Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18628 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/11/2023 del Tribunale del riesame di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
dato atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ar 23, comma 8, del D.L. n.137/2020,
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli sezione del riesame con ordinanza del 27.11.2023 confermava l’ordinanza emessa nei confronti di NOME COGNOME dal G.I.P. di Napoli in data 13.9.2023, con la quale venivano applicate al predetto le misure cautelari del divieto di dimora e dell’obbligo di presentazione alla P.G., in ordine alle contestazioni provvisorie relative al delitto di cui agli articoli 74 commi 1, 2, 3, D.P.R. n 309/1990 e art. 7 L. n..203/1991 (capo 2 di incolpazione), nonché in relazione a tre episodi di cessione di stupefacente avvenuti nel periodo dal 26 Marzo 2018 al 7 giugno 2018.
Avverso la suddetta ordinanza NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione, limitatamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla contestazione sub capo 2), ossia il reato di cui all’art. 7 commi 1, 2, 3, 4 del D.P.R. n.309/90, eccependo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio della motivazione ai sensi dell’articolo 606, comma 1 lett. B) ed E), cod. proc. pen., al fine di chiedere l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
In primo luogo, quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato al capo 2), va sottolineato che l’ordinanza impugnata indica nelle premesse le attività investigative inerenti l’accertamento della sussistenza dell’organizzazione camorristica dedita all’attività di spaccio di stupefacente, che si sono estrinsecate: nell’attività di intercettazione di comunicazioni, compiuta tra il dicembre 2017 e il luglio 2018, corroborata dalle dichiarazioni rese da collaboratori
di giustizia che riferivano sulle attività del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sulle dinamiche criminali che lo avevano interessato, nonché dagli esiti di attività di osservazione compiuta direttamente dagli inquirenti, anche per il tramite di telecamere installate il 9 gennaio 2018 all’interno del rione Monte Rosa di Scampia, roccaforte del RAGIONE_SOCIALE; a ulteriore conforto dell’attività investigativa si ponevano gli interventi compiuti direttamente sul campo dalla P.G. con perquisizioni e sequestri.
All’interno di questo composito quadro investigativo, l’ordinanza impugnata evidenzia il contenuto di alcune intercettazioni, espressamente richiamate, che “lo vedono (il COGNOME) diretto o indiretto protagonista e confermano la sua cointeressenza con il RAGIONE_SOCIALE, con il quale contratta – ovviamente nella maniera in cui usano fare nel contesto che qui ci si occupa – il quantitativo (di stupefacente) da vendere. È che si tratta di un quantitativo fisso conferma la ricostruzione in termini di partecipazione al sodalizio”. Si afferma, inoltre, che “nessun elemento consente di ritenere che il COGNOME sia alla stregua di un commerciante sottoposto ad estorsione come ha voluto fare intendere la difesa”.
Quanto alla gravità indiziaria della partecipazione al sodalizio criminale del ricorrente il collegio intende ribadire i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez.3, n.22142 del 29.04.2015, Borracino, Rv.263662-01), secondo cui: “Per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell’agente risulti funzionale per l’esistenza stessa dell’associazione in un dato momento storico. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto il ruolo di partecipe a soggetto abituale acquirente e successivo rivenditore della droga fornitagli dall’organizzazione)’ . In altre decisioni (Sez.1, n.30233 del 15.01.2016, COGNOME, Rv.267991-01; Sez. 3, n.6871 del 8.07.2016, Rv. 269150-01) si è, inoltre, affermato che: “Integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all’acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l’operatività dell’associazione, rivelando in tal modo la presenza del cd. affectio societatis tra l’acquirente ed i fornitori. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che la partecipazione all’associazione non sia esclusa dal fatto che l’indagato, pur di continuare a spacciare, fosse stato costretto a rifornirsi costantemente di droga dal sodalizio criminale)”.
Orbene, questi elementi sintomatici della partecipazione all’associazione ex art. 74 D.P.R. 309/1990 tipizzati dalla giurisprudenza di legittimità, sono stati ben individuati dall’ordinanza impugnata, che ha descritto con motivazioni puntuali e prive di vizi di illogicità e/o contraddittorietà il ruolo assunto dal COGNOME, oss quello di essere uno dei pusher del RAGIONE_SOCIALE nelle piazze di spaccio, in cui il ricorrente acquistava ogni mese una quantità fissa di droga, al prezzo di 32 euro al grammo, per poi rivenderla ai privati al prezzo maggiorato di 50 euro. Dalle intercettazioni evidenziate dal Tribunale del riesame emerge, poi, che il denaro ricavato dalle cessioni effettuate dal COGNOME veniva consegnato, tramite NOME COGNOME, al capo del RAGIONE_SOCIALE camorristico, individuato nella persona di NOME COGNOME.
A fronte di un quadro gravemente indiziario che appare per certi versi granitico, la difesa del ricorrente non si confronta con le puntuali argomentazioni del Tribunale, svolgendo, invece, doglianze aspecifiche cori cui ripropone un’interpretazione delle risultanze investigative volte ad escludere l’elemento soggettivo del delitto associativo, quando, invece, risulta evidente che il COGNOME fosse ben consapevole di agire nell’ambito del programma criminoso del RAGIONE_SOCIALE diretto da NOME COGNOME, fornendo così un contributo causale non occasionale al raggiungimento degli scopi propri del sodalizio ovvero l’attività di spaccio nel territorio nel quale l’organizzazione operava. Né può assumere rilevanza al fine di escludere la partecipazione del COGNOME al sodalizio criminale, il fatto che i reati fine dell’associazione, individuati negli episodi di cessione di stupefacente di cui ai capi 27), 28), 29) dell’imputazione, siano limitati ad un periodo ben definito, dal marzo al giugno 2018. Infatti, come riportato anche dalla difesa, il COGNOME venne tratto in arresto il 12.07.2018, per cui la sua attività di spaccio necessariamente si interruppe per un evento non certo attribuibile alla sua volontà; la delimitazione temporale dell’attività continuativa di acquisto/cessione di stupefacenti del ricorrente non appare, perciò, in contrasto con la sua intraneità all’organizzazione camorristica, ma è frutto di una circostanza (l’arresto) comunque connessa alla condotta delinquenziale dell’odierno ricorrente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 61.6 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2024
Il Consigliere estensore