Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3442 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3442 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTEBELLUNA il 12/02/1994 avverso l’ordinanza del 21/06/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME il Sostituto Procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore, avvocato NOME COGNOME NOME in sostituzione, che si è riportata ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Milano, quale giudice del riesame, ha confermato la misura custodiale di maggiore rigore applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale ai danni di NOME COGNOME, gravemente indiziato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 19), di più condotte sanzionate ex art 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 24, 25, 26) nonché di usura (capo 38), alcune estorsioni (capi 39 e 40), oltre che di diversi fatti sanzionati ai sensi dell’art. 493 ter cod. pen. (capi 47, 48, 49).
Propone ricorso la difesa dell’imputato e con un unico, articolato, motivo di ricorso, contesta, per il tramite di diversi richiami alle indicazioni di principio offerte da giurisprudenza di legittimità sul tema, violazione di legge e vizio di motivazione
unicamente con riferimento alla configurabilità, in termini di gravità indiziaria, dell partecipazione alla associazione di cui al capo 19), esclusivamente valorizzata, ad avviso della difesa, in relazione ai singoli reati fine, al più espressione di una estemporanea collaborazione in assenza di elementi che possano consentire di inquadrare gli stessi, anche sotto il profilo soggettivo, nel più ampio e indeterminato programma associativo.
Rilevato che secondo l’assunto accusatorio il compito del ricorrente sarebbe stato quello di rifornire il gruppo della sostanza da collocare sul mercato, secondo la difesa del ricorrente il provvedimento impugnato difetterebbe della puntuale indicazione di elementi idonei ad attestare quel rapporto di stabile, continuativa disponibilità ad assicurare l’approvvigionamento dell’organizzazione di riferimento.
Ciò in particolare considerando la modestia numerica degli episodi contestati (in tutto tre) nonché il ristretto ambito temporale che ebbe a connotarne l’esecuzione ( tre mesi), soprattutto alla luce della ben più ampia estensione di durata dell’attività associativa, ma anche della fungibilità collaborativa espressa dal coinvolgimento di diversi soggetti nelle vicende criminali inerenti alla detta consorteria; e ciò a conferirla di condotte, quali quelle valorizzate nel caso in relazione al Pirrottina, realizzate in assenza di una comprovata affectio societatis ma anzi funzionali ad un interesse esclusivamente proprio del soggetto coinvolto, in linea con la occasionalità dei momenti di contatto con il gruppo associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
Va subito rimarcato che l’impugnazione non contrasta gli altri titoli di reato, diversi dalla partecipazione all’associazione di cui al capo 19), posti a fondamento della misura. Per quel che poi riguarda l’intraneità associativa, appare chiaramente affetta da aspecificità estrinseca rispetto all’insieme di argomentazioni, rese anche richiamando larghi tratti del provvedimento genetico, svolte dal Tribunale, sia nel confermare l’esistenza in sé dell’associazione, descrivendone le connotazioni; sia nel disattendere le analoghe censure prospettate con il gravame di merito, mettendo in luce gli estremi costitutivi, anche soggettivi, della contestata intraneità, una volta ricostruito il relat contesto associativo.
3.In particolare, il Tribunale, per un verso ha dato atto delle connotazioni dell’associazione contestata, che ruotava intorno alla figura di NOME COGNOME, promotore e organizzatore, vero dominus dell’attività criminale di matrice associativa contestata al capo 19); attività associativa che trovava una collocazione strutturale presso il rifornimento di benzina gestito dal predetto, vero e proprio centro di deposito, lavorazione e smercio delle sostanze illecitamente commercializzate, essenzialmente del tipo cocaina.
Si è anche precisato che l’associazione in questione risultava impegnata in svariate cessioni al minuto (anche a domicilio dei clienti) e al dettaglio (perché a sua volta riforniva autonomi nuclei di spaccio); e che in ragione di tanto necessitava di diverse fonti di approvvigionamento, principalmente tratte dal mercato calabrese (grazie alle ragioni di contiguità, anche familiare, di COGNOME e del suo braccio destro, NOME COGNOME, con settori della ‘ndrangheta), ma anche costituite da fonti locali (e .tra queste dal ricorrente, particolarmente attivo nel trovare possibili ragioni di fornitura utili alle ragioni gruppo).
4.Venendo alla specifica figura del ricorrente, il ricorso trascura integralmente di contrastare, tra gli elementi valorizzati dai giudici del merito, il peculiare rapporto contiguità e consuetudine criminale che lo legava al dominus dell’associazione in contestazione (soprattutto in relazione ai reati finanziari descritti ai capi da 47 a 49 oltre che ai reati contro il patrimonio precisati ai capi da 38 a 40, realizzati, tra gli altr concorso con COGNOME e con il padre NOME), chiave di lettura non indifferente rispetto all’approccio volitivo da assegnare ai singoli contributi garantiti da COGNOME all’associazione.
Prescinde poi, del tutto, dall’insieme di elementi, tratti dai singoli reati fine destina a disvelare un contributo partecipativo proiettato ben oltre la dinamica della specifica, singola, situazione illecita, in un quadro coerente ad una condivisione programmatica tipicamente propria della intraneità associativa.
In tal senso, sono decisivi non solo la costante presenza dei sodali di maggior rilievo quali concorrenti nelle relative iniziative illecite (COGNOME e COGNOME, per l’appunto), ma soprattutto:
il richiamo effettuato alla situazione in fattobersa in occasione della fornitura di cui al capo 24), realizzata da COGNOME, procurata dal ricorrente e asservita all’attività capeggiata da COGNOME, coerentemente valorizzata in funzione di possibili, ulteriori, future e ben più consistenti possibilità di approvvigionamento garantite al gruppo, con argomentazioni tali da consentire una logica collocazione del fatto in una più ampia programmazione indeterminata;
i riferimenti operati ai due acquisti operati da COGNOME (capi 25 e 26), inseriti in un più ampio ambito di transazioni illecite (si veda l’intercettazione riportata alla pagina 59) ma anche espressione di una dialettica tipicamente avvinta alle logiche associative (per le criticità manifestate da COGNOME rispetto a dette forniture: si vedano i riferimenti al primo provvedimento riportati dalla pagina 20).
Logiche partecipative parimenti confermate, sul piano inferenziale, del resto, dalla collocazione strutturale della condotta riferita a tali ultimi due capi (le dette fornit furono consegnate a domicilio presso la sede logistica dell’associazione); e dalla disponibilità mostrata dal ricorrente quanto alla possibilità di approvvigionarsi
ulteriormente dal medesimo fornitore nell’interesse del gruppo (dichiarandosi disponibile a prelevare lui le future forniture), mantenendo un contatto diretto con il predetto ( si veda l’intercettazione riportata a pag. 25 nella parte in cui il ricorrente comunica a COGNOME che il suddetto non era più in grado fornire merce), oltre che nel rintracciare altri canali di fornitura di hashish (si veda il colloquio con COGNOME riportato alla pagina 26).
Ciò senza peraltro disdegnare contatti personalmente intrattenuti anche con altri fornitori del gruppo (segnatamente con Oppedisano: si veda sempre l’intercettazione riportata a pagina 25).
Il ricorso, ancora, manca di un confronto critico specifico con l’intercettazione ( riportata alla pagina 59) dalla quale emerge la condivisione del padre del ricorrente (coinvolto con il suddetto e COGNOME nelle azioni illecite di matrice finanziaria e nei reat contro il patrimonio rimasti estranei al ricorso), quanto alla scelta del figlio di inseri all’interno del circuito criminale facente capo al detto concorrente e inerente al narcotraffico; né contiene censure specifiche volte a contrastare l’emergenza in fatto (messa in luce alla pagina 53) che assegna al ricorrente un ruolo primario anche nella materiale attività organizzativa del gruppo (per aver acquistato “sim” precaricate per un uso temporaneo, in linea con le modalità di comunicazione privilegiate dai sodali), a definitiva conferma, anche sul piano soggettivo, di una puntuale e stabile inserzione nei meccanismi operativi del relativo consorzio criminale.
Ne consegue che, a fronte della indifferenza in sé del breve periodo partecipativo monitorato dalla attività di indagine, risultano puntualmente valorizzati, ben oltre la mera espressione garantita dai singoli reati fine, fatti e comportamenti, integralmente trascurati dal tenore del ricorso, logicamente sintomatici di una consapevole adesione del ricorrente all’azione associativa facente capo a NOME COGNOME grazie ad un contributo materiale coerentemente inquadrato nel più ampio contesto programmatico e indeterminato proprio della relativa consorteria criminale.
Da qui l’inammissibilità del ricorso, cui seguono le pronunzie di cui all’art 616 comma 1 cod. proc. pen., determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas a delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 16/12/2024
Il Consigliere estensore COGNOME NOME COGNOME
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