Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24103 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24103 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a COPERTINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
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E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di LECCE in difesa di NOME COGNOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Lecce ha rigettato l’istanza di riesame, proposta nell’interesse di NOME, avverso l’ordinanz emessa il 16/10/2023, con cui il Giudice per le indagini preliminari presso medesimo Tribunale ha disposto l’applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti della stessa, perché indiziata del delitto di cui all’art. 74, commi 4 e 5, in relazione all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. All’indag si contesta di aver partecipato all’associazione occupandosi della vendita dettaglio della sostanza stupefacente del tipo hashish, nel territorio di Veglie, dipendenze di COGNOME NOME.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagata che solleva due motivi:
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. cod. proc. pen. e all’art. 74 d.P.R. 309/90. La difesa sottolinea che NOME l’unica, rispetto ai numerosissimi capi di imputazione ex art. 73 d.P.R. 309/ 90, contestati agli altri partecipi dell’associazione, cui non è addebitato alcun r fine, e che, in tutte le intercettazioni telefoniche intercorse tra altri sod presunto capo dell’associazione, COGNOME NOME, richiamate dalla ordinanza impugnata, si fa sempre riferimento ad una “ragazza che fa il fumo”, mentre l’indagata è una donna adulta di quasi 47 anni e la stessa non viene mai indicat per nome. Il NOME NOME gli altri sodali non conoscono l’indagata. Il Tribunale no offre alcuna motivazione rispetto all’eccezione difensiva riguardante il contenut dell’intercettazione (progr. 18366, all. 726) del 27/04/2022, intercorsa tra COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME in cui l’unico richiamo alla NOME sarebbe una frase pronunciata dal COGNOME in cui si fa riferimento ad una piantagione asseritamente trovata a casa della stessa: si tratta di riferimento tutto inconferente. L’ordinanza impugnata valorizza solo alcune conversazioni intercettate senza però individuare né una precisa condotta partecipativa attribuibile alla stessa né una consapevolezza della medesima di contribuire ad un sodalizio criminale, anche perché la NOME non ha mai avuto contatti con alcuno degli altri ritenuti sodali;
2.2. Violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., rispet ritenuto giudizio di attualità e persistenza dell’esigenza cautelare del pericol reiterazione. La motivazione sul punto è meramente apparente, perché basata su generiche affermazioni e mere formule di stile.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha più volte chiarito che, in tema di misure cautelari, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza fina (Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, COGNOME COGNOME NOME, COGNOME Rv. 276364; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, COGNOME NOME, COGNOME Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, COGNOME, Rv. 257576). Invero, al fin dell’adozione della misura è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità sull responsabilità dell’indagato” in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, per non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudiz merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l’art. 2 comma 1-bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192, commi 3 e 4, medesimo codice, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede l precisione e concordanza degli indizi). Deve, peraltro, ricordarsi che la valutazio del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla Corte d legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza dell motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canon della logica e ai principi del diritto che governano l’apprezzamento delle risultan probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere “all’interno” provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l’ordinamento non conferisce a Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattua delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere d riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compres Corte di Cassazione – copia non ufficiale
l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al Tribunale d riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all’esclusivo e dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamen significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risult cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460).
3. Tanto premesso, il provvedimento impugnato risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità, motivazione esente da vizi logici o giuridici. Quanto alla ritenuta partecipazion della ricorrente al sodalizio criminoso, contestata indipendentemente dalla contestazione di alcun reato fine, il Tribunale del riesame ha correttamente ricordato il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità – e che qui ribadito – secondo cui, in materia di reati associativi, la commissione dei “rea fine” dell’associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini d configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (cfr. ex multis: Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, COGNOME NOME, Rv. 280703 – 02; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015 dep.2016, Venere, Rv. 266710; Sez. 3, n. 40749 del 5/3/2015, COGNOME, Rv. 264826), considerato che la fattispecie incriminatrice dell’art. 74, d.P.R. n. 309/1990, richiede esclusivamente un condotta di partecipazione a “forma libera”, integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispetto all’evento tipico, che apporti cioè un contributo, ancorché minimo ma non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo, con la conseguenza, a fini dimostrativi della partecipazione ad un sodalizio criminale, della irrilevan della mancanza di prova della consumazione del partecipe dei reati-fine, e, per converso, del carattere non transitivo della prova della consumazione di più reatifine a scopi immediatamente dimostrativi dell’appartenenza al sodalizio, posto che la condotta di “partecipazione” è strutturalmente impermeabile alla consumazione del “reato-fine”. Il Tribunale ha parimenti fatto corretta applicazione del princip a mente del quale per la configurabilità dell’associazione dedita al narcotraffi non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficie la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa Corte di Cassazione – copia non ufficiale
strutturata COGNOME e COGNOME finalizzata COGNOME secondo COGNOME lo COGNOME schema COGNOME legale (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi e altri, Rv. 252232).
Tanto premesso, il Tribunale di Lecce ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza della prevenuta scaturiti dalla certa identificazione della ricorren come “NOME” o “NOMENOME, dalle captazioni telefoniche, dall’arresto in flagranza e sequestro di diversi tipi di sostanza e materiale per il confezionamento. t risult accertata la partecipazione consapevole della NOME alla associazione criminosa capeggiata dal COGNOME, alla quale la donna versava parte dei proventi dello spaccio effettuato alle dipendenze di NOME COGNOME. In particolare, quanto ai passagg che fondano l’identificazione della prevenuta, il Tribunale ha affermato che non può esservi alcun dubbio sul fatto che la stessa sia conosciuta e venga chiamata con il diminutivo di “NOME” o “NOMENOME. Richiama all’uopo l’annotazione di p.g., prodotta in udienza dal Pubblico ministero, con allegati alcuni post comparsi sul profilo Facebook dell’indagata, indicata, in occasione del suo compleanno come “NOME” e “NOMENOME; il profilo Facebook, creato dall’indagata, con il suo cognome e il diminutivo “NOME“; la conversazione di cui all’allegato 204, dalla quale emerge che la NOME viene descritta con tratti maschili, descrizione coincidente, secondo la p.g., con quella dell’odierna ricorrente. Quanto alla pien consapevolezza in capo alla prevenuta della sua partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l’ordinanza impugnata ricorda com la donna avesse fatto pervenire le sue lamentele al COGNOME sul fatto che la sostanz stupefacente, che le era stata fornita, fosse di peso inferiore a quanto pattui facendo presente che i suoi guadagni sarebbero stati minori; come la NOME consegnasse al COGNOME, ogni settimana, prima 600 euro, poi 1000, infine 1.500, segno evidente che la sua attività era diventata, di settimana in settimana, p proficua per lei e dunque per l’associazione; come dalle intercettazioni sia emerso che, dopo l’arresto del COGNOME, la NOME aveva consegnato i proventi dell’attività spaccio a COGNOME NOME (sodale), circostanza che dimostra la sua piena consapevolezza di far parte della contestata associazione. Il Tribunale evidenzia poi che COGNOME NOME (sodale) aveva informato dell’arresto della NOME il capo del sodalizio, NOME, detenuto degli agli arresti domiciliari: circostanza che congruamente ritenuto costituire un ulteriore riscontro della partecipazione dell’odierna indagata alla associazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si tratta di risultanze indiziarie che hanno consentito al Tribunale de riesame di desumere, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria sul pieno coinvolgimento dell’indagata nell’organizzazione criminosa.
Quanto al secondo motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio per il quale, in tema di misure coercitive, ai fini d
configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di c all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella lo obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell’indagato p desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall’art. 133 cod. pen. tra sono comprese le modalità e la gravità del fatto reat (Sez. 2, n. 51843 del 16/10/2013, COGNOME e altri, Rv. P_IVA).
Opportunamente premettendo la distinzione tra le “specifiche modalità e circostanze del fatto” e la gravità del titolo di reato in astratto considera Tribunale di Lecce ha evidenziato che, dalle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, «è emersa una frenetica attività di spaccio da parte della NOME, ch riusciva a consegnare a COGNOME NOME fino a millecinquecento euro a settimana, come provento della cessione dello stupefacente», facendone pertanto discendere una valutazione di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione e inadeguatezza di altre misure meno afflittive e non detentive (la NOME è ristrett agli arresti domiciliari). Giova richiamare il principio per il quale, in tema di mis coercitive, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve esse concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo(Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, NOME Marsida, Rv. 285217).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore