Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 30341 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 30341 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCORRANO il 01/06/1981
avverso l’ordinanza del 25/02/2025 del Tribunale di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.E impugnata l’ordinanza del 25 febbraio 2025 con la quale il Tribunale di Lecce ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nei confronti di COGNOME COGNOME
Nei confronti dell’indagato sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi i relazione al reato di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanza stupefacente (capo 4B) ed al reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, contestato come commesso in Surano il 22 settembre 2021 (capo 4.1.1.).
Il Tribunale ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare limitatamente al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. confermando nel resto la misura relativamente ai
reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309/90, ritenendo acquisiti plurimi elementi indiziari da cui inferire la partecipazione dell’indagato ad un’associazione dedita al narcotraffico – operativa nel territorio di Maglie riconducibile a Penza NOME Marco- tenendo conto delle evidenze acquisite in merito alla cessione di 5 kg di cocaina in favore del medesimo ( e di Torna Maurizio), nonché delle risultanze acquisite nell’ambito di altre indagini, confluite in separati procedimenti, e delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME Ha respinto, inoltre, il rilievo difensivo in ordine alla presunta violazione del principio del ne bis in idem, dedotta in relazione ad altra associazione dedita al narcotraffico oggetto di contestazione nell’ambito di altro procedimento penale, ritenendo la diversità del fatto, per la diversa compagine soggettiva delle due associazioni, la diversa collocazione temporale, e la diversità di ruolo attribuito al coindagato Torna.
2.COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione con atto a firma del suo difensore.
2.1. Con primo motivo denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per violazione del divieto di bis in idem, e vizio di motivazione per l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al contestato delitto di cui all’art.74 D.P.R. 309/90.
Deduce che, nell’ambito di separato procedimento (portante il n. 4949/20 R.G.N.R.), l’indagato è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per la presunta partecipazione ad altra associazione criminale dedita al narcotraffic3, sovrapponibile a quella oggetto di contestazione, sottolineando che, anche nel parallelo procedimento, l’indagato è stato ritenuto partecipe ad un’associazione facente capo a Penza NOME COGNOME, quale collaboratore di COGNOME NOME. Inoltre, la motivazione resa sarebbe illogica e carente avendo il Tribunale desunto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dal contenuto di una sola conversazione fra presenti, del 25 settembre 2021, oltre che dalle frequentazioni con il coindagato NOME COGNOME ovvero da elementi tuttavia suscettibili di spiegazione in considerazione della risalente conoscenza con il ricorrente. Non sarebbe stata spiegata, a tale proposito, la ragione per cui la relazione fra l’indagato ed altri presunti partecipi all’associazione potrebbe essere considerata come consapevole e volontaria attuazione del programma associativo criminale, in mancanza di altri elementi indicativi di una messa a disposizione del gruppo, di un rapporto di collaborazione stabile e continuativo e di un contributo funzionale per l’esistenza stessa del sodalizio.
2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c) e 273 cod. proc. pen., ( 4 per l’insussistenza di gravi indizi in relazione al contestato delitto di cui all’art.
D.P.R. 309/90. Deduce che il contenuto della conversazione telematica intercorsa, in data 25 settembre 2021, tra altri due coindagati (COGNOME NOME e COGNOME), non sarebbe sufficiente a determinare il raggiungimento di una soglia indiziaria di gravità, non essendo comprensibile il motivo per cui il soggetto indicato come “NOME” nella conversazione sarebbe da identificare nell’odierno indagato e perché il riferimento ai “5 pacchi” dovrebbe essere inteso come “5 chilogrammi di cocaina”.
2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di norma processuale vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 cod proc pen.
Si duole che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla commissione dei fatti – “essendo l’unico reato fine verificato nel settembre del 2021 a fronte di una contestazione del reato associativo dal maggio 2020 con permanenza” – oltre che dello stato di quasi incensuratezza dell’indagato e della sua lontananza dal territorio di riferimento, per attività lavorativa.
L’ordinanza impugnata non avrebbe affrontato il tema dell’attualità del pericolo di reiterazione criminosa, avendo proceduto ad una applicazione automatica, prescindendo da un vaglio concreto della pericolosità sociale dell’odierno ricorrente.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato limitatamente alle censure concernenti l’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, mentre è infondato in ordine alle doglianze relatKre all’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 73 D.P.R 309/90. Le censure in tema di esigenze cautelari, invece, allo stato sono assorbite.
1.All’indagato è stata contestata la partecipazione all’associazione per delinquere ex art. 74 D.P.R. 309/90 con lo specifico ruolo di stabile spacciatore di sostanza stupefacente del gruppo organizzato da COGNOME NOME, operativo nell’ambito di una più vasta organizzazione promossa da COGNOME NOME NOME e diretta da COGNOME NOME.
Secondo l’insegnamento di questa Corte regolatrice, la veste di partecipe ad un’associazione, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad
acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, in modo tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015 – dep. 2016, COGNOME, Rv. 265764 – 01), non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo, e alla realizzazione del fine comune, la diversità degli scopi personali, né la diversità dell’utile, né il contrasto tra gli interessi economici che singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività criminale (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, COGNOME, Rv. 285646 – 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, COGNOME, Rv. 279249 – 01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, COGNOME e altri, Rv. 251574 – 01).
Tuttavia, al fine di ritenere configurabile uno stabile vincolo, e non un rapporto di scambio, anche reiterato, è necessario risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso. Tale circostanza deve essere desunta dalla condotta, ovvero, di volta in volta, dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni o dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 dell’11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719 01; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, COGNOME e altri, Rv. 259881 – 01). Non è sufficiente – al fine di individuare una modifica del rapporto- il dato della mera reiterazione della fornitura, occorrendo che la stessa, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, desumibile dalle circostanze concrete, abbia assunto la connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sotto il profilo soggettivo, inoltre, al fine di ritenere integrati indiz partecipazione alla consorteria criminale, occorre accertare la sussistenza di elementi dai quali inferire la coscienza e volontà del singolo, fornitore o acquirente di droga, di assicurare, mediante l’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e, dunque, alla permanenza in vita della societas sceleris (Sez. 6,n. 47576 del 03/12/2024, Rv. 287375 – 01; Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Rv. 282838 – 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, COGNOME, Rv. 279249-01; Sez. 5, n. 33139 ‘.1e1 28/09/2020, COGNOME, Rv, 280450-01, la quale attribuisce specifico rilievo al contenuto economico delle transazioni e alla rilevanza obiettiva del ruolo assunto dall’indagato nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso)
1.2. Nella fattispecie in esame, tuttavia, dalla motivazione espressa dal provvedimento impugnato non risulta efficacemente e adeguatamente indicata la ragione per la quale il coinvolgimento del ricorrente in un episodio di approvvigionamento possa essere valutato in più estesa prospettiva associativa, nell’interesse più ampio della consorteria.
Al di là della mancanza del presupposto di condotte reiterate fra le parti, la motivazione è carente anche in relazione all’analisi dei rapporti tra le parti e alla individuazione di una volontà dell’indagato di partecipare alla realizzazione di uno stabile programma, oltre che a quella degli altri sodali di avvalersi della sua collaborazione in funzione della realizzazione di un fine comune.
Il Tribunale non ha dato conto degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento che il coinvolgimento del ricorrente in un episodio di approvvigionamento si inserisse in una più ampia dinamica di relazioni associative rispetto alla consorteria criminale contestata, e non ha chiarito la ragione per la quale ha ritenuto la consapevole adesione del ricorrente al perseguimento del fine comune del sodalizio.
Peraltro, dalle considerazioni svolte dal Tribunale del riesame relativamente alla dedotta violazione del divieto di bis in idem, si desume l’esistenza di altra associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (già oggetto di separata contestazione provvisoria nel procedimento n. 4949/20 R.G.N.R.) e gli elementi richiamati per ritenere raggiunta la soglia indiziaria anche rispetto alla condotta partecipativa oggetto di contestazione ( quali gli esiti di altre indagini o l dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOMECOGNOME non risultano indicati in modo specifico così da ricavare la loro univoca riferibilità all’associazione in esame.
Si impone, pertanto, sotto tale profilo, l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il giudice di rinvio, tenuto conto delle indicate coordinate ermeneutiche, dovrà illustrare gli elementi dimostrativi dell’adesione del ricorrente alla societas sceleris e, specificamente, della possibilità di qualificare la relazione intercorsa fra il medesimo ed il suo fornitore di stupefacente in termini di consapevole e volontaria attuazione del programma associativo e cooperazione alla permanenza in vita del consorzio criminale, anziché di rapporto sinallagmatico contrattuale inter partes.
2.11 secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi relativi al reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, desumendoli dal contenuto della conversazione del 25 settembre 2021, intercorsa fra i coindagati COGNOME NOME e COGNOME, nella quale i due interlocutori hanno fatto riferimento alla cessione di 5 kg di sostanza stupefacente, tipo cocaina, effettuata a “quelli di
COGNOME di NOME e allu NOME‘ u vagnone di Cosimu”. Il Tribunale ha ritenuto che il tenore di tale conversazione fornisca gravi indizi rispetto ad una condotta di cessione di sostanza stupefacente riferibile all’odierno ricorrente, anche per il concomitante riferimento effettuato dagli interlocutori a NOME e NOME, individuati dagli inquirenti in Miggiano NOME e NOME NOME, con quali il primo ha avuto risalenti rapporti di frequentazione oltre che di affari, essendo tutti impegnati nella gestione di una concessionaria di autovetture.
Inoltre, rispondendo a doglianze analoghe a quelle veicolate attraverso il ricorso, il Tribunale ha ritenuto che il “NOME” indicato nella conversazione debba essere individuato nel ricorrente anche alla luce di ulteriori risultanze collegate ad altri procedimenti penali indicati, pendenti a carico del medesimo indagato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti e partecipazione ad associazioni dedite al traffico delle medesime sostanze, unitamente, peraltro, ai suindicati COGNOME NOME e Torna NOME. Nella medesima prospettiva sono state, altresì, richiamate le dichiarazioni rese dal collaboratore NOME COGNOME che ha riferito in ordine all’inserimento del ricorrente in traffici di spaccio di cocaina, sia pure ( -, )n riferimento all’anno 2018. Le medesime dichiarazioni, unitamente ad altre considerazioni di ordine logico, sono state valorizzate al fine di supportare la conclusione, sempre indiziaria, che la sostanza stupefacente trattata fosse cocaina.
Le doglianze difensive, a fronte di tale articolata motivazione, appaiono prive di specificità e non calibrate sulla portata delle ragioni addotte nel provvedimento a fondamento della decisione.
3. La fondatezza delle censure in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 impone di annullare l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Lecce per una nuova valutazione con riguardo a tale contestazione. L’accoglimento del ricorso, nei termini appena indicati, induce a ritenere assorbite, allo stato, le questioni prospettate nel terzo motivo, concernenti le esigenze cautelari. Ed infatti, ferma restando la necessità di valutare il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari anche in caso di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i soli reati-fine, il giudizi in ordine a tale aspetto non può trascurare le conclusioni relative alla sussistenza o meno dei gravi indizi in ordine al reato di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, posta la presunzione fissata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento a tale fattispecie, e non anche a quella di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. Di conseguenza, il Giudice del rinvio procederà anche ad un rinnovato esame in fi r materia di esigenze cautelari, dovendo la cognizione del giudice del rinvio ritenersi relativa non solo al profilo censurato, ma anche alle questioni discendenti dalla
sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (così, specificamente, Sez. 6, n. 49750
del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438-01).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’art. 74 D.P.R. n. 309/90, con rinvio al Tribunale di Lecce, per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il
ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 24/07/2025
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Il Consigliere estensore
DREI A OCCNTI
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
Il Presid
COGNOME