Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17501 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Gioia Tauro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2023 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugNOME e ii ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rinvio del procedimento in attesa della decisione delle Sezioni Unite; letta la memoria della difesa, nella quale si insiste per la trattazione del procedimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza del Gftvi iiice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 13 maì -zo 2323, con la quaie era apphcata a COGNOME NOME la INDIRIZZO
misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74, d.P.R. 309/90, 416-bis 1, 61-bis cod. pen., con la qualità di partecipe, nonchè 73, 80, comma 2, d.P.R. cit. (capi 23 e 26).
Avverso l’ordinanza l’indagato ricorre per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, con specifico riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati. In particolare:
2.1.1. Travisamento della prova in merito alle risultanze investigative utilizzate ai fini della attribuzione al ricorrente dell’utenza Sky Ecc., avente pin 43GANO e username “Montecarlo”.
Mentre con riferimento alla prima utenza del ricorrente (NOME, nick “Imola”), risultano compiute attività di riscontro di carattere tecnico (incrocio con dati GPS/spostamenti del dispositivo cellulare ordinario in uso a COGNOME), con riferimento alla seconda utenza, i riscontri non poggiano su basi solide.
La pretesa identificazione di chi usava tale dispositivo nell’odierno ricorrente risulta fondata esclusivamente sul contenuto della chat di gruppo intrattenuta il 18 dicembre 2020 (giorno in cui era effettuato il trasferimento del carico di cocaina) e sull’evidente errore di “NOMENOME (identificato in COGNOME NOME), il quale, pe sbaglio, chiamava “Imola” (nickname dell’altra utenza dell’indagato) il soggetto avente nick “Montecarlo”. Sono stati gli operanti a formulare l’associazione tra l’utenza 43GANO, avente nick “Montecarlo”, e il nick “Imola”; ciò è stato fatto unicamente sulla scorta del contenuto del messaggio inoltrato da “NOME“.
2.1.2.Violazione di legge con specifico riferimento alle disposizioni di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 (capo C). La circostanza che, a carico del ricorrente, risulti un unico episodio di traffico di stupefacente non può fornire una piattaforma indiziaria sufficiente al fine di ritenere la sua partecipazione al sodalizio. Portata a termine l’importazione di cui al capo C 23) e completato il trasferimento dello stupefacente sul versante ionico, COGNOME non compare più e l’associazione continua a essere attiva e operare in maniera ancora più intensa. L’indagato, inoltre, ha rapporti solo con COGNOME, mentre con altro sodale (NOME COGNOME) ha due brevissimi contatti.
I contenuti delle conversazioni intrattenute via chat danno conto di un compenso da riconoscere all’indagato per l’opera prestata nel singolo affare. Non vi è traccia di future occasioni di guadagno.
2.1.3.Violazione di legge con riferimento ai reati di cui ai capi C 23) e C 26).
Si contesta il riconoscimento del fatto di cui al capo C 26), quale reato autonomo rispetto al delitto già contestato al capo C 23). Il contributo concorsuale del ricorrente nel reato sarebbe consistito – anche se non esclusivamente – nella
custodia temporanea della sostanza stupefacente in modo da garantirne la ricezione in sicurezza ai destinatari stanziali nella Locride. L’ordinanza genetica, così come quella del riesame, sono illogiche e carenti di motivazione, laddove si sostiene che, tra le condotte ascritte al (:atananti al capo C 23) e quelle asseritamente realizzate nove giorni dopo la esfiltrazione della sostanza dalla zona portuale portuale, sussista un’apprezzabile soluzione di continuità. In realtà, COGNOME ha partecipato alla importazione dall’estero di un rilevante quantitativo di sostanza destiNOME agli importatori garantendo, dal 9 dicembre al 18 dicembre, senza soluzione di continuità la custodia dello stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2.0ccorre, preliminarmente, osservare che il ricorso non deduce alcuna delle questioni rimesse alle Sezioni Unite di questa Corte con le ordinanze n. 47798/2023 e n. 2329/2024, relative al trasferimento all’Autorità giudiziaria italiana, in esecuzione di ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni effettuate attraverso criptofonini e già acquisite e decrittate dall’Autorità giudiziaria estera in un proprio procedimento penale.
Pertanto, in adesione alla richiesta del difensore, il procedimento a carico di COGNOME deve essere trattato all’odierna udienza, senza attendere la decisione delle Sezioni Unite sulle questioni devolute.
3.La prima censura è infondata.
3.1. Occorre premettere che la previsione del vizio di travisamento della prova, invero, lungi dal consentire di denunciare in sede di legittimità il “travisamento del fatto” da parte del giudice di merito, ha la funzione di rimediare ad errori commessi da parte di quest’ultimo nel considerare una prova in realtà inesistente o nell’omettere una prova presente nel compendio processuale, purché l’errore sia in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugNOME per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati e abbia comunque un oggetto definito e non opinabile (ex multis, Sez. 5, n. 8188 dei 04/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272406; Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, COGNOME, Rv. 272492).
In particolare, il vizio di travisamento della prova vede circoscritta la cognizione dei giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per
evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato” atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel meri dell’elemento di prova. (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370).
3.2. Ciò detto, rileva il Collegio che il Tribunale del riesame ha attribuito al ricorrente – il quale, pacificamente, in precedenza, usava l’utenza NOME, nick “Imola” – l’utenza Sky Ecc., avente pin 43GAIV0 e username “Montecarlo”, senza incorrere in alcuna contraddittorietà processuale.
4.È infondato anche il secondo motivo di ricorso relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione del ricorrente all’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90.
4.1.L’appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a un solo reato fine purché sia dimostrato che il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano stati tali da evidenziare la sussistenza del vincolo (Sez. 1, n. 6308 del 20/01/2010, NOME e altri, Rv. 246115), come avviene quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei oppure quando l’autore dei singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e
cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione (Sez. 5, n. 2838 del 09/12/2002, COGNOME, Rv. 224916; Sez. 5, n. 6446 de! 22/12/2014, COGNOME, Rv. 262662).
4.2. Il Tribunale del riesame, nel confermare l’ordinanza genetica, ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, là dove ha, tra l’altro, sottolin la valenza dimostrativa, in termini di gravità indiziaria, della sussistenza del vincolo associativo in capo al ricorrente da attribuirsi alla rilevanza del ruolo rivestito dal stesso all’interno della associazione -per come emerge dalle indagini svolte e dal contenuto delle chat crittografate – come colui che coordinava le operazioni di esfiltrazione della droga (620 Kg. di cocaina) dalla nave che attraccava al porto di Gioia Tauro, nonché del successivo trasferimento in un deposito nelle vicinanze del porto. Il Collegio della cautela ha, poi, sottolineato il concorso dell’indagato ne trasporto, per la commercializzazione, di cento chili di cocaina (facente parte della partita dei 620 kg. importati) e dei proventi della vendita.
Con motivazione congrua e logica l’ordinanza impugnata ha, in conclusione, reputato che, pur risultando COGNOME coinvolto in un unico affare, era evidente che, per il contenuto e la portata delle conversazioni esaminate, il predetto dovesse ritenersi stabile intraneo all’associazione. Correttamente i giudici del riesame hanno sottolineato che il ricorrente:
godeva della fiducia di tutti gli associati, i quali, gli avevano affidato uno de ruoli più “delicati” nell’ambito dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 e cioè la detenzione della sostanza stupefacente e dei profitti della cessione.
era a conoscenza dei programmi di COGNOME di ottenere maggiori guadagni a discapito degli Strangio;
aveva in uso due dispositivi Sky ecc e, nel corso dell’anno 2020, era in contatto con le utenze criptate dtgli altri membri dell’associazione.
Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è, quindi, la motivazione spesa dal Tribunale del riesame circa il fatto che tali compiti e funzioni non potevano fare rientrare la condotta dell’indagato nell’ambito di un episodio isolato, ma dovevano considerarsi il frutto di un suo stabile e duraturo inserimento nel circuito associativo in disamina.
5-Deve essere, da ultimo, rigettato anche il motivo che censura la configurabilità del fatto di cui al capo C 26) quale reato autonomo rispetto al delitto già contestato al capo C 23).
5.1. Occorre evidenziare, a questo proposito, che ie diverse condotte previste dall’art. 73 d.RR. 309/90 perdono la loro individualità se costituiscono manifestazione del potere di disposizione della medesima sostanza. Tale assorbimento – con conseguente esclusione del concorso di reati – è però
subordiNOME al duplice presupposto che si tratti della stessa sostanza stupefacente e che le condotte siano state realizzate contestualmente, ossia indirizzate a un unico fine e senza apprezzabile soluzione di continuità (Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270266 – 01).
Quando, invece, le differenti azioni tipiche (detenzione, vendita, offerta in vendita, cessione ecc.) siano distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e, quindi, distinti reati eventualmente unificati nel vincolo della continuazione. La giurisprudenza formatasi sul testo novellato dell’art.73 d.P,R. cit. ha più volte ribadito che detta norma “costituisce norma a più fattispecie tra loro alternative” con la “duplice conseguenza: da un lato, della configurabilità del reato allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste; e, dall’altro, dell’esclusione del concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative, nel qual caso le condotte illecite minori perdono la loro i ,ndividualità e vengono assorbite nell’ipotesi più grave. Tuttavia, deve ribadirsi che, perché ciò si verifichi, occorre la presenza di più circostanze: 1) che si tratti dello stesso oggetto materiale; 2) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso; 3) che le condotte siano contestuali e cioè si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità (su punto si veda: Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, COGNOME Khaddach, Rv. 284666).
5.2. Il Tribunale del riesame, nel confermare l’ordinanza genetica, ha fatto corretta applicazione di questo principio di diritto, là dove ha precisato che nel caso di specie, pur trattandosi della medesima tipologia di sostanza stupefacente:
-non vi è l’identità dei soggetti coinvolti;
manca un’univoca finalizzazione;
il trasporto dei cento chilogrammi di cocaina di cui al capo C 26), risulta avvenuto (il 18 dicembre) in un momento successivo e distinto rispetto alle condotte precedenti di importazione ed esfiltrazione, essendo l’ultimo precedente trasferimento avvenuto ii pomeriggio del 9 dicembre;
-la sostanza stupefacente oggetto della importazione era, in parte, destinata a soggetti operanti nella Locride e, in parte, permaneva nella disponibilità degli indagati che si occupavano della esfiltrazione della cocaina dal porto di Gioia Tauro per poi commercializzarla.
Alla luce di tali considerazioni, con motivazione puntuale, il Tribunale del riesame ha ritenuto la sostanza stupefacente certamente destinata alla vendita per quantità e contesti territoriali distinti e da parte di soggetti diversi.
6. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 94,, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso 11. febbraio 2024