Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 856 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 856 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME nato il 19/12/1987 a Cinquefrondi
avverso l’ordinanza in data 11/05/2023 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 11/05/2023 il Tribunale di Palermo ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Palermo in data 11/04/2023, con cui è stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla partecipazione ad associazione dedita al
narcotraffico (capo A) e alla detenzione e trasporto di un ingente quantitativo di cocaina (capo E).
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto contestato al capo E.
Il Tribunale non aveva tenuto conto dei rilievi difensivi, a fronte del fatto che l’attività di commercio di frutta all’ingrosso giustificava sia l’utilizzo di un vei furgonato sia gli spostamenti con cassette di frutta al seguito.
Era stato inoltre segnalato che non vi erano elementi attestanti che il veicolo ripreso nelle giornate del 7 e del 20 novembre 2020, mentre traghettava in Sicilia, fosse condotto dal ricorrente o che costui fosse a bordo, non essendo comunque possibile affermare che in quelle giornate fosse stato consegnato stupefacente.
Relativamente al 20 novembre l’identificazione del ricorrente non era supportata da alcun servizio di controllo, al di là di conclusioni meramente congetturali.
Non assumevano rilievo i contatti telefonici con COGNOME, mentre erano in corso le operazioni di perquisizione in data 03/12/2020, posto che il ricorrente aveva commissionato un trasporto di frutta con tanto di bolla e fattura, ritenute ingiustificatamente inesistenti, fermo restando che non era stata sondata l’ipotesi di una strumentale versione fornita da COGNOME, rinvenuto in possesso del veicolo su cui era occultata la droga.
Non esisteva un controllo del giorno precedente a quello del sequestro essendo invece emerso un controllo risalente al 01/11/2018.
Non erano stati accertati effettivi rapporti tra il ricorrente e i destinat siciliani della droga.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato associativo.
L’ipotesi che il ricorrente avesse agito da corriere e da anello di collegamento tra i calabresi fornitori, in particolare i COGNOME, e i destinatari sicilia particolare COGNOME e COGNOME, non aveva alcun riscontro, essendo state pretermesse le deduzioni difensive.
Gli indici sintomatici di intraneità non avevano alcuna rispondenza nella parte di motivazione dedicata al ricorrente, non risultato soggetto che usava schede intestate a terzi o che utilizzava mezzi con doppiofondo o aveva contatti illeciti con COGNOME
In realtà solo i corrieri COGNOME e COGNOME prima di recarsi in Sicilia erano adusi a recarsi presso l’abitazione di COGNOME e non anche il ricorrente, non essendo emerso che i due si conoscessero.
Improprio era il riferimento al fatto che la vettura di Varone in data 02/12/2020 fosse stata ripresa nei pressi dell’abitazione di Barbaro a Bovalino, essendo risultato solo che la vettura di Varone era stata vista in uscita da Bovalino, non potendosi parlare di brevi soste presso l’abitazione del custode COGNOME prima delle trasferte palermitane e degli incontri con i sodali Orlando-Cusimano.
Non avrebbe potuto valorizzarsi l’assunto che i sodali palermitani nei giorni 7 e 20 novembre si fossero recati in auto in Calabria prima di far rientro a Palermo in giornata unitamente al furgone verosimilmente carico di droga.
In realtà era emerso che il furgone non aveva avuto al seguito alcun sodale palermitano, avendo lo stesso raggiunto Orlando-Cusimano solo a Palermo.
Non era dato evincere inoltre che il telefono del ricorrente avesse agganciato celle telefoniche nei pressi dell’abitazione palermitana dei predetti, circostanza non emergente dalla richiesta del P.m. e dalle argomentazioni utilizzate nell’ordinanza genetica.
Non era dunque riscontrato alcun rapporto con COGNOME non essendo comunque dato comprendere come potesse parlarsi di rapporto associativo con riguardo a soggetto che avrebbe operato in un ristretto lasso di tempo di ventisei giorni.
Peraltro, COGNOME non rispondeva di concorso con COGNOME nell’unica cessione di droga contestata al ricorrente, mentre non era stato prospettato che i due soggetti avessero cooperato nella realizzazione di altro reato-fine.
Non era stato debitamente dimostrato che il ricorrente avesse assunto il ruolo di corriere in termini di consapevole partecipazione al contesto associativo e non quello di una temporanea e occasionale collaborazione, non essendo rilevante che l’attività fosse continuata dopo l’arresto dei corrieri di volta in volta deputati a consegna, fermo restando che il ricorrente, pur rimasto in libertà dopo il sequestro del 03/12/2020 non era più venuto in evidenza con riguardo ad ulteriori episodi.
L’assunto della partecipazione si fondava dunque su dati congetturali, apoditticamente valorizzati, non essendo sufficiente il coinvolgimento nel solo episodio di cui al capo E e neppure le eventuali consegne del 7 e del 20 novembre, non oggetto di contestazione, in assenza di una verifica del collegamento esistente con il programma associativo e dunque della sussistenza dell’affectio societatis, correlata alla continuità, frequenza, intensità dei rapporti con gli altri sodali.
Era dunque carente l’analisi dell’effettiva sussistenza del ruolo partecipativo, accompagnato dal prescritto coefficiente psicologico.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al profilo cautelare.
Al di là dell’operatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., era rilevante che il ricorrente avesse operato per un periodo assai
breve, non essendo invece idonea una motivazione incentrata solo sulla verifica di eventuali segnali di rescissione del legame con il sodalizio, posto che dopo il 3 dicembre 2020 il ricorrente non aveva più palesato alcun coinvolgimento in siffatte vicende, pur essendo rimasto in libertà fino all’aprile 2023 e nonostante che l’associazione avesse operato avvalendosi di altri corrieri.
2.4. Con apposita memoria, a sostegno del terzo motivo, il difensore del ricorrente ha prospettato che il predetto era rientrato spontaneamente in Italia, dopo aver appreso della misura cautelare a suo carico, avendo concordato con la G.d.F. ora e modalità del rientro dalla Grecia, ove si trovava.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, relativo al delitto di cui al capo E), non è fondato
Le deduzioni difensive sono volte a porre in luce il carattere congetturale della ricostruzione sulla base della quale è stata attribuita al ricorrente la responsabilità del trasporto dell’ingente quantità di stupefacente, rinvenuta in data 3 dicembre 2020 all’interno di un furgone carico di cassette di frutta, condotto da tale COGNOME.
Va al riguardo considerato che il Tribunale ha non illogicamente dato rilievo ad una pluralità di elementi di contorno, idonei a delineare un quadro all’interno del quale ha inserito la specifica vicenda culminata nel sequestro dello stupefacente, valorizzando in particolare la circostanza che nelle fasi della perquisizione e del sequestro tra COGNOME e COGNOME fossero intercorse varie conversazioni telefoniche e che in concreto COGNOME avesse poi spontaneamente riferito di aver ricevuto l’incarico del trasporto del carico di frutta da Varone n corso della stessa mattina.
Si tratta, all’evidenza, di elementi assai significativi, di cui le censure no sviliscono la rilevanza, e che sono stati peraltro valutati anche alla luce dei seguenti fatti: in data 2 dicembre il servizio di osservazione predisposto aveva consentito di rilevare il transito della vettura Mitsubishi Pajero di Varone con un carico di cassette similare a quello in cui sarebbe stata rinvenuta la droga; dal servizio di videosorveglianza era emerso il transito della vettura di Varone nella zona di Bovalino, non distante dall’abitazione di NOME COGNOME indicato come fornitore dello stupefacente, elemento ricollegabile a quanto emerso in occasione di precedenti operazioni, attribuite al corriere COGNOME, che aveva sostato presso l’abitazione di COGNOME; nelle date del 7 e del 20 novembre era stato rilevato che il furgone, sul quale in data 3 dicembre sarebbe stata rinvenuta la droga, si era recato a Palermo e nelle stesse date Orlando e COGNOME, intermediari di NOME COGNOME, si erano recati dapprima in Calabria ed erano poi tornati a Palermo, come
desumibile incrociando le immagini estrapolate dal sistema di video-sorveglianza con i dati di localizzazione delle celle agganciate dalle utenze telefoniche in uso agli indagati e valorizzando anche il controllo identificativo di Varone effettuato i 20 novembre.
Alla resa dei conti il complessivo quadro ricostruito dal Tribunale è connotato da una pluralità di elementi, tutti convergenti nella medesima direzione, la cui specifica capacità inferenziale risulta progressivamente rafforzata dalla compresenza degli altri, secondo il tipico schema della prova indiziaria, apprezzata «nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231678).
A fronte di ciò lo sforzo difensivo, volto a svalutare il significato di ciascu elemento, risulta alla resa dei conti improduttivo, ove destinato a risolversi in una sterile parcellizzazione dei dati acquisiti, che il Tribunale si è invece fatto carico valutare in una prospettiva di complessiva coerenza e conducenza.
La motivazione del provvedimento impugnato resiste, dunque, alle censure, in quanto idonea a suffragare non tanto la circostanza che in ogni occasione fosse trasportata sostanza stupefacente -ciò che del resto non ha neppure formato oggetto di contestazione-, ma specificamente la circostanza che il trasporto della droga rinvenuta in data 3 dicembre nel furgone, condotto in quella circostanza da COGNOME, fosse imputabile anche al ricorrente, non illogicamente ritenuto in contatto con gli altri protagonisti del traffico illecito.
Ma se ciò’ rileva ai fini del capo E), non altrettanto può dirsi con riguardo al delitto di partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico, contestata al capo A), cui si riferisce il secondo motivo di ricorso, da ritenersi fondato.
Deve al riguardo osservarsi che il ricorrente non si è soffermato sulla configurabilità di un’associazione che aveva al vertice i palermitani COGNOME, in stabile collegamento con i rifornitori calabresi, in primo luogo NOME COGNOME va del resto osservato che sul punto il Tribunale ha ampiamente motivato, dando conto di elementi altamente rappresentativi dell’esistenza di un sodalizio, ove si consideri tra l’altro il suggestivo riferimento, emerso in una conversazione tra Orlando e COGNOME in cui si alludeva ai COGNOME, al fatto che «siamo tutti una famiglia».
Nel motivo di ricorso si formulano invece censure in ordine alla stabile partecipazione del ricorrente.
Ed invero si rileva che il Tribunale sulla base degli elementi già posti in evidenza ai fini dell’analisi del capo E) ha ritenuto che sussistesse un quadro
indiziario grave in ordine allo stabile ruolo assunto da COGNOME quale soggetto incaricato, con altri, di compiti subordinati di natura esecutiva o logistico informativa, in particolare quale corriere o intermediario.
Orbene, se da un lato l’analisi del Tribunale ha condotto alla verifica della gravità indiziaria in ordine allo specifico episodio di cui s’è detto, in un quadro d rapporti tra fornitori e destinatari della droga, dall’altro tuttavia deve rilevarsi l’operatività del ricorrente è riferibile ad un arco di tempo assai modesto di circa venticinque giorni, nell’ambito del quale è stato effettivamente accertato un solo episodio di trasporto di sostanza stupefacente, nelle altre occasioni venute in rilievo non essendosi in concreto dimostrato che i movimenti registrati fossero riferibili ad altrettante operazioni e non solo a fasi di tipo logistico-preparatorio.
Va d’altro canto rilevato, alla luce dei penetranti rilievi difensivi, che precedenza a carico del ricorrente non erano emersi elementi e che neppure nel periodo successivo al 3 dicembre sarebbe stato acquisito alcunché a suo carico, sebbene il predetto fosse rimasto in libertà ancora per anni e l’associazione criminale avesse continuato ad operare avvalendosi di altri soggetti in veste di corrieri.
E’ stato più volte affermato che la durata del periodo di osservazione non assume un significato decisivo (Sez. 4, n 50570 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 278440). Si è inoltre osservato che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può dare luogo a partecipazione al sodalizio, ove la connotazione della condotta disveli l’assunzione di un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701): tuttavia nel caso di specie, al di là dei collegamenti, comunque funzionali alla riuscita anche di una sola operazione, deve rilevarsi che il Tribunale non ha concretamente spiegato su quali basi potesse dirsi che il ricorrente, oltre al coinvolgimento nello specifico episodio, avesse agito non occasionalmente in forza di un’ormai consolidata affectio socletatis, intesa sia in relazione ad un rapporto di stabile e reciproca fidelizzazione sia in relazione alla coscienza e volontà di far parte stabilmente di quel sodalizio con l’assunzione di un preciso ruolo operativo.
In particolare, non è stato dato conto dell’origine di quei collegamenti e delle ragioni per cui nelle fasi successive non fosse venuto in rilievo alcun contributo del ricorrente, neppure sotto il profilo logistico-informativo, ciò che risalta, sul pia logico, al confronto con quanto accaduto in relazione ad altri corrieri, come COGNOME tratti in arresto dopo plurime operazioni.
Deve in conclusione ritenersi che la ricostruzione operata dal Tribunale con riferimento alla partecipazione al sodalizio non resista alle censure formulate, ciò che impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, in parte qua, imponendosi una nuova valutazione, che terrà conto dei precedenti rilievi.
Deve ritenersi assorbito il motivo relativo alle esigenze cautelari, rispetto alle quali il Tribunale ha particolarmente valorizzato la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. collegata al reato associativo, discendendone la necessità di una verifica alla luce delle valutazioni che saranno formulate sul punto.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 309, co. 7 c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter cod. proc. pen.
Così deciso il 22/12/2023