Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31699 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31699 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
nel procedimento a carico di
COGNOME NOME nato a Palermo il 10/07/1993
avverso l’ordinanza del 18/03/2025 del TRIBUNALE DI PALERMO (Sezione per il riesame delle misure cautelari personali).
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato come da requisitoria in atti;
sentite le conclusione dell’Avvocato COGNOME che ha chiesto che il ricorso del P.M. sia dichiarato inammissibile o rigettato;
sentite le conclusioni dell’Avvocato COGNOME si è associato alle conclusioni rassegnate dal codifensore.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 marzo 2025 il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame delle misure cautelari personali, ha annullato l’ordinanza del 3 marzo 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale aveva sottoposto NOME COGNOME al regime cautelare di custodia carceraria, avendolo ritenuto gravemente indiziato dei reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990, aggravata ai sensi dell’art. 416bis .1 cod. pen., (capo 4) e di trasporto e offerta in vendita di sostanza stupefacente (capo 22).
Ad avviso del Tribunale sarebbe mancata finanche la probatio minor , richiesta ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., di una stabile e consapevole adesione di NOME COGNOME all’associazione dedita al narcotraffico operante nel ‘mandamento’ mafioso di Palermo ‘INDIRIZZO‘, nulla deponendo per l’espletamento da parte di questi, che si trovava in stato di detenzione domiciliare in una località ligure, di un ruolo operativo in seno al sodalizio o per lo svolgimento di condotte espressive di una sua stabile messa a disposizione dell’organizzazione. Infatti, il contenuto delle conversazioni intercettate dava conto: di come i rapporti intrattenuti con NOME COGNOME (capomandamento detenuto in carcere) e con altri esponenti mafiosi – ad esempio, con il reggente latitante, NOME COGNOME risultassero sporadici, dettati da ragioni familiari o, comunque, non funzionali ad assicurare la sopravvivenza o il rafforzamento del sodalizio; di come egli non risultasse coinvolto nella gestione diretta delle piazze di spaccio e non avesse intrattenuto rapporti diretti con i ‘capi piazza’ (ad esempio, con COGNOME e COGNOME); di come l’ipotizzato ‘ruolo interscambiabile’ con il cognato detenuto NOME COGNOME NOME, svolto in seno all’associazione, non si fosse tradotto in comportamenti tangibili e verificabili; di come parimenti prive di concreto riscontro fossero le condotte contestategli al capo 22), di trasporto e vendita di stupefacenti in concorso con i COGNOME. Donde, i traffici di tali sostanze, che Costa poteva avere continuato a dirigere dal Nord Italia, erano riferibili ad iniziative autonome e coltivate all’insaputa dei componenti e dei vertici dell’organizzazione operante in Palermo ‘INDIRIZZO‘.
Ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, denunciando, con un solo motivo – articolato in più censure e ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – il vizio di motivazione da travisamento di elementi indiziari decisivi, ignorati o svalutati dal Tribunale per effetto di un apprezzamento parcellizzato delle evidenze raccolte a carico di NOME COGNOME.
Il ricorrente, dopo avere stigmatizzato la confusione in cui il giudice era incorso nell’indicare il cognato detenuto di COGNOME con il nome di NOME COGNOME, piuttosto che con quello esatto di NOME COGNOME, ha dedotto che elementi a sostegno della gravità indiziaria postulata a carico di NOME COGNOME in relazione alla sua partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico operante in Palermo ‘INDIRIZZO‘, in concomitanza e in parallelo alla distinta organizzazione mafiosa facente capo a ‘Cosa Mostra’ stanziata nel medesimo ambito territoriale, emergerebbero:
-dalle conversazioni riservate con NOME COGNOME, rese possibili dall’accesso di NOME COGNOME a cellulari criptati, usati solo da affiliati di alto livello, che gli consentivano di comunicare direttamente con l’COGNOME, reggente latitante del ‘mandamento’ mafioso di Porta Nuova: tanto dimostrando un ruolo fiduciario e operativo, non occasionale, espletato in seno al sodalizio;
dalla gestione della rete di spaccio del cognato NOME COGNOME, tale incombenza essendogli stata delegata dai responsabili del sodalizio nell’incontro del 6 luglio 2023; ruolo vicario comprovato, oltretutto, dall’intervento di NOME COGNOME presso NOME COGNOME, capo mandamento detenuto, a favore di NOME COGNOME (detto ‘COGNOME‘), ‘ pusher ‘ per conto del COGNOME, estromesso dallo spaccio su disposizione dei vertici del sodalizio, con gravi ripercussioni economiche per lo stesso COGNOME NOME;
dai risultati del sequestro di somme di denaro (per Euro 313.525,00) e di documentazione contabile operato presso l’abitazione di NOME COGNOME, suocera di NOME COGNOME e di NOME COGNOME; risultati, compendiati negli atti trasmessi dal Pubblico Ministero al Tribunale del riesame il 14 e il 18 marzo 2025, decisivi in quanto attestanti il coinvolgimento di COGNOME nel traffico di stupefacenti facente capo all’associazione di Palermo ‘Porta Nuova’, anche in sostituzione del cognato COGNOME, ma completamente ignorati dal Collegio di merito;
dalle conversazioni intrattenute da COGNOME con NOME COGNOME, deponenti per l’effettiva gestione da parte del primo di un traffico di droga in combutta con i COGNOME senza l’autorizzazione dei vertici del sodalizio di ‘Porta Nuova’.
Con memoria versata in atti, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor NOME COGNOME ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Con memoria in data 27/28 luglio 2027, trasmessa in Cancelleria tramite PEC, i difensori di NOME COGNOME hanno chiesto che il ricorso del Pubblico Ministero sia dichiarato inammissibile o rigettato, rilevando che il ricorrente Pubblico
Ministero I.) avrebbe trasmesso la documentazione relativa al sequestro Tantillo via PEC poco prima dell’udienza (ore 9:03, udienza alle 9:45), senza peraltro provvedere ad illustrarla in udienza, di modo che sarebbe stato violato il contradditorio; II.) avrebbe sviluppato mere censure di merito, fondate su una lettura alternativa del contenuto delle intercettazioni telefoniche e sulla valorizzazione di evidenze e vicende neppure considerate nell’ordinanza genetica (vicenda NOME COGNOME; vicenda del mantenimento di NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME, peraltro non decisiva, essendo rimasto provato che i denari dovuti a costei provenivano non da Costa ma da Autieri); III.) avrebbe formulato deduzioni illogiche e contradditorie, posto che il riconoscimento del carattere autonomo del traffico di stupefacenti espletato da Costa in combutta con i COGNOME, in quanto espressione di un affare illecito svolto in violazione delle regole del mandamento, sarebbe in contrasto con l’affermata sussistenza dell’ affectio di COGNOME rispetto al sodalizio di ‘INDIRIZZO‘; IV) avrebbe valorizzato dati probatori privi di decisività, posto che gli elementi sopravvenuti acquisiti con il sequestro operato presso l’abitazione di NOME COGNOME non erano riferibili al COGNOME, già detenuto quando l’incombente era stato eseguito e, come tale, all’oscuro dell’esistenza di denaro e documentazione relativa al traffico di stupefacenti presso l’abitazione della suocera, come comprovato dall’informativa RONI 4317/1576 2015 trasmessa al Pubblico Ministero il 24 aprile 2025 prima della redazione dell’impugnativa.
Si è proceduto alla trattazione orale del ricorso, avendone, la difesa del resistente, avanzato tempestiva richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inutilizzabilità o, comunque, di non valutabilità degli elementi di prova, desunti dal sequestro di denaro e documenti rinvenuti presso l’abitazione di NOME COGNOME, suocera del resistente NOME COGNOME, dei quali il ricorrente Pubblico Ministero ha denunciato l’omesso apprezzamento ancorché si trattasse di evidenze decisive, atte a sugellare il quadro di gravità indiziaria postulata a carico del COGNOME in relazione ai reati provvisoriamente addebitatigli.
1.1. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di riesame delle misure cautelari, non sussiste alcun divieto per il Pubblico Ministero di trasmettere al Tribunale gli atti sopravvenuti all’emissione dell’ordinanza genetica che non abbiano una connotazione di favore nei confronti dell’indagato, posto che l’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. prevede espressamente che le parti possono integrare il compendio indiziario in udienza e che una trasmissione anticipata di tali atti assicura maggior tutela al diritto di difesa dell’indagato, il quale, proprio a seguito della trasmissione prima dell’udienza, è in grado di contraddire gli eventuali nuovi elementi sfavorevoli in modo consapevole (Sez. 2, n. 11033 del 20/01/2016, Dresda, Rv. 267728 – 01).
L’obbligo del Pubblico Ministero di trasmettere gli atti al Tribunale del riesame, previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., ha per oggetto, infatti, soltanto quelli indicati dall’art. 291, comma 1, cod. proc. pen., ossia gli atti che il titolare delle indagini ha selezionato per sostenere la richiesta cautelare nonché gli elementi sopravvenuti a favore dell’indagato (Sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, dep. 2020, Monaco, Rv. 278436; Sez. 4, n. 44004 del 1972013, Jussi, Rv. 257698); giusta, però, la disposizione di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., che stabilisce che «Il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo ‘anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza’», è in facoltà del Pubblico Ministero di addurre elementi sopravvenuti anche sfavorevoli all’indagato. Facoltà il cui riconoscimento trova, del resto, conferma nel potere del Tribunale, previsto dallo stesso art. 309, comma 9, cod. proc. pen. «di confermare (il provvedimento cautelare) per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso».
Dunque, l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., se obbliga il Pubblico Ministero a trasmettere al Tribunale del riesame, oltre agli atti sui quali la misura cautelare si fonda, anche gli elementi sopravvenuti a favore dell’indagato, di certo non gli vieta di trasmettere elementi sopravvenuti che non abbiano una connotazione di favore nei confronti dell’indagato medesimo. Elementi dei quali il Tribunale può valersi ai fini della decisione, anche ove addotti in udienza, sempre che su di essi la difesa dell’indagato abbia potuto esercitare il contraddittorio.
1.2. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente Pubblico Ministero ha specificamente dimostrato di avere trasmesso per tempo al Tribunale del riesame sia il provvedimento di sequestro probatorio della documentazione rinvenuta nell’abitazione di NOME COGNOME, sia la richiesta di convalida del sequestro preventivo, disposto d’urgenza, del denaro ivi parimenti presente, come anche del
relativo decreto di convalida del Giudice per le indagini preliminari – come attestato dalla ‘nota di trasmissione atti al Tribunale del Riesame del 14 marzo 2025, riferita al procedimento 487/25 Lib, depositati in formato cartaceo e caricati su portale TIAP (faldone n. 93)’, nonché dalla ‘nota di trasmissione atti al Tribunale del Riesame del 18 marzo 2025, riferita al procedimento 487/25 Lib., con ricevuta di ricevimento PEC -, di modo che il Tribunale non avrebbe potuto non esaminare tali atti; ciò, vieppiù perché da essi erano ritraibili elementi potenzialmente decisivi ai fini della conferma del postulato investigativo formulato sul conto di NOME COGNOME
Tanto rilevato, colgono nel segno i rilievi articolati dal Pubblico Ministero ricorrente in ordine all’apprezzamento parziale ed a tratti illogico del compendio indiziario valorizzato dal Giudice per le indagini preliminari a sostegno dell’ipotizzata partecipazione di NOME COGNOME all’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante in Palermo INDIRIZZO, posta sotto il controllo della parallela organizzazione mafiosa stanziata nel medesimo ambito territoriale.
2.1. In effetti, le non occasionali conversazioni di NOME COGNOME con NOME COGNOME, capomandamento di ‘Porta Nuova’, detenuto in carcere – cui era legato anche da vincoli di affinità -, e con il reggente del medesimo ‘mandamento’, NOME COGNOME, in stato di latitanza, intrattenute su utenze telefoniche criptate, nonché il contenuto di tali colloqui, aventi ad oggetto questioni attinenti al traffico degli stupefacenti nel territorio di competenza del ‘mandamento’ – quali quelle relative allo spaccio esercitato da NOME COGNOME per conto del detenuto NOME COGNOME, cognato del COGNOME – e alla destinazione dei relativi proventi in favore dell’associazione – segnatamente, al mantenimento delle famiglie di alcuni degli associati, come quella del citato COGNOME -, depongono, ove lette in una cornice unitaria – eventualmente corroborata dagli elementi di prova ritratti dal sequestro dell’ingente somma di denaro rivenuta presso l’abitazione di NOME COGNOME e della documentazione riepilogativa dello smercio di stupefacente avvenuto sotto il controllo dell’associazione criminale di ‘Porta Nuova’ tra il novembre 2022 e l’aprile 2024 -, per un concreto dinamismo operativo di NOME COGNOME a favore dell’organizzazione dedita al narcotraffico stabilmente insediata nel territorio di Porta Nuova.
2.2. Secondo massime di esperienza generalizzate, invero, l’accesso a contatti diretti con i vertici di associazioni criminali in stato di detenzione o latitanza, vieppiù mediante l’utilizzazione di canali comunicativi criptati, costituisce indice significativo di un rapporto privilegiato e fiduciario, da parte di chi tali
contatti intrattenga, con soggetti in posizione apicale: rapporto, come tale, consentito soltanto a persone intranee all’associazione (Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180 – 01), disponibili a veicolare all’esterno le direttive dei capi impossibilitati a provvedervi direttamente (Sez. 6, n. 3595 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280349).
Intraneità all’associazione dedita al narcotraffico che troverebbe conferma, oltretutto, nella disponibilità dimostrata da NOME COGNOME (secondo quanto emergente dalle allegazioni del Pubblico Ministero) a surrogarsi nel ruolo rivestito in seno al sodalizio dal cognato NOME COGNOME prima della sua carcerazione: ossia, nella gestione del settore del traffico di sostanze stupefacenti a quello in precedenza assegnato, anche in vista del mantenimento, tramite i relativi proventi, della famiglia di lui.
Né vale a radicalmente inficiare tale plausibile inquadramento dei fatti, accertati a carico di NOME COGNOME la circostanza, valorizzata dal Tribunale per escludere la sua compenetrazione organica nell’associazione criminale descritta al capo 4) della provvisoria imputazione, che egli avesse spiegato traffici di stupefacenti (ad esempio, quelli svolti assieme ai COGNOME) in autonomia, ossia all’insaputa e in violazione delle regole del ‘mandamento’. Si tratta, infatti, di eventualità non logicamente incompatibile con la sua partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico stanziata nel ‘mandamento’ di INDIRIZZO, suscettibile di esporlo, al più, in caso di emersione, ad atti ritorsivi da parte dell’associazione e all’inflizione di gravi sanzioni.
2.3. Le osservazioni che precedono impongono, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata affinché il giudice del rinvio, all’esito della rinnovata disamina di tutti gli elementi a disposizione, nel loro complesso considerati, colmi le lacune e le illogicità rilevate nel provvedimento al vaglio, verificando, in particolare, se la relazione privilegiata e fiduciaria, intrattenuta da NOME COGNOME con i soggetti apicali dell’associazione dedita al narcotraffico operante nel ‘mandamento’ di Palermo ‘Porta Nuova’, si sia tradotta, o meno, in un rapporto di stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio, esplicatosi in una sua messa a disposizione in vista del perseguimento dei fini del gruppo criminale.
Il giudice medesimo, inoltre, dovrà colmare il deficit motivazionale che connota l’ordinanza impugnata in riferimento al delitto di cui al capo 22). Vulnus argomentativo che si atteggia ad illogicità se non ad apparenza dell’impianto giustificativo della statuizione sul detto capo, non essendo dato comprendere come
e perché la richiesta di intercessione a favore dei COGNOME – i quali avevano subito ritorsioni da parte degli affiliati al mandamento di ‘Porta Nuova’ per avere trafficato in stupefacenti all’insaputa dei vertici dell’associazione – rivolta a NOME COGNOME da NOME COGNOME (il quale agiva a loro favore per averne ricevuto ‘un aiuto’ e si raccomandava con l’interlocutore affinché tali suoi rapporti con i COGNOME non fossero portati a conoscenza dei consociati, cfr. pagg. 23 e 24 del provvedimento impugnato) fosse irrilevante o non decisiva ai fini della dimostrazione del concorso del COGNOME con i COGNOME nel trasporto e nell’offerta in vendita in Palermo di una partita di stupefacente.
Tutto quanto esposto comporta l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Palermo.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Palermo.
Così è deciso, 05/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME