Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40608 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40608 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Messina DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza n. 116/24 del Tribunale di Messina del 06/03/2024
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio; sentito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Messina ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 07/02/2024, con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale ha disposto l’applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione, come concorrente nel procacciare le sostanze droganti, ad un’associazione dedita al traffico illecito di stupefacenti dei tipi hashish e cocaina (art. 74 d.P.R. n. 3 del 1990, capo 1) facente capo ai RAGIONE_SOCIALE NOME, NOME e NOME COGNOME nonché per un singolo episodio di detenzione e cessione di 57 gr. cocaina (art. 73, st. d.P.R., capo 21 della provvisoria imputazione).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello indagato, formulando un unico, articolato motivo di censura riferito alla sola ipotesi di reato di natura associativa.
Si deducono in particolare la violazione dell’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità o apparenza della motivazione sul punto della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 1, lamentandosi in particolare che il Tribunale ha affermato la partecipazione dell’indagato al RAGIONE_SOCIALE criminale in mancanza della dimostrazione dell’esistenza di una reale affectio societatis ed esclusivamente sulla base del rilievo oggettivo della valenza agevolatrice della sua condotta in favore non dell’associazione quanto dell’altro indagato NOME COGNOME, ritenuto a sua volta fornitore della consorteria.
A ciò deve aggiungersi che nel caso in esame è indubbio che le condotte illecite di trasporto e consegna della sostanza stupefacente siano state attuate in un ristretto ambito temporale, atteso che gli episodi si sono manifestati in un arco di appena venti giorni (dal 10 luglio al 2 agosto 2021) al termine del quale l’indagato è stato poi tratto in arresto in flagranza di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Vale ribadire che l’impugnazione non investe il capo 21, concernente le consegne di sostanze stupefacenti antecedenti l’arresto del COGNOME in flagranza di reato il 2 agosto 2021, ma esclusivamente il titolo di reato associativo.
Il Tribunale è giunto alla determinazione di ritenere il ricorrente partecipe del gruppo criminale costituitosi attorno ai germani COGNOME, previa disamina e valorizzazione in senso gravemente indiziario dei frequenti rapporti di natura illecita intercorsi tra NOME COGNOME e NOME COGNOME (pag. 4-7 ordinanza), indicato quest’ultimo come stabile procacciatore di sostanze droganti in favore dell’associazione.
La figura del ricorrente COGNOME inizia, invece, a delinearsi solo a pag. 8 dell ordinanza, nel passo della motivazione dove viene indicato come ‘corriere di fiducia’ del COGNOME per il recapito a destinazione delle sostanze stupefacenti.
E’ infatti poco prima della consegna di un quantitativo destinato ai coniugi COGNOME che il ricorrente veniva arrestato in flagranza di reato il 2 agosto 2021, in quanto trovato in possesso di 57 gr. di cocaina.
Il fatto costituisce oggetto di un distinto procedimento e vale sottolineare che il ricorrente non contesta il merito dell’imputazione provvisoria riferita alle precedenti condotte illecite ascrittegli, analoghe a quella ora indicata.
Quel che la difesa contesta è, invece, che data anche per assodata la natura e la frequenza dei rapporti intercorsi con il COGNOME, evidenziata del resto dalla stessa ordinanza (pag. 11), la mera circostanza di avere, su incarico di costui, assicurato le consegne in favore della coppia COGNOME non possa di per sé integrare un solido quadro di gravità indiziaria della partecipazione del COGNOME al gruppo criminale.
Il Collegio ritiene fondata la doglianza, apparendo, infatti, evidente la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., attesa l’assenza di riscontri indiziari ulteriori rispetto all’unico elemento, di per sé non decisivo, ch l’ordinanza finisce per valorizzare, costituito dalla indiscussa cointeressenza di affari illeciti tra ricorrente e COGNOME, se non al prezzo di traslare indebitamen in danno del secondo le valutazioni che, invece, il Tribunale ha operato riguardo al primo indagato.
A pag. 9 dell’ordinanza si legge, inoltre, che il collaboratore di giustizia NOME COGNOME ha evidenziato gli stretti rapporti in affari esistenti tra COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME, indicando il primo come acquirente di grossi quantitativi di droga ai fini di una successiva rivendita, mentre sulla base delle altre risultanze indiziarie riportate nell’ordinanza il traffico illecito sembra avere una divers direzione, con il COGNOME in veste di stabile fornitore.
Il tema esula in senso stretto dall’ambito del procedimento a carico del COGNOME, ma appare rilevante in negativo nel senso cioè che neppure le dichiarazioni del
collaboratore rappresentano un elemento indiziario ulteriore rispetto a quello già esaminato ma del tutto insufficiente, se non in via assiomatica, ad affermare la sussistenza di concreti elementi della partecipazione del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché quella del G.i.p. del Tribunale di Messina del 7 febbraio 2024 limitatamente al reato di cui al capo 1, per il quale dispone la formale remissione in libertà.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 25 settembre 2024