Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18809 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18809 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 04/11/1991 avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Messina del 13/08/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno invocato l’accoglimento del ricorso con annullamento dell’ordinanza;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 agosto 2024 il Tribunale della Libertà di Messina, pronunciandosi sull’istanza di riesame avanzata dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del 1-4 giugno 2024 -con cui era stata applicata, tra gli altri, a COGNOME Filippo la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di partecipazione alla
n
associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, con contestazione dall’ottobre 2022 all’aprile 2023 (capo 31) e ai reati fine, per episodi di offerta e di cessione di rilevantissimi quantitativi di sostanza stupefacente di tipo leggero poste in essere tra il febbraio e l’aprile del 2023 (capi 1 e 13)- ha rigettato l’istanza e confermato l’ordinanza impugnata.
A mezzo del difensore di fiducia COGNOME ha proposto tempestivo ricorso, affidato ad un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 273 cod proc pen, e 74 d.P.R. 309/90.
I giudici del merito, pur non disconoscendo la peculiarità della relazione dell’indagato col vertice del sodalizio COGNOME COGNOME, peculiarità determinata dal trasferimento della sua dimora in Spagna, hanno comunque ritenuto la sistematicità del rapporto e la natura fiduciaria di detta relazione sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni e delle dichiarazioni rese dal collaboratore COGNOME. Incontestata la gravità indiziaria in relazione ai due reati fine, la difesa evidenzia, tuttavia, il modesto arco temporale durante il quale l’odierno ricorrente si è relazionato con COGNOME Salvatore, e, suo tramite, con i COGNOMENOME e NOME– prima, e con i COGNOME poi, onde dimostrare la non stabilità della sua posizione all’interno del consesso associativo, la mancanza di affectio societatis e, dunque, la non configurabilità della fattispecie di partecipazione cpontestata (ripercorrendo, a tal fine, talune delle conversazioni intercettate valorizzate dai giudici di merito).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo è manifestamente infondato.
Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motivazione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cautelare, contiene l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che Io hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto.
Giova una preliminare ricostruzione del quadro procedimentale.
Il Tribunale della Libertà, in sede di decisione sulla istanza di riesame, rigettata -con la quale innanzi tutto si censurava il giudizio di gravità indiziaria formulato dal primo decidente, quindi, sotto il profilo delle esigenze di cautela, l’adeguatezza della misura inframuraria- ha dedotto che le incolpazioni elevate all’
odierno ricorrente si innestano in una più ampia attività illecita, oggetto di una indagine condotta dal nucleo operativo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto e della Legione Carabinieri Sicilia, che ha disvelato l’esistenza di un agguerrito sodalizio dedito al narcotraffico, radicato sulla fascia tirrenica della provincia messinese e facente capo ai membri della famiglia COGNOME. Un altro filone di indagine, che ha riguardato la diffusa disponibilità, i capo ai detenuti reclusi all’interno della casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, di cellulari per comunicare con l’esterno e di ‘stupefacenti da smerciare all’interno, aveva visto confluire il relativo procedimento nel primo, per riunione; anche in tale contesto erano infatti emerse responsabilità a carico di COGNOME COGNOME, recluso in quella Casa circondariale.
Le indagini tutte si sono giovate del prezioso contributo conoscitivo offerto dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia -la cui attendibilità è sta positivamente testata ed affermata come per gli altri collaboranti e mai posta in dubbio dalla difesa della ricorrente- COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME e, da ultimo, NOME COGNOME già affiliato al gruppo COGNOME.
Preliminarmente il Tribunale della Libertà ha perciò dedotto come «sono emersi i canali di approvvigionamento della droga, facenti capo al “broker” ed odierno ricorrente COGNOME NOME che dalla Spagna curava, come si vedrà, la fornitura di ingenti quantitativi di droga leggera da destinare alla piazza locale, nonché i significativi contatti del gruppo con la criminalità organizzata di stampo mafioso barcellonese, già in parte emersi nel diverso procedimento n. 341/20 r.g.n.r., risultando chiaramente impensabile in un contesto territoriale diffusamente e lungamente controllato dalla criminalità mafiosa che un gruppo familiare costituisse e portasse avanti per anni un traffico di droga di tale portata senza il placet del gruppo mafioso.»
Ha, poi, motivato sulla particolarità della figura del ricorrente, ritenuto uno dei soggetti indagati dotati di maggiore spessore criminale, avuto riguardo, intanto, alla fattispecie delittuosa contestata al capo 13), in relazione alla quale in sede di interrogatorio di garanzia il prevenuto stesso aveva reso sostanziale confessione, ed ha rimarcato, previo richiamo alle pagine 88 e seguenti dell’ordinanza genetica, come «COGNOME ha assunto il ruolo di cedente di oltre 60 chili di hashish, suddivisi in 1152 ovuli e 491 panetti, ricevuti per lo spaccio ed inizialmente occultati da COGNOME NOME e NOME, come detto uomini di primo piano del sodalizio, e che sono stati rinvenuti e sequestrati dalla polizia giudiziaria nella data del 5 aprile 2023», importazione posta in essere con la collaborazione di una terza persona, appellata nelle conversazioni intercettate come il “marocchino”, in attesa del pronto pagamento dell’importo pari a 99.000 euro.
Argomentazioni confermate con riferimento all’altro capo di contestazione, numero 1), relativo all’offerta di circa 300 chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo leggero, al cui acquisto erano interessati i coindagati NOME e NOME COGNOME; previo rinvio alle pagine 40 e seguenti dell’ordinanza genetica ed alle emergenze captative ivi richiamate, il Tribunale ha argomentato l’importante rilevanza e la valenza dimostrativa desunte dalla circostanza dell’essere COGNOME con i due COGNOME e COGNOME NOME impegnati, all’interno di un ufficio della concessionaria ricollegabile a quest’ultimo, in una serrata trattativa svoltasi a decorrere dai primi giorni del febbraio del 2023, avente ad oggetto i quantitativi di droga appena menzionati e che COGNOME era in grado di procacciare, per i quali i COGNOME, interessati all’acquisto, ritenevano eccessivo il prezzo praticato dal venditore. Ha evidenziato il diretto coinvolgimento di COGNOME COGNOME, impegnatosi a custodire lo stupefacente, nella transazione, il costo complessivo dello stesso stupefacente, per una somma vicina al mezzo milione di euro, l’ammissione di responsabilità del COGNOME innanzi al giudice per le indagini preliminari : «ho visto NOME e COGNOME solo una volta e con loro ho parlato di fumo e di marijuana … mi hanno chiesto se si poteva portare qualcosa … l’incontro è stato organizzato da NOME NOME … io avevo un fornitore in Spagna, un marocchino ed io una volta sola l’ho fatta avere a NOME … si parlava di chili di stupefacenti ma se i COGNOME volevano qualcosa se la prendevano da NOME. Io facevo solo da tramite per NOME».
Tenuto allora conto della peculiarità della relazione intessuta dall’indagato col vertici del sodalizio, attesa la dimora in Spagna, il Tribunale ha attestato ed apprezzato la sistematicità del rapporto e la natura fiduciaria della relazione di collaborazione così instaurata, peraltro già emblematicamente delineata dal collaboratore NOME, desumendo da qualità e periodicità dei rapporti l’insorgere di una relazione durevole, in conseguenza della quale i vertici del sodalizio hanno, da un lato, potuto contare su una fonte di smercio strategicamente fondamentale per i propri guadagni, così da attribuire al ricorrente la veste di associato al gruppo criminale descritto al capo 124 della rubrica provvisoria.
A fronte di tanto i motivi di ricorso -come sopra svolti- sono affetti da genericità intrinseca ed estrinseca e risultano, pertanto, inammissibili.
Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 – 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 275841 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato
(fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l’atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l’entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, COGNOME, Rv. 261094).
Generiche, infatti, e disancorate dal tessuto motivazionale dell’ordinanza impugnata risultano le censure mosse che, non contestando la gravità indiziaria relativamente ai due reati fine, replicano lagnanze in ordine alla circostanza dell’essere il COGNOME dimorante in Spagna (circostanza invece vagliata accuratamente dal Tribunale impugnato e superata con argomentazioni prive di illogicità manifesta, oltre che ragione, essa stessa, della disponibilità in capo al ricorrente degli ingenti quantitativi di stupefacente trattato), e all’arco temporale, asseritamente ristretto, entro il quale il rapporto coi vertici dell’associazione si sarebbe svolto (invero risultando chiarito dal Tribunale che il rapporto finalizzato alle importazioni si è snodato nell’arco di alcuni mesi, come si evince dal contenuto della ordinanza genetica e di quella impugnata, da leggersi nella loro reciproca integrazione).
Rileva il Collegio, allora, che il Tribunale della Libertà ha fatto corretta applicazione dei canoni ermeneutici consolidati espressi dalla giurisprudenza di questa Corte così in tema di irrilevanza del fattore tempo ai fini della valutazione del delitto di partecipazione alla associazione (valga, per tutte, Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 Cc. Rv. 282122 – 01«In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elemen costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’ “affectio” di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato»), come in tema di significatività dell’affidamento reciproco venditore-acquirente ai fini della configurabilità del reato associativo e della partecipazione allo stesso (ex multis Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024 Cc. Rv. 287375 – 01«In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore e
acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, non può ritenersi in base alla sola reiterazione della fornitura, occorrendo, invece, che la stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell’associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi.»; Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023 Cc. Rv. 285646 – 01 «Ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l’esistenza tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall’interesse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’attività criminale»; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018 Cc. Rv. 275719 – 01 «In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagnnatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale»).
Le censure sollevate dal ricorrente, oltre che generiche e completamente disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.
Anche a seguito della modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all’annullamento
quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, COGNOME; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012). Nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, COGNOME, n.m.) sono recluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Ciò determina l’inammissibilità di tutti quei profili che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione delle immagini riprese, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005 – 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie.
3. In ogni caso, quanto alla partecipazione alla associazione, si è al cospetto di un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice(La Corte ha precisato in motivazione che, ai fini della determinatezza dell’imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l’indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante). In termini Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282139 – 01, laddove la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale di per sé idonea ad integrare di per sé l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell’ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (così Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022 Cc. Rv. 282838 – 01).
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Tanto rilevato, si osserva che la partecipazione del ricorrente è, dal Tribunale, affermata sulla base di una lettura sinergica e complessiva del compendio
investigativo disponibile -come sopra pur sinteticamente rappresentato e che qui integralmente si richiama- da integrarsi, per quanto testé argomentato, con tutto
ciò che risulta dalla ordinanza genetica, sicché la intraneità al sodalizio del ricorrente è stata correttamente affermata.
4. Il ricorso, manifestamente infondato, deve dunque essere dichiarato, per tutte le ragioni sopra discusse, inammissibile.
Ne consegue l’onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, dosp.att.cod.proc pen.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2025 La Consigliera est. COGNOME Il Presidente