Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8209 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8209 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Terracina il 10/04/1968
avverso la sentenza emessa il 22 febbraio 2024 dalla Corte d’appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata La Corte di appello di Palermo, per quanto rileva in questa sede, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’ad 74 d.RR. 309/1990 alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione.
2. NOME COGNOME ricorre per cassazione deducendo con un unico motivo di ricorso la mancanza, erroneità e contraddittorietà della motivazione, nonché il travisamento delle risultanze delle attività di osservazione della polizia giudiziaria e del contenuto delle conversazioni intercettate. Il motivo censura le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale per affermare la consapevolezza della Traversa di fornire un contributo all’attuazione del programma associativo attraverso l’accompagnamento del COGNOME nei suoi viaggi in Sicilia. Si rileva, in particolare, che: a) la circostanza che COGNOME fosse impegnato nella commercializzazione di abiti contraffatti risulta anche dai servizi di osservazione del 28 giugno e del 29 luglio 2013 dai quali emerge che era stato notato all’interno dell’autovettura su cui viaggiava uno stand con dei capi di abbigliamento appesi; b) la Corte ha ritenuto erroneamente che la ricorrente abbia fornito false generalità in occasione del viaggio del 25 aprile 2013 in quanto, in realtà, vi era stato un errore nella sua registrazione come NOME COGNOME; c) l’ulteriore argomento relativo alla necessità di reperire delle auto capienti è smentito dal fatto che in occasione dell’arresto di COGNOME NOME i 39 kg. di hashish sono stati rinvenuti in una Fiat Punto, mentre i successivi sequestri a carico di COGNOME (rispettivamente, di 2,5 kg. di cocaina e di 3,5 kg. di cocaina) sono stati eseguiti su un’auto di maggiore volumetria; d) la necessità di reperire denaro era legata all’attività di commercializzazione di capi di abbigliamento da parte del COGNOME; d) l’episodio del 13 giugno 2013 è stato erroneamente valutato dalla Corte territoriale, nonostante la sentenza di primo grado abbia dato atto dell’erronea individuazione della ricorrente da parte della polizia giudiziaria, risultando dalla scheda alberghiera che in quell’occasione COGNOME si trovava in compagnia della moglie, della figlia e di un’amica di quest’ultima; e) quanto al contenuto dell’intercettazione ambientale del 31 agosto 2013, illogicamente considerato quale ulteriore sintomo della partecipazione della ricorrente, si insiste nel sottolineare che la ricorrente er consapevole della attività di commercializzazione di abiti contraffatti da parte del COGNOME e delle conseguenze penali a questa correlate. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sotto altro profilo, nel motivo si censura anche la esclusione della ipotesi del concorso nel reato in considerazione della occasionalità dell’apporto fornito dalla ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo generico e, soprattutto, volto a confutare la sentenza impugnata sulla base di non consentite censure di merito inidonee ad evidenziare profili di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione.
2.1. Giova, innanzitutto, premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche mediante l’accertamento di “facta concludentia”, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti d droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, COGNOME, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, COGNOME, Rv. 237002).
La commissione di reati-fine, pur potendo costituire un elemento sintomatico della partecipazione all’associazione, non è, tuttavia, necessaria ai fini della configurabilità e della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 3, n. 9459/2016 del 06/11/2015, Venere, Rv. 266710), sebbene anche il coinvolgimento in un solo reato-fine possa integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell’associazione (Sez. 6, n. 1343/2016 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890) ovvero laddove si tratti di un episodio comunque sintomatico dell’appartenenza al sodalizio (Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand e aa., Rv. 257800).
1.2. La sentenza impugnata, muovendosi nel solco di tali coordinate ermeneutiche, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha desunto la partecipazione della ricorrente al sodalizio (la cui sussistenza non è oggetto di censura) valorizzando, in primo luogo, il dato oggettivo relativo alle trasferte in Sicilia della ricorrente con COGNOME, trasferte destinate a raccogliere il corrispettivo d precedenti cessioni di droga. Risulta dalla motivazione che la ricorrente non si è limitata ad una mera presenza passiva, ma, in talune occasioni, si è adoperata per reperire auto a noleggio da utilizzare per tali viaggi, e, in una circostanza, si è
intestata un’autovettura a bordo della quale è stato fermato COGNOME e trovato in possesso di un grosso quantitativo di droga.
La Corte territoriale ha, inoltre, valorizzato il contenuto delle conversazioni tra la ricorrente e la figlia in cui la prima raccontava dei soldi riscossi con COGNOME affermando, in una circostanza, di avere ricevuto dei soldi.
Altro elemento particolarmente significativo della partecipazione al sodalizio della ricorrente e della sua consapevolezza della finalità dell’organizzazione attiene, infine, al suo rapporto diretto con NOME COGNOME, capo del sodalizio, elemento, questo, completamente trascurato dal motivo di ricorso che tende a prospettare, invece, una diversa ricostruzione, soprattutto sotto il profilo psicologico, del ruolo della ricorrente nei viaggi di Ruffo, in tesi difensiva funzionale alla illecita attivit commercializzazione di abiti contraffatti.
Risulta, invece, dalla sentenza impugnata che il ruolo della ricorrente nel sodalizio andava oltre la sua relazione personale con COGNOME tanto che è proseguito anche dopo il suo arresto. La sentenza impugnata, infatti, ha a tal fine, valorizzato la conversazione in cui, successivamente a detto arresto, COGNOME proponeva alla ricorrente di eseguire un trasporto di droga a Palermo (cfr. pagina 19).
Parimenti immune da censure è la motivazione relativa alla presenza della ricorrente in occasione dell’episodio del 13 giugno 2013, avendo la Corte territoriale, con argomentazione non manifestamente illogica, ritenuto che, in assenza di ulteriori elementi probatori a discarico, il dato formale relativo alla registrazione alberghiera a nome della moglie di COGNOME sia recessivo rispetto alle risultanze dei servizi di osservazione, acquisite su accordo delle parti, e delle conversazioni intercettate dalle quali è emersa la presenza della ricorrente nel capoluogo siciliano, essendosi, peraltro, premurata in tale circostanza non solo di reperire l’auto a noleggio, ma anche di accompagnare COGNOME presso l’abitazione di tal NOME COGNOME (cfr. pagina 32)
In ogni caso, rileva il Collegio che, a fronte di tutti gli altri elementi di pr valorizzati dalla Corte territoriale, detta circostanza appare, comunque, non decisiva e inidonea ad incidere sulla tenuta logica della motivazione.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presi