Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29982 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Cutro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza resa il 19 ottobre 2023 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO ha insistito nei motivi di ricorso, censurand le considerazioni della pubblica accusa.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 14 settembre 2023 ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere perché ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 74 DPR 309/90 per avere partecipato ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti con il ruolo di fornitore di cocaina marijuana, nonché di una serie di ipotesi delittuose di detenzione illecita e cessione delle medesime sostanze.
Avverso detta ordinanza propone ricorso COGNOME, deducendo:
2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei grav indizi di colpevolezza riguardo alla fattispecie associativa e omessa risposta alle
deduzioni difensive. Il Tribunale ha disatteso le ragioni esposte nella memoria depositata in udienza e ha desunto la partecipazione dell’indagato da una serie di singole condotte di cessione di cui all’art. 73 dpr. 309/90, mentre non emergono gravi indizi in ordine alla sua consapevole partecipazione al sodalizio criminoso ipotizzato. Desumere la qualità partecipativa dell’indagato dalla sola commissione dei reati aventi ad oggetto cessione di sostanza stupefacente a favore di soggetti ritenuti partecipi di una associazione appare conclusione contraria al dato normativo e giurisprudenziale poiché RAGIONE_SOCIALE non interagiva con nessuno dei soggetti indicati come elementi del sodalizio se non in occasione delle singole cessioni e non vi è nessun dato da cui desumere la necessaria rappresentazione del carattere organizzato di quella attività e della consapevolezza in capo al cedente della qualità di spacciatore dell’acquirente, che riceve in via continuativa la sostanza al fine di immetterla sul mercato.
Ogni cessione deve rappresentare un consapevole contributo all’attuazione del programma associativo nell’interesse del gruppo criminale in un rapporto di reciproco affidamento. Nessuna delle cessioni,inoltre,ha avuto ad oggetto quantitativi di sostanza tali da essere giustificabili soltanto attraverso un consapevole e voluto contributo ad un’associazione finalizzata al traffico e non era pertanto immediatamente indicativa di una consapevole e volontaria partecipazione associativa ad opera del cedente poiché sono coerenti con la fisiologica condizione di chi consuma quelle sostanze. Di contro la Corte di legittimità ha ribadito che si può ritenere sussistente un vincolo associativo vero e proprio tra fornitore e acquirente di sostanze stupefacenti solo quando tale vincolo sia stabile e continuativo e, per le modalità con cui si esplicita,sia sintomo e indice di una volontà dei soggetti coinvolti di far parte dell’associazione e di esserne partecipi.
I fatti addebitati non appaiono affatto sintomatici di una volontà partecipativa ma esclusivamente di un interesse personale, così come la qualità e quantità della sostanza ceduta non escludono una destinazione ad uso personale.
2.2 Violazione dell’art. 274 lettera C cod.proc.pen. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari poiché nell’ordinanza è mancata la valutazione della specifica posizione del ricorrente, che avrebbe consentito di formulare un giudizio positivo circa la possibilità di contenere le esigenze cautelari ravvisate con una misura meno afflittiva. L’ordinanza del tribunale invece si rifugia nella presunzione di cui all’articolo 275 2 comma 3,cod.proc.pen. senza considerare che essendo relativa non impedisce, anzi impone, di confrontarsi con gli elementi fattuali e personologici della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché generico in quanto non si confronta con il contenuto motivazionale dell’ordinanza impugnata che ha valorizzato, oltre ai singoli episodi delittuosi di cessione, molti altri elementi indiziari a carico dell’indagato, sintomatici de sua appartenenza al sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti.
4.4 II Tribunale, infatti, dopo avere richiamato per relationem l’ingente mole delle risultanze probatorie indicate nell’ordinanza cautelare ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, COGNOME e COGNOME, e il tenore delle intercettazioni telefonich ambientali, che hanno trovato conforto nei sequestri e nei servizi di osservazione. Da detto compendio emerge l’esistenza di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti facente capo a COGNOME NOME e al suo nucleo familiare nell’ambito della quale l’odierno ricorrente rivestiva stabilmente il ruolo approwigionatore dell’organizzazione.
A pagina 6 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha affermato che il ricorrente consapevolmente ha aderito al sodalizio, contribuendo fattivamente allo sviluppo della attività illecita e che il numero elevato di reati fini accertati a suo carico risulta indi di cessioni seriali e della capacità del gruppo di alimentare flussi costanti di droga s mercato in modo da soddisfare la domanda senza alcuna soluzione di continuità;
a pagina 9 ha osservato che sono fortemente sintomatici della partecipazione consapevole al reato associativo le risultanze intercettive da cui emerge la messa a disposizione da parte del COGNOME nell’attività di approvvigionamento del sodalizio e il ruolo specifico da questi assunto come fornitore di primo piano del gruppo, anche in ragione dei legami parentali con il COGNOME; a pagina 12 ha valorizzato alcuni passaggi delle intercettazioni da cui emerge la chiara consapevolezza del COGNOME di inserirsi in un sistema ben collaudato e diretto dal COGNOME.
Dal tenore della motivazione emerge che il canale garantito dal COGNOME aveva per oggetto forniture anche all’ingrosso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana in favore del sodalizio e, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente in modo generico, il tribunale ha valorizzato la stabilità del rapporto con l’esponente apicale del sodalizio, la frequenza delle transazioni, il dato ponderale della droga fornita all’associazione, la cessione credito dimostrativa di un rapporto fiduciario e l’adesione allo schema criminoso associativo, per ritenere la piena consapevolezza del COGNOME di contribuire alla realizzazione di un programma indeterminato e allo sviluppo della filiera del narcotraffico e quindi agli scopi del sodalizio facente capo al COGNOME.
Neppure è vero che il tribunale non si confronta con le deduzioni difensive poiché si premura di rilevare che la sussistenza di ulteriori rapporti commerciali intrattenuti da NOME con soggetti non ritenuti partecipi del sodalizio, quale ad esempio COGNOME, non scalfisce la gravità indiziaria in ordine alla sua condotta partecipativa.
Il ricorrente non si confronta con detti argomenti e si limita a reiterare le censure g respinte dal Tribunale, così destinando l’impugnazione all’inammissibilità.
1.2 Anche il secondo motivo di ricorso con cui si censura la motivazione assunta dall’ordinanza impugnata in tema di esigenze cautelari è generica, poiché il Tribunale ha valorizzato lo specifico ruolo assunto all’interno della organizzazione da parte del COGNOME, ritenendo recessiva la risalenza dei fatti al 2020, in ragione del carattere permanente del reato associativo, della reiterazione delle condotte illecite e dei precedenti penal
specifici del predetto, a prescindere dalle presunzioni di legge che l’addebito associativo comporta, e ne ha desunto la necessità della sottoposizione alla più grave misura cautelare e l’inidoneità della misura domiciliare ad impedire che il predetto possa riprendere i contatti con l’associazione.
2.Per le considerazioni che precedono si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione che si ritiene equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e conda na il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro NN, in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.
proc. pen.
Roma 5 giugno 2024
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Il consigliere estensore
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NOME COGNOME