Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28647 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’
udito il difensore
L’udienza riprende alle 13.30
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di VIBO VALENTIA in difesa di:
COGNOME NOME
il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di VIBO VALENTIA in difesa di:
COGNOME NOME
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME COGNOME ricorre con tre diversi motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Torino emessa in data 21/09/2023, a conferma della sentenza del Tribunale di Torino emessa in data 21/01/2022, con la quale egli è stato condannato in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e art. 7, comma 1, d.l. n. 151 del 1991.
Con un primo motivo di ricorso la difesa di COGNOME lamenta l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione ritenuta frutto di una lettura atomistica e parcellizzata delle fonti di prova; in particolare, lamenta che la Corte di Appello di Torino abbia considerato quale prova della partecipazione dell’imputato ad un’associazione finalizza al traffico di stupefacenti elementi di prova non idonei a dimostrare tale condotta. Con particolare riferimento a quanto ritiene la motivazione circa il legame tra il ricorrente e il COGNOME e a quanto emerge da altri elementi riguardanti occultamento di denaro, emergente dalla visione di immagini riprese durante le indagini, la difesa ritiene che non sia emersa la prova della partecipazione, che prescinde da una formale affiliazione, all’associazione. La prova della partecipazione, invece, deve ritenersi costituita da una disponibilità stabile nei confronti dell’associazione mediante un contributo individuale che valorizzi il vincolo associativo e rafforzi le finalità del sodalizio. Mancherebbe nel caso del ricorrente la prova della coscienza e volontà di far parte di un’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorirne la realizzazione dei fini intesi come conseguimento di un profitto dal traffico di stupefacenti. In breve, a parere della difesa, manca la prova dell’adesione psicologica del ricorrente e la sua condotta non può dirsi orientata univocamente verso una attività di contribuzione utile e funzionale per l’esistenza e l’attività della associazione in un preciso momento storico.
Con un secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. in relazione ai reati ascritti all’imputato. Al riguardo la difesa, in linea con gli argomenti esposti nel primo motivo di ricorso, evidenzia che . la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato anche se di livello apicale non integra la condotta di partecipazione all’associazione essendo mancata nel caso la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali e apprezzabili quale contributo operativo al rafforzamento della vita e degli
interessi dell’associazione. La Corte di appello di Torino ha mancato di motivare, a parere della difesa, sulla consapevolezza da parte del ricorrente dell’esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti e quindi non ha correttamente interpretato l’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in assenza della dimostrazione anche del dolo da parte del ricorrente di contribuire o di offrire un reale contributo agli scopi dell’associazione e ciò si tradurrebbe in un vizio della motivazione, essendo mancata la raccolta di materiale probatorio che deponga per la colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio ma essendosi fermata soltanto alla raccolta di materiale indiziario.
Con un terzo motivo di ricorso si lamenta ancora la violazione della legge penale e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. per la mancata concessione delle attenuanti generiche attraverso un generico rinvio alla gravità dei reati commessi e all’assenza di elementi valutabili positivamente. Al riguardo ritiene la difesa che la Corte sia ricorsa a formule stereotipate che sostanzialmente elidono l’obbligo di motivazione, come emergerebbe dalla lettura della Motivazione laddove la Corte di appello ritiene di dover confermare la pena irrogata e quindi di negare la concessione delle attenuanti generiche in virtù della gravità del fatto contestato senza alcun riferimento al carattere del reo, quale sintesi di un giudizio complessivo sulla personalità dell’agente, o al comportamento processuale dell’imputato che, invece, ha mostrato un atteggiamento educato e rispettoso verso la Corte e le parti.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
. 1. GLYPH I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente atteso che, sebbene sotto profili diversi ma conseguenziali e collegati’ attengono sostanzialmente alla rilettura del materiale probatorio su cui si fonda la motivazione della Corte d’appello in linea conforme con la sentenza di primo grado. Al riguardo è necessario osservare che la motivazione della Corte d’appello r’ipercorre e recepisce complessivamente l’iter motivazionale della sentenza di primo grado che, con particolare riferimento al ruolo del ricorrente, si sofferma ampiamente non soltanto sull’esistenza dell’associazione, peraltro non contestata né in sede di appello né in sede di ricorso davanti alla Corte di cassazione, ma sulla prova della partecipazione del COGNOME al sodalizio criminoso.
Gli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari ed esposti sufficientemente e coerentemente con un percorso logico deduttivo ineccepibile nella sentenza di primo grado, sono recepiti dalla motivazione della Corte di
tvvy
appello che pone in linea le emergenze investigative ricavate dalla visualizzazione di immagini, dalla conoscenza e familiarità del ricorrente con altri sodali, dalle consegne di denaro e soprattutto dal ruolo di intermediazione svolto dal ricorrente nell’ambito della cessione di una partita di 3:3 chilogrammi di hashish a COGNOME NOME.
Si osservi che con uno sviluppo argomentativo privo di elementi di illogicità, non inficiato dalle osservazioni del ricorrente, entrambe le motivazioni pongono in evidenza non soltanto la compartecipazione diretta del ricorrente in un reato fine ma le emergenze ricavate da alcuni dialoghi tra COGNOME e COGNOME da cui si evince che COGNOME NOME viene considerato normalmente uomo di riferimento della vita associativa. Inoltre, si badi che dai dialoghi tra COGNOME e COGNOME emerge che egli era costantemente aggiornato in merito alle più importanti vicende dell’associazione ed è chiamato a svolgere il ruolo di garante allorquando COGNOME sospettando del tradimento del NOME lo percuote con la finalità di indurlo a confessare promettendo di fronte a COGNOME che non gli avrebbe sparato.
Al netto della valutazione di merito e della coerenza intrinseca degli elementi probatori, non opinati dalla difesa, il Collegio rileva che tali elementi probatori sono posti da entrambe le sentenze in una conforme linea logica e deduttiva che conduce univocamente a ritenere un consapevole e stabile ruolo attivo di partecipe in capo all’odierno ricorrente il quale, in plurirne occasioni, ha potuto contribuire effettivamente alla vita associativa finalizzata al traffico di stupefacenti.
Pertanto, il Collegio non rileva alcuna caduta o lacuna nella costruzione logica e nella deduzione nel percorso deduttivo probatorio che conduce ad affermare la prova della partecipazione di COGNOME all’associazione con la consapevolezza della finalità e della forza associativa derivante da un sodalizio criminoso fortemente consolidato.
Anche il terzo motivo di ricorso sostanzialmente tende alla rilettura di elementi probatori da cui desumere la gravità del reato, del comportamento dell’imputato e della sua personalità criminale. Il riferimento contenuto nella motivazione della Corte di appello, che conferma anche sul punto per intero la costruzione motivazionale offerta dal giudice di primo grado, risulta esaustivo perché specificamente indicativo della portata dell’associazione e, quindi, della caratura criminale di chi vi ha preso parte. Il riferimento alla gravità dei fatti accertati non deve essere letto atomisticamente, quale unica locuzione della motivazione volta a spiegare la denegata concessione delle attenuanti generiche e più ampiamente la dosimetria della pena, ma deve essere letto come riferimento a tutta la motivazione sul reato, sulla partecipazione, sulla
fórza dell’associazione e sull’attività dalla stessa realizzata anche mediante il contributo non irrilevante dell’odierno ricorrente. Pertanto, anche sul punto della mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla complessiva valutazione dettata dalle due sentenze conformi di condanna, non emerge alcuna lacuna logica o insufficienza della motivazione.
GLYPH I motivi sono pertanto infondati e vanno rigettati con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2024
• Il consigliere estensore