Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29216 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29216 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SERRACAPRIOLA il 01/01/1958
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
l’avvocato NOME chiede l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per i motivi esposti nella discussione orale e insiste nell’accoglimento dei restanti motivi di ricorso sui quali non si è soffermato nella trattazione orale.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 19/03/2024, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado emessa nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 73, commi quarto e sesto, 80 comma 1 lettera b) d.P.R.309/1990 relazione al trasporto di sostanza stupefacente in Germania (capo 16), 73 commi quarto e sesto, d.P.R.309/1990, in relazione all’acquisto di circa tre chilogrammi di sostanza stupefacente d tipo marijuana e al trasporto della stessa sostanza da Lissone a Massa Carrara (capo 23), e 74, commi 1 e 2, d.P.R.309/1990, in relazione alla partecipazione all’associazione criminale di c erano’ organizzatori e dirigenti i nipoti del ricorrente, COGNOME NOME e NOME, occupand di aspetti logistici, inerenti al trasporto della sostanza stupefacente (capo 36), condannand alla pena di anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusione.
2.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza affidando il ricorso a tre motivi.
2.1.Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione ·ordine l’affermazione della responsabilità per i capi 16) e 23) dell’imputazione in relazion condotte di trasporto della sostanza stupefacente contestate. Evidenzia il ricorrente, riferimento al trasporto da Torino ad una località della Germania, di non essere stato conoscenza che il trasporto, effettuato mediante un furgone per conto della ditta RAGIONE_SOCIALE di cui erano titolari i nipoti, avesse ad oggetto sostanza stupefacente, reputando di traspor un campione di divano da consegnare a clienti tedeschi.
Altrettanto, anche con riferimento ai fatti contestati sub il capo di imputazione 23), n è prova che in data 04/10/2018 il ricorrente abbia materialmente fornito un contributo per trasporto della, sostanza stupefacente da Lissone a Massa Carrara.
Il giudice a quo, in particolare con riferimento ai fatti contestati nel capo 16), in m illogico, ha ritenuto che la consapevolezza che oggetto del trasporto fosse sostanza stupefacente debba desumersi dal fatto che sono intercorse, durante il viaggio di consegna, continu telefonate tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, padre di NOME, volte a informare costantemente NOME COGNOME sull’andamento del viaggio. Tuttavia, al riguardo, il ricorrente precisa che l’attività di captazione richiamata dal giud fornisce alcun elemento di supporto alla tesi accusatoria. Viceversa, emerge che COGNOME NOME e COGNOME NOME si erano recati la mattina del 28 maggio 2018 con il propri mezzo a prelevare la sostanza stupefacente a Torino e che nella stessa mattinata, intorno alle 11:00, in modo del tutto estemporaneo e senza alcun previo accordo, NOME COGNOME aveva chiamato lo zio NOME COGNOME chiedendogli di accompagnare il proprio padre a consegnare un campione in Germania, in quanto egli era impedito a causa di problemi familiari.
Il giudice ha ritenuto che i continui contatti telefonici intercorsi tra il padre NOME, avvenuti durante il viaggio, fossero sintomatici di un bisogno continuo di rassicuraz in ordine l’andamento dell’operazione. Tali frequenti contatti telefonici, tuttavia, potreb più denotare la conoscenza che l’oggetto del trasporto fosse sostanza stupefacente per i du interlocutori delle conversazioni, ma non forniscono alcun elemento a carico del ricorrente, è rimasto estraneo alle suddette comunicazioni.
Allo stesso modo, con riferimento al reato contestato nel capo 23), il giudice territorial ha considerato che il ricorrente si è prestato a fornire il proprio apporto su espressa richi a causa di ragioni pratiche, in quanto il nipote COGNOME NOME aveva la patente di gui scaduta. Inoltre, anche con riferimento all’episodio contestato, le captazioni richiamate giudice attestano solo la sussistenza di contatti tra COGNOME NOME e il fornitore alban di sostanza stupefacente, tale COGNOME NOME Il richiamo alle conversazio captate non consente quindi di rinvenire elementi specifici concernenti la posizione ricorrente, in ordine alla consapevolezza di star trasportando sostanza stupefacente. Al riguar il ricorrente allega le trascrizioni riassuntive di polizia giudiziaria delle conversazioni ca
Pertanto, per entrambi gli episodi, il ricorrente contesta la sussistenza del do partecipazione, ritenendo che le condotte contestate debbano essere qualificate come connivenza non punibile o al più come favoreggiamento personale, posto che gli elementi indicati dalla Corte territoriale non comprovano la sussistenza di una effettiva e consapevo partecipazione morale o materiale ai reati contestati a COGNOME NOME e NOME. L suddetta questione era stata sottoposta all’attenzione della Corte d’appello con l’at impugnazione e tuttavia non è ‘stata adeguatamente vagliata dal giudice territoriale, che s limitato a riportare elementi probatori fattuali che riguardano altri indagati e che non concer la posizione del ricorrente. Anche le massime di esperienza poste a fondamento dell’attribuzione della responsabilità sono illogiche e non sono fondate sul senso comune, non fornendo alcun elemento in ordine alla prova che l’oggetto del trasporto non fosse un divano. Infine, no stato adeguatamente vagliato il legame familiare esistente tra i soggetti protagonisti vicenda, elemento che, contrariamente a quanto affermato dal giudice territoriale, non fornis alcun elemento a riprova della responsabilità penale.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, concernente la contestazione del ruolo di parteci all’associazione di cui al capo di imputazione 36); il ricorrente evidenzia di aver for specifiche censure difensive che non sono state adeguatamente vagliate dalla Corte di appello, la quale ha ritenuto provato che il ricorrente fosse un partecipe della suddetta associazione quanto si occupava del trasporto della sostanza e di altri aspetti logistici e di natura buroc quali per esempio l’aver ritirato un’auto con doppio fondo da utilizzare per il trasporto droga. Al riguardo, il ricorrente richiama i requisiti necessari al fine dell’assunzione della di partecipe di un’associazione, ben diversi dalla condotta di partecipazione nella realizzaz dei reati fine che il sodalizio persegue, occorrendo l’assunzione di un ruolo funzionale all’at svolta dall’associazione, espressione di una adesione non occasionale ed estemporanea al
sodalizio criminoso. Non è neppure sufficiente la mera disponibilità manifestata ad un singo associato, anche se di livello apicale, qualora essa non sia funzionale all’esistenza rafforzamento dell’attività svolta dall’associazione.
Il giudice territoriale si è invece limitato a evidenziare il coinvolgimento del ricor alcuni reati fine contestati ai COGNOME NOME ed NOME, a dimostrazione de consapevolezza di partecipare ai traffici illeciti gestiti dai suddetti e ha richiamato episodio delittuoso verificatosi in tre anni di attività dell’associazione, inidoneo a compro sussistenza di un vincolo associativo, considerata anche la distanza cronologica tra gli epis contestati, avvenuti ad aprile, maggio e ottobre.
In senso contrario, è emerso dall’attività di indagine e dagli interrogatori degli indagat il COGNOME era privo di attività lavorativa e che per sopravvivere svolgeva lavori prec collaborando saltuariamente all’attività lecita svolta della famiglia, riguardante il commer divani. Anche tale profilo, evidenziato nell’atto di appello, non è stato adeguatamente valut dalla Corte territoriale. Neppure il ricorrente partecipava agli utili derivanti dallo svo dell’attività illecita dall’associazione, anzi veniva pagato in modo occasionale e a cottimo, volta avesse fornito un contributo ai congiunti, così come veniva ricompensato per lo svolgiment dell’attività lecita.
Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia la carenza di motivazione in ordine all’esi stessa della struttura associativa, motivo illustrato nell’atto di appello (al numero 1) che appositamente allegato, non avendo quindi la Corte territoriale speso alcuno sforz motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza della consorteria criminale. Sono quindi s trascurati profili rilevanti evidenziati con l’atto di impug .nazione, ove, tra l’altro, si era anche ridimensionato il ruolo di dominus dell’associazione contestato a NOME COGNOME (si richiama il capo di imputazione sub 36), comune anche al ricorrente, nonché i capi di imputazione 26) e 10), in quanto i due COGNOME erano soliti agire in prima persona, non si avvalevan di affiliati e coinvolgevano lo zio, verso cui nutrivano scarsa fiducia, affidandogli solo i assegnati all’ultimo momento.
Inoltre, evidenzia il ricorrente che il giudice territoriale non ha, neppure in forma im richiamato gli elementi di segno contrario alla tesi accusatoria segnalati dalla difesa con l’a appello, volti ad evidenziare l’erronea interpretazione del contenuto di alcune intercettazio giudice di primo grado fa riferimento alla partecipazione ad alcune riunioni che si sono ten presso la sede della ditta di confezionamento di divani, e alla manifestazione di disponibili procurare al nipote un’auto modificata con doppio fondo, acquistata in Italia ma condotta fin Madrid per effettuare le suddette modifiche.
Tuttavia, evidenzia che dall’intercettazione indicata nell’informativa dei carabinieri di del 08/11/2019 (n. 8052 del 24/04/2018) emerge in modo inconfutabile che il COGNOME aveva contratto un debito con il padre di NOME e che pertanto era obbligato, se non addirit costretto, a prestare supporto agli affari gestiti dai fratelli COGNOME per la neces saldare il suo debito. Anche dalla conversazione n. 5186 intercettata nell’ufficio della ditta
Divani, si evince che COGNOME NOME tiene all’oscuro lo zio in ordine all’appuntamento pres con un emissario dell’organizzazione per ricevere quantità importanti di sostanza stupefacente I fratelli COGNOME, in sostanza i promotori dell’organizzazione criminosa secondo la grava sentenza, non ritenevano il COGNOME una persona meritevole di fiducia per le operazioni che si erano proposti di compiere, all’altezza del ruolo che invece i giudici gli attribuiscono, affidavano incarichi occasionali e limitati che egli era costretto ad accettare, trovand difficili condizioni economiche e avendo contratto un debito con NOME COGNOME ..
Anche dalla intercettazione del 28/05/2018, richiamata a pagina 94 della sentenza di primo grado, emerge in modo evidente che NOME COGNOME incarica lo zio COGNOME del trasporto a causa di difficoltà familiari, precisando che verrà compensato per il disturbo. Tale eleme dimostra l’assenza di una stabile collaborazione e di affectio societatis, come peraltro i medesimi NOME COGNOME hanno affermato all’esame reso all’udienza del 15/07/2022.
Tutti i suddetti elementi non sono stati vagliati dalla Corte territoriale a fronte di doglianze difensive.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordin quantificazione della pena. In particolare, precisa che il giudice di primo grado aveva applic l’aumento a titolo di continuazione per i restanti capi di imputazione nella misura di un ann reclusione e indicato però in modo erroneo tra parentesi l’aumento di mesi otto di reclusio per il reato ascritto al capo 16) e di mesi sei di reclusione per il reato ascritto al c Pertanto, il giudice di primo grado ha stabilito, prima, in anni uno di reclusione il quantum complessivo di aumento di pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen. ma , nello stesso contesto motivazionale, illogicarnente, nel fornire indicazioni di dettaglio, ha poi applicato l’a . mento complessivo di anni uno e mesi due di reclusione per i reati satellite di cui ai capi 16) e 23
La suddetta doglianza è stata formulata con atto di appello e la Corte territoriale ha rite che tale discrasia sia riconducibile a mero errore materiale, dovendosi ritenere che il giudic primo grado abbia voluto applicare il complessivo aumento di anni uno e mesi due di reclusione e precisamente mesi otto per il capo 16) e mesi sei per il capo 23), e non un aumento complessivo di anni uno di reclusione. Evidenzia tuttavia il ricorrente che, nel caso di specie, opera la regola generale secondo la quale in caso di discrasia tra dispositivo della sentenza e s motivazione è il primo a prevalere, in quanto nel caso in disamina non è ricostruibil procedimento seguito dal giudice nel determinare la pena. In tal caso, opera il principio oppos e prevarrà quindi la motivazione sul dispositivo. Richiama a conforto giurisprudenza legittimità. Il giudice territoriale ha qualificato tale errore carne mero errore materiale, la parte motivazionale della sentenza di primo grado più favorevole al reo, in cui si appli l’aumento complessivo di anni uno a titolo di continuazione fra reato associativo e reati f Tuttavia, non si ravvisa nell’ipotesi alcun errore di calcolo di pena, bensì si prospettan differenti statuizioni, una più favorevole dell’altra, con la conseguenza che la Corte terri non può preferire una statuizione peggiorativa, ritenendo che si tratti di un errore materi senza fornire una adeguata motivazione al riguardo. Il procedimento di correzione di errore
materiale costituisce uno strumento attraverso cui vengono corrette mere sviste o errori calcolo immediatamente percepibili come tali e non strumento per prediligere, fra due antitetic prospettazioni, quella in malam partem, operando così una forzata interpretazione della reale volontà del primo giudice che determina una violazione del divieto di reformatio in peius della sentenza di prime cure.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità de ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La disamina prenderà le mosse dalla seconda doglianza, concernente l’affermazione della responsabilità per la partecipazione all’associazione criminale dedita al traffico di stupeface riconducibile alla famiglia COGNOME, contestata nel capo di imputazione 36), posto che nell’apparato decisionale delle pronunce di entrambi i giudici di merito, assume rilievo fondan una specifica condotta ascritta al ricorrente di partecipazione all’associazione criminal cruciale rilevanza anche sotto il profilo dell’affermazione della responsabilità anche per i fine contestati nei capi sub 16) e 23), in relazione al trasporto della sostanza stupefacente particolare, in ordine alla consapevolezza che l’attività di collaborazione prestata ai COGNOME abbia avuto ad oggetto il trasporto di sostanza stupefacente.
Orbene, al riguardo, è ,necessario osservare, come dall’apparato argomentativo costituito dall’integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado si evinca con chiarezza l’iter log -giuridico seguito dai giudici di merito per pervenire all’asserto relativo alla sussistenza sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supporta adeguatamente la declaratoria di responsabilità in ordine alla sussistenza del delitto associat
Si ricorda che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 30 necessaria l’esistenza di un’entità autonoma, a carattere permanente, destinata a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dotata di una strutt organizzativa, che può anche essere rudimentale, non sofisticata e non necessariamente caratterizzata da un vincolo rigorosamente gerarchico fra i sodali, né tantomeno da una specific suddivisione dei compiti, ma che deve essere, comunque, idonea a fornire un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose. Sul versante dell’elemento psicologico, occorre permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e la volontà di rendersi disponibile a cooperare per l’attuazione del comune programma delinquenziale.
La prova dell’esistenza di tale delitto non può, d’altronde, essere desunta semplicemente dalla commissione, da parte di tre o più persone, di una serie di fatti -reato, dovendo gli elem strutturali dell’associazione essere dimostrati in sé e potendo la prova della perpetrazione singoli delitti soltanto agevolare la dimostrazione del reato di cui all’art. 74 d.P.R.309/1
M
vincolo associativo non può infatti essere desunto unicamente dalla partecipazione ai reati fine di cessione di sostanze stupefacenti (Sez.6, n. 49556 del 31/12/2003, Rv. 227826).
Ebbene, nel caso in disamina, in ordine alla pregiudiziale questione inerente all’esistenza d sodalizio criminale, il giudice di primo grado, da pagina 82 a pagina 92, ha esaminat diffusamente e partitamente tutti gli indici che connotano l’associazione criminale, evidenzian che la suddetta associazione, il cui programma criminoso aveva ad oggetto la compravendita di sostanza stupefacente del tipo hashish in modo stabile, presentava diramazioni sia in ambito nazionale che internazionale (avendo contatti con soggetti di nazionalità albanese, tra cui NOME COGNOME, che rappresentava il canale di approvvigionamento dello stupefacente e che finanziava l’acquisto di auto dotate di doppiofondo per il trasporto dello stupefacente), era strutt gerarchicamente, con precisa suddivisione dei ruoli, era coesa dal vincolo familiare, aveva bas logistiche individuate nelle sedi della RAGIONE_SOCIALE, società di cui i RAGIONE_SOCIALE si avvale come “schermo” dell’attività illecita anche per emettere fatture false per giustificare le somme di denaro in contanti, disponeva di luoghi deputati allo stoccaggio della sostanza stupefacente (la cantina del partecipe COGNOME), disponeva di auto e veicoli destinati al trasp dello stupefacente.
Quanto alla posizione del COGNOME, la Corte territoriale, nell’esaminare le questioni inere all’affermazione della responsabilità del ricorrente per ciascuno dei capi di imputazione contes e nell’esaminare il compendio probatorio a fondamento del giudizio di condanna per la partecipazione, ha richiamato integralmente la sentenza di primo grado, affermando implicitamente l’esistenza del sodalizio criminale.
In ordine alla posizione del ‘ricorrente, la Corte territoriale ha affermato che il con prestato alla realizzazione dei reati fine non era occasionale ed episodico, in quanto il COGNOME faceva stabilmente parte della struttura criminosa a carattere associativo, sebbene con un ruol più defilato e di minore rilievo. In particolare, il giudice a quo ha evidenziato che il COGNOME si era messo a disposizione non solo per il trasporto della sostanza stupefacente (fatti contest nei capi di imputazione 16) e 23), inerenti alla realizzazione dei reati fine) ma anch soprattutto- nelle operazioni di reperimento e di intestazione di veicoli appositame modificati per il trasporto in modo occulto della sostanza stupefacente, strumenti di rileva cruciale per lo svolgimento organizzato dell’attività illecita di traffico di stupefacenti.
Al riguardo, il giudice a quo ha richiamato la vicenda relativa all’acquisto di una vettura Renault Kangoo, che è stata formalmente intestata al ricorrente e poi trasportata in Spagna affinché fosse appositamente modificata con la creazione di un doppio fondo. L’operazione, coordinata dai fratelli COGNOME, era stata commissionata dall’albanese COGNOME detto “il capo il quale aveva fornito la disponibilità finanziaria per l’acquisto e per l’intera operazione stata di fatto interamente eseguita dal COGNOME il quale avrebbe dovuto inizialmente occupars solo di reperire un trasportatore dell’auto in Spagna e del ritiro della stessa, dopo la realizz dei doppiofondo, ma che, successivamente, si era reso disponibile anche all’intestazione fittiz dell’auto da ritirare presso il concessionario, in quanto colui che si era dichiarato disponibi
si era presentato all’appuntamento concordato, nonché, personalmente, al trasporto e ritir dell’auto a Madrid dopo la realizzazione degli interventi di modifica.
In particolare, il giudice a quo ha evidenziato che tale episodio è sintomatico della piena consapevolezza che l’auto fosse destinata al trasporto di sostanze stupefacenti, e che il Musan fosse pienamente consapevole che l’operazione di acquisto dell’auto era stata realizzata d concerto con l’organizzazione albanese capeggiata da tale COGNOME in affari con i COGNOME, in quanto dalle captazioni telefoniche ed ambientali intercorse tra COGNOME NOME e stesso ricorrente, i due interlocutori fanno riferimento ad un amico straniero albanese c finanziava economicamente l’operazione di acquisto dell’auto da dotare di sottofondo in Spagna. In particolare, in quell’occasione, il COGNOME suggeriva delle giustificazioni da fornire al man albanese a causa del ritardo dell’operazione di reperimento di un trasportatore del veicolo f in Spagna, evidenziando così la piena consapevolezza non solo di partecipare al reperimento di veicoli idonei al trasporto occulto di sostanza stupefacente, ma anche la consapevolezza dell’esistenza della struttura organizzata dedita al traffico di stupefacenti, di cui il Musa ignorava l’esistenza, e a cui forniva stabilmente e consapevolmente supporto anche per conto dei fornitori stranieri.
Pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto GLYPH provata la partecipazione del Musano all’associazione criminale, in favore della quale si metteva a disposizione per l’assolviment compiti essenziali, partecipando alla predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale, ora intestandosi formalmente la proprietà della vettura, che poi veniva dotata di doppio fondo e ritirata dalla Spagna, ora mettendosi alla gu di veicoli per il trasporto dello stupefacente.
Né rileva che il COGNOME non abbia partecipato alla distribuzione degli utili deriv dall’attività di traffico di sostanze stupefacenti svolta dall’associazione criminale, in quanto evidenziato da entrambi i giudici di merito, egli rivestiva il ruolo di partecipe con c meramente esecutivi, materiali o burocratici e che, dunque, veniva retribuito di volta in v in relazione all’attività eseguita, non rilevando neppure che il ricorrente si sia sentito cos fornire il proprio supporto all’organizzazione essendo debitore della famiglia e in condiz economiche difficoltose, circostanza, peraltro, non dedotta con l’atto di appello formulato difensore in favore degli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME.
La Corte · ha, quindi, ritenuto che il ricorrente fosse un componente della compagine criminale, valorizzando elementi come la collaborazione fornita per il trasporto della sosta stupefacente, la coordinazione con i correi, e non solo con i nipoti COGNOME e il loro pad ma anche con quelli di nazionalità albanese, elementi incompatibili con un concorso di persone nel reato continuato. E’ noto che il discrimen tra le due figure risiede in ciò che, nel delitt associativo, è dato riscontare un vincolo a carattere stabile e permanente, con il quale tre o persone si predispongono, dando vita ad un minimo di organizzazione strutturale, alla commissione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singo associati, di far parte di un sodalizio criminoso durevole e con la disponibilità ad operar
l’attuazione del progetto delinquenziale comune, anche a GLYPH prescindere dalla concreta realizzazione di ciascuno dei delitti programmati. Nel concorso di persone nel reato continuat invece, l’accordo criminoso si stringe in via occasionale e limitata, essendo diretto soltant commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno criminoso che li comprende prevede tutti.
Sono invece pienamente compatibili con la configurazione della partecipazione al sodalizio criminoso i rilievi formulati dal giudici a quo in ordine alle numerose conversazioni, in snodavano i contatti con i fornitori albanesi, che rivelano l’esistenza di interessi comuni correi. Ed infatti, la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione programma delinquenziale; la consapevolezza e volontà di ciascun associato di far parte dell’organizzazione e di collaborare fattivamente all’attuazione del suddetto programma nonché l’esistenza di un vincolo che permane, al di là degli accordi particolari, relativi alla reali dei singoli episodi delittuosi, sono connotati tutti incompatibili con la sussistenza di un co di persone nel reato continuato e, viceversa, connaturali all’esistenza del reato associativo.
2.Passando alla disamina della prima doglianza, inerente all’affermazione della responsabilità per realizzazione dei reati fine di cui ai capi di imputazione 16) e 23), si ri che in tema di concorso di persone nella detenzione di sostanze stupefacenti, è richiesto u contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo alla realizza dell’evento illecito (Sez. 3, n. 21604 del 27/03/2015). Ne deriva che la distinzione tra conniv non punibile e concorso nel reato risiede nel fatto che la prima postula che l’agente manteng · un comportamento Meramente passivo, inidoneo ad apportare .un contributo alla realizzazione del reato mentre, nel concorso, è richiesto un contributo partecipativo, morale o materiale, a condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e vol arrecare un apporto concorsuale alla perpetrazione dell’evento illecito (Sez. 6, n. 14606 d 18/02/2010, Rv. -247127). Dunque, il concorso si realizza non soltanto con la partecipazione all’esecuzione materiale ma anche con qualsiasi condotta cosciente e volontaria diretta a rafforzare l’altrui proposito criminoso (Sez. 2, n. 16625 del 28/02/2007), anche solo assicuran al concorrente un maggiore senso di sicurezza e uno stimolo all’agire (Sez. 1, n. 15023 de 14/02/2006, Rv. 234128), mediante forme di collaborazione che agevolino, per quanto riguarda la specifica materia dei reati inerenti alle sostanze stupefacenti, la detenzione, l’occultamen il controllo della droga, fornendo al concorrente, ‘anche implicitamente, un supporto sul qu quest’ultimo possa contare (Sez. 4, n. 4948 del 4/02/2010, COGNOME; Sez. 6, n. 47562 del 29/11/2013, Sez. 3, n. 34985 del 20/08/2015).
Sulla base di questi principi, è indubbio che il ricorrente abbia fornito un contr concorsuale alla realizzazione dei reati contestati in concorso con gi altri correi, avendo acce l’incarico da parte dei nipoti COGNOME relativo al trasporto di sostanza stupefacen essendo ben consapevole della effettiva natura dell’oggetto del trasporto e conseguentemente del contributo materiale fornito all’associazione.
2.1.In particolare, con riferimento al trasporto “del divano” in Germania, avvenuta in d 28 maggio 2018 (capo 16), il giudice ha richiamato le intercettazioni telefoniche (n.13.6 sull’utenza di NOME COGNOME), da cui emerge che il COGNOME, contattato telefonicamente mentre è ancora impegnato al lavoro, chiede, di propria iniziativa, se deve recarsi in Germani in compagnia del padre di NOME e alla risposta positiva, dà il proprio assenso, senza chiede ulteriori chiarimenti. A supporto della affermazione, il giudice richiama le conversaz intercorse tra i due COGNOME (padre e figlio), alla presenza del COGNOME, durante il viag di andata verso la Germania, finalizzate a verificare l’andamento dell’operazione.
Tra queste, il giudice richiama specificatamente anche una telefonata in cui NOME COGNOME chiama direttamente lo zio COGNOME dal quale apprende che il viaggio ha subito dei rallentamenti a causa del traffico. Inoltre, significativa è la circostanza che COGNOME, sempre alla presenza del COGNOME, al termine dell’operazione di consegna, comunica al proprio figlio NOME che non vi è stato alcun pagamento di danaro.
Ebbene, dai continui contatti telefonici e dal contenuto dei dialoghi intercorsi tra conducenti del veicolo, che rivelano una certa apprensione per l’andamento del viaggio, il giudi a quo ha inferito che il trasporto non avesse ad oggetto un campione di divani, ma sostanza stupefacente e che entrambi i trasportatori fossero ben consapevoli di star trasportando consegnando un carico così delicato e prezioso, tanto da meravigliarsi che la consegna sia avvenuta senza corresponsione, nell’immediatezza, del prezzo.
2.2. Quanto all’episodio del trasporto da Lissone a Massa Carrara presso la sede della RAGIONE_SOCIALE in data 04/10/2019 ( capo 23), si premette che la Corte territoriale ha richiama l’intero compendio probaiorio, costituito’ dalle attività di ossérvazibne, di pedinamento . e di sequestro della sostanza stupefacente. Il COGNOME, in detta occasione, ha fornito il propr supporto conducendo il veicolo della RAGIONE_SOCIALE dalla sede di Lissone a quella di Massa, in quanto il nipote NOME non poteva mettersi alla guida di una vettura, essendo la sua patent scaduta. E’ infatti emerso dalle intercettazioni e dalla sequenza fotografica delle immag estrapolate dalla videocamera installata nell’ufficio della Dimax Divani, che la sosta stupefacente (quasi tre chilogrammi) era stata poco prima consegnata da COGNOME per il tramite di COGNOME ed era stata caricata sul veicolo Ford Transit della RAGIONE_SOCIALE per essere distribuita ai clienti a Massa e che il giorno successivo al trasporto, in data 05/10/2018, NOME COGNOME che aveva la disponibilità sulla propria auto della sostanza stupefacente trasportata dallo zio e aveva effettuato i dovuti controlli, chiamava il fornitore COGNOME* lamentare la mancata corrispondenza del prezzo pagato al quantitativo ricevuto. Conseguentemente, sotto il profilo materiale, risulta acquisita piena prova della partecipazio del ricorrente anche al suddetto episodio, relativo all’ottobre 2018, che il ricorrente i contesta.
Quanto all’elemento psicologico, occorre osservare come NOME COGNOME nel rendere ampia confessione, abbia specificato che il COGNOME si sarebbe limitato a partecipare ai due episodi di trasporto contestati nel capi 16 e 23, asserendo tuttavia che lo zio non foss
corrente dell’effettiva natura del carico trasportato. Al riguardo, il giudice a quo ha tuttavia ritenuto che le dichiarazioni confessorie dell’imputato NOME COGNOME non fossero credibili sotto il profilo della piena consapevolezza, da parte del ricorrente, della effettiva dell’oggetto del trasporto. Il giudice a quo ha infatti evidenziato, sul punto, le cautele adoperate dal COGNOME, imposte dal trasporto di un carico decisamente delicato e prezioso, che denotano ineludibilmente la consapevolezza in capo al conducente, di quanto trasportato, essendo acquisito e palese che egli era ben a conoscenza che l’attività di collaborazion estemporanea richiesta dai nipoti concernesse il traffico di sostanze stupefacenti.
Quanto all’ultima doglianza, si precisa che il dispositivo della sentenza di primo grado applicato l’aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen. di un anno e mesi due di reclusione, e non un anno di reclusione, avendo condannato il ricorrente per i reati contestati, avvinti dal vi della continuazione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, alla pena di anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusione, così co seguito calcolata: pena base di anni dieci di reclusione, diminuita per le generiche alla pen anni sei e mesi otto di reclusione, aumentata per i reati fine alla pena di anni sette e mesi di reclusione (applicando quindi l’aumento di un anno e mesi due), ridotta alla pena finale sop riportata per la scelta del rito.
Inoltre, è da ribadirsi il principio consolidato secondo cui, in presenza di una difformi la parte motivazionale della sentenza e il dispositivo, quest’ultimo prevale sulla prima, in qu il dispositivo costituisce l’atto con il quale il giudice estrinseca la volontà’ della legge concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata (Sez.2, n 15986 de1 . 07/01/2016, Rv. 266717). E’ veri) ché la suddetta regoli, lungi dall’esser assoluta, va contemperata tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell’eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà, che conser sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (S n.23343 del 01/03/2016, Rv. 267082; Sez.3, n. 3969 del 25/09/2018, Rv. 275690).
Tuttavia, come già evidenziato, nel caso in disamina, non sussiste alcun errore materiale avendo comunque il giudice disposto in modo coerente con quanto esposto nella parte motiva, né ravvisandosi alcun errore di calcolo matematico ma una semplice piccola incongruenza, che può essere appianata applicando il principio generale della prevalenza del dispositivo come font primaria di espressione della volontà del soggetto decidente. Il principio del favor rei menzionato dal ricorrente, invece, non trova sostegno in alcun dato legislativo o giurisprudenziale.
Il ricorso, dunque, va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14 aprile 2025
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Il consigliere estensor
Il Presidente