Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3107 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3107 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. LIBERTA di TRENTO
Si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Procu Generale.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23 comma 8 D.L. 137/2020.
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO.G. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/06/2023 il Tribunale del Riesame di Trento rigettava la richiesta riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, confermando l’ordinanza del 18/04/2023 del G.I.P. di Trento applicativa della misura cautelare in carcere relativa ai reati di cui agli commi I-II-III-V, e 110, 112 n.1 e 2, 648 bis, 61 bis c.p. come contestati nell’imputa provvisoria.
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Avverso il predetto provvedimento NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, ricorre pe cassazione formulando due distinti motivi e concludendo con la richiesta di annullamen dell’ordinanza impugnata.
2.1 Con il primo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. in relazione agli artt. 125, 272, 273 e ss. 309 c.p.p., ed in correlazione agli artt. 416, II-III-V c.p., nonché 110, 112 n.1 e 2, 648 bis, 61 bis c.p., per inosservanza e/o er applicazione delle leggi penali e di altre norme giuridiche di cui si debba tener nell’applicazione della legge penale, nonché vizio della motivazione in ordine alla sussistenz gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Quanto alla condotta ascritta a riciclaggio della somma di denaro pari a euro 119.980 derivante dal traffico di stupefacenti, reato fine contestato, il ricorrente si duole che il Tribunale di Trento avrebbe totalmente di valutare le emergenze investigative, oggetto del ricorso per il riesame, da cui risult l’insussistenza del contestato reato di riciclaggio. In particolare, rileva che dagli atti eme che il COGNOME non conoscesse affatto le modalità di riconoscimento indispensabili per la conse del denaro secondo le intese dei compartecipi all’associazione, né vi sarebbero elementi affermare la sua consapevolezza circa la provenienza illecita di quelle somme di denaro, nonch sul fatto che la consegna del denaro fosse prodromica ad attività di riciclaggio dello stess essendo stata documentata la presenza di pregressi rapporti cori i membri dell’associazio criminale. Quanto, invece, alla contestazione di partecipare all’attività crimi un’associazione dedita alla “ripulitura” dei proventi illeciti dei traffico intern stupefacenti, si rileva che NOME COGNOME si limitò ad un unico ed occasionale episodio di cons di denaro, da cui non sarebbe possibile ipotizzare ex se la sua partecipazione al sodalizio criminoso, essendo necessario al tal fine la prova dell’inserimento nella struttura organizz la consapevolezza di contribuire all’attuazione del programma criminoso, elementi che non son stati riscontrati in capo al ricorrente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e) c.p.p. in relazione agli artt. 272, 273, 274, e 275 c.p.p., per inosservanza e/o e applicazione delle leggi penali, nonché vizio della motivazione in ordine alla sussistenza esigenze cautelari ed al diniego dell’applicazione di una misura cautelare meno afflitti particolare, si rileva che l’ordinanza impugnata avrebbe effettuato una valutazione del generica e non personalizzata, dato che le condotte ascritte al ricorrente si limitano ad un episodio di consegna del denaro, da cui non sarebbe dato presumere l’inserimento stabile de COGNOME, persona incensurata, priva di altre pendenze, munito di regolare permesso di soggiorno di contratto di lavoro come giardiniere e domestico in Foligno, in un contesto criminoso def “inquietante” né il “suo spessore criminale”, considerato, altresì, che non risulterebbero c con i presunti sodali di un’associazione criminale che, peraltro, non sarebbe più operativ anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato perché i motivi risultano infondati, tenuto conto anche del fa NOME è stato scarcerato per remissione in libertà in data 3/10/2023 e risulta sottopos misura cautelare non detentiva.
Quanto al primo motivo di ricorso relativo alla sussistenza dei gravi indizi di reato di c artt. 416, commi I-II-III-V c.p., nonché 110, 112 n.1 e 2, 648 bis, 61 bis c.p., si ritie provvedimento impugnato non è viziato sotto alcun profilo.
Infatti, il Tribunale del Riesame ricostruisce in maniera dettagliata, richiamando parti signif dell’annotazione di P.G. del 24/06/2000 che riporta le dichiarazioni rese dall’agente s copertura, la vicenda che vide protagonista il ricorrente, insieme ad altro soggetto, consegna in data 19/06/2000 di una ingente somma di denaro, pari a circa 120.000 euro, ad
uno sconosciuto (nella specie l’agente sotto copertura) con ie stesse modalità degli altri ep di riciclaggio contestati nella complessa indagine contro il narcotraffico. Le doglianze di sul ruolo del COGNOME e sulla sua consapevolezza circa la finalità di “ripulitura” del denaro con con precise modalità operative, sono state attentamente esaminate dai giudici del Tribunale d riesame che le hanno confutate (si vedano in particolare le pagg. 10-11-12 dell’ordinanza), c argomentazioni logiche, coerenti e conformi ai canoni di valutazione degli indizi propri dell cautelare. Peraltro, le doglianze del ricorrente in questa sede sono sostanzialmente ripetiti quanto già prospettato al Tribunale del riesame e sono volte a riproporre una divers alternativa ricostruzione dei fatti, senza, però, segnalare violazioni di legge o vizi di mo risultanti dal testo del provvedimento impugnato.
Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alla contestazione di partecipazion ad un sodalizio criminoso ex art. 416, commi I; II, III e V, c.p.. A fronte della doglia l’estraneità del COGNOME all’associazione in quanto egli avrebbe partecipato ad un solo reato quello dei fatti accaduti il 19/06/2000, si rileva che l’ordinanza impugnata ha forni motivazione adeguata, partendo dal principio, qui condiviso, secondo cui la partecipazio all’associazione non sarebbe esclusa per il solo fatto di aver compiuto un unico reato – f laddove il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano tali da evidenziare in ogni sussistenza del vincolo associativo. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato occasioni che: “In materia di reati associativi, la commissione dei “reati-fine”, di qualunqu essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell’associazione né ai fini del della sussistenza della condotta di partecipazione” (cfr. di recente Sez.4, n.11470 del 9/03/2021, COGNOME, Rv.280703-02; Sez. 3, n.9459 del 6/11/2015, Venere, Rv. 266710-01). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha coerentemente sottolineato che l’indagato, seppur a livel gravi indizi, è risultato essere “.. stato parte del sofisticato meccanismo deputato ad ostacolare l’identificazione della provenienza da delitto del denaro sporco proveniente dal narcotraf godendo della fiducia dei membri dell’associazione che gli affidarono la disponibilità di un’i somma di denaro in contanti, la cui quantità COGNOME ben conosceva, e che egli consegnò ad un sconosciuto con un meccanismo di riconoscimento collaudato da tempo, proprio dell’organizzazione criminale. Sono stati indicati, quindi, elementi indiziari tali da cons affermare, allo stato, l’inserimento del ricorrente come intraneo nell’associazione a delinquere, e le censure mosse non si confrontano con il quadro delineato nei due provvedimenti di merito Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il provvedimento impugnato, anche sotto questo profilo, non risulta perciò viziato e il ricor quindi, rigettato.
Diverse valutazioni devono essere svolte in ordine al secondo motivo di ricorso, inerente sussistenza delle esigenze cautelari.
Va evidenziato che il ricorso è tarato con riferimento alla misura cautelare della custo carcere, nei confronti della quale gli elementi evidenziati dalla difesa (partecipazione del
un unico episodio di riciclaggio, incensuratezza, assenza di altre pendenze, assenza di successiv contatti con altri sodali, titolarità di un regolare contratto di lavoro) appaiono oggettiv idonei a mettere in discussione la fondatezza della valutazione compiuta dai giudici di meri sull’adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata (salvi i limiti del giud legittimità, di cui in premessa).
Tuttavia, nelle more del procedimento la misura cautelare della custodia in carcere è stata sostituita da altra misura non detentiva, ragion per cui le deduzioni della difesa appai eccentriche rispetto all’attuale situazione cautelare del ricorrente, assai diversa da q originaria oggetto del ricorso.
La difesa, peraltro, non ha fatto pervenire nessuna memoria con motivi aggiunti che consentissero una valutazione del ricorso con riguardo alle esigenze cautelari rapportate all nuova misura in atto.
Per queste ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento del spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore