Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3360 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sui ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Trebisacce il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 29 giugno 2023 dal Tribunale di Cal:anzaro visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per i rigetto del ricorso; udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere applicata per i reati di cui agli artt. 74 (capo 15) e 73 (capi 17 e 20) d.P.R. n. 309 del 1990 con la misura degli arresti domiciliari.
Secondo l’imputazione provvisoria, COGNOME sarebbe un partecipe del sodalizio dedito al narcotraffico composto da NOME COGNOME, quale promotore ed organizzatore, NOME COGNOME e NOME COGNOME, considerati dall’ordinanza impugnata quali uomini di fiducia del primo, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali fornitori abituali, e NOME COGNOME quale pusher. In particolare, al COGNOME si contesta il ruolo di collaboratore nelle fasi di acquisto trasporto della sostanza stupefacente (contestazione chiusa da maggio al 7 ottobre 2020).
Ai successivi capi 17 e 20 si contesta, inoltre, il concorso nelle operazioni di trasporto, avvenute il 2/7/20 ed il 3/10/20, di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente ceduto da NOME COGNOME ad NOME COGNOME.
2.11 difensore di NOME COGNOME propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi di ricorso. tutti relativi al reato associativo contestato al capo 15, di seguit riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Con i primi due motivi, tra loro logicamente connessi in quanto relativi al giudizio di gravità indiziaria, deduce vizi cumulativi di motivazione e di violazione degli artt. 110 cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Sostiene il ricorrente che il Tribunale è incorso in un travisamento del contenuto delle intercettazioni ambientali e, omettendo di rispondere alle molteplici questioni dedotte con l’istanza di riesame, con motivazione in parte apparente nonché affetta da contraddizioni, sia interne che con la stessa richiesta cautelare del Pubblico ministero, ha ritenuto sussistenti gravi indizi della partecipazione del ricorrente al sodalizio sebbene gli unici elementi a suo carico depongano in modo inequivoco per la sola partecipazione occasionale ai due trasporti di sostanza stupefacente del 2/7/2020 e del 3/10/2021) in concorso con NOME COGNOME e COGNOME.
L’occasionalità del coinvolgimento del COGNOME è desumibile, a giudizio del ricorrente, dalla conversazione del 21/6/2020′ il cui contenuto sarebbe stato travisato dal Tribunale, risultando, infatti, da un lato, che il COGNOME non era stat coinvolto nella trattativa con “i RAGIONE_SOCIALE” e, dall’altro, che NOME COGNOME aveva
solo proposto a COGNOME di partecipare ad una importazione di hashish dalla Spagna, proposta che, tuttavia, non è stata seguita da attività preparatorie o esecutive.
Si sottolinea, inoltre, la contraddittorietà della motivazione laddove afferma che l’associazione era dedita al traffico di droghe sia leggere che pesanti mentre, di contro, dall’esame delle conversazioni intercettate risulta che anche l’importazione di cocaina dal Sudamerica era rimasta nella fase meramente progettuale, trattandosi di un’ambizione personale di NOME COGNOME. Peraltro, anche a tale riguardo, mancano elementi indiziari di qualunque tipo di coinvolgimento del COGNOME.
Il ricorrente rileva, inoltre, la carenza di motivazione sulle deduzioni difensive relative al sequestro di marijuana avvenuto in occasione dell’arresto di COGNOME il 23/10/2020, in relazione ai quale nell’istanza di riesame si era argomentato in ordine alla impossibilità di riferire a detto arresto il contenuto della conversazione del 26/10/2020 tra NOME COGNOME e COGNOME in cui i due parlavano di una perdita di 7000/8000 euro sia perché i due riferivano la perdita alla mattina stessa sia perché l’importo della perdita è sproporzioNOME rispetto al valore della marijuana sequestrata a COGNOME. Sulla base di tali rilevi si censura, inoltre, la parte dell’ordinanza in cu il Tribunale ha reputato tale conversazione sintomatica dell’esistenza di una cassa comune dell’associazione. In ogni caso, si deduce che l’ordinanza impugnata non ha fornito alcuna risposta in ordine alle censure difensive relative sia alla carenza di rapporti tra COGNOME e COGNOME che alla mancanza di consapevolezza da parte del COGNOME dell’avvenuto arresto di COGNOME.
Deduce ancora il ricorrente, a conferma della occasionalità della sua partecipazione ai due trasporti di droga del 2/7/20 e del 3/10/20, che: con riferimento aila vicenda del 2/7/2020 risulta dalle intercettazioni che lo stesso fu ricompensato con una somma di denaro (50 euro il 9/7/2020 ed altro denaro il giorno successivo); non ha partecipato ad altri trasporti; il successivo 4/9/20 ha manifestato ad NOME COGNOME la sua indigenza economica ricevendo da questo la disponibilità ad essere impiegato nella commercializzazione dell’olio; dal 2/11/20 ha interrotto ogni rapporto con NOME COGNOME e COGNOME; non ha avuto contatti o rapporti con altri presunti sodali né risulta essere stato coinvolto in altre operazioni del sodalizio; dagli atti investigativi non è emerso che l’espressione usata in una conversazione da COGNOME di “andare a prendersi un caffe” sia riferibile all’acquisto di droga.
2.2 Con il terzo motivo deduce vizi della motivazione relativa alla esclusione della configurabilità nel caso di specie della fattispecie più tenue prevista dall’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, stante l’imprecisata auantità di marijuana trattata
dall’associazione; la sua limitata operatività territoriale e temporale ed il numero ridotto dei suoi componenti.
3.11 ricorrente ha, inoltre, depositato motivi aggiunti con i quali, illustrando ulteriormente i motivi relativi alla insussistenza di indici sintomatici della su partecipazione al sodalizio, ha dedotto che dalle conversazioni intercettate risulta che solo NOME COGNOME si era interessato di precedenti importazioni di sostanza stupefacente dalla Spagna e delle trattative con i “RAGIONE_SOCIALE“; che solo in occasione del secondo trasporto cui partecipò il ricorrente lo stesso venne reso edotto del linguaggio criptico adoperato nell’operazione di staffetta per il trasporto della droga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2.Va, innanzitutto, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cessazione il vizio di motivazione dei provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cessazione è, dunque, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, R.v. 269884).
Così delimitato il perimetro del giudizio riservato al Giudice di legittimità, ritiene il Collegio che i primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, nonché i correlati motivi aggiunti, sono generici, versati in fatti e volti a sollecitare una non consentita diversa ricostruzione dei fatt posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche mediante l’accertamento di “facta concludentia”, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, COGNOME, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, COGNOME, Rv. 237002).
Quanto alla rilevanza della commissione dei reati rientranti nel programma criminoso, secondo un costante principio di diritto, dal Collegio condiviso e ribadito, in tema di associazione per delinquere finalizzata ai traffico di stupefacenti, anche il coinvoigimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative dei gruppo criminale (così, da ultimo, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, COGNOME, Rv. 276701 – 06).
L’ordinanza impugnata, applicando correttamente tali principi di diritto, con motivazione persuasiva ed immune da vizi logici, ha confermato il giudizio di gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente basandosi su una lettura complessiva degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, considerando, in particolare, oltre ai reati fine contestati al ricorrente anche il contenuto delle conversazioni intercettate.
L’intraneità del COGNOME è stata desunta, in primo luogo, dalle modalità di consumazione dei due trasporti di sostanze stupefacenti contestati ai capi 17 e 20, non censurati dal ricorso, in quanto entrambi commessi in concorso con il promotore ed organizzatore del sodalizio, NOME COGNOME, oltre che con altri soggetti a questo intranei tra cui NOME COGNOME che, secondo l’imputazione provvisoria, sarebbe l’uomo di fiducia di COGNOME.
Sono stati, inoltre, valorizzati i rapporti costanti tra il COGNOME e NOME che, secondo quanto afferma il Tribunale a pagina 18 dell’ordinanza, era solito farsi
accompagnare dal ricorrente o da NOME COGNOME ogni qual volta doveva ritirare della sostanza stupefacente, operazione, questa, che veniva effettuata seguendo lo schema operativo tipico dell’organizzazione criminosa (adottato anche in occasione dei due reati fine contestati al ricorrente), connotato da una prima auto condotta da COGNOME, che fungeva da apripista, monitorando l’eventuale presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio, e dalla seconda auto in cui veniva trasportata la droga.
E’ stato, inoltre, considerato il contenuto delle conversazioni intercorse tra il ricorrente ed il COGNOME dalle quali sono emersi: a) il comune utilizzo del linguaggio convenzionale adottato dal gruppo, pienamente compreso dal COGNOME (il Tribunale richiama, a pagina 18, la conversazione del 29 giugno 2020 in cui NOME, mentre viaggiava a bordo della sua auto con COGNOME e COGNOME, diceva a COGNOME di tenersi pronto per il giorno successivo – impegno poi spostato al 2 luglio- perché doveva andare dal “dottore”, termine, questo, utilizzato dai soda!! per riferirsi ai fornitori b) !a partecipazione del ricorrente alle strategie operative del sodalizio (in particolare, a pagina 11 dell’ordinanza si considera la conversazione tra il ricorrente e COGNOME successivamente all’arresto di COGNOME in cui i clJe convenivano di adottare maggiori precauzioni per il futuro); c) il rapporti di solidarietà tra i soda desunto, in particolare, proprio dalla conversazione in cui COGNOME, rispondendo a COGNOME che gli rappresentava di avere difficoltà economiche, gli diceva di non preoccuparsi e che avrebbero fatto qualcosa. Tale ultima conversazione : n quanto interpretata in modo non iilogico dall’ordinanza impugnata, non è censurabile in questa Sede (Sez. U, n. 22471 dei 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); peraltro, le censure formulate dal ricorrente sono interamente in fatto e volte a fornire una alternativa spiegazione del contenuto della conversazione in questione.
A fronte di tali elementi indiziari valorizzati dall’ordinanza : appare priva di valenza destrutturante, oltre che non consentita in questa Sede, la censura difensiva relativa alla non riferibilità all’arresto di COGNOME del contenuto della conversazione intercorsa il giorno successivo a tale arresto tra NOME COGNOME e COGNOME in cui i due parlavano di una perdita di circa sette o otto mila euro. Il Tribunale, infatti, ha considerato detta conversazione (unitamente a quella in cui COGNOME e COGNOME concordavano maggiore prudenza) esclusivamente nell’argomentare la riconducibilità al sodalizio della sostanza stupefacente sequestrata a COGNOME.
Sono, infine, prive di rilievo le questioni relative al fallito tentativo importazione della cocaina dalla Spagna in quanto tale episodio non è stato considerato dal Tribunale nel giudizio di gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente.
Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Va, al riguardo, ribadito che in tema di procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso – non ricorrente nella fattispecie in esame – in cui ciò incida sull'”an” o sul “quannodo” della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii e defla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos; deciso il 30 novembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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SEZIONE VI PENALE
2 6 GEN 2024