarie da cui era evincibile l’opera di fondamentale rilevanza posta in essere per la crescita e stabilità della compagine associativa, coerente risulta la conclusione cui è pervenuto il Collegio della cautela circa l’apporto concreto e significativo dell’inserimento attivo, stabile e consapevole del NOME.
Generica si rivela la censura formulata in ordine alle ritenute sussistenti esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura custodiale in carcere.
Pacifico risulta il principio di diritto ribadito reiteratamente da questa Corte di legittimità secondo cui, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell’indagato del delitto d’associazione di tipo mafioso, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sussiste una presunzione relativa di pericolosità sociale, che può essere superata solo quando emerga la rescissione dal vincolo associativo, e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere.
Così come costituisce ius receptum il principio di diritto a mente del quale la presunzione di adeguatezza nei confronti dell’indagato per il delitto di associazione di tipo mafioso viene meno quando intercorra un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all’indagato, circostanza che impone al giudice di motivare puntualmente, su impulso di parte o d’ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze cautelari (tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272919 – 01)
Sotto tale aspetto, risulta adeguata la motivazione del Collegio di merito che ha comunque apprezzato il ruolo assunto nell’ambito associativo, l’attualità dei fatti provvisoriamente contestati e l’assenza di segnali di recisione dei rapporti con la compagine mafiosa.
A fronte di tali valorizzati aspetti sulla cui base è stato ritenuto attuale e concreto il pericolo di reiterazione, generica si rileva la dedotta sinteticità del giudizio, invero, adeguato in ragione del delitto alla base del titolo cautelare.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
L’attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al direttore dell’Istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1 -bis dell’art. cit.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10/10/2024.