Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3448 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3448 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Messina il 11/05/1992
avverso l’ordinanza del 18/07/2024 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
lette le memorie conclusive presentate dall’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Messina, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 30 maggio 2024 con cui veniva applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di NOME
COGNOME per il reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. del 9 ottobre 1990 n 309 sub capo 1) della provvisoria contestazione.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME con atto sottoscritto dal difensore,con cui ha dedotto :
-violazione di legge, in relazione all’art. 74 cit. d.P.R. n 309 e all’art. 273 cod. proc. pen., per avere il Tribunale dedotto la partecipazione al sodalizio nonostante l’Abate si ‘relazionasse” solo con il fratello, NOME
Ed invero, benchè fosse il custode della cassa “comune” e certamente sospettasse la provenienza illecita del danaro, nondimeno non era consapevole di detenere danaro per conto e nell’interesse di un gruppo, che gestiva un’importante attività di narcotraffico;
-violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto l’attualità del pericolo di recidiva nonostante l’associazione avesse smesso di operare nel corso dell’anno 2022 e il fratello si fosse dissociato, intraprendendo un percorso collaborativo.
Il procedimento è stato trattato in forma scritta in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va accolto il primo motivo di ricorso con cui la difesa ha censurato il provvedimento impugnato – sotto il profilo della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. – in ordine alla ritenuta partecipazione di NOME COGNOME al sodalizio criminoso, dedito al narcotraffico sub capo 1).
2.1. I Giudici del riesame – dopo essersi soffermati sulla genesi, sulla struttura e sulle modalità operative dell’associazione criminale – esaminavano il ruolo ricoperto dall’attuale ricorrente: egli era il custode dei profitti – frutto dell’attività criminosa gestita dal sodalizio- avendo destinato la propria abitazione a luogo di “custodia della cassa comune”. Il Tribunale del riesame fondava la gravità del quadro indiziario essenzialmente sul contenuto delle conversazioni telefoniche, da cui era emerso come l’COGNOME, relazionandosi con il fratello NOME COGNOME, contabile del sodalizio, si occupasse di procedere a periodici rendiconti, alla suddivisione del danaro in mazzette e alla consegna dei soldi ogni volta gli veniva chiesto dal fratello. Si segnalava, altresì, come – in diverse occasioni- fosse lo stesso NOME COGNOME – in caso di assenza del ricorrente- ad accedere direttamente
nella di lui abitazione, per prelevare il danaro dalla “cassa comune” per poi procedere all’acquisito dello stupefacente dai fornitori nell’interesse del sodalizio.
2.2. La motivazione, per come strutturata, è carente e lacunosa quanto alla affermazione della consapevole partecipazione del ricorrente all’associazione in contestazione.
L’Abate – si legge nell’ordinanza- si relazionava esclusivamente con il fratello NOME, per conto e nell’interesse del quale custodiva in casa somme di danaro, anche ingenti, provento dell’attività di spaccio. Purtuttavia, al netto di tale indiscutibile dato oggettivo, non sono stati congruamente evidenziati nel provvedimento in esame elementi indiziari ulteriori da cui desumere che il descritto modus agendi fosse accompagnato dalla consapevolezza e volontà di operare per conto e nell’interesse del gruppo criminale, dedito al narcotraffico e all’interno del quale NOME COGNOME rivestiva il ruolo apicale di contabile.
Non è ex se dirimente la conversazione del 19 febbraio del 2022, menzionata nell’ordinanza, nel corso della quale i fratelli COGNOME discutevano delle somme di danaro da consegnare ad una terza persona (“scende quello là gli devi dare qualche cosa?”): tale colloquio prova al più la consapevolezza in capo al ricorrente di supportare l’attività illecita del fratello COGNOME, ma non è indicativo anche dell’affectio societatis, da intendere come consapevolezza che la propria attività si affiancasse ad altre, contribuendo all’attuazione del comune programma criminale (così ex multis, Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177- 01).
2.3. L’esclusivo rapporto tra i NOME COGNOME – per quanto connotato da stabilità e dalla consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza illecita del danaro in custodia – non è sintomatico di una condotta criminis che avrebbe dovuto proiettarsi oltre il rapporto bilaterale con NOME COGNOME e non è elemento da cui inferire la “consapevolezza” e la “volontà” di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa, strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. (ex multis, Sez. 6 n. 11733 del 16/2/2012, Rv. 252232).
A dette valutazioni segue, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo giudizio innanzi al Tribunale di Messina ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. perché rivaluti il quadro indiziario, rimanendo assorbito l’ulteriore motivo relativo alla attualità del pericolo di recidiva.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 17/12/2024.