Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30515 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30515 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a COGNOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/02/2024 del TRIB. LIBERTA di COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di COGNOME in difesa di COGNOME NOME che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15.2.2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Gip di Catanzaro del 18.1.2024 che aveva applicato all’odierno ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere perché ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990.
L’ipotesi accusatoria formulata nell’originaria ordinanza cautelare era quella della sussistenza di un sodalizio finalizzato al narcotraffico attivo nel settore delle sostanze stupefacenti del tipo marijuana ed hashish con sede e basi logistiche per il deposito, la custodia e l’occultamento nella zona nord di Catanzaro con attività di vendita e di approvvigionamento e rivendita ad opera degli stessi organizzatori/promotori, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, operante stabilmente nel tempo ed in particolare modo nel 2021, 2022 e tuttora permanente.
In particolare al COGNOME era contestato il ruolo di partecipe al sodalizio con il ruol di acquirente stabile dì sostanza stupefacente del tipo hashish, acquistando continuativamente due panetti a settimana ai fini dello spacciò.
Il giudice del riesame ha confermato le valutazioni del primo giudice in ordine alla gravità del quadro indiziario e delle correlate esigenze cautelari.
Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso.
Con il primo deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 110 cod.pen. e 74 d.p.r. n. 309 del 1990 il vizio motivazione e l’ erronea applicazione della legge penale.
Si assume che il complesso delle risultanze investigative, come valorizzato dal Tribunale del riesame, sostanzia unicamente una relazione del COGNOME con COGNOME e COGNOME, senza che ciò possa comportare l’adesione del COGNOME al sodalizio criminoso di cui al capo 1).
Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. il vizio di motivazione in relazione all’art. 274 ced.proc.pen.
Si assume che la necessità di recidere i rapporti del COGNOME con gli ambienti criminali, che é stata posta a base dell’applicazione della misura, non si confronta con il dato che l’arresto del 29 ottobre 2022 e la conseguente rottura dei rapporti con COGNOME e COGNOME ha costituito invece un fattore di sicura ed insuperabile deterrenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo é infondato.
Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 ).
Quanto al merito del ricorso, va ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico GLYPH illecito GLYPH di GLYPH sostanze GLYPH stupefacenti GLYPH il GLYPH costante GLYPH e GLYPH continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all’acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della prova dell’inserimento organico dell’indagato nell’associazione, aveva valorizzato la sua condotta di costante approvvigionamento di droga dal gruppo, anche al di fuori dei delitti scopo contestati, il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso). (Sez. 5, n. 3:3139 del 28/09/2020, Rv. 280450).
Inoltre va precisato che per la configurabilità dell’associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale.
1.1. Ebbene, l’ordinanza impugnata, dopo aver delineato la struttura del sodalizio criminoso di cui al capo 1) della contestazione nonché i ruoli degli associati, ha ritenuto che dal compendio intercettivo acquisito emerga il costante e continuativo rapporto del COGNOME con COGNOME e COGNOME venendo in rilievo il pieno coinvolgimento dell’indagato ed il “forte attivismo” dallo stesso manifestato nell’attività di detenzione e vendita dello stupefacente che denota la piena consapevolezza di far parte della compagine associativa e delle dinamiche del
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sodalizio travalicando quindi il compimento di meri affari occasionali. Peraltro il legame con il sodalizio non cessava neanche con l’arresta avvenuto in data 29.10.2022 a seguito del quale il prevenuto veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari; il COGNOME infatti riceveva solidarietà ed assistenza dai sodali che decidevano altresì di non addebitargli il prezzo dell’hashish che gli era stato sequestrato.
2. Infondato é anche il secondo motivo.
Ed invero l’ordinanza impugnata ha ritenuto con motivato logica e diffusa la doppia presunzione in ragione della contestazione di partecipazione al sodalizio di cui al capo 1) suffragata altresì da specifici e concreti profili cautelari qu l’ampia rete di rapporti intrattenuti con i vertici dell’associazione e l’assenza d elementi atti a comprovare il suo allontanamento dal sodalizio anche a seguito del suo arresto, elementi questi che concorrono nel delineare un quadro di recidiva specifica che non può essere fronteggiato mediante l’applicazione di una misura autocustodiale, sia pure con il presidio del braccialetto elettronico.
3.In conclusione il ricorso va rigettato.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 20.6.2024